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L’inserimento lavorativo dei Giovani L’evoluzione del Lavoro Dipendente Mercoledì 26 Novembre 2003 Formia (Latina) Istituto IPSSAR di Gianola. Carta di identità del nuovo Lavoratore del 2000 : Cittadinanza: Lavoratore del mondo. Globalizzazione del Lavoro:
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L’inserimento lavorativo dei Giovani L’evoluzione del Lavoro Dipendente Mercoledì 26 Novembre 2003 Formia (Latina) Istituto IPSSAR di Gianola og/2003
Carta di identità del nuovo Lavoratore del 2000: Cittadinanza: Lavoratore del mondo og/2003
Globalizzazione del Lavoro: Il nuovo sistema di incontro Domanda e Offerta del Lavoro = Punto cruciale e determinante per la politica attiva del mercato del lavoro og/2003
Nuove figure professionali da inserire nel Mercato del Lavoro: SAPER CREARE il PROPRIO FUTURO: Attraverso un percorso di crescita professionale e di addestramento. og/2003
Competenza e Capacità = Qualità del Lavoro e del Servizio per saper rispondere ad un “mercato” sempre più “esigente” og/2003
Valore aggiunto: Saper diventare, attraverso l’addestramento, dei TECNICI “specializzati” al servizio del nuovo mondo del lavoro per il successo dell’Azienda …e la propria… Realizzazione og/2003
Diversità dell’offerta e delle opportunità in ITALIA NORD - SUD og/2003
La Riforma Biagi “Il nuovo mercato del Lavoro” D.LGS. 10 settembre 2003, n° 276 Attuazione delle deleghe di materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 Febbraio 2003, n° 30 Somministrazione di Lavoro Artt. 20 - 28 Si tratta di un contratto che sostituisce due istituti fra loro complementari: “il contratto di fornitura diprestazioni di lavoro temporaneo” (e cioè quello che intercorreva tra l’impresa fornitrice e l’impresa utilizzatrice) e il “contratto per prestazioni di lavoro temporaneo” (e cioè quello che intercorre tra l’impresa fornitrice e singolo lavoratore): La somministrazione di lavoro è il contratto con il quale un soggetto munito di autorizzazione (somministratore) fornisce, a tempo indeterminato o a termine, manodopera ad un altro soggetto (utilizzatore). La somministrazione a tempo determinato è ammessa per ragioni di carattere tecnico. Organizzativo, produttivo, sostitutivo. La somministrazione a tempo indeterminato è ammessa per le ipotesi previste dall’art 20, comma 3 e in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali.. Le agenzie di somministrazione di lavoro sono di due tipi: le agenzie abilitate a svolgere tutte le attività di cui all’art. 20 (vale a dire, le attività di somministrazione a tempo indeterminato e a termine) e le agenzie abilitate a svolgere esclusivamente le specifiche attività per cui il medesimo art. 20 prevede l’ammissibilità del contratto a tempo indeterminato. og/2003
La Riforma Biagi “Il nuovo mercato del Lavoro” D.LGS. 10 settembre 2003, n° 276 Attuazione delle deleghe di materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 Febbraio 2003, n° 30 Appalto Art. 29 Il contratto di appalto, previsto dall’art 1655 c.c., è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo di denato. Gli elementi distintivi dell’appalto rispetto alla somministrazione vengono identificati nell’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore e nell’assunzione del rischio d’impresa da parte dell’appaltatore. og/2003
La Riforma Biagi “Il nuovo mercato del Lavoro” D.LGS. 10 settembre 2003, n° 276 Attuazione delle deleghe di materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 Febbraio 2003, n° 30 Distacco Art. 30 Ricorre quando il datore di lavoro, in funzione del soddisfacimento di un suo concreto interesse, pone temporaneamente uno o più dipendenti a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa, restando responsabile del trattamento economico e normativo spettante al lavoratori distaccati. Consenso del lavoratore necessario solo se il distacco comporta un mutamento di mansioni. Il trasferimento del lavoratore ad una unità produttiva distante più di 50 km. Da quella in cui è adibito può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. og/2003
La Riforma Biagi “Il nuovo mercato del Lavoro” D.LGS. 10 settembre 2003, n° 276 Attuazione delle deleghe di materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 Febbraio 2003, n° 30 Trasferimento d’Azienda Art. 32 E’ trasferimento di azienda qualsiasi operazione (cessione contrattuale, fusione, usufrutto, affitto) che comporti il mutamento nella titolarità di una attività economica organizzata. E’ ammissibile il trasferimento di ramo d’azienda, quando il cedente e il cessionario identifichino quella parte di azienda come una articolazione funzionalmente autonoma, al momento del suo trasferimento. Se al trasferimento segue la conclusione di un contratto di appalto, opera il regime di solidarietà. og/2003
La Riforma Biagi “Il nuovo mercato del Lavoro” D.LGS. 10 settembre 2003, n° 276 Attuazione delle deleghe di materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 Febbraio 2003, n° 30 Lavoro Intermittente Artt. 33 - 40 Il contratto di lavoro intermittente, che può essere stipulato sia a tempo determinato che senza prefissione di termine, viene definito dall’art.33 come il contratto con il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro, il quale è legittimato ad utilizzarne l’attività per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente (cioè soggette ad intervalli di inattività) destinate al soddisfacimento di esigenze individuali in sede di contrattazione collettiva nazionale o territoriale o, in via “provvisoriamente sostitutiva” dal Ministro del Lavoro, mediante decreto. og/2003
La Riforma Biagi “Il nuovo mercato del Lavoro” D.LGS. 10 settembre 2003, n° 276 Attuazione delle deleghe di materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 Febbraio 2003, n° 30 Apprendistato Artt. 47 - 53 L’istituto dell’apprendistato viene significativamente riformato dal d. lgs. n. 276/2003. Modifiche introdotte: Viene elevata, per tutti i settori di attività, l’età massima di ammissibilità al contratto di apprendistato (professionalizzante o per l’acquisizione di diploma), fissata ora in 29 anni laddove la precedente disciplina prevedeva una età massima di 24 anni, elevabile a 26 nelle Regioni dell’Obiettivo 1. Viene meno il rinvio alla contrattazione collettiva per la determinazione della misura della retribuzione spettante all’apprendista. Norme eliminate: Abrogata la norma che prevedeva per il datore di lavoro l’autorizzazione della Direzione del Lavoro competente per instaurare un rapporto di apprendistato. Abrogata la norma che prevedeva l’obbligo per il datore di lavoro di assumere gli apprendisti per il tramite dell’Ufficio di collocamento. Non è più necessaria la preventiva autorizzazione della Direzione del Lavoro competente. og/2003
La Riforma Biagi “Il nuovo mercato del Lavoro” D.LGS. 10 settembre 2003, n° 276 Attuazione delle deleghe di materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 Febbraio 2003, n° 30 Contratti di inserimento Artt. 54 - 59 Dai c.f.l. ai contratti di inserimento Il contratto di inserimento, la cui disciplina è contenuta negli artt. Da 54 a 59, sostituisce l’istituto del contratto di formazione e lavoro, del quale viene espressamente prevista la inapplicabilità al settore privato, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di riforma. Il legislatore ha inteso confermare, nel nuovo istituto, soprattutto le caratteristiche di flessibilità del c.f.l., valorizzando essenzialmente, alla luce anche della funzione di reimpiego ora attribuita all’istituto, l’attrattiva dello stumento in termini di flessibilità e di acquisizione di professionalità on the job. Ma il minor rilievo dell’attività formativa teorica ha, altres’, determinato una riduzione sia della durata massima del contratto (da24 a 18 mesi), sia dei soggetti beneficiari di sgravi contributivi, atteso che non spettano per le assunzioni di giovani da 18 a 29 anni. og/2003
La Riforma Biagi “Il nuovo mercato del Lavoro” D.LGS. 10 settembre 2003, n° 276 Attuazione delle deleghe di materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 Febbraio 2003, n° 30 Lavoro a progetto e lavoro occasionale Artt. 61 - 69 • Le disposizioni costituiscono una delle novità di maggior rilievo della riforma. Con tali disposizioni, infatti, si porta a compimento un disegno riformatore che rra stato già delineato nel Libro Bianco, volto ad individuare e disciplinare alcuni elementi essenziali del “nuovo” rapporto di collaborazione che dovrebbe consentire di circoscrivere i fenomeni di abuso nell’utilizzo dell’istituto delle collaborazioni coordinate e continuative. • Prestazioni occasionali • Lavoro a progetto e a programma • Forma del contratto: • Indicazione della durata, determinata o determinabile, dalla prestazione di lavoro- • Indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto • Il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese • Le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa • Le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto. og/2003
………varie opportunità offerte: La nuova industria L’artigianato Il lavoro Autonomo Le microunità produttive e……. ..di SERVIZI…. al volontariato “business no profit” Anche nel sociale si sta passando dalla massa organizzata alla rete di microunità = enormi opportunità per l’emancipazione di tutti noi og/2003
In un mondo del lavoro in continua evoluzione saper essere LAVORATORI disponibili al cambiamento all’interno dell’organizzazione og/2003
La FORMAZIONE = elemento STRATEGICO per la CREAZIONE dei nuovi LAVORATORI og/2003
Saper essere per……….essere Sviluppare, attraverso la FORMAZIONE e L’ADDESTRAMENTO, le proprie CAPACITA’ e i propri SOGNI per…..... essere …….. UN LAVORATORE del MONDO og/2003