710 likes | 925 Vues
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI L . N. 219/2012. MODIFICHE. DI COMPETENZA PER MATERIA DI ALCUNI ISTITUTI INTRODUZIONE DI NUOVI ISTITUTI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI ( l. N. 219/2012 ).
E N D
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI L. N. 219/2012
MODIFICHE • DI COMPETENZA PER MATERIA • DI ALCUNI ISTITUTI • INTRODUZIONE DI NUOVI ISTITUTI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI (l. N. 219/2012)
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI (l. N. 219/2012)
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI (l. N. 219/2012)
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI (l. N. 219/2012)
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI (l. N. 219/2012)
STATUS GIURIDICO FIGLI NATURALI = FIGLI LEGITTIMI
STATUS GIURIDICO Il legislatore delegato dovrà sostituire in tutta la legislazione vigente i riferimenti ai figli legittimi e ai figli naturali, “salvo l’utilizzo della denominazione di figli nati fuori dal matrimonio, quando si tratti di disposizione ad essi specificamente relative”
STATUS GIURIDICO L’art. 315 cc Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico (naturali /legittimi /adottivi)
STATUS GIURIDICO l’art. 315 bis e l’art. 147 cc Obblighi/diritti “assistenza morale” (risarcimento danni)
STATUS GIURIDICO Per presunzione Per riconoscimento Per dichiarazione giudiziale Per adozione di minorenni
ART. 74 c.c. PARENTELA VINCOLO TRA PERSONE CHE DISCENDONO DA UNO STESSO STIPITE Sia all’interno del matrimonio Sia al di fuori del matrimonio Sia nel caso di adozione (salvo l’adozione del maggiorenne)
ART. 74 c.c. Il rapporto di parentela, a differenza della normativa precedente, ricorre anche in presenza di adozione di minori in casi particolari
Dell'adozione in casi particolari (art. 44 L 184/83) • I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7: • a. da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre; • b. dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge; • c. quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre; • d. quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO Riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio Riconoscimento dei figli incestuosi Effetti del riconoscimento
RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO OCCORRE DISTINGUERE SE IL FIGLIO ABBIA O MENO COMPIUTO I 14 ANNI SE IL MINORE HA COMPIUTO I 14 ANNI E’ INDISPENSABILE IL SUO CONSENSO
RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO SE IL MINORE NON HA COMPIUTO I 14 ANNI OCCORRE DISTINGUERE • CONSENSO DEL GENITORE CHE LO HA RICONOSCIUTO PER PRIMO • RIFIUTO DEL GENITORE CHE LO HA RICONOSCIUTO PER PRIMO
RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO 1. COMPETENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO (non più TM); 2. Puntuale disciplina del procedimento 3. Eliminazione della previsione espressa della partecipazione necessaria del PM 4. Ampliamento dei poteri del TO in caso di accoglimento del ricorso
PARTECIPAZIONE DEL PM L’art. 250, comma 4, cc tace sulla partecipazione del PM. Tuttavia, è da ritenersi indispensabile: • ex art. 38, comma 3, delle disp di att. del cc • ex art. 70, comma 1, n. 3 cpc • ex sentenza 214/1996 Corte Costituzionale
procedimento Ricorso al TO competente per territorio Convenuto è unicamente l’altro genitore Dunque il foro competente è determinato ex art. 18 cpc e non rileva l’eventuale diverso domicilio del minore
procedimento Il Giudizio si svolge in camera di consiglio ed è devoluto alla competenza del Tribunale ordinario del luogo di residenza del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento e che si oppone alla richiesta dell’altro
procedimento Il Giudice fissa un termine per la notifica all’altro genitore Trascorsi trenta giorni: • Mancata opposizione del convenuto • Proposta opposizione del convenuto
procedimento • Mancata opposizione del convenuto Il tribunale pronuncia sentenza che tiene luogo del consenso mancante, in quanto la mancata opposizione viene interpretata, per scelta legislativa, come adesione alla richiesta dell’altro genitore
OPPOSIZIONE DEL GENITORE • Assume ogni opportuna informazione; • Audizione del minore che abbia compiuto i 12 anni, o anche di età inferiore, qualora risulti capace di discernimento • Adotta provvedimenti provvisori ed urgenti (es: autorizza le visite)
ACCOGLIMENTO DEL RICORSO La sentenza, che in accoglimento del ricorso, tiene luogo del consenso mancante, deve contenere: • la disciplina dell’affidamento/collocamento del minore; • Mantenimento del figlio • Stabilire, ai sensi dell’art. 262 cc, quale sarà il cognome del minore stesso
IN SINTESI • PROCEDIMENTO CAMERALE • COMPETENZA TO DELLA RESIDENZA DEL CONVENUTO • INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PM • DECISIONE DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE • SENTENZA
IMPUGNAZIONE • SENTENZA SOGGETA AD APPELLO CHE VA PROPOSTO CON RICORSO • SENTENZA DI APPELLO SUSCETTIBILE DI RICORSO PER CASSAZIONE • TERMINI DI 30 GIORNI (DALLA NOTIFICA) O SEI MESI (DALLA PUBBLICAZIONE)
LA POSIZIONE DEL MINORE ANTE RIFORMA • NON E’ PARTE – NON NECESSARIA NOMINA CURATORE SPECIALE (TESI MAGGIORITARIA) • CURATORE SPECIALE NEL CASO DI MORTE DEL • GENITORE CHE PER PRIMO AVEVA EFFETTUATO IL RICONOSCIMENTO • CONFLITTO DI INTERESSI MINORE INFRASEDICENNE / NOMINA CURATORE SPECIALE
DOPO LA RIFORMA LA NORMA NULLA DICE, MA OCCORRE CONSIDERARE LA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 83/2011 e che pertanto possa procedersi alla nomina di un curatore unicamente nell’eventualità il giudice adito ritenga sussistere un conflitto di interessi tra il genitore che si oppone al riconoscimento e il minore
(divieto di) RICONOSCIMENTO DEL GENITORE INFRASEDICENNE • LA RIFORMA • CONSENTE • IL RICONOSCIMENTO AL GENITORE INFRASEDICENNE, • PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE, “VALUTATE LE CIRCOSTANZE E AVUTO RIGUARDO ALL’INTERESSE DEL FIGLIO”
GENITORE INFRASEDICENNE • PROCEDIMENTO = non disciplinato • Dottrina: • Ricorso di volontaria giurisdizione • Legittimato attivo il genitore infrasedicenne • Non necessità di sua rappresentanza • Autorizzazione con decreto, reclamabile in Corte di Appello.
FIGLI INCESTUOSI • NATI DA GENITORI TRA I QUALI ESISTE: • UN VINCOLO DI PARENTELA IN LINEA RETTA ALL’INFINITO • UN VINCOLO DI PARENTELA IN LINEA COLLATERALE NEL SECONDO GRADO • UN VINCOLO DI AFFINITA’ IN LINEA RETTA
FIGLI INCESTUOSI • SON CONSIDERATI SEMPRE RICONOSCIBILI, PREVIA AUTORIZZAZIONE GIUDIZIALE, A PRESCINDERE DALLA BUONA O MALA FEDE DEI GENITORI AL MOMENTO DEL CONCEPIMENTO
FIGLI INCESTUOSI • COMPETENZA: • RICONOSCENDO MAGGIORE DI ETA’ = T. ORDINARIO • RICONOSCENDO MINORE DI ETA’ = T. MINORENNI
FIGLI INCESTUOSI • PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO • PARTECIPAZIONE DEL PM • DECISIONE CON DECRETO MOTIVATO IN ORDINE AL FATTO CHE NON VI SIA PREGIUDIZIO PER IL MINORE • RECLAMABILITA’ ALLA CORTE DI APPELLO • IMPUGNABILE IN CASSAZIONE EX ART. 111 COST.
FIGLI INCESTUOSI • NON è NECESSARIO CHE L’ISTANZA PROVENGA DA ENTRAMBI I GENITORI E L’ALTRO GENITORE NON E’ LITISCONSORTE NECESSARIO; • NEL CASO IN CUI SI RICONOSCA IL FIGLIO SUCCESSIVAMENTE AL RICONOSCIMENO DA PARTE DELL’ALTRO: OCCORRERA’ SIA L’AUTORIZZAZIONE EX ART. 251 CC SIA LA PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 250, 4 COMMA, CC
PROBLEMA INTEPRETATIVO • La riforma esclude l’art. 250 cc dalla competenza del TM • Autorizzazione del TM per tutti i figli minori nati fuori dal matrimonio • La riforma prevede che sia competente il TM per l’autorizzazione al riconoscimento di persona minore di età (art. 251 cc)
FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO • COMPETENZA: • RICONOSCENDO MAGGIORE DI ETA’ = T. ORDINARIO • RICONOSCENDO MINORE DI ETA’ = T. MINORENNI
EFFETTI DEL RICONOSCIMENTO • DIRITTI E DOVERI CHE SI HANNO VERSO I FIGLI LEGITTIMI (RECTIUS: NATI NEL MATRIMONIO) • NEI CONFRONTI DEL GENITORE CHE LO HA EFFETTUATO • NEI CONFRONTI DEI PARENTI DI ESSO (PARENTELA) • DEVOLUZIONE EREDITARIA APERTA ANCHE AI PARENTI NATURALI FINO AL SESTO GRADO
cognome • CONTINUA A VALERE LA MEDESIMA DISCIPLINA • NEL CASO DI RICONOSCIMENTO NON CONTESTUALE: • A) COGNOME DOPPIO • B) SOSTITUZIONE CON QUELLO DEL PADRE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI (l. N. 219/2012)
Art. 448-bis cc • Esonera il figlio dall’adempimento dell’obbligo alimentare nei confronti del genitore decaduto dalla potestà e consente l’esclusione di questi dalla successione del figlio
LA DICHIARAZIONE DI PATERNITA’ NEL CASO DI MORTE DEL PRESUNTO GENITORE La sola disposizione novellata è il comma 1 dell’art. 276 cc • Nei confronti dei suoi eredi; • In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso