1 / 27

Principio di necessità nel trattamento dei dati (art.3 codice privacy)

Principio di necessità nel trattamento dei dati (art.3 codice privacy). I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi,

cathy
Télécharger la présentation

Principio di necessità nel trattamento dei dati (art.3 codice privacy)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Principio di necessità nel trattamento dei dati (art.3 codice privacy) • I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, • in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.

  2. Campo di applicazione art.5cod. privacy • il trattamento dei dati, anche detenuti all’estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato

  3. Trattamento Art.4 cod. privacy • qualunque operazione o complesso di operazioni anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti: • la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, • anche se non registrati in una banca dati.

  4. Dati personaliart.4 cod.privacy • Qualunque informazione relativa a persona fisica, giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

  5. Dati identificativi art.4 cod.privacy • I dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato

  6. Dati sensibili art.4 cod.privacy • I dati personali idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, • nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

  7. Titolare art.4 cod.privacy • La persona fisica, giuridica, pubblica amministrazione o altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine: • alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e • agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.

  8. Responsabile art.4 cod.privacy • La persona fisica, giuridica, pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali

  9. Incaricati art.4 cod.privacy • Le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile

  10. Interessato art.4 cod.privacy • La persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali

  11. Comunicazione art.4 cod.privacy • Il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi: • dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, • in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

  12. Diffusione art.4 cod.privacy • Il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, • in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione

  13. Dato anonimo art.4 cod.privacy • Il dato che in origine, o a seguito di trattamento, • non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile

  14. Blocco art.4 cod.privacy • La conservazione dei dati personali • con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento

  15. Banca dati art.4 cod.privacy • Qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti

  16. Comunicazione elettronica art.4 cod.privacy • Ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico.

  17. Diritti dell’interessato art.7cod.privacy • Diritto di accesso ai dati personali • conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano • origine dei dati • finalità e modalità del trattamento • logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici

  18. Diritti dell’interessato art.7cod.privacy • Gli estremi identificativi del titolare, del responsabile e del rappresentante designato • dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati

  19. Diritti dell’interessato art.7cod.privacy • L’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione quando vi ha interesse • la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione alla legge

  20. Diritti dell’interessato art.7cod.privacy • Diritto di opporsi , in tutto o in parte: • per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta • al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale

  21. Regole generali per il trattamento dei datiart.11cod.privacy • Trattati in modo lecito e secondo correttezza • raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi • esatti e se necessario aggiornati • pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati. • Conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi

  22. Informativa art.13cod.privacy • L’interessato previamente informato oralmente o per iscritto • le finalità e le modalità del trattamento • la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati • le conseguenze di un eventuale rifiuto • i soggetti cui i dati possono essere comunicati

  23. Danni cagionati per effetto del trattamento art.13cod.privacy • Chiunque cagiona danni ad altri per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’art.2050 c.c. • il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell’art.11 (modalità di trattamento e requisiti dei dati)

  24. Internet e reti telematicheart.133cod.privacy • Il Garante promuove la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato dai fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, per favorire una più ampia trasparenza e correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il rispetto dei principi del codice

  25. Tutela dinanzi al Garanteart.13cod.privacy • Reclamo • segnalazione, se non è possibile un reclamo circostanziato • ricorso (se si intende far valere un specifico diritto)

  26. Tutela art.145cod.privacy • I diritti di cui all’art.7 del codice privacy possono essere fatti valere dinanzi all’Autorità giudiziaria o al Garante • il precedente ricorso al Garante o all’autorità giudiziaria rende improponibile un’ulteriore domanda

  27. Tutela art.145cod.privacy • Ricorso contro un provvedimento del garante entro 30 gg. • Provvedimento ricorribile in Corte di Cassazione

More Related