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L'assimilazione ai rifiuti urbani

L'assimilazione ai rifiuti urbani. Paolo Contò Consorzio Intercomunale Priula Autorità di Bacino TV2 paolo.conto@priula.it. Varese, 15 maggio 2003. Una vecchia storia (…con qualche ipocrisia).

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L'assimilazione ai rifiuti urbani

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Presentation Transcript


  1. L'assimilazione ai rifiuti urbani Paolo Contò Consorzio Intercomunale Priula Autorità di Bacino TV2 paolo.conto@priula.it Varese, 15 maggio 2003

  2. Una vecchia storia(…con qualche ipocrisia) • Il dPR 915/82 già conteneva la struttura del Decreto 22/97 in tema di assimilazione: pochi hanno regolamentato tale settore; • la Tarsu veniva applicata alle attività economiche caso per caso, senza tener conto della privativa e dei contenuti regolamentari di assimilazione; • l’avvento della legge 146/94 (tutto e assimilato, per legge), salvo qualche bisticcio fra ministeri, non ha mutato alcun comportamento in modo significativo; anzi, i più dicevano che non era cambiato niente …. • … salvo ricredersi al momento dell’abrogazione dell’art. 39, con legge 128/98, ove tutti - per conservare le entrate - sono corsi a reintrodurre criteri regolamentari di assimilazione. • La Regione Veneto in tale periodo ha addirittura vietato il conferimento di assimilati (urbani) in discarica di 1^ categoria (urbani) deviandole in 2^B (speciali) che li ricevevano come speciali (falso) • Fra le due leggi, 18 decreti legge, cambiavano le carte in tavola ogni 2 mesi. L’italia intera avrebbe dovuto adeguarsi ogni volta, però attendeva il successivo DL; • con il Decreto Ronchi, a 4 anni di stanza, non si osservano iniziative diffuse di regolamentazione.

  3. Una vecchia storia(…con qualche ipocrisia) dPR 10.9.1982, n.915, art. 2 Sono rifiuti speciali: 1) i residui derivanti da lavorazioni industriali; quelli derivanti attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità, non siano dichiarati assimilabili a quelli urbani;

  4. Una vecchia storia(…con qualche ipocrisia) Delibera del C.I. 27.7.1984, punto 1.1, comma 4 Resta salva la facoltà dei comuni di disciplinare, nell’ambito del Regolamento…, l’assimilabilità dei rifiuti derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, nonché da ospedali…., ai fini dell’ordinario conferimento dei rifiuti medesimi al servizio pubblico e della connessa applicazione delle disposizioni …(tarsu)

  5. Una vecchia storia(…con qualche ipocrisia) Delibera del C.I. 27.7.1984, punto 1.1.1 Elenco dei rifiuti smaltibili in discariche di 1^ categoria e, quindi, potenzialmente assimilabili agli urbani

  6. Una vecchia storia(…con qualche ipocrisia) Legge 22.2.1994, n. 146, art. 39 Sono rifiuti specialiassimilati (?) agli urbani i rifiuti …..di cui al punto 1.1.1 della DCI 27.7.1984

  7. Una vecchia storia(…con qualche ipocrisia) La certezza del diritto: 18 DL reiterati I DL che hanno preceduto il Decreto Ronchi sono accorsi maldestramente in soccorso ad una evidente stortura: • Un primo DL ha capovolto l’impostazione della legge 146/94, dichiarando urbani solo i domestici e speciali tutto il resto; • Un secondo D.L. ha classificato urbani anche i non domestici che venivano prodotti in superfici inferiori a 200 mq; • I DL sono poi decaduti e mai convertiti in legge; • La legge 128/98 ha abrogato la legge 146/94, costringendo i Comuni a deliberare norme di assimilazione in tutta fretta. Nella maggioranza dei casi i Comuni hanno ripristinato, per delibera, gli effetti della legge 146/94;

  8. L’assimilazione del Dlvo 22/97 Art. 7 2. Sono rifiuti urbani: • ) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; • ) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera g);

  9. L’assimilazione del Dlvo 22/97 Art. 21 2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare: ……….. g) l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua.

  10. L’assimilazione del Dlvo 22/97 Art. 18 2. Sono inoltre di competenza dello Stato: …... d) la determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani; …….

  11. L’assimilazione del Dlvo 22/97 Art. 49 2. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante l'istituzione di una tariffa.

  12. L’assimilazione del Dlvo 22/97 D.M. 26.6.2000, n. 219, art. 2. c.1 lett. g) • Ai fini del presente regolamento si intende per: …. g) rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani: i seguenti rifiuti sanitari, qualora non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d) (rifiuti pericolosi) del presente articolo, assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani: omissis

  13. La questione della privativa del Dlvo 22/97 Art. 21 1. I comuni effettuano la gestione • dei rifiuti urbani e • dei rifiuti assimilatiavviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla L. 8 giugno 1990, n. 142, e dell’art. 23 (ora leggasi art.113 Dlgs. 267/2000).

  14. La questione della privativa del Dlvo 22/97 Art. 21 (come sostituito dall’art. 23 legge 179/2002) 7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino nell’accordo di programma di cui all’art. 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

  15. La questione della privativa del Dlvo 22/97 Equivoci 1 Qualcuno ha inteso che la privativa si potesse applicare solo alla fase di smaltimento dei rifiuti assimilati, disgiunta dalla fase della raccolta e trasporto, che - secondo tale opinione - rimaneva esclusa dalla privativa. Non sono d’accordo, per 2 motivi: • “l’avvio allo smaltimento” rappresenta l’intenzione del produttore, il destino finale di ciò che viene gestito, e non la singola fase di gestione. • contrasta con la stessa definizione di gestione;

  16. La questione della privativa del Dlvo 22/97 Equivoci 1 Art. 6 1. Ai fini del presente decreto si intende per: d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura; La Gestione sottintende ogni fase, non solo lo smaltimento

  17. La questione della privativa del Dlvo 22/97 Equivoci 2 Con la modifica della legge 179/2002, si è scatenato il panico: si riteneva che le modifiche introdotte avessero liberalizzato la raccolta, il trasporto e il recupero dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. Questo perché la legge ha rimosso la privativa dalle attività di recupero dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. Non sono d’accordo! (E con me altri) La modifica introdotta conferma l’assenza di privati nelle attività di recupero dei rifiuti assimilati (presente fin dal testo originario del Ronchi) e la estende anche ai rifiuti urbani tout court

  18. La questione della privativa del Dlvo 22/97 Equivoci 2

  19. La questione della privativa del Dlvo 22/97 Equivoci 2 Perciò dalla lettura del testo oggetto di liberalizzazione sono state le attività di recupero, quindi solo una porzione della gestione, riferita alla conduzione di impianti di recupero che ora possono essere esercitati senza l’esclusiva pubblica, in conseguenza della quale in precedenza si sarebbe resa necessaria – per un privato – una Concessione da parte del Comune. La raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani e la loro destinazione a recupero continua ad essere in privativa pubblica, con la sola eccezione dei rifiuti assimilati che per l’art. 21 c.1 da sempre la privativa opera solo sulla gestione dei rifiuti avviati a smaltimento

  20. La questione della privativa del Dlvo 22/97 Equivoci 2 In sintesi la privativa opera come segue:

  21. La questione della privativa del Dlvo 22/97 Art. 6 Se i rifiuti delle utenze non domestiche sono avviati al recupero, quindi, non opera la privativa comunale. Il Comune determina comunque i criteri di assimilazione per i rifiuti recuperabili Il produttore ha comunque libertà di scegliere il gestore

  22. La questione della privativa del Dlvo 22/97 art. 49 Infatti… 14. Sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

  23. La questione della privativa del Dlvo 22/97 Gerarchia REGIME DI PRIVATIVA Posizione di imperio attribuita dalla legge al gestore Soggetto che attribuisce la privativa Soggetto portatore di privativa Regole obbligatorie Utente

  24. La questione della privativa del Dlvo 22/97 Gerarchia REGIME DI NON PRIVATIVA posizione di negozio, paritaria: rapporto commerciale Contratto Fornitore del servizio Cliente

  25. La questione della privativa del Dlvo 22/97 REGIME DI NON PRIVATIVA Art. 21 5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla L. 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni (ora art. 113 Dlgs 267/2000), servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali nonassimilati ai rifiuti urbani.

  26. La questione della privativa del Dlvo 22/97 REGIME DI NON PRIVATIVA art. 10 2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità: …. c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;

  27. La questione degli imballaggi Art. 39 1. La pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi ... 2. Nel caso in cui la pubblica amministrazione non attivi la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi … i produttori e gli utilizzatori possono organizzare tramite il Consorzio Nazionale Imballaggi … attività di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio primari sulle superfici pubbliche o la possono integrare se insufficiente.

  28. La questione degli imballaggi Art. 38 ….. 2. Nell’ambito degli obiettivi di cui agli articoli 24 e 37, i produttori e gli utilizzatori adempiono all’obbligo della raccolta dei rifiuti di imballaggi primari e degli altri rifiuti di imballaggi comunque conferiti al servizio pubblicotramite il gestore del servizio medesimo.

  29. La questione degli imballaggi Art. 38 3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private ... i produttori …. possono: • a) organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio; • b) aderire ad uno dei consorzi di cui all’articolo 40; • c) mettere in atto un sistema cauzionale.

  30. La questione degli imballaggi Art. 38 2. A decorrere dall’1 gennaio 1998 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Dalla stessa data eventuali imballaggi secondari non restituiti all’utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata.

  31. La questione degli imballaggi in sintesi:

  32. La bozza di decreto ministeriale sull’assimilazione(fonte: www.reteambiente.it) Sintesi • definisce i criteri quantitativi (in astratto) e qualitativi (CER) per l’assimilazione; • i Comuni determinano le q.tà. Al di sotto di tali q.tà i rifiuti sono assimilati, superando le q.tà di regolamento i rifiuti restano, per intero, speciali.

  33. La bozza di decreto ministeriale sull’assimilazione Sintesi • possono essere assimilati i rifiuti “speciali” di cui all’art. 7, esclusi quelli provenienti: • da attività industriali • da demolizione e scavi; • da attività diverse dal recupero di rifiuti urbani; • da attività sanitarie; • i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; • l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

  34. La bozza di decreto ministeriale sull’assimilazione Sintesi Le esclusioni dall’assimilazione non si applicano ai rifiuti di uffici amm.vi, mense, locali accessori, ecc.

  35. La bozza di decreto ministeriale sull’assimilazione Sintesi (segue) I comuni possono procedere all’assimilazione purché siano soddisfatti i principi seguenti: • gli assimilati devono essere indirizzati al recupero e non allo smaltimento (????); • efficacia, efficienza ed economicità del servizio; • adeguatezza tecnica e organizzativa del servizio; • coerenza con la programmazione e capacità di gestione ATO.

  36. La bozza di decreto ministeriale sull’assimilazione L’esclusione dallo smaltimento L’assimilazione dei rifiuti viene effettuata “ai fini della raccolta e dello smaltimento” (art. 21.2.g DLgs 22/97) La privativa si applica alla “gestione … dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento” (Art. 21.1 DLgs 22/97) Ma non posso destinare gli assimilati allo smaltimento!!! Domanda: a che serve l’assimilazione???

  37. Rifiuti Speciali La classificazione dei rifiuti e l’assimilazione Rifiuti Urbani Non pericolosi Pericolosi Domestici Sanitari art. 2 lett.g Altri Industriali imballaggi 1^ e comunque conferiti imballaggi 3^ e 2^ non RD Compresi nei CER del regolamento (Conformi ai criteri dello Stato) Non compresi nei CER dei criteri dello Stato Q.tà < regolam. Q.tà > regolam. Non Domestici

  38. Quali criteri e scelte da adottare per l’assimilazione La quantità • riferita alle diverse frazioni omogenee o, almeno, alla frazione secca residua • regolamentare produzioni puntuali ed intense • progressiva riduzione nel tempo della soglia quantitativa • deve essere misurabile o controllabile

  39. Elevata Quantità Compressione del libero mercato riduzione dei risultati di RD aumento del gettito tariffa elevata capacità operativa del servizio riduzione della vita utile di discarica Difficoltà di gestione per piccoli produttori espansione del libero mercato aumento dei risultati di RD minore gettito tariffa bassa capacità operativa del servizio maggiore vita utile di discarica Bassa

  40. Quali criteri e scelte adottare per l’assimilazione La qualità • Solo CER DCI 27.7.84 o nuovo DM • attenzione a materiali recuperabili di specifiche raccolte finalizzate • deve essere dichiarata (merceologica) o certificata (analisi - perizia) a cura del produttore e controllata dal gestore del servizio

  41. Quali criteri e scelte adottare per l’assimilazione La assimilazione esplicita • Nel regolamento potrà essere previsto un procedimento ad hoc per l’assimilazione che contenga: • richiesta specifica del produttore • dichiarazione di assimilabilità esplicita del gestore • esclusione di procedura esplicita per piccole attività urbane

  42. Quali criteri e scelte adottare per l’assimilazione Le regole di assimilazione nel Consorzio Priula (TV2) • Codici CER del futuro DM • richiesta specifica del produttore • dichiarazione di assimilabilità esplicita del gestore • esclusione di procedura esplicita per piccole attività urbane

  43. Quali criteri e scelte adottare per l’assimilazione Le regole di assimilazione nel Consorzio Priula (TV2)

  44. Quali criteri e scelte adottare per l’assimilazione Le regole di assimilazione nel Consorzio Priula (TV2) attività per frazioni di anno, si calcolano in modo proporzionale Produzioni occasionali dei rifiuti individuati nel presente comma, non potranno superare la quantità massima di 1/12 della quantità annuale tranne ove non è possibile, solo servizio dedicato presso le utenze; Le utenze che usufruiscono del servizio dedicato non possono accedere ai centri di multiraccolta

  45. Quali criteri e scelte adottare per l’assimilazione Le regole di assimilazione nel Consorzio Priula (TV2) Le nuove attività devono richiedere l’assimilazione al momento dell’attivazione dell’utenza dichiarando i dati dei rifiuti ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000. Le attività esistenti devono presentare dichiarazione della qualità e della quantità dei rifiuti prodotti entro un termine fissato dal Consorzio; successivamente il Consorzio emana l’eventuale provvedimento di assimilazione. Nel medesimo provvedimento sono fissate le modalità di esecuzione del servizio e la sua decorrenza.

  46. Quali criteri e scelte adottare per l’assimilazione Le regole di assimilazione nel Consorzio Priula (TV2) Qualora i rifiuti raccolti nel corso dell’anno superino la quantità dichiarata, i rifiuti raccolti sono ugualmente considerati assimilati agli urbani; il servizio non potrà più essere garantito a decorrere dall’anno successivo, salvo eventuali modifiche del ciclo produttivo con le quali l’utente dimostri il rispetto dei criteri di assimilazione.

  47. GRAZIE

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