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RELAZIONE DELLA SOCIETA DI REVISIONE

RELAZIONE DELLA SOCIETA DI REVISIONE. Università Roma Tre Facoltà di Economia Federico Caffè Prof. Massimo delli Paoli. Fonte. Comunicazione Consob n. 99088450 del 1 dicembre 1999. Elementi costitutivi della relazione. Titolo

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RELAZIONE DELLA SOCIETA DI REVISIONE

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  1. RELAZIONE DELLA SOCIETA DI REVISIONE • Università Roma Tre • FacoltàdiEconomia Federico Caffè • Prof. Massimo delli Paoli

  2. Fonte Comunicazione Consob n. 99088450 del 1 dicembre 1999.

  3. Elementi costitutivi della relazione • Titolo • Fonte normativa in base alla quale il giudizio è rilasciato. • Destinatari della relazione • assemblea degli azionisti se emessa in base a disposizioni di legge. 

  4. Elementi costitutivi della relazione • Identificazione del bilancio oggetto della revisione contabile (1° paragrafo) • La relazione deve identificare il bilancio (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) oggetto di revisione. • Distinzione tra responsabilità degli amministratori (redazione) e società di revisione (verifica).

  5. Natura e portata della revisione. • Riferimento ai principi di revisione raccomandati dalla consob (documenti emanati dal CNDC e comunicazioni consob n. 2422 e n. 2423 - su fatti censurabili - e n. 9748 - pagamenti di tangenti). • Breve descrizione sulla natura della revisione • Attendibilità complessiva del bilancio • Verifiche a campione • Valutazione • Dell’adeguatezza dei principi contabili • Della ragionevolezza delle stime

  6. Rilievi (3° paragrafo) • Indicare gli effetti economico-patrimoniali al netto dell’effetto d’imposta: • Dissensi rispetto ai trattamenti contabili adottati • Dissensi per errori nell’applicazione di trattamenti contabili; • Inadeguata informativa fornita in bilancio; • Limitazioni al procedimento di revisione (impedimenti tecnici o restrizioni imposte dagli amministratori). • Situazioni di incertezza: • Continuità aziendale • Altre

  7. Espressione del giudizio professionale • Giudizio senza rilievi • Il bilancio è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società

  8. Espressione del giudizio professionale • Giudizio con rilievi (se i rilievi emersi non sono così rilevanti da compromettere l’attendibilità del bilancio nel suo insieme) per: • Difformità rispetto alle norme che disciplinano il bilancio per i trattamenti contabili adottati, per l’applicazione degli stessi, per inadeguata informativa; • Deviazioni significative dai principi di revisione, impedimenti tecnici o restrizioni imposte dagli amministratori (tali deviazioni o impedimenti non devono compromettere l’attendibilità complessiva del bilancio);

  9. Espressione del giudizio professionale • Situazioni di incertezza, che non pongono dubbi sull’attendibilità complessiva del bilancio, e che non sono adeguatamente descritte o perché le azioni poste in essere dagli amministratori non appaiono essere condivisibili. • Il giudizio con rilievi è espresso secondo la seguente formulazione :…a nostro giudizio, il bilancio …, ad eccezione dei rilievi evidenziati nel precedente paragrafo, è conforme a .”.

  10. Espressione del giudizio professionale • Giudizio negativo: • Bilancio nel suo complesso inattendibile per gli effetti di una o più deviazioni dalle norme che disciplinano il bilancio; • Presenza di situazioni di incertezza che pongono in discussione l’attendibilità del bilancio, ed esiste carenza di informativa in presenza di trattamenti contabili fondati su “presupposti fortemente opinabili”.

  11. Espressione del giudizio professionale • Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio per: • Limitazioni al procedimento di revisione (dovute ad impedimenti a svolgere procedure di revisione o alla mancanza di sufficienti elementi probativi) tali da far mancare elementi indispensabili per un giudizio sul bilancio; • Per rilevanti effetti connessi ad incertezze, soprattutto quando esse mettono in discussione la continuità aziendale (presupposti fortemente opinabili), pur in presenza di un’adeguata informativa.

  12. Tipologia di giudizio – schema di sintesi Giudizio Senza rilievi Giudiziocon rilievi Giudizionegativo Impossibilità di esprimere un giudizio Il bilancio non è conforme ai criteri di redazione Il bilancio non è conforme ai criteri di redazione Per gravi limitazioni Il bilancio è conforme ai criteri di redazione Limitazioni al procedimento di revisione Mancata informativa su Incertezze significative o continuità aziendale fondata su presupposti fortemente opinabili Per gravi incertezze o continuità aziendale fondate su presupposti fortemente opinabili Incertezze o mancanza di informativa su continuità aziendale fondate su ragionevoli presupposti

  13. Richiami di informativa • Devono essere esposti nel paragrafo successivo a quello del giudizio quegli eventi di carattere eccezionale o di particolare rilevanza già esposti nel bilancio o nella relazione sulla gestione che per la loro rilevanza meritino di essere richiamati. • Analogamente dovrà procedersi in relazione ai richiami di informativa motivati dall’esistenza di situazioni incerte.

  14. Relazione della società di revisione senza rilievi Relazione della società di revisione Ai sensi dell’art. 156 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 Agli azionisti della abc: Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio (o consolidato) della società abc chiuso al ................... La responsabilità della redazione del bilancio compete agli amministratori della società abc. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile. Il nostro esame è stato condotto secondo i principi e i criteri per la revisione contabile raccomandati dalla consob. In conformità ai predetti principi e criteri, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio (o consolidato) sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Ii procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

  15. Relazione della società di revisione senza rilievi Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi (o da altro revisore) emessa in data ...... A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio (o consolidato) della abc al ................... È conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società. Luogo e data di emissione Denominazione sociale della società di revisione Nome e cognome e qualifica della persona che sottoscrive Firma

  16. Incertezze connesse alla continuità aziendale • Presupposto continuità aziendale considerato appropriato • Giudizio senza rilievi se fornita adeguata informativa. • Giudizio con rilievi o giudizio avverso per carenza di informativa.

  17. Incertezze connesse alla continuità aziendale • Dubbi sul presupposto della continuità aziendale • Prospettive di superare le situazioni di crisi, ancorché incerte, si fondano su presupposti ragionevoli. • Informativa adeguata – giudizio senza rilievi. • Informativa inadeguata – giudizio con rilievi o giudizio avverso.

  18. Incertezze connesse alla continuità aziendale • Prospettive di superare le situazioni di crisi si fondano su presupposti fortemente opinabili. • Informativa adeguata – impossibilità di esprimere un giudizio. • Informativa inadeguata – giudizio avverso. • Mancanza del presupposto della continuità aziendale • Se il bilancio è stato redatto nel presupposto della continuità aziendale – giudizio avverso.

  19. Continuità aziendale – schema di sintesi • Dubbi significativi ? No Sì Nessun effetto sulla relazione di revisione Incertezze significative Presupposto appropriato Dubbi su presupposto della continuità aziendale Adeguata informativa Giudizio senza rilievi e/o paragrafo d’enfasi Inadeguata informativa Giudizio con rilievi o giudizio avverso Prospettive fondate su “presupposti ragionevoli” Prospettive fondate su presupposti fortemente opinabili Informativa adeguata Impossibilità di esprimere un giudizio Inadeguata informativa Giudizio avverso Inadeguata informativa Giudizio con rilievi o giudizio avverso Adeguata informativa Giudizio positivo e/o paragrafo d’enfasi

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