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Etichettatura dei prodotti tessili

Etichettatura dei prodotti tessili. MANCANZA DEL DIALOGO TRA LE PARTI ATTORNO AL QUALE SI FORMAVA IL CONSENSO PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO. IL CONTRATTO DIVENTA MUTO CON “SCAMBI SENZA ACCORDO”. NASCITA DEL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE.

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Etichettatura dei prodotti tessili

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Presentation Transcript


  1. Etichettatura dei prodotti tessili

  2. MANCANZA DEL DIALOGO TRA LE PARTI ATTORNO AL QUALE SI FORMAVA IL CONSENSO PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO IL CONTRATTO DIVENTA MUTO CON “SCAMBI SENZA ACCORDO” NASCITA DEL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE

  3. L’INFORMAZIONE HA QUINDI IL COMPITO DI SOSTITUTIRE IL LINGUAGGIO PARLATO PER CONSENTIRE ALLE CONTROPARTI DI CONOSCERE Ciò CHE NON VIENE Più DETTO L’ETICHETTATURA RAPPRESENTA UNA FORMA DI COMUNICAZIONE CHE SI MATERIALIZZA NELLO SCRITTO E SI LEGA AL PRODOTTO CON L’OBIETTIVO DI: • INFORMARE • PROTEGGERE • GARANTIRE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI (direttiva 2000/13/CE)

  4. L’informazione diventa la risposta che deve soddisfare posizioni diverse al fine di permettere l’esercizio del “consenso consapevole” • Il “consenso consapevole” prevede una informazione mirata quindi al: prodotto (sapere cosa contiene)Alla qualita’ (cosa mi posso attendere)alla scelta( poter fare dei confronti)

  5. Corretta identificazione del prodotto Legare l’informazione alla sicurezza per il consumatore

  6. etichettatura Evidenziare le differenze qualitative dei prodotti Offrire adeguata trasparenza per chiarire il rapporto qualità/prezzo Consentire al consumatore scelte consapevoli Garantire la libera e corretta concorrenza di mercato

  7. INFORMARE • GARANTIRE • SCEGLIERE RICERCA DELLA SICUREZZA DEI PRODOTTI ( A PARTIRE DALLA STANDARDIZZAZIONE) GARANZIA SULLA QUALITA’ DEI PRODOTTI ETICHETTATURA OBBLIGATORIA ETICHETTATURA FACOLTATIVA

  8. ETICHETTATURA:ETICHETTAMARCHIO MARCHIO: OGNI PAROLA, FIGURA,O SEGNO DESTINATO A DISTINGUERE I PRODOTTI O I SERVIZI, DI UNO O PIU’ GENERI DI UNA DETERMINATA IMPRESA, DAI PRODOTTI O SERVIZI DELLO STESSO GENERE MA DI IMPRESE CONCORRENTI ETICHETTA: INDIVIDUA IL PRODOTTO CON PRECISIONE ( CATEGORIA MERCEOLOGICA DI APPARTENENZA) E NE ILLUSTRA L’OGGETTIVA COMPOSIZIONE

  9. PRODOTTI TESSILI • Si intendono prodotti tessili indipendentemente dalla tecnica di produzione tutti quei prodotti composti da almeno 80% in peso da fibre tessili in tutti i loro stadio di lavorazione (materie prime, gregge, semilavorate, semi confezionate, confezionate, ecc.). Esistono attualmente 43 tipi di fibre tessili riconosciute per legge

  10. Esistono attualmente 43 tipi di fibre tessili riconosciute per legge. • Non è consentito dalla legge servirsi di indicazioni diverse da quelle in uso attualmente; viene comunque tollerata l’indicazione di nuova fibra (es.  Lyocell, tencel), riportate nelle norme tecniche nazionali (UNI 9963). • Le direttive Cee 96/73 e 96/74 hanno lo scopo di armonizzare le leggi dei vari paesi europei. Infatti, ogni nuova fibra inserita nella nostra legge 883 deve essere approvata anche a livello europeo

  11. LEGISLAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA • Legge 883 del 26.11.73: “Disciplina delle denominazioni e della  etichettatura dei prodotti tessili”.  • Legge 669 del 04.10.86: “Modifiche ed integrazioni della legge 883 sulla disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili”.  • Legge 126 del 10.04.91: “Norme per l'informazione del consumatore" e relativo Regolamento di attuazione N° 101 del 08.02.97. ( per qualsiasi prodotto)

  12. Ai sensi delle leggi 883 del 26.11.73 e 669 del 4.10.86, che regolamentano il settore, viene fatto obbligo che sui capi di abbigliamento posti in commercio siano presenti sempre le seguenti indicazioni: • COMPOSIZIONE FIBROSA • RAGIONE SOCIALE O MARCHIO REGISTRATO DAL QUALE COMUNQUE L’ACQUIRENTE POSSA FACILMENTE RISALIRE AL VENDITORE.. • L’Articolo 1 della legge n° 883 dispone che non possono essere immessi sul mercato italiano prodotti tessili di fabbricazione nazionale od importati se privi delle suddette indicazioni • Qualsiasi prodotto tessile destinato ad essere immesso direttamente al consumo finale deve essere provvisto di etichetta dalla quale il consumatore finale possa essere messo in grado senza incertezze di conoscere la composizione del prodotto stesso.

  13. Finalità dell’etichettatura • non indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla conservazione, sull'origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso • non attribuire al prodotto effetti o proprietà che non possiede • non suggerire che il prodotto possiede caratteristiche particolari • non attribuire al prodotto proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana

  14. COME FARE UNA ETICHETTA • Le etichette devono essere redatte in lingua italiana in modo chiaro e ben leggibile. • Deve contenere la ragione sociale del venditore o marchio registrato del prodotto messo in vendita, in modo tale che l’acquirente possa facilmente risalire all’identità • Denominazione delle fibre in ordine decrescente di composizione

  15.    Le imprese che operano nel settore tessile-abbigliamento sono ormai da tempo obbligate ad etichettare i propri prodotti secondo norme ben definite. • Norme di composizione • Norme in materia ambientale che spesso cambiano, costringendo così gli imprenditori ad un aggiornamento continuo. • A questo si aggiungono le norme di sicurezza e manutenzione che molti grandi gruppi industriali impongono ai loro fornitori.

  16. Etichetta di composizione • Etichetta di manutenzione • Marchio di qualità

  17. ETICHETTA DI COMPOSIZIONE passa ad altra presentazione

  18. L’etichettatura di manutenzione • E’ stata introdotta per fornire al consumatore le corrette informazioni al fine di trattare il manufatto una volta acquistato. • Nella Comunità Europea, l’etichetta di manutenzione prevede l’utilizzo di simboli grafici di manutenzione unificati a livello internazionale e protetti giuridicamente da GINETEX. • I succitati simboli sono descritti anche nella norma UNI EN 23758. • L’etichettatura di manutenzione è facoltativa in Europa ad eccezione di Austria, Danimarca, Finlandia ed Italia.

  19. L’etichettatura di manutenzione • Il Italia una Circolare del Ministero dell’Industria del Febbraio del 2001 estende le disposizioni della L. 126/1991 anche alla manutenzione, “compresi, quindi, i lavaggi dei capi di abbigliamento”. • I simboli di manutenzione indicano il trattamento massimo previsto e devono essere riportati in un determinato ordine: • Vaschetta: simbolo grafico per il trattamento di lavaggio ad umido. • Triangolo: simbolo grafico per il trattamento di candeggio con cloro. • Ferro da stiro: simbolo grafico per il trattamento di stiratura. • Cerchio: simbolo grafico per il trattamento di lavaggio a secco. • Quadrato: simbolo grafico per il trattamento di asciugatura (è l’unico simbolo facoltativo).

  20. L’etichettatura di manutenzione • Le etichette devono: • essere attaccate al capo in maniera permanente; • essere sempre leggibili; • resistere ai trattamenti.

  21. Marchio di qualità • l’utilizzo di tali marchi non è assolutamente reso obbligatorio da nessuna legge, tali marchi sono stati creati principalmente da produttori di materie prime, con l’intento di garantire all’utilizzatore finale la provenienza e la qualità del prodotto acquistato.

  22. La Woolmark Company è un ente che ha recentemente rilevato le attività del Segretariato Internazionale della Lana • era nato nel 1937 su iniziativa degli allevatori australiani, neo zelandesi e sud africani con lo scopo di salvaguardare e garanire un elevato prestigio della lana nel mondo.

  23. La Woolmark Company gestisce due marchi : il marchio PURA LANA VERGINE ed il marchio MISTO LANA VERGINE. Questi marchi garantiscono, oltre alla composizione, anche requisiti di solidità delle tinte, resistenza alla trazione, irrestringibilità, il peso del pelo ed il trattamento antitarmico per i tappeti e le coperte. • La Woolmark Company opera in Italia attraverso gli uffici di Biella, Milano e Prato

  24. Pura Lana Vergine • Si tratta di un marchio riconosciuto in 117 paesi che garantisce l’utilizzazione esclusiva (pura) di fibre di lana nuova proveniente solo dalla tosatura (vergine) e non recuperata da altri processi industriali o cardata. E’ prevista una tolleranza a livello di impurità di altre fibre solo dello 0.3% e fibre a scopo decorativo non superiori al 7%.

  25. E’ un marchio introdotto nel 1971 e viene applicato a manufatti “Misti ricchi di lana vergine”. Il contenuto di lana vergine non deve essere inferiore al 60% e deve essere miscelato esclusivamente con altra fibra naturale, artificiale o sintetica.

  26. MARCHI I.I.C. (IstitutoInternazionale per il Cotone) • Quest’istituto ha ormai cessato la propria attività quindi questo marchio che in passato serviva ad identificare prodotti di puro cotone di prima qualità, non proveniente da cascami o da cotone recuperato oggi giorno non è più usato e comunque se usato non garantisce in alcun modo la qualità del prodotto marcato.

  27. MARCHIOCOMMISSIONE TUTELA LINO • Questo simbolo viene concesso solo a manufatti di lino che rispondono a certi requisiti di qualità come ad esempio il grado di polimerizzazione maggiore di 1350 e la solidità delle tinte, che per gli articoli finiti deve rispettare un elevato grado di affidabilità in relazione all’impiego del manufatto stesso.

  28. MARCHIO I.S.A. (Associazione Internazionale della Seta) • Questo simbolo viene applicato esclusivamente a manufatti di seta o setaschappe.Al termine seta può essere affiancato a dizioni tipo “seta pura” o seta caricata”.

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