1 / 63

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI. Procedure per la prima elezione dei Consigli degli Ordini locali e del Consiglio Nazionale (Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139). DISPOSIZIONI TRANSITORIE (articoli 58 e seguenti del D.L.vo n. 139/2005).

chuck
Télécharger la présentation

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Procedure per la prima elezione dei Consigli degli Ordini locali e del Consiglio Nazionale (Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139) Consiglio Nazionale Ragionieri

  2. DISPOSIZIONI TRANSITORIE(articoli 58 e seguenti del D.L.vo n. 139/2005) • Durata del periodo transitorio: 9 anni – dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2016 • Le norme transitorie riguardano: • Istituzione dei nuovi Ordini e soppressione di quelli preesistenti (artt. 58 - 59). • Successione nei rapporti giuridici (art. 60). • Costituzione dei nuovi Albi unificati (art. 61). • Trasferimento degli attuali iscritti (art. 62). • Procedure per le elezioni e la composizione dei Consigli degli Ordini e del Consiglio Nazionale (artt. dal 63 al 70). • Stato giuridico dei tirocinanti (art. 71). • Successione nei procedimenti disciplinari (artt. 72-73). • Proroga degli Organi elettivi (art. 74). • Commissione ministeriale (art. 75). • Abrogazioni e coordinamento (artt. dal 76 al 79). Consiglio Nazionale Ragionieri

  3. Prima dell’inizio della fase transitoria (prima del 1 gennaio 2008) Il decreto 139/2005 prevede una FASE PRE–TRANSITORIA necessaria per consentire agli Ordini territoriali e al Consiglio Nazionale di insediarsi il 1 gennaio 2008 Pertanto, prima del 1 gennaio 2008 è necessario: • Istituire i nuovi Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili. • Eleggere i primi Consigli degli Ordini ed il primo Consiglio Nazionale. La fase pre-transitoria si deve concludere entro il 30 novembre 2007, con l’elezione del primo Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperi contabili Consiglio Nazionale Ragionieri

  4. Oggetto di questa relazione è appunto la Fase pre-transitoria Saranno trattati tre grandi temi che impegneranno le due categorie da oggi al 31 dicembre 2007: • Procedure per l’istituzione degli Ordini territoriali. • Procedure per l’elezione dei primi Consigli degli Ordini territoriali. • Procedure per l’elezione del primo Consiglio Nazionale. Consiglio Nazionale Ragionieri

  5. ALTRI TEMI DA AFFRONTARE Oltre alle procedure previste nella fase pre-transitoria, saranno trattati altri temi: • Eventuale confluenza tra Ordini • Elezione dei revisori degli Ordini locali e del Consiglio Nazionale • Istituzione degli Ordini nelle Città capoluogo di provincia • Stato giuridico dei praticanti e degli abilitati non iscritti • Stato giuridico del personale dipendente Consiglio Nazionale Ragionieri

  6. Premessa: • Rispetto alla relazione svolta davanti ai Presidenti delle Unioni Regionali il 16 febbraio oggi si può contare su maggiori certezze, grazie all’avvio dei lavori della Commissione ministeriale prevista dall’articolo 75 del Decreto 139/2005. • La commissione ha infatti preso posizione su alcuni punti importanti (criteri per definire l’articolazione territoriale dei nuovi Ordini, modalità per il conteggio dei voti per l’elezione del Consiglio Nazionale ecc.), che consentono oggi di presentare un quadro più preciso (e meno “ipotetico”) dell’assetto finale della nuova professione e delle procedure per realizzarlo. Consiglio Nazionale Ragionieri

  7. 1. ISTITUZIONE DEI NUOVI ORDINI UNIFICATI Consiglio Nazionale Ragionieri

  8. Istituzione dei nuovi Ordini • L’articolo 58 del Decreto 139 dispone che “dal 1 gennaio 2008 tutti i Collegi dei Ragionieri e gli Ordini dei Dottori commercialisti sono soppressi, ed al loro posto in pari data sono istituiti gli: ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI La norma prevede tutte le possibili fattispecie: • Ordini e Collegi che coincidono (stesso ambito territoriale di competenza). • Ordini esistenti in un circondario di tribunale dove non c’è il Collegio. • Collegi esistenti in un circondario di tribunale dove non c’è l’Ordine. • Collegi ed Ordini esistenti ma con diversa estensione territoriale. Consiglio Nazionale Ragionieri

  9. 88 ORDINI E COLLEGI HANNO IDENTICA ESTENSIONE TERRITORIALE Consiglio Nazionale Ragionieri

  10. 8 Collegi non hanno un Ordine corrispondente Caltagirone Civitavecchia Lanciano Mondovì Montepulciano Nicosia Tortona Voghera Consiglio Nazionale Ragionieri

  11. 16 Ordini non hanno un Collegio corrispondente Casale Monferrato Cassino Castrovillari Crema Enna Gela Gorizia Isernia Lamezia Terme Larino Nuoro Palmi Rossano Sondrio Tempio Pausania Verbania Consiglio Nazionale Ragionieri

  12. OPERAZIONI DI ASSESTAMENTO: 1- automatiche 4 Ordini Pavia (per Voghera) Siena (per Montepulciano) Roma (per Civitavecchia) Chieti (per Lanciano) In base a tale situazione, alcuni Ordini e Collegi dovranno trasferire parte dei loro attuali iscritti, per consentire l’istituzione dei nuovi Ordini unificati: 12 Collegi Novara (per Verbania) Como (per Sondrio) Cremona (per Crema) Udine (per Gorizia) Frosinone (per Cassino) Campobasso (per Larino e per Isernia) Catanzaro (per Lametia Terme) Cosenza (per Castrovillari e Rossano) Reggio Calabria (per Palmi) Caltanisetta (per Gela) Cagliari (per Nuoro) Sassari (per Tempio Pausania) • 2 Trasferimenti “incrociati”: • Alessandria (per Tortona e Casale Monferrato) • Catania (per Enna e Nicosia) Consiglio Nazionale Ragionieri

  13. OPERAZIONI DI ASSESTAMENTO: 2- Non automatiche (v. delibera della Commissione Ministeriale) In 10 casi gli attuali Enti non hanno una estensione territoriale coincidente, (Circondari di tribunali fanno parte di differenti Collegi o Ordini) Cuneo e Torino (per Alba) Ancona e Macerata (per Camerino) Perugia e Terni (per Orvieto e Spoleto) L’Aquila e Pescara (per Sulmona) Messina e Barcellona P.G. (per Patti) Consiglio Nazionale Ragionieri

  14. OPERAZIONI DI ASSESTAMENTO: 2- Non automatiche (v. delibera della Commissione Ministeriale) • In questi casi la Commissione Ministeriale ha deliberato che il criterio preferenziale per rendere corrispondenti gli ambiti territoriali è quello della provincia: Pertanto gli iscritti nei circondari diSi trasferiranno negli Albi degli Ordini di • Alba Cuneo • Camerino Macerata • Orvieto Terni • Spoleto Perugia • Sulmona L’Aquila • Patti Messina Consiglio Nazionale Ragionieri

  15. Riepilogando: Collegi ed Ordini Coincidenti 88 Ordini da integrare con i Ragionieri 16 Collegi da integrare con i Dottori 8 Collegi ed Ordini che dovranno cedere iscritti in base alla legge 18 Collegi ed Ordini che dovranno modificare il Territorio (con intervento del Ministero della Giustizia, coadiuvato dalla Commissione ex art. 75) 10 --- Totale Ordini professione unica 140 Consiglio Nazionale Ragionieri

  16. ASSETTO DEFINITIVO In allegato alla circolare del CNR n.9 del 7 aprile 2006 è stata trasmessa a tutti i Collegi la tabella approvata dalla Commissione Ministeriale, contenente: • L’elenco dei 140 “Ordini dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili” • L’estensione territoriale (circondari di tribunale) di competenza di ciascun Ordine • Il numero degli iscritti al 31 gennaio 2006 (sulla base di una rilevazione effettuata dalla stessa Commissione) Consiglio Nazionale Ragionieri

  17. Nei primi mesi del 2008, il numero degli Ordini è destinato ad aumentare: Il Decreto 139 (articolo 7) prevede, a far data dal 1 gennaio 2008, l’obbligo di costituire Ordini in tutti i “capoluoghi di provincia” (prescindendo anche dal numero minimo di 200 iscritti) Sono pertanto certamente da costituire gli Ordinidi Lodi e Rieti con distacco dagli Ordini di Milano e Roma Consiglio Nazionale Ragionieri

  18. Ordini da costituire nei capoluoghi di provincia Più complessa è la situazione per le 4 nuove province della Sardegna: Olbia - Tempio - Nessun problema, c’è già l’Ordine di Tempio Pausania Ogliastra - Dovrà essere istituito l’Ordine di Lanusei Per le nuove province di “Medio Campidano” e “Carbonia–Iglesias” non è possibile identificare una sede di Ordine, in quanto nei rispettivi territori non sono presenti città sedi di tribunale. L’intero territorio delle due nuove province è infatti ricompreso nel circondario del Tribunale di Cagliari. Pertanto in queste due province non dovranno essere costituiti nuovi Ordini (L’articolo 7, comma 1 del Decreto 139 prevede che “in ciascun circondario di tribunale è istituito unOrdine….” non è ipotizzabile la costituzione di tre ordini nel medesimo circondario, per cui la disposizione del secondo comma (Ordine obbligatorio in ciascuna provincia) non può, in questi casi, trovare applicazione.) Consiglio Nazionale Ragionieri

  19. Alcune considerazioni sulla fase di “assestamento” degli Ordini • La data di “indizione delle procedure elettorali” sarà fissata dal Ministero della Giustizia e presumibilmente coinciderà con i primi giorni del 2007 (probabilmente il 31 gennaio). • A partire da quella data la situazione si può considerare “congelata” ed avranno inizio le procedure per l’elezione dei Consigli territoriali e Nazionale. • Per questo motivo, se i Collegi intendono porre in essere qualche attività “preparatoria” nella fase di “assestamento” occorre operare entro la fine del 2006. Consiglio Nazionale Ragionieri

  20. Alcuni esempi di attività preparatorie, da attuare eventualmente entro il 2006 • Nei collegi dove gli iscritti in un determinato circondario sono destinati ad essere trasferiti “automaticamente” in un Ordine dove non c’è il Collegio (o viceversa), si potrebbe valutare la possibilità di costituire il nuovo collegio o il nuovo Ordine già prima dell’inizio delle procedure elettorali. • In questo modo i ragionieri (o i dottori) avrebbero più tempo per organizzarsi (avrebbero un Presidente, un Consiglio ecc.) e non si troverebbero del tutto impreparati di fronte al trasferimento ed alle conseguenti attività di tipo elettorale, organizzativo, ecc.. • La stessa possibilità si presenta anche per gli Ordini di Lodi, di Rieti, e di Lanusei, che potrebbero essere costituiti già prima del 1 gennaio 2008 e quindi potrebbero rientrare nelle procedure elettorali insieme a tutti gli altri. Consiglio Nazionale Ragionieri

  21. Alcuni esempi di attività preparatorie, da attuare eventualmente entro il 2006 • I professionisti residenti in circondari dove non c’è Ordine o Collegio, destinati ad essere “trasferiti” in base al criterio della Provincia a causa della diversa articolazione degli attuali Enti (Alba, Camerino, Orvieto, Spoleto, Sulmona e Patti) potrebbero istituire in tempi brevi un Ordine o un Collegio, in modo da evitare lo spostamento e porre le basi per la costituzione di un nuovo Ordine unificato. • Tutti gli iscritti destinati, in attuazione delle procedure di unificazione, ad essere trasferiti in un nuovo Ordine, potrebbero valutare la possibilità di eleggere il proprio domicilio professionale in una sede diversa dalla residenza e ,quindi, in una località ricompresa nell’ambito del territorio del Tribunale dove si preferisce restare. In questo modo, del tutto legittimamente, si potrebbero evitare trasferimenti indesiderati. Consiglio Nazionale Ragionieri

  22. Alcuni esempi di attività preparatorie, da attuare eventualmente entro il 2006 • Infine, i Collegi, gli Ordini o singoli gruppi di iscritti residenti in un medesimo circondario che “subiscono” indesiderate modifiche o trasferimenti rispetto all’attuale situazione potrebbero predisporre da subito quanto necessario ad attivare, immediatamente dopo il 1 gennaio 2008, la procedura prevista dall’articolo 7, terzo comma, del Decreto 139, e cioè richiedere la confluenza in un altro Ordine • A partire dal 1 gennaio 2008, l’Assemblea degli iscritti, convocata su richiesta di 1/10 degli iscritti (v. art. 23) può deliberare di richiedere al Ministro la confluenza di un Ordine in un altro Ordine viciniore, sentito il Consiglio Nazionale e l’altro Ordine interessato. N.B. Le procedure per tale confluenza presuppongono l’esistenza di un Ordine (che confluisce) e di una Assemblea degli iscritti (che delibera). Pertanto non pare possibile prevederne l’attivazione già in fase pre-transitoria, in modo - ad esempio - di evitare addirittura la nascita di alcuni Ordini. Consiglio Nazionale Ragionieri

  23. 2. PROCEDURE ELETTORALI Consiglio Nazionale Ragionieri

  24. PROCEDURE ELETTORALI degli Ordini territorialiConvocazione delle Assemblee elettive Procedure e scadenze comuni a tutti i Collegi e gli Ordini • Esaurita la fase di assestamento dei 140 Ordini , e definito per ciascuno di questi l’ambito territoriale di competenza, definite le eventuali controversie, inizia la fase elettorale per l’elezione dei Consigli degli Ordini e del Consiglio Nazionale. • Nei primi mesi del 2007 il Ministero della Giustizia deve fissare la data per le Assemblee elettive di tutti i Consigli degli Ordini, data che non può essere successiva al 31 maggio 2007 (art. 64 primo comma). • Almeno 45 giorni prima di tale data i Presidenti dei Collegi e degli Ordini devono convocare le Assemblee elettive dei loro iscritti (art. 64, secondo comma). Consiglio Nazionale Ragionieri

  25. Convocazione delle Assemblee negli Ordini o Collegi il cui assetto è modificato rispetto all’attuale Si tratta di una questione delicata, che interessa 16 Presidenti di Collegio: Alessandria(per gli iscritti di Casale Monferrato) Barcellona Pozzo di Gotto(per gli iscritti di Patti) Cagliari (per gli iscritti di Nuoro) Caltanisetta (per gli iscritti di Gela) Campobasso (per gli iscritti di Larino e per Isernia) Catania(per gli iscritti di Enna) Catanzaro (per gli iscritti di Lametia Terme) Como (per gli iscritti di Sondrio) Cosenza (per gli iscritti di Castrovillari e Rossano) Cremona (per gli iscritti di Crema) Frosinone (per gli iscritti di Cassino) Reggio Calabria (per gli iscritti di Palmi) Sassari (per Tempio gli iscritti di Pausania) Torino(per gli iscritti di Alba) Udine (per gli iscritti di Gorizia) Novara (per gli iscritti di Verbania) Consiglio Nazionale Ragionieri

  26. Convocazione delle Assemblee negli Ordini o Collegi il cui assetto è modificato rispetto all’attuale e 10 Presidenti di Ordini : Alessandria (per gli iscritti di Tortona) Ancona (per gli iscritti di Camerino) Catania (per gli iscritti di Nicosia) Chieti (per gli iscritti di Lanciano) Pavia (per gli iscritti di Voghera) Perugia (per gli iscritti di Orvieto) Pescara (per gli iscritti di Sulmona) Siena (per gli iscritti di Montepulciano) Roma (per gli iscritti di Civitavecchia) Terni (per gli iscritti di Spoleto) Consiglio Nazionale Ragionieri

  27. Convocazione delle Assemblee negli Ordini o Collegi il cui assetto è modificato rispetto all’attuale I questi casi, il Presidente dell’Ordine o Collegio nel quale risultano iscritti i professionisti destinati ad essere trasferiti dovrà convocare, nella stessa data - ma possibilmente in luoghi diversi - due distinte Assemblee elettive: • alla prima saranno convocati tutti gli iscritti che resteranno nell’Albo dell’Ordine “principale”, chiamati ad eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio di tale Ordine; • alla seconda saranno convocati gli iscritti destinati ad essere trasferiti, per eleggere i loro rappresentanti nel Consiglio dell’Ordine nel quale migreranno dopo il 1 gennaio 2008. Consiglio Nazionale Ragionieri

  28. Ordini territoriali – Prima elezione dei Consigli Elettorato attivo e passivo- opzione per gli iscritti in entrambi gli Albi (c.d. bialbo) • Come noto, per tutto il periodo transitorio Ragionieri e Dottori Commercialisti eserciteranno SEPARATAMENTE i loro diritti di elettorato attivo e passivo. • I professionisti iscritti in entrambi gli Albi dovranno OPTARE per una delle due iscrizioni, ai soli fini elettorali e per il solo periodo transitorio. • La comunicazione dell’opzione deve essere inoltrata alla Commissione ex art. 75 entro il 31 dicembre 2006 (art. 61 c. 8). • Se non c’è opzione, si presume la scelta per l’iscrizione nella quale si ha la maggiore anzianità. • Per questo motivo possiamo ritenere la data del 31 dicembre 2006 come la prima vera scadenza posta dal legislatore nel processo di creazione della nuova professione unica. Consiglio Nazionale Ragionieri

  29. Ordini territoriali - procedure elettoraliAdempimenti dei Presidenti dei COLLEGI e degli ORDINI I Presidenti dei Collegi (e degli Ordini) sono chiamati dalla legge ad esercitare alcune funzioni. • Formazione delle liste elettorali - primi mesi del 2007 In questa fase dovranno essere “scorporati” dalle liste elettorali: • i sospesi e gli iscritti nell’elenco speciale (che non hanno diritto di voto); • i residenti in circondari di tribunali che saranno trasferiti in altro Ordine che formeranno distinta lista elettorale e saranno convocati in separata Assemblea (v. prima). • Convocazione delle Assemblee - almeno 45 giorni prima della data fissata dal Ministero della Giustizia per le elezioni e quindi comunque entro il 15 aprile 2007. Consiglio Nazionale Ragionieri

  30. Ordini territoriali Composizione dei Consigli • Per la prima elezione la composizione dei Consigli e la ripartizione dei seggi tra Dottori Commercialisti e Ragionieri Commercialisti è stabilita dal Ministero della Giustizia, coadiuvato dalla Commissione ex art. 75. • La ripartizione sarà effettuata tenendo conto del numero degli iscritti nei due Albi “alla data di indizione delle procedure elettorali” (art. 63 comma 2). • Questa data assume particolare rilievo. • Poiché la conoscenza del numero dei seggi spettanti è elemento indispensabile per la presentazione delle liste dei candidati, la “data di indizione delle procedure elettorali” non può evidentemente coincidere con la data di convocazione delle Assemblee. • E’ probabile che tale data sia fissata dal Ministero all’atto della fissazione delle elezioni, ma con congruo anticipo (ad es. il 31 gennaio 2007) in modo da consentire ad Ordini e Collegi di comunicare il numero dei propri iscritti in tempo utile a consentire al Ministero stesso (o alla Commissione) di determinare le quote di ciascuna componente. Consiglio Nazionale Ragionieri

  31. Ordini territoriali Composizione dei Consigli Previsione di ripartizione dei seggi (dati al 31 gennaio 2006) • In base al numero degli iscritti al 31 gennaio 2006, e tenendo conto dell’assetto territoriale di cui alla delibera n. 2 della Commissione ministeriale, nei nuovi 140 “Ordini dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili” risultano complessivamente 100.561 iscritti di cui 60.476 Dottori e 40.095 Ragionieri commercialisti • Di questi 140 Ordini: • 13 avranno un Consiglio di 15 Consiglieri. • 49 avranno un Consiglio di 11 Consiglieri. • 48 avranno un Consiglio di 9 Consiglieri. • 30 avranno un Consiglio di 7 Consiglieri. Consiglio Nazionale Ragionieri

  32. Ordini territoriali Composizione dei Consigli Ripartizione dei seggi • 71Ordini avranno un Consiglio con Dottori e Ragionieri divisi da un solo seggio: • 5 Consigli saranno 8 a 7 • 21 Consigli saranno 6 a 5 • 30 Consigli saranno 5 a 4 • 16 Consigli saranno 4 a 3 • In 40 Ordini la differenza è di 3 seggi: • 3 Consigli saranno 9 a 6 • 15 Consigli saranno 7 a 4 • 12 Consigli saranno 6 a 3 • 9 Consigli saranno 5 a 2 Sempre sulla base dei dati al 31.1.2006, quindi suscettibili di aggiornamenti: • In 27 Ordini la differenza è di 5 seggi: • 5 Consigli saranno 10 a 5 • 12 Consigli saranno 8 a 3 • 4 Consigli saranno 6 a 1 • 6 Consigli saranno 7 a 2 • In 2 Ordini la differenza è di 7 seggi • 1 Consiglio sarà 9 a 2 • 1 Consiglio sarà 7 a 0) (Per informazione e curiosità: il 9 a 2 è a Modena, mentre il 7 a 0 è a Larino, nel cui circondario non risulta residente alcun Ragioniere) Consiglio Nazionale Ragionieri

  33. Ordini territoriali – procedure elettoraliListe dei Candidati Il Decreto 139 definisce una procedura elettorale sostanzialmente diversa da quella alla quale la categoria è abituata da decenni. Per questo appare utile una breve illustrazione delle diverse fasi: • Formazione delle liste • Le liste dei candidati sono formate da un numero di nominativi pari al numero di seggi spettanti, aumentato di cinque (art. 64, commi 10 e 11). • Ciascuna lista deve contenere (oltre al contrassegno o al motto) il nome del candidato Presidente (per i Dottori) o Vicepresidente (per i Ragionieri) (art. 64 comma 12). • Ciascun candidato può far parte di una sola lista, pena l’ineleggibilità del candidato stesso (art. 64, comma 9). • Presentazione delle liste • Le liste devono essere presentate (al Collegio) almeno trenta giorni prima della data delle elezioni (art. 64, comma 8). • Collegamento tra liste • Liste di candidati Dottori Commercialisti e Liste di candidati Ragionieri Commercialisti possono essere tra loro collegate a soli fini programmatici (art. 64, comma 8). Consiglio Nazionale Ragionieri

  34. Ordini territoriali – procedure elettoraliAssemblee elettive e modalità di espressione del voto • Assemblee elettive • Le Assemblee elettorali sono valide se interviene 1/10 degli aventi diritto. • Per essere eletti non sono previsti quorum, turni successivi o ballottaggi. Tutto si esaurisce in un’unica votazione (se non si raggiunge il quorum di 1/10 l’Assemblea si riconvoca nei 30 giorni successivi. In caso di ulteriore mancanza di quorum, si nomina un commissario). • Modalità di espressione del voto • Nel periodo transitorio Dottori e Ragionieri votano separatamente ed eleggono ciascuno i propri rappresentanti in seno al Consiglio (art. 64, comma 4). • Si vota una sola lista (art. 64, comma 13). • In aggiunta al voto di lista si possono indicare un numero di preferenze non superiore a quello dei componenti da eleggere. In assenza di preferenze, si intendono votati i primi candidati in ordine di lista (art. 64, comma 14). • Risultati delle elezioni • Risultano eletti i candidati che avranno avuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti risulta eletto chi sarà davanti nell’ordine di lista (art. 64, comma 16). Consiglio Nazionale Ragionieri

  35. Ordini territorialiCalcolo dei seggi e cariche nel Consiglio • La lista che ha avuto più voti avrà assegnati i 4/5 dei seggi spettanti (arrotondati per eccesso) e la presidenza (o vicepresidenza) (art. 64, comma 15). • Alla lista arrivata seconda (se esiste) spettano i seggi rimanenti. In concreto, ciò significa che: • se spettano fino a 4 seggi la seconda lista non avrà seggi (4/5 di 4 = 3,2 che viene arrotondato a 4). • Se spettano 5-6-7-8-9 seggi, alla seconda lista va un seggio. • Se spettano oltre 10 seggi e fino a 14, alla seconda lista vanno 2 seggi. • Insediato il Consiglio, vengono eletti il Segretario ed il Tesoriere, in quanto Presidente e Vicepresidente sono già stati eletti direttamente dall’Assemblea (art. 66). Consiglio Nazionale Ragionieri

  36. Collegio dei Revisori (o Revisore Unico) • In base alle norme “a regime” (art. 24) il Collegio dei Revisori (o in alternativa il revisore unico, per Ordini con meno di 1000 iscritti) è eletto dall’Assemblea degli iscritti. • La legge dice “negli stessi giorni fissati per l’elezione del Consiglio”. Ciò non sarà possibile in quanto - come visto - la prima elezione del Consiglio è regolata dalle norme “pre-transitorie” ed ha caratteristiche del tutto particolari, in quanto avviene mediante due diverse Assemblee elettive, convocate per di più in località ed orari che possono non coincidere. • Per questo motivo, in assenza di una esplicita norma transitoria, l’elezione dei revisori potrà (e dovrà) aver luogo nel corso della prima Assemblea degli iscritti dei nuovi Ordini che sarà convocata dopo il 1 gennaio 2008. • DA NOTARE: per l’elezione dei revisori non sono previste norme transitorie con limitazioni dell’’elettorato passivo, per cui tutti gli iscritti (Dottori e Ragionieri e, un domani, Esperti contabili ) possono concorrere ed essere eletti. Consiglio Nazionale Ragionieri

  37. Ordini territoriali – procedure elettoraliSuccessive elezioni (art. 65) • Per completezza, si ricorda che nelle elezioni dei Consigli per il secondo mandato (Consiliatura 2013-2016) liste di Dottori e liste di Ragionieri commercialisti potranno collegarsi tra loro. • In questo caso i voti ottenuti dalle due liste collegate si sommano. • Nella seconda tornata elettorale dovranno inoltre essere convocati anche gli Esperti contabili (sezione B dell’Albo) ma solo se: • vi sia almeno un iscritto eleggibile (cioè iscritto da almeno cinque anni alla data di convocazione dell’Assemblea); • il loro numero sia sufficiente ai fini della elezione di almeno un componente del Consiglio. • In pratica il numero degli esperti contabili dovrà essere almeno 1/7 o 1/9 o 1/11 o 1/15 del totale degli iscritti (a seconda del numero complessivo degli iscritti nell’Albo). • (Ad esempio, un Ordine con 600 iscritti ha un Consiglio di 11 membri. Per essere rappresentati, gli esperti contabili devono essere in numero superiore a 28, che sono lo 0,51/11 degli iscritti, arrotondato ad 1/11.) • In questo caso Dottori e Ragionieri si dividerebbero (con le consuete proporzioni) i seggi rimanenti. Consiglio Nazionale Ragionieri

  38. Riepilogando: • La prima scadenza prevista nell’iter di costituzione della nuova professione è il 31 dicembre 2006 (data ultima per l’esercizio dell’opzione da parte dei “bialbo”). • La “data di inizio delle procedure elettorali” sarà presumibilmente il 31 gennaio 2007. • Questa è la data alla quale saranno calcolati gli iscritti ai fini della determinazione delle quote di seggi spettanti nei Consigli locali. Gli iscritti negli albi dopo tale data non saranno conteggiati se non al momento delle successive elezioni (2013). • Fino alla data di inizio delle procedure elettorali (presumibilmente il 31 gennaio 2007) possono essere costituiti nuovi Collegi e gli iscritti che desiderano evitare il trasferimento d’ufficio possono eleggere nuovo e diverso domicilio professionale. Consiglio Nazionale Ragionieri

  39. Altre problematiche derivanti dal processo di unificazione Prima di passare alla terza ed ultima parte della Relazione (procedure per l’elezione del Consiglio Nazionale) occorre affrontare - brevemente - alcuni aspetti del Decreto 139, che hanno riflessi sulle attività dei Collegi fino al 31.12. 2007: • Lo stato giuridico dei praticanti, abilitati non iscritti e professionisti iscritti. • Lo stato giuridico dei dipendenti dei Collegi. Consiglio Nazionale Ragionieri

  40. Effetti dell’unificazione su praticanti, abilitati e professionisti Il 31 dicembre 2007, data di cessazione dell’efficacia dei DPR 1067 e 1068/53, potranno presentarsi diverse situazioni giuridiche, ad ognuna delle quali si applica una specifica disciplina: • Praticanti che hanno in corso il triennio di tirocinio; • Praticanti che hanno concluso il tirocinio ma non hanno conseguito l’abilitazione; • Soggetti abilitati ma non iscritti; • Professionisti iscritti negli Albi dei Collegi e degli Ordini; • Professionisti iscritti negli Elenchi speciali degli Albi di Collegi ed Ordini; Consiglio Nazionale Ragionieri

  41. Stato giuridico dei praticanti (art. 71) Iniziamo con lo stato giuridico dei tirocinanti, cioè di quanti: • stanno completando il triennio di pratica, presso un Ragioniere o un Dottore Commercialista, • hanno concluso il tirocinio ma non hanno ancora conseguito l’abilitazione. Va sottolineato che, in tutti questi casi, il decreto 139 non fa alcuna differenza tra praticanti ragionieri e praticanti dottori. L’elemento discriminante, ai fini dell’iscrizione dei praticanti nella sezione A o nella sezione B dei futuri registri della pratica e per l’accesso all’esame di Stato è il titolo di studio posseduto. Consiglio Nazionale Ragionieri

  42. Stato giuridico dei praticanticon tirocinio in corso (art. 71) Viene iscritto nella sezione A del Registro dei praticanti chi è in possesso di : • Laurea quinquennale in Economia (classi 64S o 84S) • Laurea quadriennale in Economia (ordinamento previgente) • Laurea quadriennale in Giurisprudenza (ordinamento previgente) Viene iscritto nella sezione B chi è in possesso: • Laurea triennale in Economia (classi 17 e 28) • Diploma Universitario triennale delle facoltà di Economia Il periodo di pratica già svolto viene computato a tutti gli effetti ai fini del completamento del triennio. Consiglio Nazionale Ragionieri

  43. Stato giuridico dei praticanticon tirocinio in corso (art. 71) Al termine della pratica: • gli iscritti nella sezione A del Registro della pratica – saranno ammessi all’esame per l’abilitazione alla professione di dottore commercialista; • gli iscritti nella sezione B – saranno ammessi all’esame per l’abilitazione alla professione di esperto contabile. Consiglio Nazionale Ragionieri

  44. Stato giuridico dei praticanticon tirocinio già completato al 31.12.2007 Chi alla data del 31/12/2007 ha già concluso la pratica ma non ha conseguito l’abilitazione, sarà ammesso a sostenere gli esami di stato, in base al titolo di studio posseduto: Quindi: Sarà ammesso all’esame per l’abilitazione alla professione di Dottore commercialista (sezione A) chi è in possesso di : • Laurea quinquennale in Economia (classi 64S o 84S) • Laurea quadriennale in Economia (ordinamento previgente) • Laurea quadriennale in Giurisprudenza (ordinamento previgente) Sarà ammesso all’esame per l’abilitazione alla professione di Esperto contabile (sezione B) chi è in possesso di : • Laurea triennale in Economia (classi 17 e 28) • Diploma Universitario triennale delle facoltà di Economia Consiglio Nazionale Ragionieri

  45. Stato giuridico degli abilitati (art. 62) A differenza di quanto previsto per i praticanti, per gli abilitati non iscritti il Decreto 139 distingue tra: • Abilitati Dottori Commercialisti - TUTTI conservano il diritto di essere iscritti - a domanda – nel nuovo Albo (sezione A) • Abilitati Ragionieri - il diritto alla iscrizione nel nuovo Albo (sezione A) è riconosciuto solo a chi si è abilitato con il nuovo esame di Stato (prima sessione 27 ottobre 1997). Pertanto: dal 1 gennaio 2008, chi ha conseguito l’abilitazione con il vecchio esame tenuto dai Collegi perde definitivamente il diritto alla iscrizione nell’Albo. ATTENZIONE - Iscrivendosi prima di tale data nell’Albo dei Ragionieri, si acquisisce il diritto al essere “iscritti” nella sezione A del nuovo Albo unico e conseguentemente il diritto alla re-iscrizione, in caso di successiva cancellazione. Consiglio Nazionale Ragionieri

  46. Stato giuridico degli iscritti (art. 61) I Ragionieri ed i Dottori Commercialisti, iscritti nei rispettivi Albi alla data del 31.12.2007, saranno iscritti nella Sezione A dei nuovi Albi unificati, conservando l’anzianità della precedente iscrizione. Chi proviene dagli Albi dei Dottori Commercialisti avrà il titolo di “Dottore Commercialista” Chi proviene dagli Albi dei Ragionieri, avrà il titolo di “Ragioniere Commercialista”. Per tutti, l’Albo indicherà, oltre ai dati anagrafici: • La data e numero di iscrizione • Il titolo professionale (in caso di doppia iscrizione: entrambi i titoli) • Titolo di studio in base al quale l’iscrizione è stata disposta • L’ Ordine o il Collegio di provenienza • L’eventuale iscrizione nel Registro dei Revisori contabili Consiglio Nazionale Ragionieri

  47. Stato giuridico degli iscritti nell’Elenco speciale Il punto non è trattato dal Decreto 139, ma ha sollevato dubbi in alcuni Presidenti di Collegio, per cui è opportuno chiarire che: • Saranno formati Elenchi speciali del nuovo Albo Unico, suddivisi nelle due sezioni A e B, nei quali saranno iscritti coloro che si trovano nelle situazioni di incompatibilità previste dalla legge. • In fase di prima applicazione, gli iscritti negli Elenchi speciali degli Albi dei Ragionieri o dei Dottori Commercialisti saranno “trasferiti” negli Elenchi speciali della sezione A dei nuovi Albi unici. Consiglio Nazionale Ragionieri

  48. Stato giuridico dei dipendenti Anche le problematiche relative al trasferimento dei dipendenti non sono state prese espressamente in esame dal decreto 139, potendosi intendere regolate dalla norma che disciplina la successione nei rapporti giuridici tra Ordini e Collegi ed i nuovi Ordini unificati (art. 60). Pertanto tutti i dipendenti di ruolo dei Collegi, risultanti da piante organiche approvate in base alla prescritta procedura, saranno automaticamente trasferiti nelle piante organiche dei nuovi Ordini. Diversamente, eventuali rapporti di altra natura (collaborazioni, rapporti a tempo determinato ecc.) non potranno essere garantiti, se non espressamente previsti o consentiti dall’attuale normativa in materia di pubblico impiego. Consiglio Nazionale Ragionieri

  49. 3. CONSIGLIO NAZIONALE Consiglio Nazionale Ragionieri

  50. CONSIGLIO NAZIONALEComposizione • Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili si compone di 21 membri. • Per la prima elezione la ripartizione dei seggi tra Dottori Commercialisti e Ragionieri Commercialisti è stabilita dal Ministero della Giustizia, coadiuvato dalla Commissione ex art. 75. • La ripartizione sarà effettuata tenendo conto del numero degli iscritti nei due Albi “alla data di indizione delle procedure elettorali” (art. 67 comma 2). • Per semplificare le procedure, è probabile che tale data coincida con quella fissata per la rilevazione degli iscritti ai fini del calcolo delle percentuali dei seggi nei Consigli dei Collegi (presumibilmente il 31 gennaio 2007), anche se non si può escludere una data diversa, in quanto ciò comporterebbe una ulteriore rilevazione del numero degli iscritti. Consiglio Nazionale Ragionieri

More Related