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MODELLI DI CORPORATE GOVERNANCE

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA FACOLTA’ DI ECONOMIA CORSO DI LAUREA BIENNALE – PERCORSO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO CORSO CORPORATE GOVERNANCE E CONTROLLO INTERNO PERIODO: II SEMESTRE DOCENTI: LUIGI MIGLIAVACCA, LEONARDO CADEDDU, MAURO PORCELLI. MODELLI DI CORPORATE GOVERNANCE.

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MODELLI DI CORPORATE GOVERNANCE

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Presentation Transcript


  1. UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIAFACOLTA’ DI ECONOMIACORSO DI LAUREA BIENNALE – PERCORSO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO CORSO CORPORATE GOVERNANCE E CONTROLLO INTERNO PERIODO: II SEMESTRE DOCENTI: LUIGI MIGLIAVACCA, LEONARDO CADEDDU, MAURO PORCELLI MODELLI DICORPORATE GOVERNANCE

  2. I MODELLI DICORPORATE GOVERNANCE • OBIETTIVI DELLA SESSIONE • Organi di governance nei tre sistemi (confronto) • Il sistema tradizionale (riferimenti normativi) • L’organo amministrativo (nomina, durata in carica, cause di cessazione e sostituzione degli amministratori, compenso, ruolo, dettaglio attività) e il collegio sindacale • Il sistema monistico (riferimenti normativi) • L’organo amministrativo – 1) consiglio di amministrazione, 2) comitato per il controllo sulla gestione (nomina e composizione) • Il sistema dualistico (riferimenti normativi) • L’organo amministrativo – 1) il consiglio di gestione (nomina e composizione), 2) il consiglio di sorveglianza • Controllo contabile e Revisione nei tre modelli

  3. MODELLI DI CORPORATE GOVERNANCE - Organi di governance nei tre sistemi (confronto) Organi di governance nei tre sistemi SISTEMA TRADIZIONALE SISTEMA DUALISTICO SISTEMA MONISTICO

  4. MODELLI DI CORPORATE GOVERNANCE – Il sistema tradizionale (riferimenti normativi) Modello tradizionale • Art. 2380 C.C. “Se lo Statutonon dispone diversamente, l’amministrazione e il controllo della società sono regolati” come segue: Assemblea dei soci Organo amministrativo Consiglio di amministrazione Organo di controllo Collegio Sindacale Revisore legale o Società di revisione/Collegio Sindacale* Funzione di controllo contabile *Nel solo caso di società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato

  5. MODELLI DI CORPORATE GOVERNANCE – Il sistema tradizionale (riferimenti normativi) Modello tradizionale Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile è obbligatoriamente effettuato da una società di revisione. Le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e non sono obbligate alla redazione del bilancio consolidato possono prevedere nello statuto che il controllo contabile sia effettuato dal collegio sindacale che, in tal caso, deve essere integralmente formato da revisori iscritti nel registro citato.

  6. MODELLI DI CORPORATE GOVERNANCE – Il sistema tradizionale (riferimenti normativi) Modello tradizionale Comporta la presenza di un organo di gestione (amministratore unico o consiglio di amministrazione), di un organo di controllo (collegio sindacale) e di un revisore (persona fisica o società di revisione), iscritto nel registro istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a cui sia affidato il controllo contabile.

  7. MODELLI DI CORPORATE GOVERNANCE – Il sistema tradizionale (riferimenti normativi) Modello tradizionale L’organo amministrativo: nomina L'organo amministrativo delle società per azioni può avere sia una struttura individuale, amministratore unico, sia una struttura collegiale, consiglio di amministrazione. Il numero degli amministratori è fissato dallo statuto che può anche limitarsi a indicare un numero minimo e massimo; in tal caso sarà l'assemblea che procede alla nomina a fissare di volta in volta il numero degli amministratori. Gli amministratori possono essere soci o non soci. Lo statuto può prevedere dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, anche con riferimento a quanto prevedono le leggi speciali per gli amministratori che svolgono determinate attività (bancaria, assicurativa, ecc.).

  8. MODELLI DI CORPORATE GOVERNANCE – Il sistema tradizionale (riferimenti normativi) Modello tradizionale L’organo amministrativo: nomina Inoltre, sonopreviste le seguenti cause diineleggibilità e incompatibilità:

  9. MODELLI DI CORPORATE GOVERNANCE – Il sistema tradizionale (riferimenti normativi) Modello tradizionale L’organo amministrativo: durata in carica Gli amministratori possono restare in carica per un periodo massimo di tre esercizi. Sono però rieleggibili se l'atto costitutivo non prevede diversamente.

  10. I MODELLI DI CORPORATE GOVERNANCE -il sistema tradizionale (riferimenti normativi) Modello tradizionale L’organo amministrativo: cause di cessazione e sostituzione degli amministratori • Revoca da parte dell'assemblea, che può essere deliberata liberamente in ogni tempo, salvo il diritto degli amministratori al risarcimento dei danni se non sussiste una giusta causa • Rinuncia (dimissioni) da parte degli amministratori stessi • Decadenza dall'ufficio, ove sopravvenga una delle cause di ineleggibilità • Morte

  11. MODELLI DI CORPORATE GOVERNANCE – Il sistema tradizionale (riferimenti normativi) Modello tradizionale L’organo amministrativo: compenso Per legge ogni amministratore ha diritto a un compenso.

  12. MODELLI DI CORPORATE GOVERNANCE – Il sistema tradizionale (riferimenti normativi) Modello tradizionale L’organo amministrativo: ruolo L'organo amministrativo ha il compito di gestire la società nei limiti dell'oggetto sociale e di rappresentarla nei rapporti con i terzi con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze.

  13. MODELLI DI CORPORATE GOVERNANCE – Il sistema tradizionale (riferimenti normativi) Modello tradizionale L’organo amministrativo: ruolo La gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori che possono compiere tutte le azioni necessarie al perseguimento dell’oggetto sociale. Essi possono compiere, quindi, tutti gli atti strumentali all'attività economica della società, necessari o utili al soddisfacimento delle esigenze che possono sorgere nel corso dell'attività sociale, oppure utili anche solo in via mediata e indiretta alla società. Gli amministratori che pongano in essere atti estranei all'oggetto sociale possono essere revocati per giusta causa oppure possono essere soggetti a una azione di responsabilità o a una denuncia al collegio sindacale o al tribunale.

  14. MODELLI DI CORPORATE GOVERNANCE – Il sistema tradizionale (riferimenti normativi) Modello tradizionale L’organo amministrativo: ruolo La realizzazione dell'oggetto sociale presuppone che l'organo amministrativo ponga in essere una serie di attività che permettano sia il regolare funzionamento interno della società , sia di raggiungere gli obiettivi economici che la società si pone. A tal fine la legge, da un lato conferisce all'organo amministrativo una competenza generale a compiere tutti gli atti che la legge e lo statuto non attribuiscono ad altri organi sociali, e dall'altro pone a carico degli amministratori una serie di obblighi e divieti:

  15. MODELLI DI CORPORATE GOVERNANCE – Il sistema tradizionale (riferimenti normativi) Modello tradizionale L’organo amministrativo: dettaglio attività

  16. MODELLI DI CORPORATE GOVERNANCE – Il sistema tradizionale (riferimenti normativi) Modello tradizionale Collegio sindacale: composizione e ruolo (1/2) E’ composto da 3 o 5 membri effettivi, soci o non soci. Devono essere nominati 2 sindaci supplenti. Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. I restanti membri devono essere scelti fra gli iscritti negli albi individuati con decreto del ministero o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche giuridiche. Restano in carica per 3 esercizi.

  17. MODELLI DI CORPORATE GOVERNANCE – Il sistema tradizionale (riferimenti normativi) Modello tradizionale Collegio sindacale: composizione e ruolo (2/2) Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Nel caso in cui la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta al bilancio consolidato e lo statuto preveda che il controllo contabile sia svolto dal collegio sindacale, tutti i membri devono essere iscritti al registro dei revisori.

  18. MODELLI DI CORPORATE GOVERNANCE – Il sistema monistico (riferimenti normativi) Sistema Monistico Modelli di amministrazione e controllo: il Sistema Monistico • Art. 2409 - sexiesdecies C.C. “Lo Statutopuò prevedere che l’amministrazione e il controllo”della società siano regolati come segue: Assemblea dei soci Organo amministrativo Consiglio di amministrazione Comitato per il controllo sulla gestione Organo di controllo Funzione di controllo contabile Revisore legale o Società di revisione

  19. MODELLI DI CORPORATE GOVERNANCE – Il sistema monistico (riferimenti normativi) Sistema Monistico

  20. MODELLI DI CORPORATE GOVERNANCE – Il sistema monistico (riferimenti normativi) Consiglio di Amministrazione • Al consiglio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per gli amministratori nel sistema tradizionale. • Nel sistema monistico al consiglio è attribuita l’ulteriore competenza della determinazione del numero e della nomina dei componenti del comitato per il controllo della gestione . • Le attività del consiglio sono equivalenti a quelle previste per lo stesso organo nel modello tradizionale . • Non è prevista la figura dell’Amministratore Unico.

  21. MODELLI DI CORPORATE GOVERNANCE – Il sistema monistico (riferimenti normativi) Comitato per il controllo sulla gestione (1/2) • Le funzioni di controllo della società sono affidate al comitato per il controllo sulla gestione a cui si applicano le norme previste per il collegio sindacale • Il comitato: • vigila sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile • svolge i compiti ulteriori che gli possono venir assegnati dal consiglio di amministrazione (in particolare i rapporti con i soggetti incaricati del controllo contabile)

  22. MODELLI DI CORPORATE GOVERNANCE – Il sistema monistico (riferimenti normativi) Comitato per il controllo sulla gestione (2/2) Il comitato per il controllo della gestione è nominato dal consiglio di amministrazione. Nelle società che ricorrono al mercato del capitale di rischio non può essere inferiore a tre. Il comitato è composto da amministratori in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto e dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci nel modello tradizionale. Almeno uno dei suoi componenti deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori legali. I suoi componenti non devono essere membri del comitato esecutivo né avere deleghe o rivestire cariche in società controllanti o controllate. Al suo interno il comitato elegge il presidente a maggioranza assoluta.

  23. MODELLI DI CORPORATE GOVERNANCE – Il sistema dualistico (riferimenti normativi) Modelli di amministrazione e controllo: il sistema dualistico • Art. 2409 - octies C.C. “Lo Statuto può prevedere che l’amministrazione e il controllo”della società siano regolati come segue: Assemblea dei soci Organo amministrativo Consiglio di gestione Consiglio di sorveglianza Organo di controllo Revisore legale o Società di revisione Funzione di controllo contabile

  24. MODELLI DI CORPORATE GOVERNANCE – Il sistema dualistico (riferimenti normativi) Modello dualistico SISTEMA DUALISTICO

  25. MODELLI DI CORPORATE GOVERNANCE – Il sistema dualistico (riferimenti normativi) Consiglio di Gestione (1/2) Si occupa in via esclusiva della gestione dell’impresa e del compimento degli atti necessari all’attuazione dell’oggetto sociale.

  26. MODELLI DI CORPORATE GOVERNANCE – Il sistema dualistico (riferimenti normativi) Consiglio di Gestione (2/2) E’ composto da almeno due membri anche non soci . I primi componenti sono nominati nell'atto costitutivo; durante la vita societaria sono invece nominati dal consiglio di sorveglianza. Lo statuto può prevedere che alcuni membri vengano nominati dallo Stato o da un ente pubblico o anche dai possessori di strumenti finanziari partecipativi. Non può essere consigliere di gestione chi è membro del consiglio di sorveglianza. I componenti restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi (scadono alla data della riunione del consiglio di sorveglianza convocato per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica). Possono essere rieletti, sempre che lo statuto non preveda diversamente.

  27. MODELLI DI CORPORATE GOVERNANCE – Il sistema dualistico (riferimenti normativi) Consiglio di Sorveglianza (1/2) Il consiglio di sorveglianza assomma i poteri dell’organo di controllo e, per certi versi, dell’assemblea ordinaria. Nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione: approva il bilancio d'esercizio redatto dal consiglio di gestione e, ove previsto, il bilancio consolidato. Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

  28. MODELLI DI CORPORATE GOVERNANCE – Il sistema dualistico (riferimenti normativi) Consiglio di Sorveglianza (2/2) Presenta la denuncia al tribunale di cui all'art. 2409 codice civile. Riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili. Se previsto dallo statuto, delibera in ordine ai piani strategici, industriali e finanziari predisposti dal consiglio di gestione.

  29. MODELLI DI CORPORATE GOVERNANCE – Controllo contabile e Revisione nei tre modelli Controllo contabile e Revisione (1/2) Il controllo legale dei conti è esercitato da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal Collegio sindacale (costituito da revisori legali iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze) Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori legali, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla disciplina dell’attività di revisione prevista per le società con azioni quotate in mercati regolamentati e alla vigilanza della Consob. Nelle società a responsabilità limitata il controllo legale dei conti è esercitato dal Collegio sindacale, a meno che lo statuto non stabilisca la nomina di un revisore legale o di una società di revisione.

  30. MODELLI DI CORPORATE GOVERNANCE – Controllo contabile e Revisione nei tre modelli Controllo contabile e Revisione (2/2) Nel modello tradizionale il controllo contabile era svolto dal Collegio sindacale applicando alla lettera le disposizioni del Codice civile e, solo negli anni più recenti, integrando il codice con i principi di comportamento del Collegio sindacale approvati dai Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri. Dopo la riforma del diritto societario è diventato sempre più chiaro che il controllo contabile deve comprendere una revisione effettuata applicando gli statuiti principi di revisione. A eccezione del controllo esercitato dal Collegio sindacale, l’incarico di controllo contabile non può essere conferito (art. 2409-quinquies c.c.) ai sindaci delle società, della controllante, delle controllate o di quelle soggette a comune controllo. Inoltre vi è incompatibilità di incarico di controllo contabile per chi è legato agli amministratori della società, delle controllanti, controllate e soggette a comune controllo, da vincoli di parentela o affinità entro il 4° grado e per chi è legato alla società o alle società da questa controllate, alle controllanti o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita. Quando il sistema di governance adottato dalla società non è quello tradizionale, ma monistico o dualistico, è sempre obbligatorio nominare un revisore legale o una società di revisione perché in questi casi l’organo di controllo non può essere incaricato del controllo contabile.

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