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GLI ORDINAMENTI REGIONALI E LOCALI

GLI ORDINAMENTI REGIONALI E LOCALI. 1. Le origini accentrate dello Stato italiano 2. La scelta del costituente del 1948 e la lenta attuazione dell’ordinamento regionale 3. I caratteri dell’ordinamento regionale : una premessa 4. L’ordinamento delle regioni a statuto ordinario

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GLI ORDINAMENTI REGIONALI E LOCALI

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  1. GLI ORDINAMENTI REGIONALI E LOCALI

  2. 1. Le originiaccentratedelloStatoitaliano • 2. La scelta del costituente del 1948 e la lentaattuazionedell’ordinamentoregionale • 3. I caratteridell’ordinamentoregionale: unapremessa • 4. L’ordinamentodelleregioni a statutoordinario • 5. La ripartizionedellecompetenze legislative • I rapportidelleregioni con altrisoggetti • 7. L’ordinamentodeicomuni e delle province • 8. Le funzioniamministrative e il principio disussidiarietà • 9. L’autonomiafinanziaria e fiscaledelleregioni e deglientilocali • 10. I poteridicontrollodelloStato • 11. Le regioni a statutospeciale

  3. LA REPUBBLICA «UNA E INDIVISIBILE» E LE AUTONOMIE TERRITORIALI Art. 5 Cost. «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomielocali; attuaneiservizichedipendonodalloStatoilpiùampiodecentramentoamministrativo; adeguaiprincipiedimetodidellasualegislazionealleesigenzedell’autonomia e del decentramento».

  4. REGIONI, PROVINCE E COMUNI NELLA COSTITUZIONE DEL 1948 Art. 114 Cost. «La Repubblicasiriparte in regioni, province e comuni». Art. 115 Cost. «Le regionisonocostituite in entiautonomi con propripoteri e funzionisecondoiprincipifissatinellaCostituzione». Art. 128 Cost. «Le province e icomunisonoentiautonominell’ambitodeiprincipifissatidaleggigeneralidellaRepubblica, che ne determinano le funzioni».

  5. IL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE DEL 1948 • Regioniordinariedisciplinatedaltitolo V e regionispeciali(art. 116) – 15 regioni a statutoordinario – 5 regionidotatedi «forme e condizioniparticolaridiautonomia, secondostatutispecialiadottati con leggicostituzionali» • Competenzalegislativadelleregioniordinarieditipoconcorrente (art. 117) – materie: «polizia locale urbana e rurale», «beneficenzapubblica e assistenza sanitaria edospedaliera» «istruzioneartigiana e professionale e assistenzascolastica», «urbanistica», «viabilità, acquedotti e lavoripubblicidiinteresseregionale», «agricoltura e foreste», ecc. – limiti: «iprincipifondamentalistabilitidalleleggidelloStato», «l’interessenazionale e quellodellealtreregioni»

  6. IL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE DEL 1948 • Vistogovernativopreventivosuognileggeregionale (art. 127) – facoltàdirinvio al consiglioregionalequandoilgoverno «ritengacheunaleggeecceda la competenzadellaregione o contrasti con gliinteressinazionali o con quellidialtreregioni» – riapprovazione del consiglio a maggioranzaassolutadeicomponenti – possibilità per ilgovernodipromuovere la questionedilegittimitàcostituzionaledavantialla Corte costituzione o la questionedimerito per contrastodiinteressidavantialleCamere • Parallelismodellefunzionilegislative e amministrativedelleregioni (art. 118) – eserciziodellefunzioniamministrativedinormadelegandole a province e comuni o avvalendosideilorouffici

  7. IL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE DEL 1948 • Autonomiafinanziariadelleregioni «nelleforme e neilimitistabilitidaleggidellaRepubblica» (art. 119) – tributipropri e quote ditributierariali per le funzioninormali, contributispeciali per scopideterminati, demanio e patrimonioregionale • Autonomiastatutariadelleregioni (art. 123) – contenuti: le «norme relative all’organizzazioneinternadellaregione» – limiti: l’«armonia con la Costituzione e con le leggidellaRepubblica» – procedimento: deliberazione del consiglioregionale a maggioranzaassoluta e approvazione con leggedelloStato

  8. IL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE DEL 1948 • Commissario del governoistituito in ogniregione (art. 124) – coordinamentodellefunzioniamministrativedelloStato con quelledellaregione, comunicazionedelleleggiregionali per ilvisto • Controllosugliattiamministratividelleregioni (art. 125) e sugliattideglientilocali (art. 130) – controllodilegittimità e, in determinaticasi, controllodimerito • Scioglimento del consiglioregionalecon decreto del presidentedellaRepubblica, sentita la commissionebicamerale per le questioniregionali (art. 126) – per «atticontrariallaCostituzione o graviviolazionidilegge» o «quando, per dimissioni o per impossibilitàdiformareunamaggioranza, non sia in gradodifunzionare»

  9. L’ATTUAZIONE DELL’ORDINAMENTO REGIONALE 1946: statutospeciale Sicilia 1948: statutispecialiTrentino-Alto Adige, Sardegna, Valle d’Aosta 1953: leggesullacostituzione e funzionamentodegliorganiregionali (l. 62) 1963: statutospeciale Friuli-Venezia Giulia 1968: leggeelettoraledeiconsigliregionalidelleregioniordinarie (l. 108) 1970: provvedimentifinanziari per l’attuazionedelleregioniordinarie e delega al governo per iltrasferimentodellefunzionistatali (l. 281), prime elezioniregionalinellequindiciregioniordinarie 1971-72: approvazionedeglistatutiordinari 1977: completamento del trasferimentodellefunzioni (d.p.r. 616 ex l. 382/1975)

  10. LE INNOVAZIONI DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE REGIONALI E LOCALI 1990: nuovoordinamentodeglientilocali (l. 142) 1993: riformaelettoralecomunale e provinciale (l. 83) – elezionediretta del sindaco e del presidentedellaprovincia 1995: riformaelettoraleregionale (l. 43) 1995: nuovoordinamentofinanziario e contabiledeglientilocali (d.lgs. 77) 1997: delega per ilconferimentodifunzionistatali a regioniedentilocali (l. 59 e successividecretilegislatividiattuazione, in particolareil d.lgs. 112/1998), limitazionedeicontrollistatalisugliattiamministrativiregionali e locali (l. 127)

  11. LE INNOVAZIONI DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE REGIONALI E LOCALI 1999: riformacostituzionaledella forma digoverno e dell’autonomiastatutariadelleregioniordinarie (l. cost. 1) – elezionediretta del presidentedellagiuntaregionale 1999: riformadellafinanzaregionale (l. 133, attuata con d.lgs. 56/2000) 2000: testounicosull’ordinamentodeglientilocali (d.lgs. 267) 2001: riformacostituzionaledella forma digovernodelleregioni a statutospeciale (l. cost. 2) – elezionediretta del presidentedellaregione 2001:riforma del titolo V dellaCostituzione (l. cost. 3) 2003: leggediattuazione del nuovotitolo V dellaCostituzione (l. 131) 2009: deleghe al governo in materiadifederalismofiscale per l’attuazionedell’art. 119 Cost. (l. 42)

  12. REGIONI, PROVINCE E COMUNI NELLA COSTITUZIONE DOPO LA RIFORMA DEL 2001 Art. 114 Cost. «La Repubblica è costituitadaicomuni, dalle province, dallecittàmetropolitane, dalleregioni e dalloStato. I comuni, le province, le cittàmetropolitane e le regionisonoentiautonomi con propristatuti, poteri e funzionisecondoiprincipifissatidallaCostituzione. Roma è la capitaledellaRepubblica. La leggedelloStatodisciplinailsuoordinamento».

  13. L’ORDINAMENTO REGIONALE PRIMA E DOPO LE RIFORME COSTITUZIONALI (1999 E 2001) Costituzione 1948 • Potestàlegislativaconcorrente • Vistogovernativosulleleggiregionali e ricorsopreventivoalla Corte costituzionale • Parallelismodellefunzioniamministrative e legislative • Statutiapprovati con leggedelloStato • Controllostatalesugliattiamministrativi Costituzionevigente • Potestàlegislativaconcorrente e residuale • Nessunvisto e ricorsosuccessivoalla Corte costituzionale • Principio disussidiarietàverticale • Statutiapprovati con leggeregionale • Poteresostitutivo del governo

  14. LA POTESTÀ STATUTARIA DELLE REGIONI ORDINARIE (ART. 123 COST.) • Contenutinecessari – la forma digovernoe iprincipifondamentalidiorganizzazione e funzionamento – l’esercizio del dirittodiiniziativa e del referendum suleggi e provvedimentiamministrativi e la pubblicazionedelleleggi e deiregolamenti – la disciplina del Consigliodelleautonomie • Contenutieventuali – principi, valori, diritti: enunciazionidicarattere politico-culturale (sent. Corte cost. 372/2004) • Vincoli – illimitegeneraledell’«armonia con la Costituzione» – ivincolidegliartt. 121, 122 e 126 Cost.

  15. Consiglioregionale non meno di due mesi trenta giorni tre mesi GLI STATUTI ORDINARI: IL PROCEDIMENTO prima deliberazione(maggioranzaassolutadeicomponenti) secondadeliberazione(maggioranzaassolutadeicomponenti) eventualericorsoalla Corte costituzionale (governodellaRepubblica) pubblicazionestatuto (a titolonotiziale) eventualerichiestadi referendum(1/5 deiconsiglieri o 1/50 deglielettoridellaregione) promulgazionestatuto *(maggioranzadeivotivalidi) se richiesto*

  16. GLI ORGANI REGIONALI Art. 121.1 Cost. «Sonoorganidellaregione: ilconsiglioregionale, la giunta e ilsuopresidente» • Il consiglioregionale(art. 121.2) organolegislativo • La giuntaregionale(art. 121.3) organoesecutivo • Il presidentedellagiuntaregionale(art. 121.4) rappresentantedell’ente e verticedell’organoesecutivo • Il consigliodelleautonomielocali(art. 123.4) organodiconsultazionefraregioneedentilocali

  17. LA FORMA DI GOVERNO REGIONALE PRIMA E DOPO LA RIFORMA COSTITUZIONALE DEL 1999 Art. 122.5 (testo 1948) «Il presidentedellagiuntaedimembridellagiuntasonoelettidalconsiglioregionaletraisuoicomponenti». Art. 122.5 (vigente) «Il presidentedellagiuntaregionale, salvo che lo statutoregionaledispongadiversamente, è eletto a suffragiouniversale e diretto. Il presidenteelettonomina e revocaicomponentidellagiunta».

  18. LA FORMA DI GOVERNO REGIONALE (ARTT. 122, 126 COST.) • Il modellostandard – elezione a suffragiouniversale e diretto del presidentedellagiunta – potere del presidenteelettodinomina e revocadeicomponentidellagiunta – scioglimento del consiglio in casodiapprovazionediunamozionedisfiducianeiconfronti del presidenteeletto o dirimozione, impedimentopermanente, morte, dimissionivolontariedellostesso o didimissionidellamaggioranzadeicomponenti del consiglio (autsimulstabuntautsimul cadent) • Il modello in deroga – come previstodallostatuto (ad es. elezioneconsiliare del presidentedellagiunta) – possibilità per ilconsigliodisfiduciareilpresidentedellagiunta

  19. ELETTORI DELLA REGIONE PRESIDENTE GIUNTA GIUNTA REGIONALE CONSIGLIO REGIONALE nomina e revoca sfiducia verso il presidente, dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri dimissioni, morte, impedimento permanente, rimozione del presidente LA FORMA DI GOVERNO REGIONALECON ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE = scioglimento del consiglio e nuove elezioni del presidente e del consiglio

  20. LA LEGGE ELETTORALE REGIONALE PRIMA E DOPO LA RIFORMA COSTITUZIONALE DEL 1999 Art. 122.1 (testo 1948) «Il sistemad’elezione, ilnumero e icasidiineleggibilità e diincompatibilitàsonostabiliti con leggedellaRepubblica». Art. 122.1 (vigente) «Il sistemadielezione e icasidiineleggibilità e diincompatibilità del presidente e deglialtricomponentidellagiuntaregionalenonchédeiconsiglieriregionalisonodisciplinati con leggedellaregioneneilimitideiprincipifondamentalistabiliti con leggedellaRepubblica, chestabilisceanche la duratadegliorganielettivi».

  21. LA MATERIA ELETTORALE: LA LEGGE STATALE DI PRINCIPIO Legge 165/2004 • Sceltadi un sistemaelettoralecheagevoli la formazionedistabilimaggioranzenelconsiglioregionale e assicuri la rappresentanzadelleminoranze • Contestualitàdell’elezione del presidentedellagiunta (se elettodirettamente) e del consiglio • Normequadro sui casidiineleggibilità e incompatibilità (es.: non immediatarieleggibilità del presidenteelettodirettamentedopo due mandaticonsecutivi; incompatibilitàtra la caricadiassessore e quelladiconsigliere) • Durata in caricadegliorganielettivi: 5 anni

  22. LA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE Art. 117.1 Cost. «La potestàlegislativa è esercitatadalloStato e dalleregioninelrispettodellaCostituzione, nonchédeivincoliderivantidall’ordinamentocomunitario e dagliobblighiinternazionali». • EnumerazionedellemateriedilegislazioneesclusivadelloStato (art. 117.2) • Enumerazionedellemateriedilegislazioneconcorrentedelleregioni «salvo che per la determinazionedeiprincipifondamentali, riservataallalegislazionedelloStato» (art. 117.3) • Materie non enumerate: potestàlegislativa c.d. residualedelleregioni «in riferimento ad ognialtramateria non espressamenteriservataallalegislazionedelloStato» (art. 117.4)

  23. comma 3 elencodellemateriedicompetenzaconcorrente comma 4 competenzaresidualein ognialtramateria non in elenco comma 2 elencodellemateriedicompetenzaesclusiva LE COMPETENZE LEGISLATIVE (ART. 117 COST.) leggistatalichedeterminanoiprincipifondamentali leggistatali leggi regionali leggiregionali

  24. IL REGIONALISMO DIFFERENZIATO (ART. 116 COST.) • Le «forme e condizioniparticolaridiautonomia» delleregionispeciali «secondoirispettivistatutispecialiadottati con leggecostituzionale» • Le «ulterioriforme e condizioniparticolaridiautonomia» attribuibili ad altreregioni – materie: organizzazionedellagiustiziadi pace; normegeneralisull’istruzione; tuteladell’ambiente, dell’ecosistema e deibeniculturali; ognimateriadilegislazioneconcorrente – procedimento: iniziativadellaregione e leggedelloStato, approvata a maggioranzaassolutadeicomponentisulla base diintesafra lo Stato e la regione

  25. COMPETENZE LEGISLATIVE E GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE • La potestàlegislativaesclusivadelloStato: le materie-trasversali o materie-valore o materie-non materie • La potestàlegislativaconcorrentefraStato e regioni: iprincipifondamentalidellamateriafissatida apposite leggi cornice oppuredesuntidall’ordinamentovigente • La potestàlegislativanellematerie non espressamenteriservatealloStato: la clausoladiresidualità e ilcriteriodiprevalenza • Il ricorso al principio disussidiarietà(c.d. chiamata in sussidiarietà) come criteriodichiusura del sistema per interventilegislativistataliaidannidellecompetenzeregionali

  26. LE MATERIE ESCLUSIVE DELLO STATO • Politicaestera e rapportiinternazionalidelloStato, rapportidelloStato con l’Unioneeuropea, dirittodiasilo e condizionegiuridicadeicittadinidistati non appartenentiall’Ue • Immigrazione • Rapportitra la Repubblica e le confessionireligiose • Difesa e Forzearmate, sicurezzadelloStato, armi, munizioniedesplosivi • Moneta, tutela del risparmio e mercatifinanziari, tuteladellaconcorrenza, sistemavalutario, sistematributario e contabiledelloStato, perequazionedellerisorsefinanziarie • OrganidelloStato e relative leggielettorali, referendum statali, elezione del Parlamentoeuropeo

  27. LE MATERIE ESCLUSIVE DELLO STATO • Ordinamento e organizzazioneamministrativadelloStato e deglientipubblicinazionali • Ordinepubblico e sicurezza, ad esclusionedellapoliziaamministrativa locale • Cittadinanza, statocivile e anagrafi • Giurisdizione e normeprocessuali, ordinamentocivile e penale, giustiziaamministrativa • Determinazionedeilivelliessenzialidelleprestazioniconcernentiidiritticivili e socialichedevonoesseregarantitisututtoilterritorionazionale • Normegeneralisull’istruzione • Previdenzasociale

  28. LE MATERIE ESCLUSIVE DELLO STATO • Legislazioneelettorale, organidigoverno e funzionifondamentalidicomuni, province e cittàmetropolitane • Dogane, protezionedeiconfininazionali e profilassiinternazionale • Pesi, misure e determinazione del tempo, coordinamentoinformativostatistico e informaticodeidatidell’amministrazionestatale, regionale e locale, operedell’ingegno • Tuteladell’ambiente, dell’ecosistema e deibeniculturali

  29. LE MATERIE CONCORRENTI FRA STATO E REGIONI • Rapportiinternazionali e con l’Unioneeuropeadelleregioni • Commercio con l’estero • Tutela e sicurezza del lavoro • Istruzione, salval’autonomiadelleistituzioniscolastiche e con esclusionedellaistruzione e dellaformazioneprofessionale • Professioni • Ricercascientifica e tecnologica e sostegnodell’innovazione per isettoriproduttivi • Tuteladella salute • Alimentazione • Ordinamentosportivo • Protezionecivile

  30. LE MATERIE CONCORRENTI FRA STATO E REGIONI • Governo del territorio • Porti e aeroporticivili • Grandiretiditrasporto e dinavigazione • Ordinamentodellacomunicazione • Produzione, trasporto e distribuzionenazionaledell’energia • Previdenzacomplementare e integrativa • Armonizzazionedeibilancipubblici e coordinamentodellafinanzapubblica e del sistematributario • Valorizzazionedeibeniculturali e ambientali e promozione e organizzazionediattivitàculturali • Cassedirisparmio, casserurali, aziendedicredito a carattereregionale, entidicreditofondiario e agrario a carattereregionale

  31. LA RIPARTIZIONE DELLA POTESTÀ REGOLAMENTARE (ART. 117.6 COST.) • La potestàregolamentaredelloStato: «nellemateriedilegislazioneesclusiva, salvadelegaalleregioni» • La potestàregolamentaredelleregioni: «in ognialtramateria» • La potestàregolamentaredicomuni, province e cittàmetropolitane: «in ordinealladisciplinadell’organizzazione e dellosvolgimentodellefunzioniloroattribuite»

  32. RAPPORTI INTERNAZIONALI DELLE REGIONI E CON L’UNIONE EUROPEA Art. 117.9 Cost. • Possibilitàdiconcluderenellemateriedilorocompetenzaaccordi con statiedentiterritorialiinterni ad altrostato «neicasi e con le formedisciplinatidaleggidelloStato» Art. 117.5 Cost. • Partecipazionealledecisionidiretteallaformazionedegliattinormatividell’Unioneeuropea (faseascendente) • Attuazioneedesecuzionedegliaccordiinternazionali e degliattidell’Unioneeuropea «nelrispettodellenormediprocedurastabilitedaleggedelloStato, chedisciplina le modalitàdiesercizio del poteresostitutivo in casodiinadempienza» (fasediscendente)

  33. ORGANI DI RACCORDO FRA STATO, REGIONI, ENTI LOCALI Presidenza del Consigliodeiministri[art. 12 l. 400/88, d.lgs. 281/97] Conferenzapermanente per irapportitra lo Stato, le regioni e le province aut. di Trento e Bolzano – presidente del Consiglioche la presiede, salvo delega al ministro per gliaffariregionali – presidentidelleregioni e delle province autonome – altriministri ConferenzaStato-cittàedautonomielocali – presidente del Consiglioche la presiede, salvo delega al ministrodell’interno o al ministro per gliaffariregionali – presidentedell’Anci, presidentedell’Upi, presidentedell’Uncem, sindaci e presidentidiprovinciadesignatidall’Anci e dall’Upi – altriministri Conferenzaunificata(Stato-regioni e Stato-cittàedaut. locali)

  34. L’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI D.lgs. 267/2000 (Tuel) • Il comune e la provincia: entilocalicherappresentano la propriacomunità, ne curanogliinteressi e ne promuovono lo sviluppo • L’autonomiadeicomuni e delle province – autonomiastatutaria (statuticomunali e provincialichestabiliscono «le normefondamentalidell’organizzazionedell’ente») – autonomianormativa (regolamenti) – autonomiaorganizzativa e amministrativa – autonomiaimpositiva e finanziaria

  35. LE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI Art. 118.2 Cost. «I comuni, le province e le cittàmetropolitanesonotitolaridifunzioniamministrativeproprie e diquelleconferite con leggestatale o con leggeregionale, secondo le rispettivecompetenze».

  36. FUNZIONI E COMPITI DEL COMUNE • Tutte le funzioniamministrativecheriguardano la popolazione e ilterritoriocomunale, precipuamenteneisettoriorganicideiservizialla persona e allacomunità, dell’assettoedutilizzazione del territorio e dellosviluppoeconomico (art. 13 Tuel) • Compiti per servizidicompetenzastatale: gestionedeiservizielettorale, distatocivile, dianagrafe, dilevamilitare e distatistica (art. 14 Tuel)

  37. FUNZIONI E COMPITI DELLA PROVINCIA • Funzioniamministrativediinteresseprovincialecheriguardinovaste zone intercomunali o l’interoterritorioprovincialeneisettorielencatinell’art. 19 Tuel – difesa del suolo, tutela e valorizzazionedell’ambiente e prevenzionedellecalamità – tutela e valorizzazionedellerisorseidricheedenergetiche – valorizzazionedeibeniculturali – viabilità e trasporti – protezionedella flora e della fauna parchi e riservenaturali – caccia e pescanelleacque interne – organizzazionedellosmaltimentodeirifiuti a livelloprovinciale, rilevamento, disciplina e controllodegliscarichedelleacque e delleemissioniatmosferiche e sonore – servizisanitari, diigiene e profilassipubblica – compiticonnessiallaistruzionesecondariadisecondogradoedartisticaedallaformazioneprofessionale, compresal’ediliziascolastica – raccoltaedelaborazionedati, assistenzatecnico-amministrativaaglientilocali • Compitidiprogrammazione, fra cui la predisposizione e adozione del piano territorialedicoordinamento (art. 20 Tuel)

  38. GLI ORGANI DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA • Il sindaco e ilpresidentedellaprovincia - organiresponsabilidell’amministrazione del comune e dellaprovincia (art. 50 Tuel) • Il consigliocomunalee ilconsiglioprovinciale -organodiindirizzo e dicontrollo politico-amministrativoche ha competenzalimitatamente a unaseriediattifondamentali (art. 42 Tuel) • La giuntacomunalee la giuntaprovinciale -organochecollabora con ilsindaco o ilpresidentenelgoverno del comune o dellaprovinciaed opera attraversodeliberazionicollegiali, compietuttigliattiche la legge o lo statuto non attribuisconoallacompetenza del sindaco o del consiglio (art. 48 Tuel)

  39. IL SINDACO QUALE RAPPRENTANTE DELLA COMUNITÀ LOCALE Art. 50 Tuel • Rappresental’ente, convoca e presiede la giunta (neicomunipiccolipuòanchepresiedereilconsiglio) • Sovrintendeall’esercizioda parte del comunedellefunzionicheesso ha ricevutodalloStato o dallaregione • Adottaprovvedimentid’emergenza (ordinanzecontingibili e urgenti) in materiadisanità e igienepubblica • Coordina e organizzaglioraridinegozi, serviziedufficipubblici • Nomina e revoca (o designa) tuttiirappresentanti del comune in altrienti • Nominairesponsabilidiuffici e servizi, attribuiscegliincarichidirigenziali e le collaborazioniesterne

  40. IL SINDACO QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO Art. 54 Tuel (modificatodallad.l. 92/2008) • Sovrintendeall’emanazionediatti in materiadiordine e sicurezzapubblica, allosvolgimentodifunzioni in materiadipubblicasicurezza e poliziagiudiziaria, allavigilanzasututtoquantopossainteressare la sicurezza e l’ordinepubblico, informandoneilprefetto, e concorre ad assicurare la cooperazionedellapolizia locale con le forzedipoliziastatali • Sovrintendeallatenutadeiregistridistatocivile e dipopolazione e agliadempimenti in materiaelettorale, dilevamilitare e distatistica • Adotta in casodigravipericolicheminaccianol’incolumitàpubblica e la sicurezzaurbanaprovvedimentianchecontingibili e urgenti (chedevecomunicare al prefetto) • Segnalaalleautoritàcompetenti la condizioneirregolaredellostraniero • Puòmodificareglioraridegliesercizicommerciali, pubbliciesercizi e servizipubblici in casidiemergenzaconnessi con iltraffico o l’inquinamento, per particolarinecessitàdell’utenza o motividisicurezzaurbana

  41. COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI E DELLE GIUNTE COMUNALI L. 191/2010 (art. 1 comma 184), modificatadald.l. 2/2010 Comuni (n. abitanti) > 1 milione > 500 mila > 250 mila > 100* > 30 mila > 10 mila > 3 mila altricomuni * o capoluoghidiprovincia Consigli (n. consiglieri)* 48 40 37 32 24 16 13 10 * piùilsindaco Giunte (n. assessori)* 12 11 10 9 7 5 4 3 * compresoilsindaco

  42. COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI E DELLE GIUNTE PROVINCIALI L. 191/2010 (art. 1 comma 184), modificatadald.l. 2/2010 Province (n. abitanti) > 1.400.000 > 700 mila > 300 mila altre province Consigli (n. consiglieri)* 36 29 24 20 * piùilpresidentedellaprovincia Giunte (n. assessori)* 10 8 7 5 * compresoilpresidentedellaprovincia

  43. LA FORMA DI GOVERNO DEGLI ENTI LOCALI • Elezione a suffragiouniversale e diretto del sindaco o del presidentedellaprovincia – a turnouniconeicomunifino a 15 milaabitanti, con eventualeballottaggioneglialtricomuni e nelle province – limitedimandato: non immediatarieleggibilitàdi chi ha ricoperto la caricadisindaco o presidente per due mandaticonsecutivi • Potere del sindaco o del presidentedinomina e revocadegliassessori – incompatibilitàdellacaricadiassessore con la caricadiconsigliere • Durata in caricadel sindaco o del presidente e del consiglio: 5 anni • Possibilità per ilconsigliodiapprovareunamozionedisfiduciaa maggioranzaassolutadeicomponenti • Scioglimento del consiglio e nuoveelezionicontestualmenteall’elezione del sindaco o del presidente (simulstabuntsimul cadent)

  44. SINDACO / PRESIDENTE PROVINCIA GIUNTA COMUNALE / PROVINCIALE CONSIGLIO COMUNALE / PROVINCIALE nomina e revoca sfiducia verso il sindaco / presidente, dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri dimissioni, morte, impedimento permanente, rimozione, decadenza del sindaco / presidente LA FORMA DI GOVERNO LOCALE A VERTICE MONOCRATICO ELETTIVO ELETTORI COMUNE / PROVINCIA = scioglimento del consiglio e nuove elezioni del sindaco / presidente e del consiglio

  45. ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI LOCALI • Il segretariocomunaleo ilsegretarioprovinciale(artt. 96 ss. Tuel) – è dipendentedalministerodell’interno (d.l. 78/2010 che ha soppressol’agenziaautonomadeisegretaricomunali e provinciali) – è nominatodalsindaco o dalpresidentescegliendolotragliiscrittiall’albonazionaledeisegretari – svolgecompitidicollaborazione e funzionidiassistenzagiuridico-amministrativa in ordineallaconformitàdell’azionedell’entealleleggi, allostatuto, airegolamenti • Il direttoregenerale(artt. 108 Tuel) – puòesserenominatodalsindaconeicomunioltre 100 milaabitanti o dalpresidente, al difuoridelladotazioneorganica e con contratto a tempo determinato – provvede ad attuaregliindirizzi e gliobiettivistabilitidagliorganidigoverno, secondo le direttive del sindaco o del presidente, e sovrintendeallagestionedell’ente

  46. ALTRI ENTI LOCALI • Le cittàmetropolitane (art. 23 Tuel; art. 23 l. 42/2010) • L’ordinamentodi Roma capitale (art. 24 l. 42/2010) • Le unionidicomuni (art. 32 Tuel) • Le comunitàmontane e le comunitàisolane (artt. 27-29 Tuel: v. ora l. 191/2009) • I municipi (art. 16 Tuel) • Le circoscrizionididecentramentocomunaleneicomuni con popolazionesuperiore a 250 milaabitanti (art. 17 Tuel) • I circondari (art. 21 Tuel: v. ora l. 191/2009) • Le convenzioni (art. 30 Tuel) • I consorzi (art. 31 Tuel: v. ora l. 191/2009) • Gliaccordidiprogramma (art. 34 Tuel)

  47. LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE PRIMA E DOPO LA RIFORMA COSTITUZIONALE DEL 2001 Art. 118.1 (testo 1948) «Spettanoallaregione le funzioniamministrative per le materieelencatenelprecedentearticolo, salvo quellediinteresseesclusivamente locale, chepossonoessereattribuitedalleleggidellaRepubblicaalle province, aicomuni o ad altrientilocali». Art. 118 (vigente) «Le funzioniamministrativesonoattribuiteaicomuni, salvo che, per assicurarnel’eserciziounitario, sianoconferite a province, cittàmetropolitane, regioni e stato, sulla base deicriteridisussidiarietà, differenziazioneedadeguatezza».

  48. IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ Sussidiarietàverticale Le funzioniamministrative «sonoattribuiteaicomuni», a menoche la legge (statale o regionale) non provveda a conferirle a province, cittàmetropolitane, regioni o Stato per garantire, divolta in volta, esigenzedicarattereunitario (art. 118.1 Cost.). Sussidiarietàorizzontale Lo Stato, le regioni e glientilocali «favorisconol’autonomainiziativadeicittadini, singoli e associati, per lo svolgimentodiattivitàdiinteressegenerale» (art. 118.4 Cost.).

  49. I PRINCIPI DI ADEGUATEZZA E DIFFERENZIAZIONE • Adeguatezza: illivellodigovernoindividuatodallaleggedeveessere in grado (e cioècapace) digestirequellafunzione, dovendosialtrimentiaffidare la funzione a un livellodigovernopiùadeguato • Differenziazione: ilconferimentodellefunzionideveavvenire in modoragionevole, disciplinando in modoegualesituazionieguale e in mododifferentesituazionidifferenti

  50. L’AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI (ART. 119 COST.) [I] Art. 119.1 Cost. «I comuni, le province, le cittàmetropolitane e le regionihannoautonomiafinanziariadientrata e dispesa». • Risorseordinarie: risorseautonome (comma 2), trasferimentiperequativi (comma 3), principio dicongruitàfrafunzioni e risorsefinanziarie (comma 4) • Risorseaggiuntive e interventispeciali(comma 5) • Patrimonio e indebitamento (comma 6)

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