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Firma digitale: analisi normativa italiana e europea

Firma digitale: analisi normativa italiana e europea. Marco Andolfo matr.0000232246 Corso Tecnologie per la sicurezza LS a.a. 2004/2005. Prime regolamentazioni …. Il primo Paese europeo ad avere emanato una normativa sulla firma digitale è la Germania "Multimedia Gesetz" legge del 1997.

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Firma digitale: analisi normativa italiana e europea

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Presentation Transcript


  1. Firma digitale: analisi normativa italiana e europea Marco Andolfo matr.0000232246 Corso Tecnologie per la sicurezza LS a.a. 2004/2005

  2. Prime regolamentazioni …. • Il primo Paese europeo ad avere emanato una normativa sulla firma digitale è la Germania • "Multimedia Gesetz" legge del 1997

  3. In Italia • La firma digitale viene regolamentata nella legge del 15 marzo 1997 n. 59 (“Bassanini 1”) divenuto DPR 513/97 • L' art. 15 comma 2 sancisce: • la validità e la rilevanza giuridica degli strumenti informatici nelle scritture e nelle comunicazioni • la firma digitale è riconosciuta a livello giuridico sia nel settore della pubblica amministrazione e sia in quello dei privati • La firma digitale assume la stessa validità della firma autografa

  4. Estratto dalla legge Bassanini “Gli atti, i dati e i documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici e telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici e telematici, sono validi e rilevanti ad ogni effetto di legge”

  5. Obbiettivi • Compiti: • Semplificare i rapporti Stato-cittadino • Fornire nuovi servizi per gli uffici pubblici • Regolare gli atti informatici prima trattati caso per caso • Regolamentare le tecniche di firma supportate • Regolamentare le procedure di certificazione

  6. Regolamento tecnico • Utilizzo della crittografia asimmettrica (art. 1) • La chiave privata si può registrare su qualsiasi tipo di supporto idoneo a cura del depositante (art. 7) • La chiavepubblica deve essere certificata e consultabile in forma telematica (art 8) • La certificazione deve essere effettuata da un certificatore o CA (Certification Authority) approvato e riconosciuto dall’AIPA (Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione)

  7. Regolamento tecnico • L’AIPA deve conservare e gestire l’elenco dei certificatori • I certificati emessi devono essere conformi al formato X.509 oppure alla specifica pubblica PKCS#6 e PKCS#9 • L’AIPA riconosce, se attestato, certificatori di paesi stranieri • Supporto della marca temporale ( misure basate su UTC)

  8. Regolamento tecnico • Tre tipologie di chiavi previste: • Firma in senso proprio • Certificazione della chiave pubblica • Generazione della marca temporale • Non è consentito l'utilizzo delle chiavi per scopi diversi da quelli previsti per le singole tipologie. • Le chiavi hanno lunghezza minima di 1024 bit • Le chiavi pubbliche sono custodite per un periodo non inferiore a 10 anni a cura del certificatore

  9. Algoritmi utilizzati • Algoritmi di generazione e verifica delle firme digitali • RSA • DSA • Algoritmi di hash • RIPEMD-160 • SHA-1

  10. La normativa europea • Vengono introdotte normative anche in altre nazioni europee • L’Unione Europea (UE) decide di introdurre la Direttiva 1999/93/CE per uniformare l’utilizzo di questo strumento all’interno dei paesi della comunità

  11. Caratteristiche della direttiva • Concetto di “firma elettronica” • “L'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica” • Esempi: autenticazione con username/password, firma digitale, carta d’identità elettronica …. • La firma elettronica ha validità legale! • È considerata un tipo di firma “debole” se paragonata a quella digitale

  12. Caratteristiche della direttiva • Ruolo dei certificatori • Enti che prestano servizi di certificazione delle firme elettroniche o che forniscono altri servizi connessi alle firme elettroniche • Sono catalogati in diverse classi a seconda del ruolo di sicurezza che esercitano • Libertà tecnologica • La firma elettronica non deve essere generata con una particolare tecnologia

  13. Caratteristiche della direttiva • Possibilità di adottare strumenti di autenticazioni sviluppabili in futuro • Riconoscimento legale delle firme digitali e dei servizi di certificazione, anche provenienti da altri Stati membri dell’Unione o da Paesi terzi • Sviluppare servizi informatici da utilizzare nella pubblica amministrazione dei Paesi • Promuovere lo sviluppo del commercio elettronico

  14. Conseguenze … • La direttiva definisce aspetti di natura “generale” • Incongruenze nella normativa italiana • Viene riconosciuta solo la firma digitale definita dall’Unione “firma elettronica avanzata” • Supporto della sola crittografia asimmetrica • Compiti dei certificatori • La definizione delle operazioni di certificazione o di revoca rimangono immutate

  15. Cambiamenti… Il DPR 513/97 non è più valido! Decreto Legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 "Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche"

  16. I nuovi provvedimenti • Introduzione del concetto di firma elettronica • Ruolo della firma digitale • Forma avanzata di firma elettronica • Venogono riconosciute le procedure tecnico-procedurali finalizzate a garantire l'identificazione del sottoscrittore e l'autenticità del documento • Dispositivo per la creazione di una firma sicura • l'apparato strumentale, usato per la creazione di una firma elettronica

  17. I nuovi provvedimenti • Ruolo dei certificatori • Certificatori semplici • Per erogare servizi per le firme elettroniche • Non necessitano di autorizzazione per la loro attività • Certificatori accreditati • Ricoprono il ruolo dei certificatori del DPR513/97 • Sono riconosciuti a livello europeo • Certificatori notificati • Si collocano ad un livello ufficiale “inferiore” ai precedenti

  18. I nuovi provvedimenti • Tipi di certificati • Certificati qualificati • Analoghi a quelli definiti nel DPR 513/97 • Emessi da certificatori notificati o accreditati • Certificati non qualificati • Rapporti Pubblica Amministrazione – Privato • Uso di un certificato qualificato • Emesso solo da un certificatore accreditato • Situazione analoga a quella descritta nel DPR 513/97

  19. I nuovi provvedimenti • Rapporti fra Privati • Uso di certificato qualificati o non • Emessi da qualsiasi certificatore • “ognuno decide di chi e quanto fidarsi”

  20. Bibliografia • Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione C.N.I.P.A. (ex-AIPA) • www.cnipa.gov.it • Progetto Firma Digitale Regione Emilia-Romagna • www.regione.emilia-romagna.it/firma.digitale • DPR 513/97 • Decreto legislativo 10 gennaio 2002

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