1 / 4

IMPRESA E DIRITTO: “Licenze e Autorizzazioni per aprire”

TI TROVI IN. IMPRESA E DIRITTO: “Licenze e Autorizzazioni per aprire”. N. 23. Licenze e Autorizzazioni per aprire: “AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA”. AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA. Definizioni

Télécharger la présentation

IMPRESA E DIRITTO: “Licenze e Autorizzazioni per aprire”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. TI TROVI IN IMPRESA E DIRITTO: “Licenze e Autorizzazioni per aprire” N. 23 Licenze e Autorizzazioni per aprire: “AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA”

  2. AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA Definizioni Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea: a ) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale; b) il servizio di noleggio con conducente di autovettura, motocarrozzetta, natante e di veicoli a trazione animale. Servizio di taxi. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale. All'interno delle aree comunali o comprensoriali la prestazione del servizio è obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale obbligo. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti per il cui stazionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale è assimilato, ove possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa. Servizio di noleggio con conducente. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco. Queste categorie sono disciplinate a livello regionale e comunale. In particolare sono i Comuni a stabilire : Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Autoservizi pubblici non di linea

  3. Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Autoservizi pubblici non di linea -il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio; -le modalità per lo svolgimento del servizio; -i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi; • i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Requisiti Per l’esercizio delle attività di taxi e di noleggio con conducente  (in qualità di titolare, dipendente, sostituto del titolare o del dipendente, collaboratore familiare) è necessaria l’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea presso la camera di commercio. Tale iscrizione è subordinata al possesso di requisiti di idoneità fisica e idoneità morale, per i quali si rimanda alle leggi regionali, al possesso del requisito di abilitazione professionale (C.A.P. Certificato di Abilitazione Professionale) rilasciato dalla Motorizzazione civile e al superamento di specifico esame presso apposita commissione provinciale che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica. L’iscrizione al ruolo è indispensabile per la richiesta della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, di competenza comunale. Adempimenti per l’esercizio dell’attività Ricapitolando, per l’esercizio delle attività autoservizi pubblici non di linea sono necessari: - Domanda di attribuzione del numero di partita iva - Dichiarazione di inizio attività all'Agenzia delle Entrate - Iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, tenuto dalla Camera di Commercio - Licenza comunale (per l'esercizio del servizio di taxi) (art. 20, L. n.241/90 - 30 gg.) - Autorizzazione comunale (per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente) (art. 20, L. n. 241/90 - 60 gg.) - Domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese con denuncia di inizio attività al Repertorio Economico Amministrativo (REA) - Iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Inail; - Iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali presso l'Inps;

  4. Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Autoservizi pubblici non di linea Riferimenti normativi nazionali - R.D. 08.12.1933 n. 1740 Artt. 105-113 - D.P.R. 29.12.1969 n. 1229 - Legge 06.06.1974 n. 298 - D.P.R. 03.01.1976 n. 32 - D.P.R. 16.09.1977 n. 783 - Legge 28.04.1978 n. 141 - D.M. 13.04.1979 - D.M. 19.12.1979 - L. 15.1.1992, n. 21 (G.U. n. 18 del 23 gennaio 1992) - Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. - D.Lgs. 30.4.1992, n. 285, artt. 85 e ss. (Suppl. G.U. n. 114 del 18.5.1992) - Nuovo codice della strada. - D.P.R. 16.12.1992, n. 495, art. 244 (Suppl. Ord. G.U. n. 303 del 28.12.1995) - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. - D.M. 19.11.1992 - D.Lgs n. 395 del 22 dicembre 2000. Attuazione della Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della Direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonchè il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali. - DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223 Codice Attività Economica ATECO 49.32.10 Trasporto con TAXI 49.32.20 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 49.39.01 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano 

More Related