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Manovra Correttiva 2010

Manovra Correttiva 2010. Bilancio Consolidato. INPS Soci Srl. Transazione Fiscale. SCIA. Le modifiche del D.L. n. 78 del 2010. Il potenziamento dei controlli. Limitazione all'uso contante. Coinvolgimento dei comuni. Comunicazioni a Agenzia.

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Manovra Correttiva 2010

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Presentation Transcript


  1. Manovra Correttiva 2010 Bilancio Consolidato INPS Soci Srl Transazione Fiscale SCIA

  2. Le modifiche del D.L. n. 78 del 2010 Il potenziamento dei controlli Limitazione all'uso contante Coinvolgimento dei comuni Comunicazioni a Agenzia Nuova soglia di 5.000 euro per l'utilizzo del contante o degli assegni bancari e postali Scambio di informazioni prima dell'emanazione di un accertamento fondato sul redditometro. Compenso 1/3 sul recuperato Obbligo comunicazione all'Agenzia per le operazioni pari o superiori a 3.000 euro.

  3. Comuni antievasione – le novità Articolo 18 del DL 78/2010 • Obbligo dei comuni di dotarsi del “consiglio tributario” • Incremento nella quota di compartecipazione dal 30% al 33% • Accesso dei comuni alle dichiarazioni fiscali dei contribuenti • Ruolo attivo nell’accertamento sintetico

  4. INVIO TELEMATICO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA DI IMPORTO > € 3.000 NON SI CONOSCE ANCORA LA DECORRENZA DEL NUOVO OBBLIGO NON SI CONOSCE ANCORA IL CONTENUTO OBBLIGATORIO DELLA COMUNICAZIONE

  5. AGGIORNAMENTO DATI CATASTALI

  6. AGGIORNAMENTO DATI CATASTALI ENTRO IL 31.12.2010 IMMOBILI ASSENTI IMMOBILI RISTRUTTURATI

  7. Enunciazione delle case FANTASMA OBIETTIVO: far si che il catasto sia REALMENTE RAPPRESENTATIVO DELLA SITUAZIONE DI FATTO DEGLI IMMOBILI DELLA TITOLARITA’ GIURIDICA DEI BENI STESSI

  8. Enunciazione delle case FANTASMA ENTRO IL 31/12/2010 I PROPRIETARI D’IMMOBILI SUI QUALI SONO STATI EFFETTUATI LAVORI (NON DENUNCIATI) DI RISTRUTTURAZIONE CHE HANNO INCISO SULL’AMMONTARE DELLA RENDITA CATASTALE Devono AAGGIORNARE I DATI CATASTALI CON IL MOD. DOCFA IN DIFETTO PROVVEDERA’ L’AGENZIA DEL TERRITORIO CON L’AUSILIO DEI COMUNI E DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

  9. Enunciazione delle case FANTASMA CRITICITA’ MANCA UNA SANATORIA (RISCHIO ABBATTIMENTO IMMOBILE O RIPRISTINO DELLA SITUAZIONE ANTE LAVORI) PERMANGONO SANZIONI (OMESSA DENUNCIA IN CATASTO E POSSIBILITA’ DI RECUPERO DELLE IMPOSTE E SANZIONI RELATIVE ALLE ANNUALITA’ PREGRESSE)

  10. La selezione delle imprese "apri e chiudi" di Lelio Cacciapaglia

  11. Art. 23 del D.L. n. 78 del 2010 • L‘AF deve dedicare parte della propria attività di verifica sul campo a tale fenomeno, prendendo in considerazione le ipotesi di apertura e chiusura effettuate entro il periodo di un anno • (365 gg). APPLICAZIONE • Imprese: si • Professionisti: ?

  12. Imprese apri e chiusi - Controlli incrociati • Gli uffici dovranno analizzare le motivazioni sottostanti la cessazione dell'attività • Se lo scopo è fraudolento, si innescano tutte le conseguenze del caso (controlli rivolti a coloro che hanno avuto contatti con tali aziende). • Le aziende "apri e chiudi" infatti sono solitamente congeniate in maniera tale da essere “vuote” e riferite a soggetti non aggredibili con gli ordinari poteri della riscossione. • Inoltre, per le società sia di capitali sia di persone, vi è l'ulteriore conseguenza della cancellazione dal registro imprese, che in forza della sentenza delle SS.UU. della Cassazione n. 4062 del 2010 sancisce l'estinzione del soggetto giuridico.

  13. Imprese apri e chiudi Le fatture fittizie – SENTENZA favorevole al Fisco • Cassazione n. 19823 del 2009 • Accertamento fondato sul mancato rinvenimento, in verifica: • di documenti comprovanti l'avvenuta realizzazione delle opere descritte e dei servizi descritti nelle fatture; • mancanza delle capacità umane e di struttura per realizzare i servizi resi; • pagamenti di prestazioni per cassa, anche di ingenti importi; • vaga descrizione delle operazioni contenute nelle causali.

  14. Imprese apri e chiudi Fatture fittizie - SENTENZAfavorevole al contribuente Cassazione n. 17572 del 2009 Accertamento da controllo incrociato. L'amministratore della società fornitrice X, ha ammesso l'emissione di fatture false. La società cliente vincente ha dimostrato che: • la merce acquistata dalla società X è stata utilizzata per la fabbricazione di impianti per diverse ditte, comprovando tutto con il dettaglio del materiale impiegato; • i pagamenti sono avvenuti tramite banca e a varie scadenze; • nella contabilità della società X è stata rinvenuta una fattura mai ricevuta e non contabilizzata dalla società accertata, procedura strana se si intendono utilizzare fatture false.

  15. La selezione delle imprese in perdita per più periodi di Lelio Cacciapaglia

  16. Perdite sistemiche - Art. 24 del D.L. n. 78 del 2010 • Programmazione controlli Agenzia delle Entrate e GdF • deve assicurare una vigilanza sistematica sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale in più periodi d'imposta. • Per i soggetti che: • non rientrano nell'ambito di applicazione degli studi di settore • non sono soggetti al tutoraggio da parte dell'Agenzia delle Entrate, • Controllo • almeno il 20% delle imprese in perdita sistemica.

  17. Il contrasto alle perdite sistemiche • Si applica: • Alle imprese: SI • Ai professionisti: ? • No accertamento automatico • SI lista selettiva • Non rileva la perdita civilistica • Rileva la perdita fiscale !! • Perdita + variazioni in aumento = Reddito imponibile (ok) • Esercizi in perdita : consecutivi?

  18. Perdite sistemiche - l'antieconomicità Corte di Cassazione Legittima l'applicazione di una diversa % di ricarico, anche in presenza di una contabilità regolare se le differenze riscontrate raggiungono livelli di abnormità e irragionevolezza tali da privare di attendibilità la contabilità (sentenza n. 24434 del 2008). Un'impresa che per più anni di seguito dichiara perdite rilevanti presenta una condotta commerciale anomala, sufficiente a giustificare l'accertamento induttivo, soprattutto se “insiste” nell'esercizio dell'attività (sentenza n. 24436 del 2008).

  19. Perdite sistemiche - l'antieconomicità In presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell'economia che il contribuente non spieghi in alcun modo, è legittimo l'accertamento induttivo (Cassazione n. 1821 del 2000) Il comportamento assolutamente antieconomico dell'imprenditore legittima l'accertamento induttivo (Cassazionen. 11645 del 2001) Sentenze n. 417, 418 e 1915 del 2008 Sentenza n. 22695 del 9/9/2008

  20. La giurisprudenza - l'antieconomicità Cassazione n. 14375 del 2009 È legittimo il ricorso all'accertamento induttivo quando l'azienda presenta una sproporzione tra gli acquisti di merce e le relative quantità vendute. Cassazione n. 4170 del 2009 La significativa riduzione della redditività rispetto agli anni precedenti, benché in presenza di un aumento del volume d'affari e di un radicale rinnovamento tecnologico, legittima la rettifica del reddito in quanto elementi gravi, precisi e concordanti.

  21. La giurisprudenza - l'antieconomicità Cassazione n. 24531 del 2007 Nel caso di notevole aumento di capitale da parte di soci sostanzialmente nullatenenti, è legittima la presunzione dell'occultamento di redditi societari tramutati in aumento di capitale. Cassazione n. 4554 e n. 12247 del 2010 L’AF può valutare la congruità dei costi e dei ricavi dichiarati e rettificarli, anche se non ci sono irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi degli atti giuridici compiuti nell'esercizio d'impresa con negazione della deducibilità di parte di un costo sproporzionato di ricavi o all'oggetto dell'impresa.

  22. La giurisprudenza - l'antieconomicità Sentenza della Corte di Cassazione n. 11154 del 2010 L'accertamento induttivo emanato dall'AF è valido in quanto l'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/73, consente lo stesso pur in presenza di scritture formalmente corrette, qualora la contabilità possa essere considerata complessivamente inattendibile. Inattendibilità che può sussistere quando non si rispettano regole fondamentali di ragionevolezza, a causa, ad esempio, di un comportamento manifestamente e inspiegabilmente antieconomico.

  23. Perdite sistemiche Le conseguenze in termini di accertamento Doppio accertamento Periodo di osservazione Irrogazione della sanzione Limitato alle annualità accertabili in forza dell'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973. 1) contestazione della perdita. 2) contestazione delle maggiori imposte relativamente alle annualità di utilizzo indebito della perdita non più esistente. La sanzione per infedele dichiarazione Sarà comminata negli esercizi successivi in cui le perdite sono state utilizzate a riduzione degli imponibili fiscali.

  24. Perdite sistemiche - Le deroghe Perdita determinata dai compensi spettanti ai soci e amministratori/soci Esclusione solo dalla lista selettiva, non dall'accertamento

  25. Osservazioni sulle perdite sistemiche • Se dalla perdita in dichiarazione si scomputano i compensi erogati agli amministratori giungendo ad un reddito la norma non trova applicazione e dunque le imprese considerate non rientrano nella lista selettiva. • Deve essere chiarito se sarà fatto riferimento ai soli compensi lordi (tesi più probabile vista la relazione di accompagnamento) oppure si prenderanno in considerazione anche gli oneri connessi, come i contributi previdenziali. • I compensi rilevanti sono quelli erogati nel periodo d'imposta e non quelli di competenza, atteso il disposto dell'art.95, comma 3, del Tuir. • I compensi esclusi sono solo quelli destinati agli amministratori e ai soci, ritenendosi necessario per i primi anche la presenza del secondo requisito, ossia l'essere socio. • È da valutare, inoltre, la posizione degli associati in partecipazione.

  26. Perdite sistemiche - Le deroghe Delibera di uno o più aumenti di capitale a titolo oneroso interamente liberati per l'importo delle perdite fiscali Esclusione solo dalla lista selettiva non dall'accertamento Perdita modello Unico 2010 per l'anno 2009 Entro il 31/12/2010 dovrebbe provvedersi al ripianamento. Il legislatore intende “premiare” i soggetti che pur in presenza di scarsi risultati reddituali continuano a “credere” nell'iniziativa imprenditoriale, dando indirettamente una garanzia di serietà dell'attività svolta e di assenza di intenti evasivi.

  27. Perdite sistemiche -Le criticità • “Perdita fiscale” • Possibili disallineamenti tra la risultato civilistico e fiscale. • Perdita di bilancio: 1.000 • Variazioni in aumento: 200 • Perdita fiscale: 800 • Sufficiente ripianamento di 800 per evitare la selezione. • Se i soci ripianano perdita di bilancio di 1.000? • “destino” dei 200 in più ripianati: possano diventare una sorta di “bonus” da utilizzare in caso di future perdite fiscali per ritenere implicitamente effettuato il ripianamento richiesto dalla norma.

  28. Perdite sistemiche -Le criticità Art. 24 - l'aumento di capitale dovrebbe avvenire nello stesso periodo d'imposta in cui è dichiarata la perdita fiscale. Un eventuale ripianamento complessivo per le perdite di piùperiodi precedenti (si pensi ad un ripianamento del 2012 che riguarda le perdite dal 2009 al 2011) va comunque bene? Si ha comunque manifestazione chiara di volontà nella continuazione dell'attività.

  29. Perdite sistemiche - Le criticità • Aumento di capitale: deliberato ma anche sottoscritto. • Occorre inoltre il materiale versamento? (cfr. Agenzia Entrate = bonus capitalizzazione. Circolare n. 53 del 2009). • Circolare n. 53 del 2009: ok anche: • versamenti a fondo perduto • Versamento futuri aumenti di capitale • Rinunzia ai finanziamenti • Sono esclusi gli aumenti di capitale sociale gratuiti (giroconto di riserve)

  30. Compensi agli amministratori • Problema di coordinamento con: • ordinanza della Corte di Cassazione n. 18702 del 2010, secondo cui sono indeducibili i compensi erogati agli amministratori delle società di capitali; • sentenza a SS.UU. della Corte di Cassazione n. 21933 del 29 agosto 2008, secondo cui affinché si possa configurare la deducibilità dei compensi erogati agli amministratori è necessaria la delibera di determinazione del compenso.

  31. L‘(improbabile) ordinanza n. 18702 del 2010 • La deducibilità dei compensi corrisposti agli amministratori di società di capitali non è mai stata negata in passato né dall'amministrazione finanziaria né dalla dottrina e dalla giurisprudenza. • La pronuncia in esame si riferisce alla normativa vigente ante riforma fiscale introdotta dal D.Lgs. n. 344 del 2003. • Art. 95, comma 5, del Tuir • I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1 [società di capitali ed enti commerciali] sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico. 31

  32. La norma previgente • Fino all'entrata di vigore della riforma fiscale, ossia al periodo d'imposta in corso al 31.12.2003, le norme che disciplinavano il trattamento fiscale dei compensi spettanti all'imprenditore nonché agli amministratori di società erano contenute negli artt. 62, commi 2 e 3, e 95, del Tuir. • Art. 62, commi 2 e 3, del Tuir • 2. Non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa … • 3. I compensi spettanti agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili sono deducibili anche se non imputati al conto dei profitti e delle perdite. 32

  33. La norma previgente Nelle società di capitali la deducibilità dei compensi degli amministratori non era sancita esplicitamente ma si desumeva dal rinvio, operato dall'art. 95, del Tuir, alle disposizioni previste per le società di persone dal citato art. 62. • Art. 95 del Tuir • 1. Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma primo dell'articolo 87, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito di impresa ed è determinato secondo le disposizioni degli articoli da 52 a 77, salvo quanto stabilito nelle successive disposizioni del presente capo. • 2. Le disposizioni degli articoli 43 e 45 e quelle del capo VI del titolo I, relative alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, valgono anche per le società e gli enti di cui al comma primo. La disposizione del comma 3 dell'articolo 62 vale anche per le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori. 33

  34. L'ordinanza n. 18702 del 2010 • "l'art. 62 del T.U.I.R. … non consente di dedurre dall'imponibile il compenso per il lavoro prestato e l'opera svolta dall'amministratore di società di capitali: la posizione di quest'ultimo è infatti equiparabile, sotto il profilo giuridico, a quella dell'imprenditore, non essendo individuabile, in relazione alla sua attività gestoria, la formazione di una volontà imprenditoriale distinta da quella della società, e non ricorrendo quindi l'assoggettamento all'altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare, che costituisce il requisito tipico della subordinazione". "appare irrilevante la circostanza che, nella sentenza citata [13.11.2006, n. 24188], si trattasse del compenso all'amministratore unico e non (come nella specie) ai componenti del consiglio di amministrazione, identica essendo nei due casi la problematica di fondo". 34

  35. L'accertamento (immediatamente)esecutivo

  36. Cosa cambia Avviso accertamento redditi e iva Esecuzione forzata Esecutività Periodi interessati Avviso esecutivo decorso il termine per effettuare ricorso. Deve tenersi conto dell'istanza di accertamento con adesione e dell'interruzione estiva. Esperibile dall'agente della riscossione decorsi 30 giorni dal termine di presentazione del ricorso. • Accertamenti emanati dal: • 1° luglio 2011 • e riferiti a: • anno 2007 (anno solare); • periodo in corso al 31 dicembre 2007 (periodo c.d. a cavallo); • periodi successivi. 36

  37. RISCOSSIONE IMPOSTE ESECUTIVITA’ IMMEDIATA NOTIFICHE 01.07.2011 PERIODI IMPOSTA 31.12.2007 e successivi

  38. CONTENUTO DEGLI ATTI Devono contenere: l’intimazione al pagamento degli importi entro il termine di presentazione del ricorso Ovvero in caso di proposizione del ricorso degli importi da iscrivere a titolo provvisorio nei ruoli Avvisi di accertamento imposte sui redditi e Iva Provvedimento di irrogazione sanzioni

  39. RISCOSSIONE IMPOSTE AVVISO ACCERTAMENTO NO RUOLO ATTO ESECUTIVO

  40. RISCOSSIONE IMPOSTE TERMINE PRESENTAZIONE RICORSO ESECUTIVITA’ ATTO TERMINE PAGAMENTO 100% 50%

  41. RISCOSSIONE IMPOSTE MANCATO PAGAMENTO ENTRO 60 GG (inerzia) A DECORRERE DAI 30 GIORNI SUCCESSIVI MANDATO A ESATTORE ESECUZIONE FORZATA

  42. RISCOSSIONE IMPOSTE ATTIVITA’ DILATORIA PAGAMENTO SOSPENSIONE GIUDIZIALE ACCERTAMENTO CON ADESIONE RATEAZIONE C.T.P. !!! + 90 GG. MOROSITA’

  43. Il comportamento dell'agente della riscossione • Sulla base del titolo esecutivo e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede alla espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. • Decorso un anno dalla notifica degli atti esecutivi, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo “risultante dal ruolo entro cinque giorni”. • L'esecuzione forzata, in ogni caso, è avviata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

  44. Gli importi dovuti • A partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la proposizione del ricorso (61 gg), le somme richieste con i titoli esecutivi sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'art. 30 del D.P.R. 602/73 (5,7567% dal 1/10/2010). • Tali interessi sono calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi. • All'agente della riscossione spettano inoltre: • l'aggio intero a carico del debitore (9%); • il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive.

  45. Le tutele per il contribuente contro l’esecuzione forzata Dilazione di pagamento: L'agente della riscossione può condederla ex art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973 in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Presentazione ricorso:la riscossione non è sospesa ma l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate può disporre la sospensione della riscossione in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della CTP con provvedimento motivato e notificato sia all'agente che al contribuente. Il provvedimento può essere revocato al sopraggiungere di un fondato pericolo per la riscossione (art. 39 del D.P.R. n. 602 del 1973). Sospensione giudiziale: si può chiedere ai sensi dell’47 del D.Lgs. n. 546 del 1992 alla Commissione tributaria.

  46. La sensibilità della commissione tributaria provinciale • L’avviso di accertamento diverrà • titolo esecutivo • Con il ricorso introduttivo, il contribuente chiederà già la sospensione cautelaredell’atto ex art. 47 D.Lgs. 546/1992 , se presenti • fumus boni iuris e periculum in mora

  47. Il fondato pericolo per la riscossione • Decorsi 60 gg dalla data di notifica (almeno in tal senso si esprime la relazione di accompagnamento), l’agenzia può affidare all'agente la riscossione per l'esecuzione forzata a tutela integrale delle somme dovute, ossia l'ammontare massimo delle imposte e delle relative sanzioni ed interessi • (la procedura sarà individuata da un futuro provvedimento del Direttore Agenzia Entrate di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato). • Il “fondato pericolo della riscossione” deve essere adeguatamente motivato, per consentire al contribuente la comprensione anche al fine dell'eventuale azione difensiva. • Probabilmente, le motivazioni del predetto “fondato pericolo per la riscossione” saranno analoghe a quelle illustrate nella circolare n. 4 del 2010, ossia: • comprovato fumus boni juris dell'operato dell'Ufficio • esistenza di comportamenti o di situazioni contabili (quali lo stato di insolvenza o di indebitamento) che rappresentano chiari esempi di periculum in mora.

  48. Dal 1° gennaio 2011 la riscossione dei crediti INPS avviene INPS Tramite l’avviso di addebito notificato al debitore e avente valore di titolo esecutivo

  49. Cosa contiene l’avviso di addebito INPS • CF del debitore; • Periodo di riferimento • Causale del credito; • Quota capitale, sanzioni e interessi; • Agente della riscossione; • Firma del titolare dell’ufficio; • Intimazione ad adempiere entro 60 gg E’ notificato in via prioritaria con Pec, tramite messi comunali, agenti di polizia municipale ovvero con raccomandata a/r

  50. L’INPS consegna l’avviso di addebito all’agente della riscossione ed è tenuta a fornire INPS Tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dell’efficacia dell’azione di recupero

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