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Le assicurazioni in sanità: una soluzione condivisa è possibile!

24 settembre 2013. Le assicurazioni in sanità: una soluzione condivisa è possibile!. INDICAZIONI ALLA SCELTA DELLA POLIZZA RC PROFESSIONALE PER OPERATORI SANITARI A cura di Barbara Lovati Luigi Orlando Molendini. Premessa.

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Presentation Transcript


  1. 24 settembre 2013 Le assicurazioni in sanità: una soluzione condivisa è possibile! INDICAZIONI ALLA SCELTA DELLA POLIZZA RC PROFESSIONALE PER OPERATORI SANITARI A cura di Barbara Lovati Luigi Orlando Molendini

  2. Premessa 24 settembre 2013 - "Le assicurazioni in sanità: una soluzione condivisa è possibile!"

  3. Oggetto della Copertura Il contratto di assicurazione della responsabilità civile è lo strumento per mezzo del quale una compagnia di assicurazione si obbliga a tenere indenne l’assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi (risarcimento), quale civilmente responsabile ai sensi della Legge, in seguito ad un comportamento colposo (da quello lieve a quello grave), di tipo commissivo od omissivo, compiuto nell’esercizio dell’attività professionale. 24 settembre 2013 - "Le assicurazioni in sanità: una soluzione condivisa è possibile!"

  4. Oggetto della Copertura - segue Sono esclusi dall’oggetto della copertura: • i comportamenti dolosi, ovvero quelli messi in atto volontariamente (INASSICURABILI secondo l’ Art. 1917 c.c.) • i pregiudizi economici che non siano conseguenza diretta di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose (c.d. Danni Patrimoniali) • i risarcimenti danni derivanti da prestazioni non previste dal contratto assicurativo 24 settembre 2013 - "Le assicurazioni in sanità: una soluzione condivisa è possibile!"

  5. Operatività della Copertura ASSICURAZIONE IN SECONDO RISCHIO La copertura assicurativa che opera a partire dal massimale previsto dalla polizza di “primo rischio” già in essere sullo stesso rischio PRIMO RISCHIO NON OPERANTE PRIMO RISCHIO CONOSCIUTO SOLO IN PARTE 24 settembre 2013 - "Le assicurazioni in sanità: una soluzione condivisa è possibile!"

  6. Copertura retroattiva • Polizze “claims made” • Ultrattività • Copre le richieste di risarcimento pervenute durante il periodo di copertura ma relative a fatti avvenuti prima della stipula • Copre le richieste di risarcimento pervenute dopo il termine del contratto, relative a fatti accaduti durante il periodo di efficacia della polizza Regime Temporale di Operatività della Garanzia

  7. Timeline contratti assicurativi

  8. Sinistro denunciato nel 2007

  9. Sinistro denunciato nel 2009

  10. Franchigie e scoperti Le polizze della responsabilità civile professionale sono generalmente offerte con l’applicazione: • FRANCHIGIA ==> importo fisso • SCOPERTO ==> percentuale del danno • Somme detratte dall’Assicuratore dall’ammontare complessivo • del risarcimento del danno • Somme che rimangono a carico dell’Assicurato 24 settembre 2013 - "Le assicurazioni in sanità: una soluzione condivisa è possibile!"

  11. Massimale • Che cos’è ? La somma massima che l’Assicuratore sarà tenuto a pagare ai danneggiati a titolo di capitale, interessi e spese, per ogni sinistro e per l’insieme di tutti i sinistri pertinenti ad uno stesso periodo di assicurazione, qualunque sia il numero delle richieste di risarcimento e delle persone danneggiate • Come si determina ? In base all’attività esercitata dall’Assicurato ed alla relativa esposizione al rischio assicurativo, sia in termini di frequenza di eventi (numero di sinistri) che di entità (valore economico dei sinistri). 24 settembre 2013 - "Le assicurazioni in sanità: una soluzione condivisa è possibile!"

  12. Esclusioni In sede di valutazione e stipula del contratto è necessario prestare attenzione alla eventuale presenza delle seguenti esclusioni, di frequente riscontro nei contratti assicurativi: 24 settembre 2013 - "Le assicurazioni in sanità: una soluzione condivisa è possibile!"

  13. Esclusioni - segue 24 settembre 2013 - "Le assicurazioni in sanità: una soluzione condivisa è possibile!"

  14. Spese legali • La polizza in oggetto non è una polizza deputata al rimborso delle spese legali polizza di tutela giudiziaria • Ai sensi del 3°comma dell’art. 1917 del Codice Civile, sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione civile promossa dal danneggiato contro il Contraente/Assicurato, entro il limite del quarto del massimale per sinistro. Qualora sia dovuta al danneggiato una somma superiore a detti massimali, le spese giudiziali si ripartiscono tra la Compagnia e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse l’assicurato non ha diritto alla nomina di un proprio legale ma deve accettare quello nominato dalla Compagnia che proseguirà nella gestione della vertenza solo fino a quando ne ha interesse 24 settembre 2013 - "Le assicurazioni in sanità: una soluzione condivisa è possibile!"

  15. A PRESCINDERE DALLA POLIZZA … Attività per la gestione del rischio assicurativo … 24 settembre 2013 - "Le assicurazioni in sanità: una soluzione condivisa è possibile!"

  16. Il ruolo degli operatori 24 settembre 2013 - "Le assicurazioni in sanità: una soluzione condivisa è possibile!"

  17. La prevenzione del contezioso

  18. Quale deve essere l’obiettivo di qualsiasi operatore sanitario? 24 settembre 2013 - "Le assicurazioni in sanità: una soluzione condivisa è possibile!"

  19. Obiettivi comuni 24 settembre 2013 - "Le assicurazioni in sanità: una soluzione condivisa è possibile!"

  20. Grazieblovati@munichre.itlo.molendini@medicolegale.mi.it LousianaMuseum of Modern Art, Danimarca

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