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Il contratto di apprendistato. Un’opportunità formativa per i giovani. 1. I parte: la regolamentazione generale del nuovo apprendistato. Nuova disciplina contenuta nel d.lvo 276/03 (c.d. nuovo apprendistato) Era ed è: contratto di lavoro, di durata, a causa mista
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Il contratto di apprendistato Un’opportunità formativa per i giovani 1
I parte: la regolamentazione generale del nuovo apprendistato
Nuova disciplina contenuta nel d.lvo 276/03 (c.d. nuovo apprendistato) • Era ed è: contratto di lavoro, di durata, a causa mista • Lavoratore: obbligo prestazione lavorativa • Datore di lavoro: obbligo retribuzione e formazione • Regime transitorio: mancano i provvedimenti attuativi, si applicano le disposizioni precedenti (c.d. vecchio apprendistato) • Raccolta fonti: • http://www.apprendiveneto.it/apprendiveneto/ • http://www.fmb.unimore.it/on-line/Home/IndiceA-Z.html Apprendistato, vecchio e nuovo
Professionalizzante ex art. 49, attuato in via amministrativa e sperimentale (alcuni settori, nuovo) • Apprendistato ex art. 16 L. 196/97 non in diritto dovere (altri settori manca CCNL, vecchio) • Apprendistato ex art. 16 L. 196/97 in diritto dovere (tutti i settori, manca intesa) • Sperimentazione Alto apprendistato Situazione “attuale”
Modifica radicale d.lvo 276/2003 (art. 47 al 54) • Contratto formativo per eccellenza: • Diritto/dovere istruzione e formazione (l.53/03) • Apprendimento professionale (anche alta specializzazione) • L’operatività è subordinata a provvedimenti attuativi: • Leggi nazionali (diritto/dovere) • Leggi regionali (profili formativi) • Regolamenti ministeriali • Contratti collettivi • In attesa della legge regionale: percorsi sperimentali con accordi con le parti sociali (anche in raccordo con i contratti collettivi) Nuovo apprendistato
276 individua 3 percorsi formativi: • Espletamento diritto/dovere istruzione e formazione (l. 53/2003 fino a 18 anni) • Professionalizzante • Per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione • Contratto di lavoro con obbligazione negoziale a contenuto formativo • Retribuzione • Formazione (direttamente o a mezzo di soggetti all’uopo individuati) volta a: • Qualifica professionale • Qualificazione tecnico professionale • Titoli di studio (secondario, Universitario, alta formazione) • Percorsi di formazione • interni • esterni • esclusivamente aziendali Tipologie del nuovo apprendistato
Limitazioni numeriche apprendistato (tutte le tipologie) Numero apprendisti (art. 47, 2 c.): Non + del 100% maestranze specializzate e qualificate presenti in azienda Non + di 3, se < di 3 dipendenti (salvo diversa disposizione dei contratti collettivi) Imprese artigiane art. 4 legge quadro sull’artigianato (l. 443/85) Non lavora in serie: 18/9 Lavora in serie: 9/5 Lav. Artistiche, etc: 32/16 Edili: 10/5 Regole specifiche per il computo dei limiti
Legge 53/2003 e art. 48 276/2003 • Giovani e adolescenti di 16 anni di età (dal sett. 2007) • Adolescenti tra i 16 e i 18 anni che hanno assolto l’obbligo scolastico (10 anni) • Giovani soggetti tra i 18 e i 25 anni • Per il conseguimento di una qualifica professionale • Unico contratto di lavoro a tempo pieno per soggetti minori di 18 anni sprovvisti di qualifica professionale • Manca ancora l’intesa per renderlo operativo; attualmente si applica l’apprendistato in diritto/dovere ex art. 16 L. 196/97 Apprendistato diritto/dovere
Durata non > di 3 anni determinata in funzione della qualifica da conseguire Profili formativi: Regioni d’intesa con Ministeri Istruzione e Lavoro Forma scritta + piano formativo individuale + qualifica da acquisire Divieto di cottimo Possibile il recesso con preavviso alla fine del rapporto (prima è necessaria la giusta causa o il giustificato motivo) Monte ore formazione interna e esterna con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva e dagli E.B. entro i criteri generali previsti dalle Regioni Registrazione della formazione nel libretto formativo Conseguimento della qualifica professionale Presenza di un tutore con competenze adeguate Diritto / dovere: regolamentazione dr Alessandro Agostinetti
Regolato dall’art. 49 del 276 • Età: da 18 (17, se in possesso di qualifica professionale) a 29 anni • Per il conseguimento di una qualificazione professionale • Formazione sul lavoro • Acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali • Operatività a condizione che vi siano: • Leggi regionali • Contrattazione Collettiva • In assenza: l. 25/55 e art. 16 del 196, salvo che per la parte economica (si applica comunque il professionalizzante) Apprendistato Professionalizzante
Durata appr. Prof. Deve essere prevista dai contratti collettivi In ragione della qualificazione da conseguire Non c’è più un limite minimo (prima 2 anni) Solo un limite massimo (6 anni) Sono pertanto legittimi i contratti collettivi che prevedono l’assunzione di apprendisti anche in cicli “stagionali” di lavoro
Regolamentazione regionale (art. 49, comma 5): formazione pubblica • Regolamentazione Contrattazione Collettiva (art 49, comma 5 bis): in surroga della regolamentazione regionale qualora fosse carente • Regolamentazione Contrattazione Collettiva / Bilaterale (art 49, comma 5 ter ): c.d. “canale parallelo” per la formazione esclusivamente aziendale a carico delle aziende Profili formativi prof. (3 ipotesi)
Regolati dalle regioni (legge), competenza concorrente • D’intesa con le parti sociali maggiormente rappresentative a livello regionale • Criteri (vedi diritto/dovere) • Almeno 120 ore per anno di formazione formale, interna o esterna all’azienda, per acquisire le competenze di base e tecnico professionali • Rinvio alla contrattazione (di ogni livello) per modalità di erogazione e articolazione formazione formale interna ed esterna (tenuto conto della capacità formativa interna e dei soggetti esterni) • Registrazione nel libretto formativo • Presenza di un tutor aziendale (formato e competente) • Conseguimento della qualificazione Profili formativi stabiliti dalle Regioni
In alcune regioni manca ancora la legge regionale • Il legislatore ha previsto che la contrattazione collettiva nazionale di categoria possa dettare la disciplina dell’apprendistato • Si tratta di una surroga della legge regionale • È sufficiente una regolamentazione diretta o anche indiretta (rinvio agli E.B o a prassi ISFOL) con elementi minimi di erogazione e articolazione formazione Profili formativi ex art. 49, comma 5 bis
Novità della finanziaria d’estate (legge 133/08) • Molte regioni hanno presentato ricorso alla Corte Costituzionale • In caso di formazione “esclusivamente aziendale” non opera il comma 5 • Pagata dall’azienda anche se delegata all’esterno • Si tratta di un canale nuovo e parallelo, volto a favorire • la diffusione del contratto di apprendistato • la formazione degli apprendisti Profili formativi ex art. 49, comma 5 ter
I profili formativi sono regolati dai c.c. di ogni livello o dagli E.B che devono definire: • La nozione di formazione aziendale • La durata e le modalità di erogazione della formazione • Perciò anche meno di 120 ore anno, purché la formazione sia coerente con la qualificazione da conseguire (competenze di base e tecnico-professionali) • Le modalità di conseguimento della qualificazione prevista dai contratti collettivi • La registrazione nel libretto formativo • Per il Ministero del Lavoro è possibile applicare anche previsioni di contratti collettivi previgenti che regolino la “formazione aziendale” Profili formativi ex art. 49, comma 5 ter
Per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione • Giovani di 18 anni • (17, se qualifica professionale -> titolo di scuola secondaria superiore o qualifica professionale triennale) • Fino a 29 anni • Per un titolo di studio (secondario, universitario, di alta specializzazione) • Regole di disciplina e durata: • Regioni in accordo con associazioni dei datori di lavoro, università, istituzioni formative • In assenza di disciplina regionale sono sufficienti convenzioni tra le altre parti Alto Apprendistato
Forma scritta ad substantiam • Deve indicare: qualifica, durata, piano formativo • Senza P.F. il contratto è nullo • L’attività lavorativa è integrata con il percorso formativo previsto nel P.F. • Si applicano norme su diritti e doveri, e disciplina previdenziale e assistenziale • Operativo in Veneto Alto apprendistato
Adempimenti Dal 2004 non c’è obbligo di autorizzazione preventiva delle DPL Salvo venga reintrodotto dalle norme regionali Dal 2008 viene meno anche l’obbligo della visita medica preassuntiva e periodica prevista dalla legge 55, si applica la disciplina generale valida per tutti i lavoratori
Legge 25/1955 Art. 11 doveri del datore di lavoro Art. 12 doveri dell’apprendista Art. 13, 1 comma: retribuzione graduata Art. 19 disciplina del recesso Art. 21 previdenza e assistenza obbligatoria Art. 22 versamento dei contributi Regole che continuano ad applicarsi al nuovo apprendistato
Condizioni per instaurare un rapporto di apprendistato con un giovane che ha già lavorato: Diversa qualifica professionale, nessun problema Stessa qualifica, è necessaria una valutazione con le parti sociali Individuare un preciso percorso addestrativo di carattere tecnico-professionale Durata (indicativamente periodo non > alla metà della durata prevista dai contratti collettivi) Precedenti rapporti di lavoro
Le vecchie norme trovano vigore in quanto compatibili con il nuovo quadro normativo e quindi non abrogate • Circolare del Ministero: cumulabili anche rapporti di vecchi e nuovo apprendistato • Il nuovo rapporto deve individuare contenuti formativi diversi e aggiuntivi • Non è possibile invece la trasformazione dal vecchio al nuovo • E’ possibile cumulare periodi di apprendistato in diritto/dovere con il professionalizzante (nel rispetto dei limiti di durata) Cumulabilità dei rapporti di apprendistato
È possibile la trasformazione anticipata del rapporto da apprendistato a tempo indeterminato • È comunque applicabile l’art. 21, comma 6, della legge 56/87: per un anno si conserva il regime contributivo agevolato • Attenzione: non è vero in assoluto, perché gli ispettori del lavoro potrebbero accertare una frode qualora mancasse del tutto l’attività formativa • L’assunto implicito è che l’apprendista abbia raggiunto anzitempo la qualificazione necessaria Trasformazione anticipata del rapporto
Categoria di inserimento (non inferiore per più di due livelli)(276) • Percentualizzazione della retribuzione graduale in base all’anzianità di servizio (da coordinare con il precedente)(L. 55) • Gli apprendisti non vengono computati nei limiti numerici per l’applicazione di particolari normative o istituti • Per la durata del contratto e per 12 mesi dalla conferma a tempo indeterminato, fino alla rifoma incentivi, le agevolazioni contributive previste dalla vecchia legge (dal 1.1.07 contributo in percentuale sulla retribuzione per il datore di lavoro; contributo ridotto per l’apprendista) Incentivi economici e normativi
Primo criterio: Legge del ’55: gradualità retributiva in relazione all’anzianità di servizio (art. 13, 1 comma) • Secondo criterio: Dlvo 276/03, art. 53,1: tetto max al c.d. sottoinqudramento, non potrà essere inferiore, per più di due livelli, rispetto alla qualifica finale • Norme da coordinare: • Il secondo è un vincolo per la c.c.: sull’inquadramento e non sulla retribuzione • Retribuzione potrà perciò essere anche una percentuale in applicazione del primo criterio, sul livello dell’inquadramento (o iniziale o anche finale) Inquadramento retributivo dell’apprendista
Art. 53 del 276:il datore di lavoro è responsabile della mancata formazione (formazione, causa contrattuale) se non si raggiungono le finalità previste dalla legge (art. 48,49 e 50, 276/03) • Si guarda al piano formativo individuale • Meno ore di formazione prevista • Mancanza del tutor • Altri elementi probatori • Sanzione: differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta per la qualifica superiore che l’apprendista avrebbe conseguito, somma maggiorata del 100% • Esimenti: mancanza offerta formativa pubblica in ambito regionale (non applicabile quando si rientra nella fattispecie del 49, 5 c., ter) • La maggiorazione esclude l’applicazione di altre sanzioni per mancato versamento di contribuzione • Non può essere proseguito il rapporto con lo stesso soggetto né instaurato un nuovo rapporto per la stessa qualifica o qualificazione Responsabilità del datore di lavoro
Comunicazione dati apprendista e tutore entro 30 giorni dall’assunzione • Informazioni alla famiglia e comunicazione agli Uffici del Collocamento degli apprendisti che hanno o meno conseguito la qualifica • Visita sanitaria ex legge del 55. Regime ordinario di sorveglianza sanitaria. Abrogazioni semplificative L. 133/08
Speciale rapporto di lavoro • Regolato dal codice civile, legge 55, riforma del 1996 • Imprenditore ha l'obbligo di impartire o far impartire nell'ambito dell'impresa l'insegnamento • Capacità tecnica per essere lavoratore qualificato • E ha l'obbligo di utilizzare l'opera nell'impresa stessa • Dal 1996 obbligatoria la formazione esterna • La qualifica di apprendista di per sé non è sufficiente Nozione
Limiti di legge • Durata • Prova • Orario di lavoro • Contribuzione • Ferie • Insegnamento complementare • Iniziative formative esterne all'azienda • Età • Modalità per le attività stagionali • Prove di idoneità Ambiti regolati dai CCNL
Da 24/10/2003 non c'è obbligo autorizzazione preventiva DPL • Limiti numerici • Non > 100% dei lavoratori specializzati • Non più di 3, per chi non ha lavoratori specializzati o qualificati o meno di 3 • Campo Applicazione • Qualunque Impresa • Agricola • Artigianale • Commercio/Stagionale (compatibilmente con la finalità della formazione) • Occorra addestramento pratico e un insegnamento tecnico professionale • Escluse mansioni elementari • Anche titolo di studio post obbligo o qualifica • Omogeneo all'attività da svolgere Costituzione rapporto di lavoro
Età • Non meno di 16 anni assolto l'obbligo scolastico (10 anni) • Tutti i settori • Non più di 24 • +2 aree svantaggiate • Non più di 26 handicap • +2 aree svantaggiate • Non più di 29 artigianato alte qualifiche (CCNL) Costituzione rapporto di lavoro
Visite mediche • Modifiche recenti (133, 08) • Apprendisti Minorenni • Si applica il Dlvo 626/94 per le attività soggette a sorveglianza sanitaria • Accertamenti preventivi • Accertamenti periodici • Idoneità alla mansione • Effettuati dal Medico Competente • Attività non soggette a sorveglianza sanitaria • Accertamenti di un Medico SSN • Apprendisti Maggiorenni • Solo la sorveglianza sanitaria ex Dlvo 626/94 Costituzione rapporto di lavoro
Collocamento • Obbligo comunicare l'assunzione il giorno antecedente al CPI • Apposite procedure on line (CO.VENETO) • Specificare che si tratta di apprendistato • Rilasciare copia all'Apprendista della Comunicazione • Oppure Lettera di Assunzione con informazioni sul rapporto di lavoro (copia del contratto) • Prova • Convenuto tra le parti • Non più di 2 mesi • Prova con atto scritto (2096 codice civile) • Part time: non è escluso in linea di principio Costituzione rapporto di lavoro
Limite stabilito dai contratti collettivi per categoria professionale • Non inferiore a 18 mesi • Non superiore a 4 anni • Artigianato 5 anni • Si cumulano i periodi svolti presso diversi datori di lavoro • Non sia passato più di 1 anno • Riguardino la stessa attività Durata apprendistato
Orario di lavoro • Maggiorenni • Come gli altri lavoratori (66/2003) • 40 ore a settimana (salvo diversa previsione CCNL) o durata media su max 12 mesi • Max a settimana 48 ore (con straordinario) media su 4 mesi (o anche 6-12 se CCNL) • Insegnamento è orario di lavoro • Minorenni • Tutela l. 977/1967 • Max 8 ore al giorno • Max 40 ore alla settimana Svolgimento rapporto di lavoro
Lavoro Notturno • L. 25/1955 e dlvo 345/99 • Meno di 18 anni • Divieto di lavoro notturno • 12 ore, che comprendono, 22/6 o 23/7 • Maggiorenni • Non c'è più il divieto Svolgimento rapporto di lavoro
Doveri (art. 11 e 12, legge 25/55) Svolgimento rapporto lavoro
Insegnamento per qualifica • Collaborare con gli organi preposti all'organizzazione dei corsi integrativi • Osservare il CCNL • No lavori faticosi o non attinenti • Periodo ferie retribuite • No cottimo • Permessi per i corsi • Permessi per esami titoli di studio • Informare famiglia progressi • No manovalanza o produzione in serie Doveri datore di lavoro
Seguire gli insegnamenti • Operare con diligenza • Comportarsi correttamente • Frequentare assiduamente i corsi complementari • Osservare le norme contrattuali Doveri apprendista
Retribuzione • In base al contratto collettivo • Anche graduata con l'anzianità di servizio • Ferie • Minimo • 4 settimane all'anno • Salvo diversa previsone CCNL Svolgimento rapporto di lavoro
Malattia • Dal 1 gennaio 2007 (finanziaria 2006) esteso agli apprendisti l'indennità economica di malattia come gli altri lavoratori subordinati • TUTTI gli apprendisti (vecchio e nuovo) • Malattie successive al 1 gennaio 2007 • Certificato INPS e datore di lavoro entro 2 giorni • Fasce orarie reperibilità • Max 180 giorni all'anno • Anticipata dal datore di lavoro e conguagliata con il DM 10 • CIG • Non sono ammessi gli apprendisti Svolgimento rapporto lavoro
Art. 16 legge 25/55 • Addestramento pratico: abilità • Insegnamento complementare: nozioni teoriche • Art. 16 legge 196/97 • Frequenza corsi complementari obbligatoria e gratutia • Salvo che si abbia un adeguato titolo di studio • Iniziative esterne all'azienda • Presupposto agevolazioni contributive • Almeno 120 ore per anno Formazione
120 ore anno modulari • Contenuti trasversali almeno 35% • Lingua e matematica • Relazioni e organizzazione • Gestione ed economia • Professionale tecnico scientifico operativo • Diversa per figura professionale • Resto del tempo • Presso strutture accredidate dalle Regioni Formazione
Assenza solo per cause contrattualmente previste e imputabili all'apprendista da certificare • Assenze da recuperare • Obbligo formativo assolto almeno 80% di frequenza Formazione
DM DEL 2000 • Chi può farlo • Meno di 15 dip, titolare o socio • Artigiani, socio o familiare • Altre imprese, lav. qualificato con inquadramento superiore e almeno 3 anni di esperienza • Compiti • Non più di 5 apprendisti • Trasmettere competenze • Favorire l'integrazione • Collaborare struttura esterna formazione • Valutare l'apprendista • Fare una formazione di 8 ore all'avvio 1 annualità formativa Tutore
Al termine il datore di lavoro rilascia un attestato sulle competenze professionali acquisite • I periodi di formazione esterna sono credito formativo • L'apprendista che passa ad altro datore di lavoro può essere esonerato dal frequentare moduli già svolti Attestato formativo
Indennità econmica malattia (SI) • Maternità (SI) • Cassa Integrazione Guadagni, Mobilità, Disoccupazione (NO) • Congedo matrimoniale (SI) • Contratto di solidarietà (SI) Apprendistato e altri Istituti
Assicurazioni obbligatorie • Infortuni e malattie professionali • Contro le malattie • Contro invalidità e vecchiaia • Contro la tubercolosi • Tutela fisica e economica lavoratrice madre Previdenza e assistenza
Benefici contributivi • Dal 1 gennaio 2007 • Con più di 9 addetti: 15,84% (di cui 10% datore di lavoro) • Meno di 9 addetti • 1 anno: 7,34 (di cui 1,50 datore di lavoro) • 2 anno 9,84 (di cui 3,00 datore di lavoro) • 3 anno, come sopra • Dettagli vedi circolare INPS 22/2007 • Conservano per un anno dalla trasformazione (anche se anticipata) • Purché si faccia la formazione esterna proposta dalla regione (dal 1998) Contribuzione