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dott.ssa Anna Cortese

La vigilanza delle Camere di Commercio sui prodotti tessili. dott.ssa Anna Cortese. La vigilanza nel settore tessile è affidata al Ministero dello Sviluppo Economico che si avvale delle Camere di Commercio cui sono state attribuite le funzioni dei soppressi Uffici Provinciali del Ministero.

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Presentation Transcript


  1. La vigilanza delle Camere di Commercio sui prodotti tessili dott.ssa Anna Cortese

  2. La vigilanza nel settore tessile è affidata al Ministero dello Sviluppo Economico che si avvale delle Camere di Commercio cui sono state attribuite le funzioni dei soppressi Uffici Provinciali del Ministero. La vigilanza delle Camere di Commercio sui prodotti tessili

  3. Al fine di rafforzare l’attività di vigilanza a livello nazionale il 26 giugno 2009, in attuazione del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, Unioncamere ha siglato un Protocollo di intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e la Camera di Commercio di Modena ha firmato la Convenzione con Unioncamere. La vigilanza delle Camere di Commercio sui prodotti tessili

  4. Obiettivo della vigilanza Per “vigilanza” o “sorveglianza” s’intendono tutti gli interventi posti in essere dalla pubblica amministrazione per garantire il rispetto delle regole che disciplinano un determinato settore. La Camera di Commercio si propone di essere un punto di comunicazione e informazione a supporto delle imprese e dei consumatori nell’ambito delle proprie funzioni previste dalla L. n.580/93. La vigilanza delle Camere di Commercio sui prodotti tessili

  5. Obiettivo della vigilanza • La vigilanza del mercato nel settore dei tessili da parte delle Camere è finalizzata a: • Favorire la leale concorrenza tra imprese del settore in modo egualitario. • Assicurare all’acquirente una corretta informazione sui prodotti immessi sul mercato. La vigilanza delle Camere di Commercio sui prodotti tessili

  6. Obiettivo della vigilanza • Il controllo presso un’impresa è volto a: • Verificare che il prodotto tessile posto in commercio sia accompagnato dalle previste informazioni. • Informare gli operatori sui loro obblighi, sull’evoluzione della normativa instaurando un dialogo permanente. • Verificare le attività poste in essere dagli operatori per rimediare ad eventuali irregolarità precedentemente riscontrate. La vigilanza delle Camere di Commercio sui prodotti tessili

  7. Obiettivo della vigilanza • Quindi, il controllo consente: • Di osservare e cogliere l’evoluzione economica e tecnica del settore, comprendere eventuali esigenze delle imprese e incoraggiarle a realizzare un’attività di qualità che si traduca in valore aggiunto per l’impresa e i suoi prodotti. • Di acquisire elementi e spunti per indirizzare i successivi controlli. La vigilanza delle Camere di Commercio sui prodotti tessili

  8. Obiettivo della vigilanza • I soggetti coinvolti nelle attività di vigilanza sono: • Operatori: devono essere informati sulle norme in vigore, sugli enti di riferimento e rispettive funzioni; devono acquistare, a loro volta, prodotti la cui composizione corrisponda a quella riportata in etichetta o sui documenti commerciali e le cui caratteristiche evidenziate siano reali. La vigilanza delle Camere di Commercio sui prodotti tessili

  9. Obiettivo della vigilanza • Consumatori: devono acquistare prodotti sicuri ed essere informati sulle caratteristiche degli stessi grazie a etichette correttamente compilate e redatte in italiano. • Organi di vigilanza : oltre alle CCIAA ci sono i Nas,la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza. La vigilanza delle Camere di Commercio sui prodotti tessili

  10. I prodotti tessili In tutta l’Unione Europea i prodotti tessili offerti in vendita al consumatore devono essere etichettati. L’etichettatura dei prodotti tessili è disciplinata dalle Direttive della Comunità Europea 2008/121/CE e 2009/121/CE e dal Decreto Legislativo n.194/1999. Per prodotti tessili si intendono tutti i prodotti che - allo stato grezzo, di semilavorati, di lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati - sono composti esclusivamente da fibre tessili. La vigilanza delle Camere di Commercio sui prodotti tessili

  11. I prodotti tessili • Sono assimilati ai prodotti tessili: • I prodotti contenenti almeno l’80% in peso di fibre tessili; • Le parti tessili destinate a rivestimenti (le cui parti tessili costituiscono l’80% in peso): per la copertura di mobili, per ombrelli, ombrelloni, … • Tutti i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante. La vigilanza delle Camere di Commercio sui prodotti tessili

  12. I prodotti tessili • Elenco (indicativo) di prodotti tessili: • Capi di abbigliamento • Lenzuola • Coperte • Tende • Tappeti • Cuscini • Sacco a pelo • Tovaglie • Tessuti in rotoli/pezze La vigilanza delle Camere di Commercio sui prodotti tessili

  13. I prodotti tessili • Eccezioni • Sono esclusi dall’ambito di applicazione della normativa in esame: • I prodotti in transito nel nostro paese, sotto controllo doganale, ma destinati a mercati esteri; • I prodotti tessili importati temporaneamente per effettuare lavorazioni; • I prodotti destinati alla vendita in paesi extra CE, per i quali devono essere rispettate le norme in uso nel paese di destinazione. La vigilanza delle Camere di Commercio sui prodotti tessili

  14. Luoghi della vigilanza La normativa italiana è applicabile dal momento dell’immissione sul mercato del prodotto tessile. Con espressione “immissione sul mercato” s’intende non soltanto il trasferimento a titolo oneroso o gratuito ma anche la detenzione dei prodotti tessili destinati al commercio sia in ogni fase industriale (con l’eccezione delle lavorazioni per conto terzi) sia in ogni fase della distribuzione del prodotto finito. La vigilanza delle Camere di Commercio sui prodotti tessili

  15. Luoghi della vigilanza • Soggiacciono, pertanto, alla normativa: • I prodotti tessili consegnati allo spedizioniere • I prodotti tessili disponibili per la vendita, anche se immagazzinati in locali non accessibili al pubblico • I prodotti tessili di provenienza estera, viaggianti sul territorio italiano a titolo di importazione definitiva La vigilanza delle Camere di Commercio sui prodotti tessili

  16. Luoghi della vigilanza Il controllo può avvenire in ogni luogo dove si svolge una fase della produzione e della commercializzazione dei prodotti tessili. Gli organi di vigilanza possono procedere a ispezioni negli stabilimenti, magazzini, depositi, laboratori, esercizi e punti vendita nei quali si esercita l’attività imprenditoriale o commerciale. La vigilanza delle Camere di Commercio sui prodotti tessili

  17. Soggetti sottoposti a vigilanza • I soggetti sottoposti a controllo possono essere: • Produttore: il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; La vigilanza delle Camere di Commercio sui prodotti tessili

  18. Soggetti sottoposti a vigilanza • il rappresentante del fabbricante se quest’ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l’importatore del prodotto; • l’importatore del prodotto: è la persona fisica o giuridica che solitamente svolge l’attività economica consistente nella immissione nel mercato comunitario di prodotti proveniente da paesi non appartenenti alla UE. La vigilanza delle Camere di Commercio sui prodotti tessili

  19. Soggetti sottoposti a vigilanza • Distributore/venditore: qualsiasi operatore professionale all’ingrosso o al dettaglio della catena di commercializzazione, che non effettui alcun intervento sul prodotto per apportarvi modifiche. La vigilanza delle Camere di Commercio sui prodotti tessili

  20. Soggetti esonerati Coloro che effettuano le lavorazioni di trasformazione per conto terzi, in quanto il passaggio delle merci da un soggetto all’altro non contempla una commercializzazione, non verificandosi un passaggio di proprietà e quindi una vendita, ma semplicemente un passaggio temporaneo di possesso. La vigilanza delle Camere di Commercio sui prodotti tessili

  21. Come si svolge il controllo • Il controllo può scaturire: • da un piano di vigilanza nazionale; • da un impulso del Ministero dello Sviluppo Economico; • da una programmazione interna dell’ufficio della Camera di Commercio; • da segnalazioni di consumatori; • da segnalazioni di operatori del settore. La vigilanza delle Camere di Commercio sui prodotti tessili

  22. Come si svolge il controllo • I funzionari addetti alla vigilanza si recano presso il punto vendita da controllare e dopo esibizione di tesserino firmato dal Segretario Generale, si chiede la presenza di un responsabile. • Il controllo verte su : • Etichettatura della composizione fibrosa dei prodotti tessili e, quindi, di tipo visivo; • Documenti commerciali e, quindi, di tipo documentale; La vigilanza delle Camere di Commercio sui prodotti tessili

  23. Come si svolge il controllo • Indicazione sull’etichetta dell’identità e degli estremi del produttore. • Eventuale prelievo di un prodotto da sottoporre alle analisi di laboratorio. • N.B. La parte può avvalersi della facoltà di far prelevare un altro prodotto, da accantonare e utilizzare per l’analisi di revisione in caso di non conformità. La vigilanza delle Camere di Commercio sui prodotti tessili

  24. Etichetta • L’etichetta deve riportare obbligatoriamente: • La composizione fibrosa, in ordine decrescente di peso se nessuna fibra raggiunge l’80%, utilizzando le denominazioni delle fibre elencate nell’Allegato 1. • L’etichetta deve essere redatta in lingua italiana, con caratteri facilmente leggibili e chiaramente visibili. La vigilanza delle Camere di Commercio sui prodotti tessili

  25. Etichetta • L’etichetta può essere realizzata in cartone, tessuto, o altro materiale e deve essere applicata al prodotto tessile mediante: • cucitura, • graffatura, • adesivi, • allacciatura con cordoncino. • L’etichetta può contenere dei qualificativi ma devono sempre essere indicati separatamente e non possono sostituire le denominazioni ufficiali dell’All.1. La vigilanza delle Camere di Commercio sui prodotti tessili

  26. Etichetta I qualificativi possono riguardare la fase di produzione delle fibre tessili (es. pettinato, lavato) Non si può scrivere: 100% cotone pettinato Ma si scriverà : 100% cotone pettinato La vigilanza delle Camere di Commercio sui prodotti tessili

  27. Etichetta Oppure la qualità delle fibre tessili (es.filo di Scozia, Makò..) Non si può scrivere : 100% cotone filo di scozia Ma: 100% cotone Filo di Scozia La vigilanza delle Camere di Commercio sui prodotti tessili

  28. Etichetta Oppure qualificativi rappresentati da marchi registrati o denominazioni commerciali (es. Lycra, lana Vergine….) Non si può scrivere : 80% cotone 15% poliammide 5% Lycra Ma si scriverà : 80% cotone 15% poliammide 5% elastan Lycra La vigilanza delle Camere di Commercio sui prodotti tessili

  29. Documenti commerciali I documenti commerciali (fatture e documenti di trasporto) devono riportare chiaramente i dati relativi alla composizione fibrosa. Non è assolutamente ammesso l’uso di abbreviazioni. Si può usare un codice meccanografico ma nello stesso documento ci deve essere la legenda. La vigilanza delle Camere di Commercio sui prodotti tessili

  30. Identità del produttore • Il Codice del Consumo (D.Lgs.206/2005) prevede: • L’indicazione dell’identità e degli estremi del produttore; • Il riferimento del prodotto (numero articolo e/o lotto e/o codice a barre…) La vigilanza delle Camere di Commercio sui prodotti tessili

  31. Identità del produttore Se la ragione sociale o il marchio comporta a titolo principale o a titolo di radice o di aggettivo l’impiego di una denominazione prevista dall’Allegato 1 o tale da prestarsi a confusione con essa il marchio o la ragione sociale deve essere immediatamente accompagnato dalle informazioni relative alla composizione fibrosa. Esempio : CONFEZIONI SETA Via…….. Modena 100% cotone La vigilanza delle Camere di Commercio sui prodotti tessili

  32. Prelievo Durante l’attività di vigilanza si può procedere al prelievo di prodotti tessili. Ci sono casi vari: Il ministero chiede alla CCIAA di prelevare un determinato prodotto. I costi sono a carico del Ministero e anche il laboratorio è indicato dal Ministero. Se l’attività di vigilanza viene svolta direttamente dalla CCIAA, i costi del prelievo e delle analisi sono a carico della Camera. Invio al laboratorio Ricezione esito delle analisi del laboratorio sia dalla parte che dalla CCIAA. ESITO CONFORMEIn questo caso si archivia il procedimento e si comunica l’esito al Ministero. La vigilanza delle Camere di Commercio sui prodotti tessili

  33. Prelievo • 6. ESITO NON CONFORME • Se dalle analisi la composizione del prodotto non è risultata conforme all’etichetta, si avvisa la parte. • Si possono verificare due casi: • Se la parte aveva chiesto di accantonare un altro capo, deve chiedere la revisione delle analisi entro 15 gg. dal ricevimento della nota. • La CCIAA preleva il secondo prodotto, redige verbale e lo invia al laboratorio centrale doganale di Roma. La vigilanza delle Camere di Commercio sui prodotti tessili

  34. Prelievo • Se le analisi di revisione non confermano le prime, si archivia il procedimento e si restituisce il deposito alla parte (importo pagato dalla parte e stabilito annualmente con decreto del Ministero dell’Economia). • Se, invece, la revisione conferma le analisi si procede con : • Verbale di contestazione ai soggetti responsabili della violazione • Sequestro dei prodotti presso il punto vendita dove è stato eseguito il prelievo • L’addebito alla parte delle spese per le analisi diminuite dell’importo depositato • Segnalazione al Ministero e all’A.G. entro 15 gg. • N.B. questa procedura si segue anche quando le analisi non sono conformi e non si effettua la revisione. La vigilanza delle Camere di Commercio sui prodotti tessili

  35. Obblighi dei soggetti • Da quanto detto finora scaturiscono degli obblighi differenti a seconda dei soggetti coinvolti. • Il fabbricante/grossista/importatore che non vende al dettaglio deve: • Etichettare i prodotti tessili all’atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale; l’etichetta e/o il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali di accompagnamento, quando questi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore. La vigilanza delle Camere di Commercio sui prodotti tessili

  36. Obblighi dei soggetti • Indicare sui documenti commerciali (fatture o documenti di trasporto) la composizione fibrosa per esteso. Nei casi di utilizzazione di abbreviazioni o sigle sul documento ci deve essere la legenda. La vigilanza delle Camere di Commercio sui prodotti tessili

  37. Obblighi dei soggetti • Il distributore/venditore che vende al dettaglio deve: • Porre in vendita solo prodotti tessili etichettati correttamente • Conservare per due anni a decorrere dalla data delle fatture di vendita emesse dal fabbricante, dall’importatore o dal grossista, con le quali si determina la data dell’immissione del prodotto al consumo finale. La vigilanza delle Camere di Commercio sui prodotti tessili

  38. Violazioni e Sanzioni • Vendita di prodotti tessili la cui etichetta di composizione non corrisponde alla reale composizione (art.25 L.883/73)- sanzione amm.va da € 1.032 a € 5.164 – ammesso pagamento in misura ridotta art. 16 L.689/81 – comunicazione A.G. – CCIAA competente per territorio. • Vendita di prodotti tessili senza etichetta o con etichetta compilata in modo non corretto (ordine non decrescente, utilizzo di sigle, utilizzo di sola lingua straniera) (art.8 D.Lgs.194/99) – sanzione mm.va da € 103 a € 3.098- non ammesso pagamento in misura ridotta- CCIAA competente per territorio. La vigilanza delle Camere di Commercio sui prodotti tessili

  39. Violazioni e Sanzioni • Mancata o non corretta indicazione della composizione sui documenti commerciali (fattura o DDT) (art.8 c.1 D.Lgs.194/99 e art.25 c. 3 L.883/73)- sanzione amm.va da € 1.032 a € 5.164 - non ammesso pagamento in misura ridotta - CCIAA competente per territorio. • Mancata conservazione dei documenti commerciali (art.8 c.8 D.Lgs.194/99 e art.25 c. 4 L.883/73)- sanzione amm.va da € 258 a € 4.131 - non ammesso pagamento in misura ridotta- CCIAA competente per territorio. La vigilanza delle Camere di Commercio sui prodotti tessili

  40. Violazioni e Sanzioni • Mancanza di indicazione degli estremi del produttore (art.104 D.Lgs.206/2005) - sanzione amm.va da € 1.500 a € 30.000 - ammesso pagamento in misura ridotta- CCIAA competente per territorio. • Chiunque non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle operazioni (art.107 c.2 lett.a) D.Lgs. 206/2005 - sanzione amm.va da € 2.500 a € 40.000 - ammesso pagamento in misura ridotta- CCIAA competente per territorio. La vigilanza delle Camere di Commercio sui prodotti tessili

  41. Anna Cortese Tel. 059/208317 anna.cortese@mo.camcom.it

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