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IL DEPOSITO IN ALBERGO

IL DEPOSITO IN ALBERGO. IL DEPOSITO IN ALBERGO. È un contratto tipico  regolato nel codice civile ( art.1783 al 1786 ).

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IL DEPOSITO IN ALBERGO

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Presentation Transcript


  1. IL DEPOSITO IN ALBERGO

  2. IL DEPOSITO IN ALBERGO • È un contratto tipico  regolato nel codice civile (art.1783 al 1786). • DEFINIZIONE: con il contratto di deposito in albergo l’albergatore ha responsabilità per il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate in albergo dal cliente. • E’ UN CONTRATTO ACCESSORIO, non autonomo; Il presupposto necessario per l’insorgere del deposito in albergo è l’esistenza del contratto di albergo.

  3. CARATTERISTICHE Il contratto di deposito è: • reale: si perfeziona con la consegna della cosa • a titolo oneroso: il corrispettivo non è individuabile autonomamente ma concorre a formare il prezzo complessivo dell’alloggio; • La CAUSA del contratto di deposito è la custodia della cosa, dietro corrispettivo di un prezzo.

  4. RESPONSABILITA DELL’ALBERGATORE • La responsabilità dell’albergatore può essere • LIMITATA • ILLIMITATA

  5. RESPONSABILITA’ LIMITATA Riguarda le cose PORTATE in albergo: • Le cose che si trovano in albergo per il tempo nel quale il cliente usufruisce dell’alloggio; • Le cose di cui l’albergatore si assume la custodia fuori dall’albergo, per il periodo di soggiorno del cliente; • Le cose di cui l’albergatore si assume la custodia, sia fuori sia dentro l’albergo per un periodo ragionevolmente precedente o successivo a quello del soggiorno del cliente.

  6. Responsabilità limitata • In questi casi il limite alla responsabilità è quantitativo: la responsabilità è limitata al valore di quanto sia stato deteriorato, distrutto o sottratto fino all’equivalente di 100 volte il prezzo di una notte di alloggio. • Il limite indicato indica il limite massimo risarcibile; • Spettaal cliente provare • l’introduzione della cosa in albergo • il valore della stessa e l’entità del danno subito.

  7. RESPONSABILITA’ ILLIMITATA Riguarda le cose CONSEGNATE all’albergatore, intendendo con queste: • Le cose consegnate all’albergatore o ai suoi preposti/rappresentanti; • le cose che l’albergatore s’è rifiutato di ricevere in custodia, nonostante abbia l’obbligo di accettarle: denaro contante o oggetti di valore; • le cose non consegnate ma distrutte, sottratte o deteriorate per colpa dell’albergatore.

  8. Responsabilità illimitata • L’onere della prova a carico del cliente consiste nel: • provare l’esistenza del rapporto alberghiero • provare l’avvenuta consegna della cosa • provare l’entità del danno subito • In generale la prova è facilitata dalla prassi di consegnare all’atto del deposito una ricevuta che dia una sommaria descrizione dei beni • Nei suddetti casi l’albergatore risponde nel pieno della responsabilità; il risarcimento si compone del danno emergente (1233 c.c.) e lucro cessante (1225 c.c.) e deve essere risarcito per il valore integrale della cosa.

  9. Limiti alla responsabilità L’albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti: • al fatto del cliente • a forza maggiore • alla natura della cosa • autoveicoli, beni in questi contenuti e animali non rientrano nelle responsabilità dell’albergatore L’onere della prova grava sull’albergatore.

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