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Contesto normativo italiano. Recepimento, con il D. Lgs 626/94, della “Direttiva madre” 89/391/CE e delle numerose “figlie” ha innovato il concetto di salute e sicurezza nel lavoro, introducendo le “figure della prevenzione” integrata e condivisa dalla partecipazione dei lavoratori;
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Contesto normativo italiano • Recepimento, con il D. Lgs 626/94, della “Direttiva madre” 89/391/CE e delle numerose “figlie” ha innovato il concetto di salute e sicurezza nel lavoro, introducendo le “figure della prevenzione” integrata e condivisa dalla partecipazione dei lavoratori; • Mancanza di una definizione di concetto di “salute”
Contesto normativo italiano • Aspetto “psichico” richiamato indirettamente L. 39/02 “tutti i rischi per la sicurezza e la salute …” e integrazione D. Lgs. 195/03 per la funzione RSPP frequenza a “specifici corsi … prevenzione e protezione dei rischi anche di natura ergonomica e psico-sociale …”
Contesto normativo italiano • Strategia comunitaria europea impostazione globale di benessere sul luogo di lavoro: nuovi rischi e in particolare psico-sociali • Accordo Sindacato e Associazioni datoriali europee 8.10.2004 sullo stress da lavoro
Contesto normativo italiano • D. Lgs. 81 del 9/4/2008 • concetto di “salute” intesa quale “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consiste solo in un’assenza di malattia o infermità” (art. 2, comma 1, lettera o)
Contesto normativo italiano • D. Lgs. 81 del 9/4/2008 • processo di “valutazione dei rischi” fa riferimento a “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo …”(art. 28, comma 1).
Contesto normativo italiano • D. Lgs. 81 del 9/4/2008 • “… definizione di metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo” …”(art. 15, comma 1, lettera d). • Accordo Interconfederale 9/6/2008
Contesto normativo italiano • D. Lgs. 106 del 3/8/2009 • Integra art. 28 con il comma 1 bis “La valutazione dello stress lavoro-correlato … è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui …” • Indicazioni della Commissione Consultiva
Circolare linee guida Ministero Lavoro 18.11.2010 • Lo stress lavoro-correlato viene descritto dall’art. 3 Acc. Europeo 8/10/2004, come recepito dall’Acc Interconf. 2008, quale: “condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro”
La valutazione di tale rischio • È parte integrante del Documento e della valutazione dei rischi da effettuare. • Il responsabile è il DATORE di LAVORO che si avvale del RSPP con il coinvolgimento del MEDICO competente, ove nominato, e PREVIA CONSULTAZIONE DEL RLS/RLST
Destinatari • Operai • Impiegati • Quadri • Dirigenti
Metodo DUE FASI: • VALUTAZIONE generale PRELIMINARE • Eventuale APPROFONDIMENTO nel caso di individuazione di rischio particolare
RILEVAZIONE INDICATORI OGGETTIVI 3 FAMIGLIE EVENTI SENTINELLA, quali ad esempio: • infortuni • assenze malattia • turn over • procedimenti e sanzioni • segnalazioni medico competente • specifiche e frequenti lamentele formalizzate dai lavoratori LORO FREQUENZA NEL TEMPO
RILEVAZIONE INDICATORI OGGETTIVI 3 FAMIGLIE FATTORI DI CONTENUTO DEL LAVORO, quali ad esempio: • ambiente di lavoro e attrezzature, esposizione a rischi • carichi e ritmi, faticosità • orari di lavoro e turni • corrispondenza tra competenze e requisiti professionali richiesti
RILEVAZIONE INDICATORI OGGETTIVI 3 FAMIGLIE FATTORI DI CONTESTO LAVORATIVO, quali ad esempio: • ruolo nella organizzazione • autonomia decisionale e controllo • conflitti interpersonali al lavoro • evoluzione e sviluppo di carriera • incertezza in ordina alle prestazioni richieste
In questa prima valutazione • Sufficiente una lista di controlli generali che consenta una valutazione oggettiva complessiva e, quando possibile, parametrica sulle tre famiglie di indicatori • Occorre “sentire” i gruppi interessati o campioni delle maestranze • E/O la RLS – RLST (valutare compito RLST)
Se NON emergono elementi significativi di rischio • Occorre darne conto nel Documento di Valutazione dei Rischi • Prevedere un Piano di monitoraggio • Ri-Valutare almeno dopo due anni (meglio se annualmente nella riunione del Servizio Protezione e Sicurezza)
Se emergono situazioni di rischio Si procede ad attivare il programma di interventi correttivi: • Misure organizzative • Tecniche • Procedurali • Formative • Comunicative
Procedere a INDAGINE APPROFONDITA VALUTAZIONE SOGGETTIVA attraverso: • QUESTIONARI • FOCUS GROUP • INTERVISTE • A GRUPPI OMOGENEI di lavoratori • Anche per CAMPIONI RAPPRESENTATIVI di lavoratori nelle aziende grandi
Tempi • Dal 31.12.2010 decorre l’obbligo di: • AVVIARE la valutazione ai sensi delle disposizioni della circolare. • I tempi e i modi, la data della conclusione della valutazione devono essere indicati nel DVR. • Chi lo ha fatto non è tenuto a rifarlo ma alla sua ripetizione periodica.