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PRINCIPI E STRUMENTI PER GESTIRE UN'ASSOCIAZIONE - 2

3° incontro FARE ASSOCIAZIONE – tutte le informazioni necessarie per aprire e gestire la vostra associazione 19 dicembre 2009. PRINCIPI E STRUMENTI PER GESTIRE UN'ASSOCIAZIONE - 2. Enti commerciali ed Enti non commerciali (1).

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PRINCIPI E STRUMENTI PER GESTIRE UN'ASSOCIAZIONE - 2

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  1. 3° incontro FARE ASSOCIAZIONE – tutte le informazioni necessarie per aprire e gestire la vostra associazione 19 dicembre 2009 PRINCIPI E STRUMENTI PER GESTIRE UN'ASSOCIAZIONE - 2

  2. Enti commerciali ed Enti non commerciali (1) • L’art. 73 del T.U.I.R. individua gli enti soggetti all’IRES (Imposta sul reddito delle società) che sono: • s.p.a., s.a.p.a. , s.r.l., coop., soc. mutua assicurazione; • enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; • enti pubblici e privati diversi dalle società che NON hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

  3. Enti commerciali ed Enti non commerciali (2) • I soggetti indicati alla lettera a) e b) sono considerati ENTI COMMERCIALI, mentre i soggetti indicati alla lettera c) sono considerati ENTI NON COMMERCIALI. • Per inquadrare un’associazione tra gli e.c. o tra gli e.n.c. occorre prendere in esame sia l’art. 73 che l’art. 149 del TUIR: il primo detta i requisiti generali, mentre il secondo cerca di concretizzarli in vinvoli di tipo quantitativo.

  4. Enti commerciali ed Enti non commerciali (3) • Tali norme considerano: • i requisiti formali dello statuto • il tipo di attività effettivamente esercitata • il peso dell’eventuale attività commerciale nell’economia dell’ente

  5. Enti commerciali ed Enti non commerciali (4) • Esistono delle associazioni che sono considerate sempre e.n.c. a prescindere dai dati quantitativi del settore commerciale (le associazioni sportive dilettantistiche, gli enti religiosi) • Il corretto inquadramento di un’associazione nel settore degli e.c. e degli e.n.c. comporta l’applicazione di differenti regimi fiscali

  6. ENTI COMMERCIALI • Considerati come imprese per tutte le attività svolte; • Vige sempre l’obbligo della tenuta delle scritture contabili fiscali in regime ordinario e del bilancio d’impresa; • Sono soggetti ad IRAP con il criterio del bilancio; • Sono soggetti ad IRES con il criterio del bilancio; • Applicano l’IVA secondo i criteri ordinari.

  7. ENTI NON COMMERCIALI (1) • Le regole delle imprese valgono solo per l’eventuale attività commerciale; per gli altri redditi posseduti valgono le regole generali, simili a quelle delle persone fisiche • Le scritture contabili fiscali vanno tenute solo per l’eventuale attività d’impresa, con possibilità di scegliere tra regime ordinario e uno dei vari regimi semplificati. Il Bilancio globale è in forma libera

  8. ENTI NON COMMERCIALI (2) • Sono soggetti ad IRAP con due criteri: • parte istituzionale: criterio retributivo • parte imprenditoriale: criterio del bilancio d’impresa • Sono soggetti ad IRES con le regole vigenti per le persone fisiche per le singole categorie di redditi. Il Bilancio riguarda solo l’eventuale attività d’impresa

  9. ENTI NON COMMERCIALI (3) • Applicano l’Iva solo per le operazioni relative alla eventuale attività d’impresa • Regime forfetario ex L. 398/91 • Regime agevolato per raccolte fondi occasionali ex art. 143 TUIR

  10. ENTI NON COMMERCIALI (4) • Regime agevolato per la detassazione dei contributi pubblici per attività di rilievo sociale ex art. 143 TUIR • Regime agevolato per prestazioni di servizi ai soci con limiti vari in funzione del tipo di associazione

  11. REGIME FORFETARIO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI (1)(art. 145, Dpr. N. 917 del 1986) La norma istituisce un regime forfetario per la determinazione del reddito d’impresa fruibile da tutti gli enti non commerciali ammessi alla tenuta della contabilità semplificata.

  12. REGIME FORFETARIO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI (2)(art. 145, Dpr. N. 917 del 1986) • Possono optare per la determinazione forfetaria del reddito dell’impresa commerciale, applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza ed aggiungendo l’ammontare: • delle plusvalenze patrimoniali; • delle sopravvenienze attive; • dei dividendi e degli interessi; • dei proventi immobiliari.

  13. COEFFICIENTI DI REDDITIVITA’ • Attività di prestazioni di servizi, ricavi: • fino a euro 15.493,71 15% • da euro 15.493,71 fino a euro 309.874,14 25% • Altre attività: • fino a euro 25.822,54 10% • da euro 25822,54 fino euro a 516.456,90 15%

  14. REGIME FORFETARIO L. 398 DEL 1991 Ha lo scopo di semplificare gli adempimenti contabili, la determinazione del reddito e gli obblighi ai fini Iva e agevolazioni in materia di imposizioni fiscali.

  15. REGIME FORFETARIO L. 398 1991soggetti destinatari • Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali; • Associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali ma riconosciute dagli enti di promozione sportiva; • Società sportive dilettantistiche senza fini lucrativi costituite sotto la forma di società di capitali o di società cooperative; • Associazioni senza fine di lucro e associazioni pro loco

  16. Promemoria di Adempimenti inerenti REGIME FORFETARIO EX LEGGE N. 398/1991(1)

  17. Promemoria di Adempimenti inerenti REGIME FORFETARIO EX LEGGE N. 398/1991(2)

  18. Promemoria di Adempimenti inerenti REGIME FORFETARIO EX LEGGE N. 398/1991(3)

  19. AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELLE ONLUSONLUS e Imposte Dirette (art. 150 del Dpr.n. 917 del 1986) (1) • Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel proseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. • I proventi derivanti dall’esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

  20. AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELLE ONLUSONLUS e Imposte Dirette (art. 150 del Dpr.n. 917 del 1986) (2) • Da tale norma discende che: • le attività istituzionali sono del tutto escluse dall’area della commercialità; conseguentemente tali attività sono completamente irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi; • le attività connesse mantengono la natura di attività commerciali, ma non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

  21. AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELLE ONLUSAltri Redditi Il Reddito complessivo delle Onlus sarà determinato sulla scorta delle somme dei redditi fondiari, di capitale, d’impresa e diversi.

  22. AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELLE ONLUSSocietà Cooperative Per le società cooperative Onlus resta applicabile il regime fiscale proprio delle società di capitali.

  23. AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELLE ONLUSRitenute alla fonte • Sui contributi corrisposti alle Onlus dagli enti pubblici non si applica la Ritenuta del 4% (art. 28, 2°comma DPR 600/73) • Sui redditi di capitale corrisposti alle Onlus le ritenute alla fonte sono effettuate a titolo d’imposta.

  24. AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELLE ONLUSErogazioni Liberali L’art. 13 del DLgs n. 460 ha concesso peculiari benefici fiscali per i soggetti che effettuano erogazioni a favore delle Onlus.

  25. AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELLE ONLUSOnlus e imposta sul valore aggiunto (1) • Ai sensi dell’art. 10 del Dpr n. 633 del 1972 sono esenti da IVA: • le cessioni gratuite di beni per le quali l’imprenditore ha operato la detrazione all’atto dell’acquisto o dell’importazione, effettuate in favore delle Onlus; • le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli appositamente equipaggiati; • le prestazioni di ricovero e cura, compresa la somministrazione di medicinali presidi sanitari e vitto;

  26. AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELLE ONLUSOnlus e imposta sul valore aggiunto (2) • le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, comprese le prestazioni relative all’aggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiale didattici, ancorché fornite da istituzioni, collego o pensioni annessi, dipendenti funzionalmente collegati alle strutture di detti organismi;

  27. AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELLE ONLUSOnlus e imposta sul valore aggiunto (3) • prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriali, in comunità o simili, in favore di anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di Aids, degli handicappati psicofisici, dei minori anche in situazioni di disadattamento e di devianza rese direttamente.

  28. ALTRE IMPOSTE (1) • Imposta di bollo:Sono esenti dal tributo atti, documenti, istanze, contratti, ecc. posti in essere o richiesti da Onlus. L'agevolazione, pertanto, riguarda le Onlus sia come enti destinatari degli atti che come soggetti che li pongono in essere. • Tassa sulle concessioni governative: Gli atti e i provvedimenti concernenti le Onlus sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.

  29. ALTRE IMPOSTE (2) • Imposta di registro: L'imposta di registro è dovuta in misura fissa per i trasferimenti a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento nei confronti delle Onlus, qualora ricorrano determinate condizioni. • Tributi locali: E' attribuito ai comuni, alle province ed alle regioni il potere di deliberare in favore delle Onlus riduzioni od esenzioni dal pagamento dei tributi di loro pertinenza.

  30. ALTRE IMPOSTE (3) • Imposta sugli spettacoli : Non è dovuta per le attività di spettacolo svolte occasionalmente dalle Onlus, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L'esenzione spetta a condizione che, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, sia data comunicazione dell'attività all'ufficio accertatore territorialmente competente.

  31. IRAP E ENTI NON COMMERCIALI L’Irap trova presupposto nell’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alle prestazioni di servizi.

  32. IRAP E ENTI NON COMMERCIALIDeterminazione della base imponibile Irap (1) • La determinazione della base imponibile si diversifica a seconda che l’associazione: • svolga attività puramente istituzionale non commerciale; • svolga oltre all’attività istituzionale anche attività commerciale in regime normale; • svolga oltre all’attività istituzionale anche attività commerciale in regime forfetario.

  33. IRAP E ENTI NON COMMERCIALIDeterminazione della base imponibile Irap (2) • Tre sistemi di determinazione della base imponibile: • sistema retributivo; • sistema misto di tipo contabile; • sistema misto di tipo forfetario.

  34. IRAP E ENTI NON COMMERCIALIDeduzioni (1) • In presenza di sola attività istituzionale sono ammessi in deduzione: • l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questi assimilati corrisposti ai ricercatori residenti all’estero che rientrano in Italia; • le spese relative agli apprendisti nonché ai disabili, impiegati nel periodo d’imposta;

  35. IRAP E ENTI NON COMMERCIALIDeduzioni (2) • le spese relative al personale assunto con contratto di formazione e lavoro; • i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo.

  36. IRAP E ENTI NON COMMERCIALIDeduzioni (3) • In presenza di attività istituzionale commerciale sono ammessi in deduzione: • l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questi assimilati corrisposti ai ricercatori residenti all’estero che rientrano in Italia; • i contributi per associazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;

  37. IRAP E ENTI NON COMMERCIALIDeduzioni (4) • le spese relative agli apprendisti nonché ai disabili, impiegati nel periodo d’imposta; • le spese relative al personale assunto con contratto di formazione e lavoro; • i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo.

  38. IRAP E ENTI NON COMMERCIALIDeduzioni (5) • Per i soggetti in regime forfetario sono ammessi in deduzione: • i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro; • le spese relative agli apprendisti nonché ai disabili, impiegati nel periodo d’imposta; • le spese relative al personale assunto con contratto di formazione e lavoro;

  39. IRAP E ENTI NON COMMERCIALIDeduzioni (5) • i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo.

  40. IRAP E ENTI NON COMMERCIALIValore della produzione netta (1) Il totale del valore della produzione è diminuito dalle seguenti deduzioni:

  41. IRAP E ENTI NON COMMERCIALIValore della produzione netta (2) • Ulteriore deduzione • euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91; • euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91; • euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91; • euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91.

  42. IRAP E ENTI NON COMMERCIALIValore della produzione netta (3) • Deduzione per lavoro dipendente (art. 11 D.Lgs 446 comma 4-bis 1) • Con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d’imposta ad euro 400.000, il decreto prevede una deduzione dalla base imponibile pari ad euro 2.000 per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d’imposta fino ad un massimo di cinque.

  43. IRAP E ENTI NON COMMERCIALIValore della produzione netta (4) • Deduzione per l’incremento occupazionale • Devono esserci le seguenti condizioni: • nel primo, secondo e terzo periodo d’imposta immediatamente successivo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2004 vengano effettuate nuove assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale;

  44. IRAP E ENTI NON COMMERCIALIValore della produzione netta (5) • alla fine di ciascun periodo d’imposta in cui sono effettuate le nuove assunzioni, risulti incrementato il numero dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero medio dei lavoratori con medesimo contratto relativo al periodo d’imposta precedente

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