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“La disciplina fiscale degli immobili: tutte le novità sulle imposizioni dirette ed indirette”

“La disciplina fiscale degli immobili: tutte le novità sulle imposizioni dirette ed indirette”. a cura di Alessandro Pescari e Fabrizio Giovanni Poggiani CFP Consulting. Chieti, 11 dicembre 2007. Parte prima Imposte dirette. a cura di Alessandro Pescari CFP Consulting.

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“La disciplina fiscale degli immobili: tutte le novità sulle imposizioni dirette ed indirette”

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Presentation Transcript


  1. “La disciplina fiscale degli immobili: tutte le novità sulle imposizioni dirette ed indirette” a cura di Alessandro Pescari e Fabrizio Giovanni Poggiani CFP Consulting Chieti, 11 dicembre 2007

  2. Parte prima Imposte dirette a cura di Alessandro Pescari CFP Consulting

  3. Normativa di riferimento • Art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248 • Art. 1, comma 307, Legge 27 dicembre 2006, n.296 • Provvedimento Direttore dell’Agenzia delle Entrate 27 luglio 2007 Alessandro Pescari - CFP Consulting

  4. Prassi Agenzia delle Entrate • Circ. n. 28/E del 4 agosto 2006 • Circ. n. 6/E del 6 febbraio 2007 • Circ. n. 11/E del 16 febbraio 2007 (p. 12.4) • Ris. n. 122/E del 1° giugno 2007 • Ris. n. 170/E del 13 luglio 2007 Alessandro Pescari - CFP Consulting

  5. Il quadro delle disposizione sopra richiamate evidenziano un nuovo modello di accertamento nel settore immobiliare simile a quello degli studi di settore (artt. 62 bis e 62 sexies D.L. 30 agosto 2003, n. 331) Alessandro Pescari - CFP Consulting

  6. L’art. 35, comma 2 del D.L. 223/2006, recita: «Nel primo comma dell‘art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alla lettera d), dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni, la prova di cui al precedente periodo s'intende integrata anche se l'infedeltà dei relativi ricavi viene desunta sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell‘art. 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» Alessandro Pescari - CFP Consulting

  7. L’art. 62 sexies, comma 3 del D.L. 331/1993, recita: «gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'articolo 62-bis del presente decreto» Alessandro Pescari - CFP Consulting

  8. Il Provvedimento emanato in esecuzione dell’art. 1 comma 307 legge 296/06 (finanziaria 2007) completa il “disegno” sopra evidenziato, ossia mediante un sistema analitico-induttivo, introduce ulteriori parametri elaborati attraverso statistiche e metodologie algoritmiche al fine di determinare il «valore normale» Alessandro Pescari - CFP Consulting

  9. Per valore normale si intende (art. 9 c. 3 Tuir): «…, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore» Alessandro Pescari - CFP Consulting

  10. Al fine di inquadrare più correttamente le nuove disposizioni in materia di reddito d’impresa è altresì doveroso ricordare che: • L’art. 85 del Tuir considera ricavi «… a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa; …» • L’art. 86 del Tuir considera plusvalenze «… dei beni relativi all'impresa, ….: a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato» Alessandro Pescari - CFP Consulting

  11. Emerge, dunque, piuttosto chiaramente che le norme di riferimento in materia di determinazione del reddito di impresa richiamano il “corrispettivo” anziché il “valore normale” Con ciò si vuole evidenziare che una cosa è il corrispettivo altra cosa è il valore. Purtroppo, il significato di questi termini nel contesto giuridico-tributario hanno perso la loro valenza andando sempre più spesso ad essere accomunati anche da parte della Suprema Corte di Cassazione (Sent. 14448/2000, 14581/2001, 4117/2002, 199/2007, 12899/2007) Alessandro Pescari - CFP Consulting

  12. Ne deriva che l’Amministrazione finanziaria, nel solco sopra delineato, al fine di arginare il fenomeno dell’evasione - in particolare nel settore immobiliare - può ricorrere a strumenti di “catastizzazione” per recuperare imponibile a tassazione in modo molto più agevole Alessandro Pescari - CFP Consulting

  13. L’Agenzia delle Entrate dispone altresì di un corollario di strumenti normativi di indubbia efficacia (art. 32 DPR n. 600/73), mediante i quali può: • procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche • invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti • inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati Alessandro Pescari - CFP Consulting

  14. richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali • richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi • invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi Alessandro Pescari - CFP Consulting

  15. Ne consegue che l’inferiorità del corrispettivo rispetto al valore normale può essere desunto in modo relativamente agevole da parte dell’A.f. Alessandro Pescari - CFP Consulting

  16. Infatti, sulla scorta del Provvedimento emanato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate in data 27 luglio 2007, è consentito all’Amministrazione finanziaria Alessandro Pescari - CFP Consulting

  17. «Ai fini della uniforme e corretta applicazione delle norme di cui all‘art.54 terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all‘art. 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all‘art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, i criteri utili per la determinazione periodica del valore normale dei fabbricati ai sensi dell‘art.14 del citato decreto n. 633 del 1972, dell‘art. 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell‘art. 51, comma 3, del citato decreto n. 131 del 1986, sono stabiliti sulla base dei valori dell'osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio e di coefficienti di merito relativi alle caratteristiche che influenzano il valore dell'immobile, integrati dalle altre informazioni in possesso dell'ufficio.» Alessandro Pescari - CFP Consulting

  18. (punto 1.5) «Al fine di integrare il valore normale dell'immobile occorre tenere conto anche dei seguenti ulteriori criteri in possesso dell'ufficio: valore del mutuo, per gli atti soggetti a IVA, nel caso sia di importo superiore a quello della compravendita; prezzi effettivamente praticati che emergono dalle compravendite fra privati per la stessa zona nello stesso periodo temporale; prezzi che emergono dagli accertamenti effettuati con la ricostruzione dei ricavi in base all'osservazione diretta dei costi sostenuti per la costruzione, ad altre prove certe e, in particolare, alle risultanze delle indagini finanziarie; prezzi che emergono da offerte di vendita del soggetto controllato;prezzi che emergono da offerte di vendita al pubblico tramite i media; prezzi che emergono da analoghe vendite eseguite dal soggetto controllato; ristrutturazioni desunte dai dati relativi ai permessi di costruire e alle D.I.A. (denunce di inizio attività) trasmesse dai comuni e alle detrazioni dichiarate per spese di recupero del patrimonio edilizio.» Alessandro Pescari - CFP Consulting

  19. «….Le disposizioni del presente provvedimento rispondono all'esigenza di determinare periodicamente in modo unitario il valore normale degli immobili oggetto di compravendita nei settori dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e dell'imposta di registro. Il decreto-legge n. 223 del 2006 ha dato la possibilità agli uffici delle entrate di determinare, nell'ambito delle cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, la prova dell'esistenza o inesattezza delle operazioni imponibili sulla base del valore normale dell'immobile. Per la determinazione del valore normale sono stati individuati criteri che rispondono ad esigenze di uniformità e correttezza, associando ad un valore fisso altri valori dinamici che possano evitare automatismi e raggiungere l'obiettivo di una maggiore aderenza alla realtà dei prezzi praticati nel mercato immobiliare….» Alessandro Pescari - CFP Consulting

  20. Il provvedimento sopra richiamato definisce tecnicamente il punto di partenza per il controllo degli atti di trasferimento a titolo oneroso relativi agli immobili da parte dell’Amministrazione finanziaria Orbene, è indubbio che lo strumento di cui dispone l’A.f. sia apprezzabile sotto l’aspetto dell’uniformità del trattamento da riservare ai contribuenti sottoposti ad accertamento Tuttavia occorre porre in risalto che i valori desunti dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) desunti dall’Agenzia del Territorio, opportunamente aggiornati semestralmente e rettificati secondo i coefficienti previsti, di per se non sono sufficienti a motivare una rettifica da parte dell’Agenzia delle Entrate Alessandro Pescari - CFP Consulting

  21. Il citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in sintesi si fonda sui seguenti presupposti metodologici: • Valore unitario (€/mq.) rilevati dall’OMI; • Al predetto valore sono applicati “coefficienti di merito” atti a correggere i valori medi forniti dall’OMI, in funzione delle caratteristiche specifiche dell’immobile; • Alle risultanze dei predetti calcoli e valori ottenuti, l’ufficio apporta eventuali correttivi di cui può disporre Alessandro Pescari - CFP Consulting

  22. Dal quadro sopra delineato emerge già che l’ufficio può disporre di strumenti (e notizie) di determinata “forza” per corroborare atti di recupero a tassazione Ad ogni buon conto occorre altresì rilevare che l’Agenzia delle Entrate non è legittimata ad emanare atti di accertamento in rettifica esclusivamente basati sulle risultanze dei calcoli prodotti dall’OMI Infatti, sia il punto n. 1.5) dei citato provvedimento, sia la circolare n. 6/E par. 1.6 sottolineano che «le predette indicazioni non devono essere assunte quale unico fondamento della rettifica del valore dichiarato in atto, ma possono essere utili per l'avvio di più approfondite analisi sulla base di altri elementi disponibili o acquisibili mediante un corretto utilizzo dei poteri di controllo» Alessandro Pescari - CFP Consulting

  23. Il documento di prassi richiamato afferma altresì che le disposizioni normative in commento devono ritenersi di natura prettamente procedimentale e, quindi, la relativa decorrenza non deve intendersi limitata ai soli accertamenti afferenti atti di compravendita perfezionati successivamente all’entrata in vigore del D.L. n. 223/2006, potendo dunque i predetti poteri essere esperiti anche in relazione ad accertamenti che riguardano atti perfezionati anteriormente al 4 luglio 2006 (naturalmente per quegli atti per i quali non siano decaduti i termini per l’accertamento) Alessandro Pescari - CFP Consulting

  24. Detta posizione dell’Agenzia delle Entrate è stata criticata dalla dottrina, giacché: • Contrasta con il legittimo affidamento ed imparzialità che deve sempre tenere la Pubblica amministrazione (art. 97 Cost. e art. 10, legge n. 212/2000) • Viola l’art. 3 della legge n. 212/2000, circa l’irretroattività delle disposizioni tributarie • Viola il principio affermato in campo processuale e procedimentale del “tempus regit actum” • Contrasta con i principi costituzionali di logicità e ragionevolezza • Contrasta con il principio comunitario di “proporzionalità” come parametro di legittimità delle disposizioni nazionali Alessandro Pescari - CFP Consulting

  25. Tutti i principi innanzi richiamati sono di indubbio interesse e costituiscono validi argomenti anche riguardo ad ulteriori punti determinanti nel rapporto fisco/contribuente: • Natura delle “presunzioni” • Onere della prova • Motivazione degli atti di accertamento e/o rettifica Alessandro Pescari - CFP Consulting

  26. Infatti, circa la natura della “presunzione” in questione (art. 39 c. 1. lett. d), DPR n. 600/73) si ritiene che la stessa sia elevata a presunzione legale relativa (art. 2728 cod. civ.) giacché la mera discrepanza tra corrispettivo di cessione dell’immobile dichiarato ai fini delle imposte sul reddito e valore di mercato del bene, “integri” la prova dell’infedeltà Ovviamente ciò non significa affatto che la semplice differenza tra valore di mercato e corrispettivo dell’immobile, legittimi l’ufficio delle entrate al recupero a tassazione Alessandro Pescari - CFP Consulting

  27. Ciò perché condividiamo parte della dottrina che ritiene l’onere della prova (seppure più affievolito) a carico dell’ Agenzia delle Entrate ex art. 2697 cod. civ. Pertanto, anche l’eventuale atto di accertamento emanato da parte dell’ufficio dovrà contenere una motivazione esaustiva con evidenziati i “presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato” (pena la nullità dello stesso atto - art. 42, DPR n. 600/73 e art. 7, Legge n. 212/2000) Sul punto anche la costante giurisprudenza della Cassazione (Sent. 3861/2002, 14485/2003 1951/2005, 12345/2006) afferma che il contribuente sia posto in condizione di conoscere la pretesa fiscale in tutti i suoi elementi essenziali, consistenti non solo nelle ragioni giuridiche, ma anche nei suoi presupposti di fatto Alessandro Pescari - CFP Consulting

  28. In definitiva sullo specifico aspetto dei poteri/doveri a carico dell’A.f., giova altresì ricordare che “gioca” un peso non trascurabile l’ulteriore indirizzo giurisprudenziale, espresso dalla Suprema Corte di Cassazione (Sentenze n. 11645/2001, n. 7860/2002, n. 14428/2005 e n. 20748/2006) che in merito alla forza probatoria, il mero riscontro del carattere “antieconomico” del contribuente in siffatti negozi giuridici, determini in re ipsa elemento tale da legittimare i recuperi del fisco Alessandro Pescari - CFP Consulting

  29. Ritornando al merito del provvedimento è altresì da rimarcare il fatto che la novella in commento seppure letteralmente richiami i “ricavi” si ritiene applicabile anche alla cessione di immobili patrimonio, generanti – come noto – plusvalenze (art. 86 del Tuir) E proprio per quanto attiene a queste ultime, preme evidenziare altresì che il sistema di accertamento in rassegna non affranchi neppure tutte quelle fattispecie costituenti redditi diversi (rectius plusvalenze) ex art. 67 del Tuir, fatta eccezione per l’ipotesi del cosiddetto sistema del prezzo-valore (art. unico comma 497, legge 23 dicembre 2005 n. 266 e succ.modif.) Alessandro Pescari - CFP Consulting

  30. Sullo specifico tema della tassazione delle plusvalenze dei terreni “suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione” (art. 67, comma 1, lett. b), Tuir) sono da rilevare posizioni – sia legislative che giurisprudenziali – oltre modo deprecabili Alessandro Pescari - CFP Consulting

  31. Infatti, l’art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006 dispone: «Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo» Alessandro Pescari - CFP Consulting

  32. Inoltre la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con Sentenza n. 25506 depositata in data 30 novembre 2006, chiamata a pronunziarsi su un dibattuto e contrastato concetto di area fabbricabile relativamente all’imposta comunale sugli immobili, in effetti ha ritenuto di sostenere l’indirizzo cosiddetto “sostanzialistico” rispetto a quello definito “formale legalistico” , prendendo spunto dell’intervenuta disposizione normativa e senza tanti “fronzoli” ha confermato la scelta del legislatore (vestito da Amministrazione finanziaria), senza alcuna una motivazione giuridica ed ancor peggio ultra petita Alessandro Pescari - CFP Consulting

  33. Ma v’è di più, nonostante la S.C., abbia avuto modo di “bacchettare” il legislatore (definito “l’amministrazione finanziaria” vestita da “legislatore”) per l’utilizzo indiscriminato dell’interpretazione autentica, con la predetta Sentenza ha confermato l’operato del legislatore di cui al D.L. n. 223/2006, non ravvisando neppure le gravi lacune che tale disposizioni recava Alessandro Pescari - CFP Consulting

  34. Infatti, occorre ricordare che una legge di interpretazione autentica, per essere definita tale deve avere i seguenti requisiti (art. 1, comma 2, Legge n. 212/2000): • essere emanata in casi eccezionali • essere emanata con legge ordinaria • la norma di “interpretazione autentica”, deve essere qualificata come tale Tutti elementi mancanti, come evidenziato da parte della dottrina più attenta Alessandro Pescari - CFP Consulting

  35. Infine, questione ancora più dirompente che deriva da quanto sopra ricordato circa le vicende delle “potenziali” aree edificabili, comporta che: • La norma così emanata ed interpretata è da ritenere retroattiva, poiché di natura procedimentale; • Taluni terreni “suscettibili di edificazione” anche solamente adottati dagli strumenti urbanistici causerebbero una tassazione che a posteriori (alla fine dell’iter di approvazione degli strumenti attuativi) potrebbe rivelarsi indebita, con ciò in aperto contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, nonché con l’art. 2033 Cod. civ. E’ pleonastico evidenziare che l’Agenzia delle Entrate ha sin da subito ritenuto detta norma interpretativa e pertanto applicabile retroattivamente (Circ. n. 28/E 2006 e n. 6/E 2007) Alessandro Pescari - CFP Consulting

  36. Parte seconda Imposte indirette a cura di Fabrizio Giovanni Poggiani CFP Consulting

  37. Normativa di riferimento • Art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248 (commi da 8 a 10 quater) • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 • Comma 497, articolo 1, Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006) • Comma 307 e ss, articolo 1, Legge 27 dicembre 2007, n. 296 (Finanziaria 2007) • Decreto ministeriale 25 maggio 2007 • Provvedimento Direttore dell’Agenzia delle Entrate 27 luglio 2007 Fabrizio Giovanni Poggiani - CFP Consulting

  38. Prassi Agenzia delle Entrate • Circ. n. 27/E del 4 agosto 2006 • Circ. n. 37/E del 29 dicembre 2006 • Circ. n. 6/E del 6 febbraio 2007 • Circ. n. 12/E del 1 marzo 2007 • Risoluzione n. 39 del 9 marzo 2007 • Risoluzione n. 49 del 13 marzo 2007 Fabrizio Giovanni Poggiani - CFP Consulting

  39. I trasferimenti immobiliari hanno subito una profonda innovazione anche per quanto concerne la disciplina Iva, sempre a cura del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 con una regola “principe”: “le operazioni di cessione e locazione degli immobili operano in regime di esenzione dall’Iva” Fabrizio Giovanni Poggiani - CFP Consulting

  40. Sussistono comunque una serie di eccezioni, con la necessità di applicare l’Iva in questi casi: • operazioni di cessione e/o locazione (leasing) individuate tassativamente • operazioni di cessione e/o locazione aventi per oggetto immobili strumentali se il locatore esercita la relativa opzione Per effetto delle disposizioni concernenti il “principio” di alternatività Iva/registro, di cui al comma 1, art. 40, DPR n. 131/86, in caso di non applicazione dell’Iva si applica l’imposta di registro, fissa o proporzionale, con qualche eccezione Fabrizio Giovanni Poggiani - CFP Consulting

  41. I fabbricati sono definiti, ai fini dell’Iva: • ad uso abitativo (categorie del gruppo A da a/1 a A/11, esclusa A/10) • strumentali (categorie dei gruppi B, C, D, E e A/10) “la distinzione tra immobili ad uso abitativo e immobili strumentali deve essere operata con riferimento alla classificazione catastale dei fabbricati, a prescindere del loro effettivo utilizzo” Agenzia delle Entrate, nella premessa della circolare 4 agosto 2006 n. 27 Fabrizio Giovanni Poggiani - CFP Consulting

  42. Per “imprese di costruzione” , ai fini della corretta applicazione della disciplina in commento, si devono intendere: • quelle che abbiano costruito con utilizzo della propria organizzazione e con i propri mezzi • quelle che per l’esecuzione dei lavori si siano avvalse di imprese terze (appalto) Punto 1.2), circolare 4 agosto 2006 n. 27 che richiama la circolare ministeriale 11 luglio 1996 n. 182/E Fabrizio Giovanni Poggiani - CFP Consulting

  43. Per quanto concerne la detraibilità dell’imposta assolta a monte dalle imprese, con le modifiche intervenute alla lettera i), comma 1, art. 19bis 1, DPR n. 633/1972, a decorrere dal 4 luglio 2006, in relazione a che le stesse siano di: • compravendita (trading): Iva non più detraibile per effetto delle cessioni in esenzione Iva • costruzione e ristrutturazione: Iva detraibile essendo esclusi dall’ambito dell’indetraibilità oggettiva richiamata Pertanto, le imprese che pongono in essere operazioni esenti, sono tenute ad operare la rettifica della detrazione a suo tempo operata, con riferimento all’imposta assolta a monte per l’acquisto o costruzione degli immobili, di cui all’articolo 19bis2, DPR n. 633/1972 Fabrizio Giovanni Poggiani - CFP Consulting

  44. Per quanto concerne le “pertinenze” di unità abitative, siano esse cedute con il medesimo atto o con atto separato, scontano il medesimo trattamento Iva riservato all’immobile principale, ancorché: “la classificazione catastale di tali pertinenze le configuri autonomamente con assegnazione di una propria categoria (Box C/6 – Cantine, magazzini e soffitte C/2)” Per la nozione di pertinenza si deve far riferimento all’articolo 817 C.C. Agenzia delle entrate, circolare 1 marzo 2007 n. 12, punto 2) Fabrizio Giovanni Poggiani - CFP Consulting

  45. La cessione di fabbricati sui quali siano stati effettuati interventi di recupero (lettere c), d) ed e), comma 1, articolo 31, Legge n. 457/1978, scontano l’Iva se ricorrono entrambe le seguenti condizioni: • sia stato richiesto e rilasciato il premesso a costruire o la denuncia di inizio attività (D.i.a). • sia stato aperto il cantiere ed i lavori siano effettuati Agenzia delle entrate, circolare 1 marzo 2007 n. 12, punto 10) Fabrizio Giovanni Poggiani - CFP Consulting

  46. I fabbricati “non ultimati” ceduti da un qualsiasi cedente (società di costruzione, società manifatturiera o altro): • esulano dall’ambito di applicazione del regime di esenzione, di cui ai punti 8), 8-bis) e 8-ter), articolo 10, DPR n. 633/1972 • scontano sempre l’Iva con le aliquote relative in presenza dei relativi presupposti (per esempio: 4% per la prima casa) Agenzia delle entrate, circolare 1 marzo 2007 n. 12, punto 11) Fabrizio Giovanni Poggiani - CFP Consulting

  47. Per le cessioni dei fabbricati strumentali, a decorrere dal 12 agosto 2006, il regime “naturale” è quello di esenzione, con le seguenti eccezioni: • cessioni di immobili strumentali effettuate entro 4 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento • Cessioni di immobili strumentali effettuate nei confronti di soggetti “non” esercenti attività d’impresa (privati) • cessione di immobili strumentali effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi Iva con diritto alla detrazione Iva per la propria situazione pari o inferiore al 25% • cessioni di fabbricati strumentali per i quali il cedente ha manifestato “espressamente” l’opzione per l’assoggettamento a Iva Fabrizio Giovanni Poggiani - CFP Consulting

  48. Dal 1° ottobre 2007, cessioni di fabbricati strumentali in “reverse charge” (inversione contabile) di cui al comma 5 dell’articolo 17, DPR n. 633/1972 Il DM 25 maggio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2007, n. 152 ha esteso l’applicazione del sistema di “reverse charge” ai fabbricati o porzioni di fabbricati strumentali, individuati dalla lettera d), n. 8-ter), comma 1, articolo 10, DPR n. 633/1972 Fabrizio Giovanni Poggiani - CFP Consulting

  49. Dal 1° ottobre 2007, cessioni di fabbricati strumentali in “reverse charge” (inversione contabile) di cui al comma 5 dell’articolo 17, DPR n. 633/1972 Pertanto: • interessa le cessioni di immobili strumentali esenti da Iva, per le quali il cedente “opta” per l’applicazione dell’Iva • obbliga il cessionario ad assolvere l’imposta • obbliga il cessionario ad integrare la fattura senza indicazione dell’Iva ricevuta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta • obbliga il cessionario ad effettuare l doppia registrazione (acquisti e vendite) Fabrizio Giovanni Poggiani - CFP Consulting

  50. Il reverse charge per la cessione degli immobili Le cessioni attratte al regime in commento sono quelle in cui: • il cedente non sia l’impresa che ha costruito o ristrutturato il fabbricato • non siano trascorsi più di 4 anni dalla costruzione o ristrutturazione • il cessionario sia un soggetto passivo con pro rata superiore al 25% • il cedente abbia optato per l’applicazione dell’Iva nell’atto di cessione Fabrizio Giovanni Poggiani - CFP Consulting

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