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La certificazione dei contratti di lavoro e di appalto: prassi e prospettive evolutive Modena, 28 novembre 2008 Flavia Pasquini pasquini.flavia@unimore.it www.fmb.unimore.it. Passato, Presente e Futuro della certificazione.
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La certificazione dei contratti di lavoro e di appalto: prassi e prospettive evolutive Modena, 28 novembre 2008 Flavia Pasquini pasquini.flavia@unimore.it www.fmb.unimore.it
Passato, Presente e Futuro della certificazione • Istituto ancora “giovane” e relativamente poco normato, che già si trova alle prese con una evoluzione – quanto meno in termini di funzioni potenzialmente esercitabili da parte delle Commissioni – probabilmente non agevole da gestire (da qui opportunità, sotto il profilo meramente operativo, di Art. 15, DdL 1441 A.S. 1167): addirittura nuova fisionomia dell’istituto? • Il dato normativo come base necessaria del ragionamento.
Riferimenti normativi: • Legge n. 30/2003: artt. 1, comma 2, lettera m), punto 7); 4, lettera c), punto 6; 4, lettera d); 5. • D. lgs. n. 276/2003: artt. 2, comma 1, lettera h); 20, comma 2, lettera e); 68; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84. • D. lgs. n. 251/2004 art. 18 • Legge n. 266/2005, che ha attribuito ai Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro e alla Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la capacità a divenire sedi di certificazione.
Decreti e circolari: • Decreto ministeriale 14 giugno 2004, che ha istituito l’Albo delle commissioni di certificazione universitarie e ha definito le modalità di iscrizione da parte degli atenei. • Decreto ministeriale del 21 luglio 2004, che ha stabilito la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni di certificazione presso le Direzioni Provinciali del Lavoro e le Province. • Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 48, del 15 dicembre 2004, che ha fornito i chiarimenti operativi inerenti la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni di Certificazione costituite presso le Direzioni Provinciali del Lavoro. • Circolare INPS n. 71 del 1 giugno 2005 avente ad oggetto la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni di certificazione ai sensi degli articoli 75-84 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Altre fonti regolanti l’attività della Commissione di Certificazione dell’Università di Modena e Reggio Emilia • Decreto Direttoriale del 22 febbraio 2005, con cui la Commissione di Certificazione istituita presso il Centro Studi Internazionali e Comparati “Marco Biagi” dell’Università di Modena e Reggio Emilia è stata iscritta all’Albo delle Commissioni di certificazione istituite presso le Università. • Regolamento interno della Commissione, adottato in data 30 maggio 2005, successivamente modificato in data 13 settembre 2005, 18 luglio 2007 e 19 dicembre 2007. • La Commissione di certificazione dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia opera tramite Convenzioni (ex art. 66, DPR n. 382/1980) stipulate dal Centro Studi Internazionali e Comparati “Marco Biagi” del Dipartimento di Economia Aziendale, aventi ad oggetto una attività di assistenza e consulenza preliminare alla certificazione vera e propria dei contratti e una attività di certificazione/validazione formale degli schemi contrattuali.
Circolari incidenti sulle prassi applicative della Commissione di Certificazione dell’Università di Modena e Reggio Emilia.Es.: il caso del lavoro a progetto • Circolare n. 1/2004: Disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità c.d. a progetto. • Circolare n. 17/2006: Collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto di cui agli artt. 61 e ss. d.lgs. n. 276/2003. Call center. Attività di vigilanza. Indicazioni operative. • Circolare n. 4/2008: Collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto di cui agli artt. 61 e ss. d.lgs. n. 276/2003. Attività di vigilanza. Indicazioni operative. (elencazione attività)
Regola generale alla base della attività della Commissione di Certificazione dell’Università di Modena e Reggio Emilia Ove possibile, attività di assistenza preventiva alla presentazione delle istanze
Es.: LAVORO NEI CALL CENTER CON MODALITA’ OUT BOUND • (premesse contratto) Individuazione della “committente della committente” = mandante, e quindi IMPORTANZA DELLA CORRETTA COSTRUZIONE DEL RAPPORTO SOVRASTANTE (APPALTO? ACCORDO QUADRO?)
Es.: LAVORO NEI CALL CENTER CON MODALITA’ OUT BOUND 2. Nell’ambito del rapporto sovrastante, precisa costruzione della CAMPAGNA
Es.: LAVORO NEI CALL CENTER CON MODALITA’ OUT BOUND 3. Nell’ambito della campagna, precisa individuazione del PROGETTO O PROGRAMMA (O FASI DI ESSO) del collaboratore (opportuna diversificazione per professionalità differenti).
Es.: LAVORO NEI CALL CENTER CON MODALITA’ OUT BOUND In definitiva: nelle realtà in cui non erano presenti gli elementi sopra richiamati di applicazione “virtuosa” del rapporto di lavoro a progetto, importante è stato il ruolo della COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE per valutare se era necessario inquadrare i lavoratori come subordinati o se invece era sufficiente APPORTARE CORRETTIVI DI TIPO ORGANIZZATIVO tali da perfezionare il rapporto anche sotto il profilo applicativo quale COLLABORAZIONE GENUINA. Di conseguenza (oltre a finalità di riduzione contenzioso): • per il COLLABORATORE: • GARANZIA CORRETTA APPLICAZIONE NORME • non solo: in alcune zone anche GARANZIA DI UN LAVORO REGOLARE • per la AZIENDA: • ottenimento effetti tipici della certificazione (“barriera” alle ispezioni) • espressione di CSR (ritorno di immagine)
Il “presente” della certificazione: la Direttiva Ministero del Lavoro del 18.09.2008 Le sedi di certificazione sono riconosciute artefici di un controllo istituzionale alternativo agli organi ispettivi. • Co.co.co. (anche a progetto) e associazioni in partecipazione con apporto di lavoro Si dovrà concentrare l’accertamento ispettivo esclusivamente sui contratti che non siano già stati sottoposti al vaglio di una delle commissioni di certificazione, in quanto positivamente certificati o ancora in fase di valutazione, salvo che: • non si evinca con evidenza immediata e non controvertibile la palese incongruenza tra il contratto certificato e le modalità concrete di esecuzione del rapporto di lavoro; • non sia stata fatta richiesta di intervento del lavoratore interessato e sempreché sia fallito il preventivo tentativo di conciliazione monocratica ex art. 11 D.Lgs. 124/2004 (e in ogni caso permarrebbero gli effetti della certificazione). Inoltre, senza tenere conto della elencazione di attività e delle preclusioni di cui alla Circolare n. 4/2008, da ritenersi complessivamente non coerenti con l’impianto e le finalità della “legge Biagi”.
Il “presente” della certificazione: la Direttiva Ministero del Lavoro del 18.09.2008 • Rapporti di lavoro flessibile (a tempo determinato e parziale, intermittente, occasionale) Si dovrà concentrare l’attenzione degli ispettori soltanto sui contratti non certificati. • Appalto e subappalto Oggetto di specifico e attendo esame da parte degli ispettori, ma concentrandosi sui contratti che non sono stati oggetto di certificazione.
Il “futuro” della certificazione: il Disegno di legge n. 1441 (A.S. 1167 ) Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonchè misure controil lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico,di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali
Disegno di legge n. 1441 (A.S. 1167 )Art. 15 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di collaborazioni autonome nella pubblica amministrazione). Finalità: consentire alle pubbliche amministrazioni di avvalersi, stipulando contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa, di personale esperto e competente, anche per i servizi di certificazione dei contratti, a prescindere – peraltro – dall’eventuale requisito della specializzazione universitaria del personale stesso.
Disegno di legge n. 1441 (A.S. 1167 )Art. 15 Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' così sostituito: «6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: • l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; • l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; • la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; • devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Segue…
Disegno di legge n. 1441 (A.S. 1167 )Art. 15 …Segue Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in casodi stipulazione (di contratti d'opera) di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo (o dei mestieri artigianali), dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi diorientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni».
Disegno di legge n. 1441 (A.S. 1167 )Art. 23. Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro. 2. Nella qualificazione del contratto di lavoro e nell'interpretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.
Disegno di legge n. 1441 (A.S. 1167 )Art. 23. Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro. 3. Nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto, oltre che delle fondamentali regole del vivere civile e dell'oggettivo interesse dell'organizzazione, delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti neicontratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, il giudice tiene ugualmente conto dielementi e di parametri fissati dai predetti contratti e comunque considera le dimensioni e le condizioni dell'attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale, l'anzianità e le condizioni del lavoratore, nonché il comportamento delle parti anche prima del licenziamento. [
Disegno di legge n. 1441 (A.S. 1167 )Art. 23. Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro. 4. L'articolo 75 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 [AL FINE DI RIDURRE IL CONTENZIOSO IN MATERIA DI QUALIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO LE PARTI POSSONO OTTENERE LA CERTIFICAZIONE DEL CONTRATTO SECONDO LA PROCEDURA VOLONTARIA STABILITA NEL PRESENTE TITOLO], e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Art. 75. - (Finalità). - 1. Al fine di ridurre il contenzioso in materiadi(QUALIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI) lavoro le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo».
Disegno di legge n. 1441 (A.S. 1167 )Art. 23. Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro. 5. All'articolo 76, comma 1, lettera c-ter) [I CONSIGLI PROVINCIALI DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI CUI ALLA LEGGE 11 GENNAIO 1979, N. 12, ESCLUSIVAMENTE PER I CONTRATTI DI LAVORO INSTAURATI NELL’AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO E SENZA NUOVI O MAGGIORI ONERI PER LA FINANZA PUBBLICA] , del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque unicamente nell'ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'Ordine nazionale dei consulenti del lavoro, con l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi»
Disegno di legge n. 1441 (A.S. 1167 )Art. 24. Conciliazione e arbitrato. 1. L'articolo 410 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Art. 410. - (Tentativo di conciliazione). -Ferma restando l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 del presente codice e dall'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, PUÒ promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413 del presente codice.»
Disegno di legge n. 1441 (A.S. 1167 )Art. 24. Conciliazione e arbitrato. 3. L'articolo 412 del codice di procedura civile [VERBALE DI MANCATA CONCILIAZIONE] è sostituito dal seguente: «Art. 412. - (Risoluzione arbitrale della controversia). In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia (…) »
Disegno di legge n. 1441 (A.S. 1167 )Art. 24. Conciliazione e arbitrato. 6. Le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile possono essere decise da arbitri (…) anche qualora il contratto e la clausola compromissoria ivi contenuta, ovvero il compromesso, siano stati certificati in base alle norme di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Le commissioni di certificazione accertano che la clausola compromissoria, ovvero il compromesso, contenga, anche mediante rinvio a regolamenti preesistenti dei collegi arbitrali, i criteri per la liquidazione dei compensi spettanti agli arbitri e il termine entro il quale il lodo deve essere emanato.
Disegno di legge n. 1441 (A.S. 1167 )Art. 24. Conciliazione e arbitrato. 7. Gli organi di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono istituire camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile, delle controversie nelle materie di cui all'articolo 409 del medesimo codice e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le commissioni di cui al citato articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di camere arbitrali unitarie. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 412, commi terzo e quarto, del codice di procedura civile.
Disegno di legge n. 1441 (A.S. 1167 )Art. 24. Conciliazione e arbitrato. 8. Presso le sedi di certificazione può altresì essere esperito il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile.
Disegno di legge n. 1441 (A.S. 1167 )Art. 24. Conciliazione e arbitrato. 9. All'articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 [ART. 82. - RINUNZIE E TRANSAZIONI 1. LE SEDI DI CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 76, COMMA 1, LETTERA A), DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO SONO COMPETENTI ALTRESÌ A CERTIFICARE LE RINUNZIE E TRANSAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2113 DEL CODICE CIVILE A CONFERMA DELLA VOLONTÀ ABDICATIVA O TRANSATTIVA DELLE PARTI STESSE], sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), del presente decreto legislativo» sono soppresse; b) è aggiunto, infine, il seguente comma: «1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dal capo I del presente titolo».
Disegno di legge n. 1441 (A.S. 1167 )Art. 24. Conciliazione e arbitrato. 10. Il comma 2 dell'articolo 83 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è abrogato. [ART. 83. - DEPOSITO DEL REGOLAMENTO INTERNO DELLE COOPERATIVE 1. LA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE DI CUI AL CAPO I É ESTESA ALL'ATTO DI DEPOSITO DEL REGOLAMENTO INTERNO DELLE COOPERATIVE RIGUARDANTE LA TIPOLOGIA DEI RAPPORTI DI LAVORO ATTUATI O CHE SI INTENDONO ATTUARE, IN FORMA ALTERNATIVA, CON I SOCI LAVORATORI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 3 APRILE 2001, N. 142, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. LA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE ATTIENE AL CONTENUTO DEL REGOLAMENTO DEPOSITATO. 2. NELL'IPOTESI DI CUI AL COMMA 1, LA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE DEVE ESSERE ESPLETATA DA SPECIFICHE COMMISSIONI ISTITUITE NELLA SEDE DI CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 76, COMMA 1, LETTERA B). TALI COMMISSIONI SONO PRESIEDUTE DA UN PRESIDENTE INDICATO DALLA PROVINCIA E SONO COSTITUITE, IN MANIERA PARITETICA, DA RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA, ASSISTENZA E TUTELA DEL MOVIMENTO COOPERATIVO E DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI, COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE.]
Disegno di legge n. 1441 (A.S. 1167 )Art. 24. Conciliazione e arbitrato. 11. All'articolo 2113, quarto comma, del codice civile [LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO (in materia di invalidità di rinunzie e transazioni) NON SI APPLICANO ALLA CONCILIAZIONE INTERVENUTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185, 410 E 411 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE] , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dell'articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni».
Disegno di legge n. 1441 (A.S. 1167 )Art. 24. Conciliazione e arbitrato. 13. All'articolo 79 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, [ART. 79. - EFFICACIA GIURIDICA DELLA CERTIFICAZIONE 1. GLI EFFETTI DELL'ACCERTAMENTO DELL'ORGANO PREPOSTO ALLA CERTIFICAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO PERMANGONO, ANCHE VERSO I TERZI, FINO AL MOMENTO IN CUI SIA STATO ACCOLTO, CON SENTENZA DI MERITO, UNO DEI RICORSI GIURISDIZIONALI ESPERIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 80, FATTI SALVI I PROVVEDIMENTI CAUTELARI.] è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che l'attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede. In caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla commissione adita».
Conclusioni Opportunità di dividere le Commissioni (ed i rispettivi membri) in sezioni differenti per attività di: • Assistenza e consulenza alle parti ex art. 81 D.Lgs. 276/2003 • Certificazione in senso stretto ex art. 75 e ss. D.Lgs. 276/2003 • Conciliazione ed arbitrato ex DdL 1441