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Direttive Europee per la sostenibilità ambientale dei prodotti

Direttive Europee per la sostenibilità ambientale dei prodotti. Francesca Cappellaro. OBIETTIVI DEL SEMINARIO. Corso introduttivo sulla legislazione europea e sulla strategia europea sullo sviluppo sostenibile.

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Presentation Transcript


  1. Direttive Europee per la sostenibilità ambientale dei prodotti Francesca Cappellaro

  2. OBIETTIVI DEL SEMINARIO • Corso introduttivo sulla legislazione europea e sulla strategia europea sullo sviluppo sostenibile. • Il corso intende fornire un supporto attraverso informazioni pratiche su come essere conformi alle normative vigenti. Direttive Europee per la sostenibilità ambientale dei prodotti

  3. CONTENUTI • Strategie, piani d’azione e politiche europee per lo sviluppo sostenibile • Direttiva sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio • Direttiva sulla gestione dei veicoli fuori uso (ELVs) • Direttiva sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE e RoHS) • Direttiva quadro che definisce dei requisiti di ecodesign per le apparecchiature utilizzanti energia (EUP) – Direttiva ECODESIGN Direttive Europee per la sostenibilità ambientale dei prodotti

  4. Definizione di Sviluppo Sostenibile… "Lo Sviluppo sostenibile è uno sviluppo che garantisce i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri” Rapporto Brundtland, 1987 Direttive Europee per la sostenibilità ambientale dei prodotti

  5. Verso uno sviluppo sostenibile • Per favorire lo sviluppo sostenibile sono in atto molteplici attività ricollegabili sia alle politiche ambientali dei singoli Stati e delle organizzazioni sovra-nazionali sia a specifiche attività collegate ai vari settori dell'ambiente naturale. • In Europa: • Strategia Europea per lo sviluppo sostenibile • Sesto programma d'azione per l'ambiente Direttive Europee per la sostenibilità ambientale dei prodotti

  6. Strategia Europea per lo Sviluppo Sostenibile Spezzare il nesso tra crescita economica, uso  delle risorse e produzione di rifiuti Il Consiglio europeo di Göteborg (giugno 2001) ha concluso che:  “occorre modificare la relazione tra crescita economica, consumo di risorse naturali e produzione di rifiuti. La forte crescita economica deve andare di pari passo con un utilizzo delle risorse naturali e una produzione di rifiuti che siano sostenibili Direttive Europee per la sostenibilità ambientale dei prodotti

  7. Decoupling Direttive Europee per la sostenibilità ambientale dei prodotti

  8. Strategia Europea per lo sviluppo sostenibile La Strategia adottata dalla Unione Europea nel 2001 e riveduta nel 2005 comprende il principio dell'integrazione della problematica ambientale nelle politiche europee aventi un impatto sull'ambiente. Direttive Europee per la sostenibilità ambientale dei prodotti

  9. Sesto programma d'azione per l'ambiente “Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta" • L'Unione europea (UE) definisce le priorità e gli obiettivi della politica ambientale europea fino al 2010 ed oltre. • Descrive in modo particolareggiato i provvedimenti da adottare per contribuire alla realizzazione della strategia in materia di sviluppo sostenibile da essa elaborata. Direttive Europee per la sostenibilità ambientale dei prodotti

  10. Sette strategie tematiche • inquinamento atmosferico • ambiente marino • uso sostenibile delle risorse • prevenzione e al riciclaggio dei rifiuti  • uso sostenibile dei pesticidi • protezione del suolo • ambiente urbano Direttive Europee per la sostenibilità ambientale dei prodotti

  11. Sette strategie tematiche • Tali strategie sono basate su un approccio globale, ciascuno per tema, piuttosto che su alcuni inquinanti o tipi di attività economica. • Fissano obiettivi a lungo termine, basati sulla valutazione dei problemi ambientali nonché sulla ricerca di una sinergia tra le diverse strategie e con gli obiettivi di crescita ed occupazione. Per approfondimenti si veda strategia di Lisbona: http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/growth_and_jobs/c11325_it.htm Direttive Europee per la sostenibilità ambientale dei prodotti

  12. Il Triangolo Risorse, rifiuti e prodotti integrare le politiche sulle risorse, sui prodotti e sui rifiuti Direttive Europee per la sostenibilità ambientale dei prodotti

  13. La politica ambientale europea • Le politiche ambientali hanno avuto la tendenza a concentrarsi sulle grandi fonti di inquinamento come le emissioni industriali o i problemi relativi alla gestione dei rifiuti. • Questo approccio ha dato spesso buoni risultati, ma il solo imporre vincoli limitandosi alla produzione ha spostato il problema alla fine del ciclo di vita. • Per considerare completamente gli impatti ambientali di prodotti e servizi è necessario che il sistema legislativo sia affiancato da una politica rivolta all’intero ciclo di vita, poiché gli impatti si sviluppano in ogni fase. • Per approfondire la Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) si veda: • Seminario on-line DESIRE-NET • Corso on-line: http://192.107.92.31/fadivgen2/index.asp Direttive Europee per la sostenibilità ambientale dei prodotti

  14. LCA: approccio dalla culla alla tomba Fonte: Danish Environmental Protection Agency Direttive Europee per la sostenibilità ambientale dei prodotti

  15. Le politiche integrate di prodotto • Dal 2003 l’Unione Europea considera questo approccio come parte integrale della Strategia per lo Sviluppo Sostenibile. • Le Politiche Integrate di Prodotto (IPP) hanno: • introdotto strumenti di politica industriale (interventi sul mercato: GPP, etichette ambientali) • promosso strumenti tecnici (che consentano di valutare se e quanto un prodotto è “verde”) • indicato l’LCA come lo strumento tecnico principale. Direttive Europee per la sostenibilità ambientale dei prodotti

  16. Produzione e consumo sostenibile Nel 2006 con il Piano d’Azione per la Produzione e Consumo Sostenibile (PCS) viene confermata l’importanza dell’approccio al prodotto come strategia per attuare lo sviluppo sostenibile. Per approfondire si veda: Corso sulle politiche dell'Unione Europea per lo sviluppo di prodotti verdi Direttive Europee per la sostenibilità ambientale dei prodotti

  17. Le direttive ambientali Le politiche di prodotto dell’Unione Europea hanno portato in maniera via via crescente allo sviluppo di nuove normative che hanno introdotto: • Il principio diestensione della responsabilità del produttore La responsabilità sul bene va oltre alla fase di trasformazione, coinvolge quella di consumo e va oltre (approccio ciclo di vita) Direttive Europee per la sostenibilità ambientale dei prodotti

  18. RESPONSABILITA’ ESTESA: in che termini? • Informativi: livello minimo di responsabilità • Legali: l’impresa deve rispondere dei danni all’ambiente provocati dal prodotto • Economici: l’impresa copre del tutto o parzialmente i costi di raccolta, riciclo, smaltimento dei suoi prodotti • Fisici: l’impresa produttrice è coinvolta nella gestione fisica dei prodotti durante le varie fasi del ritorno del bene dal mercato Direttive Europee per la sostenibilità ambientale dei prodotti

  19. Settori coinvolti Le direttive che mirano ad estendere la responsabilità del produttore per gli aspetti ambientali dei prodotti sono state emanate su settori ritenuti prioritari: • Settore imballaggi • Settore auto • Settore elettrico ed elettronico • Settore costruzioni • Prodotti ad alto consumo energetico Direttive Europee per la sostenibilità ambientale dei prodotti

  20. Direttiva imballaggi e rifiuti da imballaggio Direttiva 94/62/EC Riguarda la riduzione degli impatti ambientali causati da imballaggi e rifiuti da imballaggio, attraverso la limitazione della produzione degli imballaggi non indispensabili e la promozione di tecniche di riciclaggio, riuso e/o recupero; Direttive Europee per la sostenibilità ambientale dei prodotti

  21. OBIETTIVI Ridurre gli impatti ambientali causati da imballaggi e rifiuti da imballaggio mediante: • la limitazione della produzione degli imballaggi non indispensabili e • la promozione di tecniche di riciclaggio, riuso e/o recupero • ottimizzando il riuso ed il riciclaggio dei rifiuti Chiarisce il significato di "imballaggio“. Direttive Europee per la sostenibilità ambientale dei prodotti

  22. Definizione di imballaggio • Tutti i prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore e ad assicurare la loro presentazione. • Anche tutti gli articoli «a perdere» usati allo stesso scopo devono essere considerati imballaggi. Direttive Europee per la sostenibilità ambientale dei prodotti

  23. Tipi di imballaggio • imballaggio per la vendita o primariocioè imballaggio concepito in modo da costituire nel punto di vendita un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore • imballaggio multiplo o secondarioraggruppamento di un certo numero di unità di vendita che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche • imballaggio per il trasporto o terziarioimballaggio che facilita la manipolazione e il trasporto delle unità di vendita o di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto. Direttive Europee per la sostenibilità ambientale dei prodotti

  24. Definisce i rifiuti da imballaggio • ogni imballaggio o materiale di imballaggio rientrante nella definizione di rifiuti, esclusi i residui della produzione Responsabilità Chi produce imballaggi e rifiuti da imballaggio ha la responsabilità di: • prevenire l'aumento eccessivo di produzione di rifiuti da imballaggio • provvedere al riutilizzo dei rifiuti da imballaggio Direttive Europee per la sostenibilità ambientale dei prodotti

  25. OBIETTIVI di RICICLO e RECUPERO • Obiettivo globale: minimo di recupero: 60%; • Obiettivi globali di riciclo: minimo 55%, massimo 80%; Obiettivi minimi di riciclo per materiale: • 60% carta e vetro; • 50% acciaio e alluminio; • 22,5% plastica; • 15% legno. Direttive Europee per la sostenibilità ambientale dei prodotti

  26. Direttiva sulla gestione dei veicoli fuori uso Direttiva 2000/53/CE ELVs (End of Life Vehicles) Misure volte a prevenire la produzione di rifiuti derivanti dai veicoli, nonché al re-impiego, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei veicoli, fuori uso e dei loro componenti. Direttive Europee per la sostenibilità ambientale dei prodotti

  27. Obiettivi La Direttiva Elvs, 2000/53/CE, contiene misure volte a: • prevenire la produzione di rifiuti da veicoli • incoraggiare il re-impiego, il riciclo e altre forme di recupero nonchè la predisposizione di informazioni affinché il loro trattamento sia eco-compatibile. • Prevede la progettazione di veicoli nuovi che tengano in considerazione ed agevolino la demolizione, il reimpiego e il recupero così come il riciclo dei veicoli fuori uso e dei loro componenti e materiali. Direttive Europee per la sostenibilità ambientale dei prodotti

  28. Responsabilità del costruttore • I costruttori dovranno re-impiegare una quota crescente di materiale riciclato nella produzione dei veicoli e in altri prodotti per favorire lo sviluppo del mercato dei materiali riciclati: • Portare la percentuale di riuso e recupero dall’attuale 85% al 95% del peso medio per veicolo e per anno, entro il 2015. • aumentare la percentuale di riuso e riciclaggio nei componenti dei nuovi veicoli dall’80% all'85% del peso medio per veicolo e per anno. Direttive Europee per la sostenibilità ambientale dei prodotti

  29. Obblighi dei costruttori La Direttiva ELVs, 2000/53/EC, prevede che i costruttori, i fornitori di materiali e di equipaggiamento debbano ottemperare ai seguenti obblighi: • ridurre l'uso di sostanze pericolose a livello di progettazione di veicoli; • progettare e fabbricare veicoli in modo che siano agevoli lo smontaggio, il riuso, il recupero e il riciclaggio; • evitare l'uso di mercurio, cromo esavalente, cadmio e piombo (ad eccezione dei casi di cui all'allegato II); • sviluppare l'impiego di materiale riciclato per la costruzione dei veicoli. Direttive Europee per la sostenibilità ambientale dei prodotti

  30. Obblighi per i gestori dei rifiuti • La Direttiva ELVs, 2000/53/CE introduce anche disposizioni relative alla gestione di tutti i veicoli fuori uso: • raccolta, • stoccaggio, • trattamento ecc. Direttive Europee per la sostenibilità ambientale dei prodotti

  31. Direttiva sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche Direttiva 2002/96/CE - RAEE (WEEE - Waste from Electrical and Electronic Equipment) Prevenzione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e promozione del riuso, riciclaggio e altre forme di recupero dei prodotti elettrici ed elettronici. Direttive Europee per la sostenibilità ambientale dei prodotti

  32. Definizione di "AEE" Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche La direttiva definisce diverse categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche (come elettrodomestici, apparecchiature per le telecomunicazioni, apparecchiature per l'illuminazione, strumenti elettrici ed elettronici, ecc.). “Apparecchiature che dipendono per un corretto funzionamento da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi appartenenti alle categorie di cui all'allegato I A della Direttiva, progettate per essere usate con una tensione  non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua.” Direttive Europee per la sostenibilità ambientale dei prodotti

  33. Obiettivi I principali obiettivi della strategia sono: • Prevenzione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche  • Promozione del riuso, riciclaggio e altre forme di recupero dei prodotti elettrici ed elettronici  Direttive Europee per la sostenibilità ambientale dei prodotti

  34. Valori di recupero medio Dal 31 dicembre 2006 viene previsto un recupero medio pari a: • 80% per i grandi elettrodomestici e per i distributori automatici, • 70% per i piccoli elettrodomestici, apparecchiature da illuminazione, strumenti elettrici ed elettronici, giocattoli, equipaggiamenti per lo svago e lo sport e strumenti per il monitoraggio e controllo • 75% nel caso degli IT (computer…) e apparecchiature per le telecomunicazioni. Direttive Europee per la sostenibilità ambientale dei prodotti

  35. Responsabilità del produttore • Obbligo di provvedere al finanziamento delle operazioni relative al fine vita (raccolta, trattamento e smaltimento) • I produttori dovranno progettare i prodotti in modo da facilitare lo smontaggio, il recupero, il re-impiego ed il riciclaggio di apparecchiature e materiali • Obblighi di informazione sul prodotto Direttive Europee per la sostenibilità ambientale dei prodotti

  36. Obblighi diversi per tipologia di RAEE Sono diversificati a seconda dell'origine del rifiuto: • "RAEE provenienti dai nuclei domestici": RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici; • "RAEE professionali": RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici;      • "RAEE" del settore dell’illuminazione: si prevede un sistema di finanziamento diverso per i rifiuti di apparecchiature del settore dell'illuminazione.  Direttive Europee per la sostenibilità ambientale dei prodotti

  37. Obblighi di informazione Marcatura del prodotto: le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono riportare: • una indicazione che consenta di identificare lo stesso produttore • il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto deve essere smaltito in modo differenziato dai rifiuti urbani Direttive Europee per la sostenibilità ambientale dei prodotti

  38. Direttiva sulla Restrizione nell'uso di sostanze pericolose Direttiva 2002/95/CE RoHS - Restriction of Certain Hazardous Substances Divieto e limitazione all’uso di sostanze tossiche nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e la conseguente responsabilità del produttore. Direttive Europee per la sostenibilità ambientale dei prodotti

  39. OBBLIGHI Dal 1° luglio 2006 le apparecchiature immesse sul mercato non devono contenere: • Piombo • Mercurio • Cadmio • Cromo esavalente • Polibromo Bifenili (PBB) • Polibromo Difenili Eteri (PBDE) Dal 1° luglio 2006 non è possibile immettere prodotti sul mercato, indipendentemente dalla data di fabbricazione. Direttive Europee per la sostenibilità ambientale dei prodotti

  40. Applicazioni • La Direttiva RoHS si applica ai "prodotti finiti“, quindi anche a tutti i componenti che lo costituiscono che a loro volta devono essere conformi alla RoHS . • I prodotti a cui si applica sono le apparecchiature elettriche ed elettroniche (Direttiva 2002/96/CE - RAEE) • La Direttiva RoHS si applica anche alle sorgenti luminose a incandescenza. Direttive Europee per la sostenibilità ambientale dei prodotti

  41. Responsabilità • Il Produttore è responsabiledella conformità del prodotto finito immesso sul mercato. • Il Produttore può richiedere ai propri fornitori dichiarazione di conformità e deve decidere sull'adeguatezza dell'autodichiarazione del proprio fornitore o sulla certificazione da parte di un laboratorio chimico accreditato. • La responsabilità di eventuali non conformità è sempre a carico del produttore. • Non si richiede la marcature CE. Direttive Europee per la sostenibilità ambientale dei prodotti

  42. Direttiva sul rendimento energetico nell’edilizia Direttiva 2002/91/CE Tratta tutti gli aspetti dell'efficienza energetica degli edifici, per istituire un approccio effettivamente integrato Direttive Europee per la sostenibilità ambientale dei prodotti

  43. Obiettivi • promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità Europea, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l'efficacia sotto il profilo dei costi. • rilasciare un attestato di certificazione degli edifici. Direttive Europee per la sostenibilità ambientale dei prodotti

  44. Elementi introdotti dalla direttiva: • metodologia comune di calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici; • requisiti minimi sul rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione e degli edifici già esistenti sottoposti a importanti ristrutturazioni; • sistema di certificazione degli edifici di nuova costruzione ed esistenti e l'esposizione negli edifici pubblici degli attestati di rendimento energetico e di altre informazioni pertinenti. Gli attestati devono essere stati rilasciati nel corso degli ultimi cinque anni; • obbligo di ispezione periodica delle caldaie e degli impianti centralizzati di aria condizionata negli edifici e la valutazione degli impianti di riscaldamento dotati di caldaie installate da oltre 15 anni. Direttive Europee per la sostenibilità ambientale dei prodotti

  45. Definizione di rendimento energetico di un edificio Quantità di energia effettivamente consumata o necessaria per soddisfare i bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi riscaldamento, riscaldamento d'acqua, raffreddamento, ventilazione e illuminazione. Direttive Europee per la sostenibilità ambientale dei prodotti

  46. Il processo di certificazione • viene accompagnato da programmi per agevolare il rendimento energetico degli edifici efficace • è basato sulla cooperazione tra associazioni di soggetti interessati e organismi designati dagli Stati Membri • viene attuato da società di servizi energetici che accettano di impegnarsi a realizzare gli investimenti prestabiliti. Direttive Europee per la sostenibilità ambientale dei prodotti

  47. Applicazione • I settori di applicazione sono quello dell'edilizia residenziale e quello terziario (uffici, edifici pubblici, ecc.). Sono esclusi dalla certificazione, per esempio gli edifici storici, i siti industriali, ecc. • All'atto della costruzione, della compravendita o della locazione di un edificio deve essere disponibile l'attestato di rendimento energetico. • La direttiva si concentra in particolare sulla locazione per garantire che il proprietario, che di norma non paga le spese per il consumo energetico, adotti i provvedimenti necessari. Direttive Europee per la sostenibilità ambientale dei prodotti

  48. Direttiva quadro sui requisiti di ecodesign per le apparecchiature utilizzanti energia Direttiva 2005/32/CE ECODESIGN EuP – Energy using Product Definizione di specifiche per l’ecodesign e per la certificazione di prodotti con elevati consumi energetici. Direttive Europee per la sostenibilità ambientale dei prodotti

  49. Descrizione • definisce specifiche generali da seguire per il  miglioramento delle prestazioni ambientali del prodotto durante tutto il suo ciclo di vita, senza fissare i valori limite • vengono definiti i gruppi di prodotti, la valutazione di conformità, i benefici e la normativa correlata.  • integrazione della Direttiva (EuP) con le altre direttive sugli aspetti ambientali di prodotto (Imballaggi, ELVs, AEE, IPP...) Direttive Europee per la sostenibilità ambientale dei prodotti

  50. EuP: Categorie di prodotti • Sono quelle che hanno un impatto ambientale ed un volume di vendita significativi, oltre ad avere un potenziale di miglioramento ben definito. Ad esempio prodotti con componenti che hanno alte potenzialità di riduzione dei gas serra, quali: • Stufe elettriche e boiler • Motori elettrici • Illuminazione • Elettrodomestici • Macchine per ufficio • Elettronica di consumo • Condizionatori estivi Direttive Europee per la sostenibilità ambientale dei prodotti

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