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Premessa

PUBBLICITÀ DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI ACCADEMICI (ART. 3 COMMA 2 LETTERA B DELLO STATUTO DI ATENEO) Area Affari Generali Settore Rapporti con gli Organi Accademici 07.09.2012. Premessa.

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  1. PUBBLICITÀ DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI ACCADEMICI (ART. 3 COMMA 2 LETTERA B DELLO STATUTO DI ATENEO) • Area Affari Generali • Settore Rapporti con gli Organi Accademici • 07.09.2012

  2. Premessa • Il Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2012 ha approvato il nuovo Regolamento in materia di pubblicità delle deliberazioni degli Organi Accademici (ai sensi dell’articolo 3 comma 2 lettera b dello Statuto di Ateneo: “L’Ateneo garantisce, secondo modalità da disciplinarsi con apposito regolamento, adeguata pubblicità delle deliberazioni assunte dagli OOAA e degli atti che compongono i relativi riferimenti, fermo restando quanto previsto dalla legge in tema di riservatezza”). • Il D.R. di emanazione del Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo il prossimo 17 settembre ed entrerà in vigore dal 2 ottobre 2012. • La pubblicazione sarà attuata, in prima applicazione, nell’osservanza di tempi e modalità dettate dalle norme regolamentari, per le delibere che saranno adottate a decorrere dalle sedute del Senato Accademico del 18 settembre e del Consiglio di Amministrazione del 25 settembre, all’esito dell’approvazione dei rispettivi verbali (indicativamente la pubblicazione sarà posta in essere, per dette delibere, all’inizio del mese di novembre 2012).

  3. Ambito di applicazione • In prima applicazione sono pubblicati esclusivamente gli atti adottati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. • All’esito di una prima fase sperimentale della durata di sei mesi decorrenti dall’entrata in vigore del regolamento, la pubblicazione è estesa agli atti degli Organi collegiali ausiliari, quali la Consulta del Personale Tecnico Amministrativo, la Consulta dei Sostenitori, il Consiglio degli Studenti, oltre che a quelli del Consiglio di coordinamento dei Campus. • Il regolamento non si applicaagli atti e provvedimenti emanati dagli Organi monocratici dell’Ateneo .

  4. Oggetto della pubblicazione • Sono consultabili in un formato atto a garantire la piena accessibilità alle informazioni, suddivisi per singoli Organi e raccolti in ordine cronologico, in base alla data della seduta: • a) le relazioni istruttorie formulate dalle unità organizzativa competenti; • b) le deliberazioni comprensive dell’espressione del voto nominativo, ove reso in forma palese; • c) gli allegati (ai fini di una agevole consultazione, si raccomanda di curare sempre una corretta e completa intestazione degli allegati ed in particolare di riportare su di essi il numero della pratica, il numero progressivo dell’allegato, il numero di pagine e la tipologia di ciascun allegato). • Sono esclusi dalla pubblicazione: • a) i dibattiti; • b) le parti di verbale che non determinano l’assunzione di una deliberazione dell’Organo; • c) su indicazione dell’unità organizzativa competente, le deliberazioni per le quali norme di legge o di regolamento escludano o differiscano il diritto di accesso di cui agli Articoli 22 e seguenti della Legge 241/1990 e successive modifiche; • d) su indicazione dell’unità organizzativa competente, le deliberazioni assoggettate a pubblicità in base ad una normativa di settore; • e) le delibere contenenti dati sensibili e giudiziari; • f) le delibere contenenti dati attinenti al rapporto di lavoro di singoli dipendenti dell’Ateneo; • g) le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte ai sensi dell’art. 10 (Competenza disciplinare) della Legge 240/2010.

  5. Esclusioni e differimenti • All’atto dell’adozione della delibera, l’Organo, su proposta motivata del Presidente, può riservarsi la facoltà di disporre: • - l’esclusione • - il differimento temporaneo della decorrenza del termine della pubblicazione • - la rappresentazione in forma sintetica • della documentazione la cui diffusione possa recare pregiudizio agli interessi perseguiti dall’Ateneo.

  6. Modalità e tempi di pubblicazione • La pubblicazione avviene in una apposita sezione dedicata della Intranet di Ateneo; l’accesso è consentito a tutti i titolari di credenziali istituzionali abilitati all’accesso alla rete. • La pubblicazione degli atti è disposta entro 20 giorni dall’approvazione del verbaleda parte dell’Organo. • Si precisa infatti che solo da detta approvazione assume carattere di definitività il documento redatto in forma di verbale su supporto cartaceo. • Si ricorda inoltre che detto verbale costituisce l’unico documento avente valore di formale atto pubblico, rispetto al quale è garantita la possibilità di richiesta di estratti, rilasciati a cura degli uffici istruenti. • La disponibilità per la consultazione della documentazione è garantita per tre annidecorrenti dalla data della pubblicazione, salva diversa disposizione derivante da specifiche discipline di settore, su indicazione degli Uffici proponenti; decorso tale periodo, ne viene disposta la automatica cancellazione.

  7. Tutela della riservatezza 1/5 • Nel dare attuazione alla disciplina, è necessario delimitare le sfere di possibile interferenza fra le modalità di applicazione dei principi di trasparenza e la protezione dei dati personali, in modo da realizzare un punto di equilibrio tra le rispettive esigenze in sede di concreta gestione; si deve contemperare il principio di trasparenza ed accessibilità con il rispetto delle vigenti disposizioni di legge di cui al Decreto Legislativo 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, come declinate in sede di linee guida sul trattamento dei dati personali effettuato per finalità di pubblicazione e diffusione sul web con deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali del 2 marzo 2011, avendo particolare riguardo alla prioritaria necessità di non arrecare pregiudizio alla riservatezza delle persone interessate. • La pubblicità realizzata si configura, nell’accezione tecnica del Codice, come operazione di diffusione, avendo ad oggetto il dare conoscenza di dati personali a più soggetti indeterminati; da qui l’esigenza, fin dalla fase di predisposizione delle relazioni istruttorie, delle proposte di deliberazione e della documentazione allegata, a cura delle unità organizzative, di adottare ogni occorrente cautela, in osservanza dei principi di necessità, esattezza, pertinenza, non eccedenza rispetto alle finalità della pubblicazione.

  8. Tutela della riservatezza 2/5 • Le linee guida citate definiscono il seguente quadro di misure e cautele in relazione alle ipotesi in cui si effettuano attività di comunicazione o diffusione di dati personali sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e consultazione di atti e procedure: • ● i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativiin modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite possono essere realizzate mediante dati anonimi o modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità; • ● i dati personali oggetto di trattamento sono: • trattati in modo lecito e secondo correttezza; • raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre • operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; • esatti; • pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o • successivamente trattati; • conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di • tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o • successivamente trattati.

  9. Tutela della riservatezza 3/5 • ● la comunicazione e la diffusione di dati personali da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento; • ● il trattamento di dati sensibili e giudiziari è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili, e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite; • ● vige il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute di singoli interessati.

  10. Tutela della riservatezza 4/5 • In attuazione del principio di necessità, si pone l’esigenza di adottare misure volte ad assicurare forme corrette e proporzionate di conoscibilità delle informazioni evitando una loro incondizionata reperibilità. • La pubblicazione dei dati personali è ammessa solo ove costituisca un’operazione strettamente necessaria al perseguimento delle finalità assegnate all’Ateneo da specifiche leggi o regolamenti e riguardanti informazioni utili a far conoscere ai destinatari le sue attività e il suo funzionamento o a favorire l'accesso ai servizi prestati dall'amministrazione. Essa deve essere effettuata in modo tale che non derivi alcun pregiudizio alla riservatezza delle persone interessate e in ogni caso nel rispetto del principio di non eccedenza delle finalità della pubblicazione.

  11. Tutela della riservatezza 5/5 • Ai fini dei connessi adempimenti, la responsabilità in materia di protezione dei dati personali e di riservatezza è attribuita alla unità organizzativa competente all’istruttoria della proposta di delibera. • Dette responsabilità sono individuate, conformemente alla responsabilità del trattamento dei dati personali, secondo le disposizioni di cui al Testo Unico sulla Privacy e sull’utilizzo dei sistemi informatici (Decreto Rettorale N. 271/2009). • Qualora due o più strutture operino congiuntamente nella predisposizione delle proposte di deliberazione e dei relativi allegati, ciascuna struttura è responsabile della specifica operazione di trattamento di dati svolta, coerentemente alle attività istituzionali che le sono state attribuite.

  12. ACCESSO AGLI ATTI E ULTERIORI FORME DI PUBBLICAZIONE • Sono fatte salve le disposizioni di legge e regolamentari, nonché le disposizioni delle fonti normative interne all’Ateneo in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. • Rimangono ferme le forme di pubblicazione aventi effetto di pubblicità legale e le ulteriori pubblicazioni di dati e atti previste da specifiche norme di legge o regolamentari a cura delle unità organizzative competenti, ivi incluse quelle effettuate sul Portale di Ateneo.

  13. Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna • Art. 11 (Documenti di interesse generale): • Sono Pubblicati sul Portale di Ateneo www.unibo.it a cura dell’unità organizzativa competente: • - Statuto Generale di Ateneo, Regolamenti di Ateneo e Regolamenti Didattici di corso di • studio; • - Bandi elettorali; • - Bandi per l’ammissione ai corsi di studio, ai corsi di master universitario, ai corsi di alta • formazione e formazione permanente; • - Bandi di concorso per studenti per la mobilità e tirocinio internazionale; • - Bandi e linee di indirizzo sul diritto allo studio e sulle associazioni studentesche; • - Bandi e avvisi di gara per appalti di lavori, servizi, forniture, servizi di ingegneria; • - Bandi e avvisi di gara per vendita beni immobili e mobili; • - Rapporti e relazioni annuali del Nucleo di Valutazione di Ateneo; • - Documenti e piani sulla programmazione universitaria; • - Bandi e avvisi per il reclutamento e modifiche di carriera del personale docente e tecnico amministrativo; • - Bandi di reclutamento e documentazione finanziamenti per la ricerca.

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