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LE CONVENZIONI PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI

LE CONVENZIONI PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI . L’ art. 14 del D.lgs. 276/2003.

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LE CONVENZIONI PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI

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  1. LE CONVENZIONI PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI L’ art. 14 del D.lgs. 276/2003

  2. Prevede la possibilità che i Servizi Provinciali stipulino con i partners del mercato del lavoro (associazioni imprenditoriali e sindacati) e con le associazioni di rappresentanza della cooperazione sociale convenzioni quadro su base territoriale aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali da parte delle imprese. • Amplia le modalità di assolvimento dell’ obbligo ex L. 68/99 (norme sul collocamento mirato). Ai sensi del comma 3 dell’ art. 14 l’impresa committente potrà, per tutta la durata della commessa, computare i lavoratori disabili inseriti nella cooperativa sociale per la copertura parziale della quota di riserva. L’ art. 14 del D.lgs. N. 276/2003

  3. Requisiti dei datori di lavoro committenti: • essere imprese aderentialle associazioni datoriali firmatarie della Convenzione quadro (A.I.B., Confcommercio, Collegio Costruttori Edili, Associazione Artigiani, Confartigianato, Apindustria); • adempimento dell’obbligo di copertura della quota riservata ai lavoratori disabili (art. 3 L. 68/99). • Requisiti delle coop. soc. di tipo B: • adesionead una Associazione di rappresentanza delle cooperative sociali firmatarie della convenzionequadro (Confcooperative, Legacoop, A.g.c.i.); • iscrizione all’Albo delle società cooperative previsto dall’art. 2512 del Codice Civile eall’Albo Regionale di cui alla L.R. n. 21/2003. La Convenzione quadro della Provincia di Brescia

  4. Durata minima della Convenzione: • La convenzione dovrà avere unadurata pari al contratto di affidamento della commessa e comunquenon inferiore a 1 anno • N°max di posti in quota di riserva deducibili in convenzione ex art. 14: • fino a 50 dipendenti: non più di 1 disabile; • da 51 a 100 dipendenti: non più di 2 disabili; • da 101 a 150 dipendenti: non più di 3 disabili; • più di 150 dipendenti: non più del 30% della quota di riserva (quindi il 30% del 7% della forza lavoro). • Come attivare la convenzione? • sottoscrivere la convenzione tra coop. sociale, impresa e Provincia (fac-simile allegato alla Convenzione quadro); • stipulare il contratto di affidamento tra coop. sociale e impresa entro 60 giorni dalla sottoscrizione della convenzione. • NB: entro 60 gg dalla stipula della convenzione la coop. soc. deve assumere il/i disabile/i La Convenzione quadro della Provincia di Brescia

  5. adempimento degli obblighi ex L. 68/99 senza assunzione diretta dei lavoratori con disabilità, conferendo commesse di lavoro alle cooperative sociali. In questo modo si evitano le conseguenze previste dalla L. 68/99 in caso di non ottemperanza (sanzioni amministrative, esclusione da pubblici appalti); • alla scadenza della commessa non vi è l’obbligo di assunzione del disabile; • completo adempimento dell’obbligo per le imprese con un numero di dipendenti tra i 15 e i 35; • opportunità per sviluppare azioni di responsabilità sociale. Opportunità/vantaggi per le imprese

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