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Fatti giuridici

Fatti giuridici. Per fatto giuridico si intende qualsiasi avvenimento cui l’ordinamento ricolleghi qualsiasi avvenimento giuridico. Fatti giuridici.

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Fatti giuridici

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Presentation Transcript


  1. Fatti giuridici Per fatto giuridico si intende qualsiasi avvenimento cui l’ordinamento ricolleghi qualsiasi avvenimento giuridico

  2. Fatti giuridici • Fatti materiali si hanno quando si verifica un mutamento della situazione preesistente in rerum natura, nel mondo esterno, fisico o sensibile, percepibile dall’uomo con i sensi: es abbattimento di un albero • Fatti in senso ampio comprensivi sia di omissioni, sia di c.d. fatti interni o psicologici: es. mancato esercizio di un diritto

  3. Fatti giuridici • Si parla di fatti giuridici in senso stretto o naturali quando le conseguenze giuridiche sono ricollegate ad un evento senza che assuma rilievo se a causarlo sia intervenuto o meno l’uomo • Si parla invece di atti giuridici, se l’evento causativo di conseguenza giuridica postula un intervento umano

  4. Atti giuridici • Atti conformi alle prescrizioni dell’ordinamento (c.d. atti leciti) • Atti compiuti in violazione dei doveri giuridici e che producono la lesione di un diritto soggettivo altrui (c.d. atti illeciti).

  5. Atti giuridici • Gli atti leciti si possono anzitutto distinguere in: • Atti reali o materiali che consistono in modificazioni del mondo esterno (es. presa in possesso di un determinato bene). • Dichiarazioni che sono atti diretti a comunicare ad altri il proprio pensiero, la propria opinione o il proprio stato d’animo.

  6. Tra le dichiarazioni la maggior importanza va attribuita ai negozi giuridici ossia alle dichiarazioni con le quali i privati esprimono la volontà di regolare in un determinato modo i propri interessi, nell’ambito dell’autonomia a loro riconosciuta dall’ordinamento.

  7. Le dichiarazioni ora dette non devono essere confuse con le dichiarazioni di scienza con le quali non si esprime una propria volontà, tendente a produrre un qualche effetto giuridico, ma si comunica ad altri di essere a conoscenza di un atto o di una situazione del passato, della quale il dichiarante afferma di essere a diretta conoscenza, ovvero si descrivono i termini di una situazione che il dichiarante afferma di aver preso in esame.

  8. Tutti gli atti umani consapevoli e volontari, che non siano negozi giuridici, sono denominati atti giuridici in senso stretto. I loro effetti non dipendono dalla volontà dell’agente, ma sono disposti dall’ordinamento senza riguardo all’intenzione di colui che li pone in essere.

  9. Per esempio se una persona intima per iscritto al debitore di adempiere, questi è costituito in mora con tutte le conseguenze anche se il creditore non aveva nessuna intenzione di provocare quegli effetti con la sua iniziativa.

  10. Negozio giuridico Consiste in una dichiarazione di volontà con la quale vengono enunciati gli effetti perseguiti ed alla quale l’ordinamento giuridico – se la finalità dell’atto è meritevole di tutela e se esso risponde ai requisiti fissati dalla legge per le singole figure – ricollega effetti giuridici conformi al risultato voluto.

  11. Il fenomeno negoziale corrisponde alla necessità di attribuire ai singoli una sfera di autonomia entro la quale i privati possano decidere da sé come regolare i propri interessi, ottenendo dalla legge che gli atti posti in essere siano resi vincolanti e impegnativi

  12. vale a dire che l’ordinamento attribuisce ai privati il potere di creare una regola giuridica dei loro rapporti e di produrre modificazioni della situazione giuridica preesistente (es. trasferimento della proprietà di un bene), sia pure nei limiti e con le forme prescritte dalla legge e con efficacia circoscritta alle parti che si assumano la paternità dei singoli atti.

  13. Nonostante la grande importanza che il concetto di negozio giuridico riveste, il nostro codice civile non gli dedica una apposita disciplina: nel codice sono regolati il contratto (artt. 1321-1469), il testamento (artt. 587-712), il matrimonio (artt. 84-142), ma non il negozio giuridico in generale.

  14. Al contratto Il codice civile dedica tuttavia una disciplina organica ed articolata.

  15. Inoltre l’art. 1324 dispone che “salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale”.

  16. Ne deriva allora che la disciplina dei contratti è tendenzialmente applicabile a tutti gli altri negozi giuridici intervivos e a contenuto patrimoniale, sicché questa disciplina costituisce ragionevolmente il paradigma della disciplina dei fenomeni negoziali.

  17. Classificazione dei negozi giuridici Se il negozio giuridico è perfezionato con la dichiarazione di una sola parte si dice unilaterale (es. testamento, atto costitutivo di una fondazione).

  18. Classificazione dei negozi giuridici Se le dichiarazioni di volontà sono dirette a formulare la volontà di un organo pluripersonale di una persona giuridica o di una collettività organizzata di individui si ha l’atto c.d. collegiale

  19. Classificazione dei negozi giuridici Dalle figure finora esaminate si distingue quella dell’atto complesso. L’atto complesso consta infatti di più volontà tendenti ad un fine comune, ma a differenza di quanto avviene nell’atto collegiale , queste volontà si fondono in modo da formarne una sola (es. la dichiarazione dell’inabilitato e del suo curatore).

  20. Che importanza ha questa fusione (dell’atto complesso) o distinzione (nell’atto collegiale) delle dichiarazioni di volontà? Il valore pratico della distinzione è il seguente: quando le dichiarazioni si fondono in una sola, il vizio di una di esse vizia senza rimedio la dichiarazione complessa . Per contro se la dichiarazione di voto di un partecipante alla assemblea è viziata, ciò non vizia di per se stesso la deliberazione collegiale, ove la maggioranza sussiste ugualmente, quand’anche quel voto non venga più calcolato

  21. Classificazione dei negozi giuridici I negozi giuridici unilaterali si distinguono in recettizi, se per produrre effetto, la dichiarazione negoziale deve pervenire a conoscenza di una determinata persona alla quale pertanto deve essere comunicata o notificata; e non recettizi, se producono effetto indipendentemente dalla comunicazione ad uno specifico destinatario (es. accettazione di un eredità).

  22. Classificazione dei negozi giuridici Se le parti sono più di una si ha il negozio bilaterale (se sono due) plurilaterale (se sono più di due).

  23. Il negozio plurilaterale presuppone la partecipazione di (almeno) tre parti, ciascuna delle quali si rende portatrice di un’autonoma posizione di interesse, e non deve essere confuso con il caso in cui una delle parti di un contratto bilaterale abbia struttura plurisoggettiva: per esempio se due coniugi acquistano insieme un appartamento da destinare ad abitazione comune, il contratto di compravendita rimane comunque bilaterale, pur essendo la parte acquirente composta da due soggetti.

  24. Classificazione dei negozi giuridici Si distinguono negozi mortis causa i cui effetti presuppongono la morte di una persona (testamento); e negozi intervivos (vendita).

  25. Classificazione dei negozi giuridici Secondo che si riferiscano ad interessi economici o meno si distinguono i negozi patrimoniali dai negozi apatrimoniali (negozi di diritto familiare).

  26. Classificazione dei negozi giuridici Nell’ambito dei negozi patrimoniali si collocano i negozi di attribuzione patrimoniale che tendono ad uno spostamento di diritti patrimoniali da un soggetto ad un altro. I negozi di attribuzione patrimoniale si distinguono poi in negozi di disposizione che importano un’immediata diminuzione patrimoniale; e negozi di obbligazione che danno luogo soltanto alla nascita di un’obbligazione ancorchè diretta al trasferimento di un bene.

  27. Classificazione dei negozi giuridici Possono anche darsi negozi che si propongono soltanto di eliminare controversie e dubbi sulla situazione giuridica esistente: sono i negozi di accertamento.

  28. L’ammissibilità del negozio di accertamento è stata contestata da una parte della dottrina, la quale riteneva che la funzione di accertamento di situazioni giuridiche dovrebbe considerarsi prerogativa degli organi giudiziari, sicchè i privati non avrebbero alcun potere di accertare la situazione di diritto. Simili resistenze sono state oggi superate. Si è pertanto d’accordo nel ritenere che il negozio giuridico ha effetto retroattivo: lo stato di incertezza viene eliminato ab origine, come se non fosse mai esistito.

  29. Classificazione dei negozi giuridici I negozi giuridici patrimoniali si possono distinguere in negozi a titolo gratuito e negozi a titolo oneroso

  30. Il codice non definisce la nozione di gratuità ed onerosità: vi è tuttavia accordo in dottrina per qualificare un negozio a titolo oneroso quando un soggetto, per acquistare qualsiasi tipo di diritto, beneficio o vantaggio, accetta un correlativo sacrificio, mentre si dice a titolo gratuito il negozio per effetto del quale un soggetto acquisisce un vantaggio senza alcun correlativo sacrificio.

  31. Che tipo di ripercussioni ha la distinzione tra negozi a titolo gratuito e oneroso?

  32. In genere l’acquirente a titolo gratuito è protetto meno intensamente di quello a titolo onerosoil venditore è ad esempio tenuto a garantire che la cosa sia immune da vizi, mentre il donante, se non è in dolo, non risponde dei vizi della cosa donata

  33. In genere l’acquirente a titolo gratuito è protetto meno intensamente di quello a titolo onerosoin tema di interpretazione del contratto l’art. 1371 stabilisce che questo deve essere inteso nel senso meno gravoso per l’obbligato

  34. La rinuncia È un negozio abdicativo che consiste nella dichiarazione unilaterale del titolare di un diritto soggettivo diretta a dismettere il diritto stesso senza trasferirlo ad altri. Non si esclude che altri possa avvantaggiarsi della rinuncia, ma questo vantaggio può derivare solo occasionalmente e indirettamente dalla perdita del diritto da parte del suo titolare.

  35. Non ricorre la figura della rinuncia se la dismissione del diritto è fatta verso un corrispettivo. In questi casi manca infatti l’evento della unilateralità caratteristico della rinuncia.

  36. Elementi del negozio giuridico Gli elementi o requisiti del negozio si dicono essenziali senza i quali il negozio è nullo (essentialianegotii), ed elementi accidentali (accidentalianegotii) che le parti sono libere di apporre

  37. Elementi del negozio giuridico Una parte della dottrina distingue dagli elementi essenziali i presupposti del negozi, che sono circostanze estrinseche al negozio (es. la capacità della persona che pone in essere un negozio).

  38. Elementi del negozio giuridico Anche gli elementi accidentali possono essere distinti in generali e particolari. Elementi accidentali generali sono la condizione, il termine e il modo.

  39. Elementi del negozio giuridico La dottrina soleva distinguere un’altra categoria di elementi: i c.d. elementi naturali (naturalianegotii). In realtà si tratta di effetti naturali del negozio, ossia di effetti che la legge considera connaturati al negozio posto in essere dalle parti stesse: essi si producono senza bisogno di previsione delle parti, in forza della disciplina legislativa che è stabilita per il tipo di negozio prescelto, salva contraria volontà manifestata dalle parti (es garanzia per evizione in un contratto di vendita).

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