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Il Testo Unico Salute e Sicurezza

Il Testo Unico Salute e Sicurezza 9 Aprile 2008 D.lgs n.81 DECRETO LEGISLATIVO ATTUATIVO DELLA DELEGA ART.1 comma 2 - LEGGE 3 AGOSTO 2007 N.123 Dipartimento Politiche Sociali Fisac Nazionale. Il Contesto.

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Il Testo Unico Salute e Sicurezza

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  1. Il Testo Unico Salute e Sicurezza 9 Aprile 2008 D.lgs n.81 DECRETO LEGISLATIVO ATTUATIVO DELLA DELEGA ART.1 comma 2 - LEGGE 3 AGOSTO 2007 N.123 • Dipartimento Politiche Sociali • Fisac Nazionale

  2. Il Contesto • Sono passati 30 anni da quando la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale (L 833/78), attribuiva al governo la delega per l’emanazione di un Testo Unico in materia di salute e sicurezza. • Decisivo il ruolo svolto dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. • La legge delega 123 del 3 agosto 2007 è tappa fondamentale del percorso della disciplina antinfortunistica e di tutela della salute nel nostro Paese. • Tale legge si incardina con altre norme regolatrici che si trovano nel codice civile, penale, nello Statuto dei lavoratori, nel d.lgs 626/94, il Dlgs 494/96 e nel d.lgs 276/03 relativo ai nuovi tipi di contratto.

  3. Vecchi e nuovi rischi nel lavoro • Quando si parla di salute e sicurezza si pensa solo ai tanti e troppi incidenti mortali ed ai tradizionali rischi presenti nei settori industriali, mentre il mondo del lavoro è profondamente cambiato, il terziario tradizionale e quello “avanzato” assumono sempre più rilevanza. • Nella realtà degli uffici, se i temi della salute e della sicurezza sono caratterizzati dal basso livello di infortuni cruenti, di contro crescono tra le lavoratrici e lavoratori i cosiddetti “nuovi rischi”, diversi ma non meno traumatici, legati allo stress lavorativo, ai rischi psicosociali, al mobbing, al burn out. (Accordo europeo sullo stress da lavoro 8 ott. 2004) Novità importanti sono previste dal nuovo Testo Unico

  4. Cos’è il benessere lavorativo • E’ necessario passare dalla tutela della salute intesa come assenza di malattia, al concetto più generale di benessere lavorativo inteso come capacità di un’organizzazione di sviluppare e promuovere un adeguato grado di tutela della condizione psicofisica delle lavoratrici e dei lavoratori. Va progettato come condizione permanente, dinamica. • Se cambiano il lavoro ed i modelli organizzativi, l’attenzione va posta anche sui rischi “immateriali” del lavoro, sulle malattie psichiche, sui disturbi di ansia, depressione, disturbi post traumatici da stress, sulle reazioni emozionali, sul disagio lavorativo, ossia rischi inediti per la salute della persona che producono in alcuni casi vere e proprie patologie. Non deve essere l’organizzazione dell’azienda a condizionare l’organizzazione della sicurezza: è l’organizzazione della sicurezza con i suoi tempi, con i suoi ritmi, con le sue procedure, a scandire i tempi, i ritmi della vita aziendale.

  5. Il compito del sindacato Le condizioni concrete di lavoro sono il metro per definire un lavoro “di qualità”, insieme al benessere ed alla sicurezza. Centrale ècontrattare - l’organizzazione del lavoro, in tutte le sue espressioni e implicazioni, a partire dalle diverse tipologie di rapporto di lavoro; - le modalità e tempi di lavoro (ritmi, carichi, pressioni psicologiche) tenendo conto dell’importanza della flessibilità per una conciliazione sostenibile dei tempi di vita e di lavoro, specie per le lavoratrici; - la formazione per tutto l’arco della vita lavorativa; - l’intervento sulla filiera produttiva e sugli appalti. Fondamentale è riconquistare il valore sociale del lavoro.

  6. La contrattazione Partecipativa La rappresentanza di “scopo”(Rls) non esaurisce il diritto di rappresentanza generale in azienda (Rsa)! Al fine di garantire la piena attuazione dall’art. 9 dello Statuto dei lavoratori,le funzioni delle due rappresentanze devono risultare complementari e coordinatein modo che la diversità dei ruoli ne rendano più efficaci ed effettivi gli ambiti di azione. Proprio dal nesso tra Rsa e Rls discende il legame ineludibile tra la valutazione del Sistema di prevenzione aziendale, il controllo sociale dei rischi specifici e dell’organizzazione del lavoro: si realizza “la contrattazione partecipativa” L’Rls è l’unico soggetto istituzionale previsto dall’ex 626, nella legge 123/08 e nel Testo Unico che viene denominato “rappresentante” e non “responsabile. Oggi, da parte di Abi e Confindustria, c’è il tentativo di “neutralizzare” la figura delle Rsa e dei Rls, quando entrambi sono presenti in azienda, attraverso una posizione di comodo volta a ridurre la possibilità delle Rsa di contrattare determinati aspetti dell’o.d.l. legate alla gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

  7. Testo Unico "UNICO TESTO NORMATIVO” in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori“ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 30 aprile,è entrato in vigore il 15 maggio - D.lgs 9 aprile n.81/2008 • E' un testo ampio e complesso: - costituito da oltre 300 articoli, 13 Titoli e 51 Allegati;- è destinato a sostituire e abrogare il 626/94, il DPR 547/55, il DPR1664/56, il Dlgs 494/96, il Dlgs n.187/05, gli articoli 2,3,5,6,7, del Dlgs n.123/07 • Tra le principali novità del testo, si segnalano:- ampliamento del campo di applicazione - ricomprende tutte le normative già contenute nel 626/94;- comprende altre norme extra 626/94 (es. cantieri, vibrazioni, segnaletica, ecc.);- rafforzamento delle prerogative di RLS, RLST e RLS di "sito" (es. cantieri, porti)- coordinamento delle attività di vigilanza- finanziamento di azioni promozionali private e pubbliche- ruoli e compiti degli Istituti/Enti (INAIL, ISPESL, ...)- In-Formazione: allargata per varie figure: RLS, RLST, Preposti, ecc.

  8. Titolo I Art 1 Finalità • Le disposizioni del presente decreto sono l’attuazione dell’art 1 della legge 3 agosto 2007 n.123 che ha previsto di realizzare il riordino e la rivisitazione della normativa vigente in materia di salute e sicurezza in un unico testo normativo. • L’applicazione piena dell’art. 117 della Costituzione garantisce l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale, attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, con riguardo anche alle differenze di genere, di età e di condizioni di lavoro. Vengono rispettatele attribuzioni ripartite tra Stato e Regioni, nonchè le normative comunitarie ed internazionali in materia. (n.89/391/Cee)

  9. Art. 2 Definizioni • Si passa da 9 a ben 27 definizioni rispetto a quanto previsto dall l’ex art. 2 delle dlgs 626, allargando lo spettro dell’intervento. • Le definizioni sono significative. Si segnalano le definizioni di valutazione dei rischi (art.2087), di prevenzione secondo la particolarità del lavoro, di formazione, di dirigente e preposto, di salute, di buone prassi (vengono certificate ed elaborate da soggetti terzi e convalidate dalla Comm.Consultiva), di modello organizzativo, di organismi paritetici e di responsabilità sociale delle imprese. • Ogni definizione è stata elaborata in modo ampio ed approfondito, dando il senso dell’impegno del legislatore nel ricercare tutele effettive ed efficaci alla condizione del benessere lavorativo.

  10. Art.3 Campo di applicazione • Il decreto si applica a tutti i settori, a tutte le tipologie di rischio, a tutte le lavoratrici e lavoratori indipendentemente dal rapporto di lavoro, compresi i lavoratori autonomi e le imprese familiari. • Nel caso di lavoratori che lavorano con un contratto di somministrazione, tutti gli obblighi di prevenzione protezione sono a carico dell’utilizzatore. • Per i lavoratori a progetto le disposizioni si applicano quando la prestazione si svolge nei luoghi di lavoro del committente. Entro 12 mesi è prevista l’emanazione di decreti interministeriali applicativi

  11. Art. 5 Sistema Istituzionale(art.1 com.2 lett.i ,q; l.123/2007) • Presso il Ministero della Salute, viene istituito il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza di Stato e Regioni in materia di salute e sicurezza. • Il legislatore intende eliminare le sovrapposizioni delle rispettive attività al fine di realizzare una maggiore efficienza dell’azione pubblica.

  12. Art. 6 Commissione Consultiva Permanente • Presso il Ministero del Lavoro viene ridefinita la composizione e compiti della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza, secondo uno schema tripartito,la quale diviene sede di confronto tra Amministrazioni e Parti Sociali. • Tra i diversi compiti della Commissione ci sono quelli di esaminare i problemi applicativi della normativa, di validare le buone prassi, di definire le attività di promozione e le azioni di prevenzione, di valorizzare gli accordi sindacali, indicare i modelli di organizzazione e gestione aziendale di cui all’art.30.

  13. Art. 7 Comitati regionali di coordinamento • Viene previsto in ogni regioni e provincia autonoma un Comitato Regionale di coordinamento tra i due precedenti enti in una logica sinergica e partecipativa, al fine di realizzare una programmazione uniforme degli interventi a livello territoriale dei rispettivi interventi in materia di salute e sicurezza.

  14. Art.8 Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro(art1 com.2 lett.n-o l.123/07) I dati sugli infortuni e relativi ad ogni attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, confluiscano in un unico e condiviso Sistema Informativo NazionaleSINPallo scopo di programmare, pianificare e valutare l’efficacia dell’attività di prevenzione ed al quale possono accedere ma anche contribuire gli organismi paritetici come prevede la legge 123. L’Inail ha la gestione tecnica e si dovrà fare un decreto entro 180 gg. I contenuti dei flussi informativi possono riguardare: - il quadro produttivo e occupazionale - il quadro dei rischi - Il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori • il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte Sarà importante verificare la possibilità di coordinare il SINP con l’Ossif

  15. Art. 9 Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza (art. 24 626/94) • Vengono definite le competenze in materia di salute e sicurezza di Inail, di Ipsema e di Ispesl inquadrandole in una ottica di sistema. • Questi istituti in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementarietà, hanno funzioni di elaborazione, di consulenza alle aziende, progettazione ed erogazioni di progetti formativi, promozione e divulgazione della cultura della sicurezza. • Inail ha finalità di ridurre il fenomeno infortunistico e gestore dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro • Ispesl è un organismo tecnico-scientifico delSSN di ricerca,controllo, consulenza,alta formazione, informazione e documentazione • Ipsema gestore dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del settore marittimo

  16. Art. 11 Attività promozionali(art.1 com.2 lett p l.123/07) • Nell’ambito della Commissione Consultiva vengono individuate una serie di attività di sostegno alle imprese per la effettiva applicazione degli obblighi di legge e di diffusione della cultura della salute e della sicurezza. • Si prevedono da parte dell’Inail finanziamenti di progetti formativi a favore delle piccole e medie imprese, o delle attività scolastiche, universitarie con l’obiettivo di ampliare la cultura e la sensibilità verso i temi della salute e della sicurezza • L’Inail inoltre finanzierà progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionali ispirati ai principi della responsabilità sociale. • I fini della promozione della cultura della salute e della sicurezza è facoltà degli istituti scolastici, universitari, inserire percorsi formativi interdisciplinari in materia di benessere lavorativo all’interno dei programmi curriculari

  17. Art. 12 Interpello(art.1 com.2 lett.v 123/07) • Viene disciplinata, su iniziativa delle OO.SS o delle Associazioni datoriali, la possibilità di inoltrare ad una apposita Commissione per gli interpelli, istituita presso il Ministero del Lavoro, quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la cui risposta vincola gli organi di vigilanza. • Le indicazioni fornite nelle risposte costituiscono criteri vincolanti per l’esercizio dell’attività di vigilanza

  18. Art. 13 Vigilanza(art.23 dlgs 626/94) • La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dall’azienda sanitaria locale competente per territorio….. • Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non puòprestare, ad alcun titolo ed in alcuna parte del territorio, attività di consulenza. • L’importo delle somme che le Asl ammette a pagare in sede amministrativa viene rivolto a finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro. Al personale ispettivo, come stabilisce l’art.21 comma 3 legge 833/78 e riconfermata dalla legge 123/07, viene attribuita la qualifica di polizia giudiziaria su nomina del Prefetto. E’necessario avere un rapporto constante con l’Asl anche in modo informale; quando si interviene la segnalazione deve essere fatta in forma scritta; il ricorso all’Asl è l’ultima cosa da fare Nel caso di un sopralluogo della Asl, il datore di lavoro deve consegnare una copia del verbale al Rls (prescrizione o disposizione)

  19. Art.14 Disposizioni di contrasto del lavoro irregolare…… (art.5 l.123/07) • Al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare e sommerso, gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Asl possono adottare provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale, nonché l’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti. • La sospensione dell’attività imprenditoriale si riferisce in particolare all’impiego di personale irregolare in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori impiegati, ovvero in caso di reiterate violazione del superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, gravi e reiterate violazione in materia di salute e sicurezza. • Si prevede l’arresto fino a sei mesi per il datore di lavoro che non ottemperi al provvedimento di sospensione. • Il provvedimento di sospensione può essere revocato. • Viene valorizzato il c.d. principio “invito ad adempiere”.

  20. Art. 15 Misure generali di tutela (ex art 3 dlgs 626 – normativa comunitaria 89/391/Cee)) E’ il cuore del provvedimento! Viene ridefinito (insieme agli art. 28-29) il contenuto ed il valore del processo di valutazione dei rischi, del correlato Dvr, del nuovo Duvri, e del carattere altrettanto sostanziale dell’obbligo di consegna dei due documenti all’Rls. Tali misure si basano: • sulla valutazione di tutti i rischi, • sull’inserimento dell’influenza delle tematiche dell’o.d.l. ai fini della programmazione della prevenzione • sull’eliminazione dei rischi o la loro riduzione al minimo (art.2087) • su in-formazione adeguata per dirigenti, proposti e RLS • sul rispetto dei principi ergonomici che caratterizzano l’od..l e la concezione dei posti di lavoro, la scelta delle attrezzature e la definizione dei metodi di produzione, al finedi ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono, ripetitivo.(Tema importante per i ns. settori e previsto dal nuovo elenco delle malattie professionali emanato il 14/1/08) • Viene prevista una informazione e formazione adeguate per i dirigenti e i preposti

  21. Art.16 Delega di funzioni • La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove se non espressamente esclusa, è ammessa con limiti e condizioni precise, deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità, anche al Rls. • I limiti della delega sono importanti per capire dove intervenire circa eventuali deresponsabilizzazioni a carico del ddl

  22. Art. 17 Obblighi del datore di lavoro (ex art.4 626/94) • Sono obblighi non delegabili del datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi e la elaborazione del Dvr, la designazione del responsabile del servizio prevenzione e protezione dei rischi. • La valutazione del rischio diventa l’elemento cardine del sistema di prevenzione aziendale. • La valutazione del rischio = significa valorizzare dati, informazioni, fatti. • Il Dvr deve contenere la radiografia dell’azienda • Il mancato adempimento dell’obbligo della valutazione dei rischi, è sanzionato, in alcuni casi di particolare gravità, con l’arresto

  23. Art 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (ex art.4 dlgs 626) • Hanno il compito di nominare il medico competente, di elaborare il Dvr e il Duvri, ovvero l’obbligo di elaborare un documento unico di valutazione dei rischi interferenziali nelle attività in regime di appalto, di contratto d’opera e di somministrazione e di tempestiva consegna di copia di esso al Rls; • adempiere agli obblighi di in-formazione, aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi, garantire ai lavoratori e all’Rls di verificare l’applicazione delle misure di sicurezza e protezione della salute etc.. • Devono comunicare annualmente all’Inail i nomi dei Rls; sono tenuti alla consegna del Dvr al Rls(in caso di violazione sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro); a garantire, su richiesta, ai Rsl, alle strutture territoriali ed alle Rsa l’accesso ai dati sui costi della sicurezza dei contratti di appalto. • Dare comunicazione all’Inail dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino una assenza di almeno un giorno. (a.e. la denuncia deve riguardare l’assenza prescritta dal medico di famiglia per trauma o danno per rischio rapina)

  24. Art.19 Obblighi del preposto • E’ elemento di novità! Le competenze e gli obblighi che la legge prevede per questa figura sono: • di sovrintendere e svolgere funzioni di controllo sull’esecuzione del lavoro; • di vigilare sull’osservanza da parte dei lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché vengano attuate le disposizioni in materia di prevenzione e protezione della salute e sicurezza, • informareil lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato • segnalare al datore le deficienze delle attrezzature da lavoro e dei dispositivi di protezione o altra condizione di pericolo. • Tra i loro compiti anche quelli di frequentare appositi corsi di formazione. • Sono previste anche sanzioni specifiche

  25. Art. 20 Obblighi dei lavoratori • Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e della propria sicurezza e quella delle persone presenti nel luogo di lavoro, su cui accadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, partecipando in modo attivo alla in-formazione, alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro, dai dirigenti e preposti, segnalando le deficienze dei dispositivi di sicurezza. (Tale obbligo è sanzionato) • I lavoratori che svolgono la propria attività in regime di appalto devono esporre l’apposita tessera di riconoscimento.

  26. Art.25 Obblighi del medico competente (ex art.17 dlgs 626) • Per la prima volta è definito espressamente come soggetto che collabora con il datore di lavoro e con l’Rspp alla valutazione dei rischi, definisce la programmazione della sorveglianza sanitaria, la predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, predispone protocolli sanitari in funzione di rischi specifici, l’attività di formazione ed informazione, l’organizzazione del servizio di primo soccorso, infine ha la possibilità di stabilire e far registrare nel Dvr, visite degli ambienti di lavoro più frequenti rispetto all’attuale normativa . • Poiché il m.c. interviene anche sulla valutazione dei rischi, potrà esser coinvolto nella valutazione del rischio rapina

  27. …….. art.25 • Fornisce informazioni ai lavoratori e, a richiesta, ai Rls; informa il lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria, gli rilascia, a richiesta, copia della documentazione, e comunica per iscritto ai Rls, in occasione della riunione periodica, i risultati anonimi collettivi. • Ha l’obbligo della custodia delle cartelle sanitarie e quello della loro consegna al datore di lavoro alla cessazione dell’incarico. Al fine di monitorare la loro attività viene disposto di inviare all’Ispesl le cartelle sanitarie e di rischio. • Nell’elenco delle nuove malattie professionali emesso dal M.Lavoro il 14/1/08, vengono inserite le malattie psichiche e psicosomatiche da disfunzioni dell’o.d.l. Il medico accerta la malattia, la deve denunciare alla direz.ne prov. del lavoro e il lavoratore la deve segnalare al datore di lavoro.

  28. Art. 26 Contratti di appalto o di somministrazione (legge 123 art.3; art.7 626/94) Nei contratti di appalto, subappalto, di fornitura e posa di materiali, di somministrazione, il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento con l’appaltatore, elaborando in tempi immediati un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o diminuire i rischi da interferenze DUVRI (art.3 l.123/07) ed essere allegato al contratto di appalto o di opera DVR e DUVRI sono documenti/adempimenti distinti e integrativi Al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, si delinea un quadro normativo più stringente di collaborazione che dovrà tener conto della responsabiltà solidale, del divieto del “massimo ribasso”, della specificazione dei costi della sicurezza (art.8 l.123) A tali dati possono accedere, su richiesta, il Rls della ditta appaltante e della ditta appaltatrice, i sindacati territoriali più rappresentativi, nonchè le Rsa. L’Rls può intervenire sia nei casi di appalti che nei casi di somministrazione perchè vincolano il dtl ad una informativa puntuale La verifica delle interferenze riguarda non solo gli appalti interni ma anche gli appalti extra-aziendali necessari all’intero ciclo produttivo: non più l’azienda articolata nel territorio, ma l’attività produttiva.

  29. Art.28 Oggetto della valutazione dei rischi(ex art.4/626) • E’ obbligo del datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compresi quelli legati allo stress lavoro-correlato , alle differenze di genere e alle lavoratrici in stato di gravidanza, all’età e all’individuazione delle mansioniche espongono i lavoratori a rischi specifici. • Il Dvr deve avere data certa, indicare il RSPP, i RSL, il medico competente, le mansioni che possono esporre a rischi specifici e contenere le scelte rilevanti sul piano prevenzionisistico e dell’o.d.l., nonché contenere le procedure per l’attuazione delle misure di protezione e prevenzione adottate e da adottare. Il d.l quindi deve valutare il rischio rapina, da considerare come rischio stress lavoro-connesso, ed ha la piena responsabilità di come viene organizzato il lavoro e gli strumenti di contrastodentroil posto di lavoroal fine di minimizzarne la probabilità e la gravità dei danni e traumi psicofisici dei lavoratori e dei clienti. A tal fine devono essere prese in considerazione non solo le misure antirapina, ma anche misure integrative come la formazione e l’addestramento. E’ competenza delle Asl verificare come il datore di lavoro abbia provveduto a tale valutazione.

  30. ….ancora art.28 • Viene ribadito il valore dell’art.2087, vengono individuate nel Dvr procedure, soggetti e ruoli cui vengono riconosciuti competenze e poteri, nonché le mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici (a.e.ai lavoratori interinali potrebbe essere riconosciuta capacità professionale per l’esposizione al rischio rapina) • La VR deve essere effettuata previa consultazione del rappresentante dei lavoratori, che deve partecipare e ricevere preventivamente tutte le informazioni riguardanti le conclusioni della valutazione. • Affrontare il tema dello stress lavoro-correlato è una novità assoluta. Recepisce l’accordo europeo. Dovrà essere inserito nel Dvr. • Le aziende hanno 90 gg. per procedere alla ricognizione dei rischi e all’indicazione delle misure di prevenzione attuate, quindi diventeranno efficaci dal prossimo 30 luglio Le pressioni commerciali e lo stress da budget diventano materie da regolare. La valutazione dei rischi è il primo atto della prevenzione aziendale ed è propedeutico ad una formazione efficace

  31. Art.29 Le modalità della valutazione dei rischi (art.4/626) • Il datore di lavoro elabora il Dvr in collaborazione con il RSPP e il medico competente. • Dovrà rielaborare il Dvr in caso di modifiche deiprocessi o dell’o.d.l. significative per la salute e la sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi (art.2087) • La valutazione dei rischi deve realizzarsi previa consultazione del Rls • I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono effettuare la VR secondo procedure standardizzate. • Queste previsioni sono da tenere nella opportuna considerazione in caso di modifiche dell’o.d.l e rispetto ai rischi da stress lavoro-correlati

  32. Art.30 Modelli di organizzazione e di gestione (art.9 legge123/07) Individua le caratteristiche che i modelli di organizzazione e gestione devono avere perché l’azienda non incorranella responsabilità amministrativa della persone giuridiche di cui al decreto 231/91. • Prevedono un idoneo sistema di controllo dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione, delle attività organizzative (emergenze, primo soccorso, appalti), una adeguata attività di in-formazione, la consultazione dei Rls, l’attività di sorveglianza sanitaria, le verifiche periodiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure, specie in occasione di mutamenti nell’o.d.l. • Il riesame e l’eventuale modifica del “modello”dovrà avvenire quando ci sono significative violazioni delle norme, nei mutamenti nell’o.d.l e in relazione al progresso scientifico. E’ uno strumento importante per i RLS

  33. Art.300 Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231 Art. 25-septies. – Nel testo viene aggiunta l’ipotesi di “Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro” 1. In relazione ai delitti di cui all’articolo 589 terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2 legge123/07, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno". • Tale decreto introduce la Responsabilità amministrativa e quella penale delle persone giuridiche per reati sopra citati che investono le funzioni apicali di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell’ente. (Gli amministratori, direttori generali, preposti). L’ente si dovrà far carico delle multe e ammende inflitte al rappresentante legale e all’amministratore. Per evitare l’applicazioni delle sanzioni previste si deve realizzare un efficace Sistema di Gestione, inteso come insieme di regole interne coerenti e funzionali capaci, secondo una valutazione ex ante, di prevenire i reati considerati. (art.30)

  34. Art. 31 Servizio di prevenzione e protezione(ex art. 8 dlgs 626) • Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda o della unità produttiva • Il RSPP gestisce, coordina le attività del servizio di prevenzione e protezione ed insieme al medico competente, visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno, può essere una figura esterna o interna all’azienda e la sua nomina deve essere concertata dal datore di lavoro con l’Rls • Il servizio provvede all’individuazione dei fattori di rischio, ad elaborare le misure di prevenzione e protezione, a proporre programmi di informazione e formazione, a dare ai lavoratori le informazioni sui rischi presenti e sulle misure adottate. • Nelle aziende con più unità produttive, nonché nei casi di gruppi di imprese può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione

  35. Art. 32-33-34 Compiti del Servizio di prevenzione e protezione (art.8-9 dlgs 626/94) • Ripropongono con alcuni aggiustamenti gli art 8-9-10 della ex legge 626 relative alle capacità, ai requisiti ed ai compiti dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione. E’ necessario avere almeno un diploma di istruzione secondaria superiore, e per chi ha le funzioni di responsabile deve aver frequentato corsi specifici di formazione in materia di prevenzione. Il comma 2 tra le altre prevede competenze legate anche allo stress da lavoro-correlato. • Il comma 7 stabilisce che le competenze acquisite a seguito dello svolgimento di formazione siano registrate nel libretto formativo del cittadino. • Individua e valuta, per conto del datore di lavoro, i fattori di rischio, le misure di prevenzione e protezione, fornisce informazioni e programmi informativi ai lavoratori

  36. Art. 35 Riunione periodica (ex art.11/626) • Almeno una volta all’anno è prevista la riunione periodica cui partecipano il datore di lavoro, il Rspp, il medico competente e il Rls. • Nella riunione si dovrà prendere in considerazione il Dvr, l’andamento degli infortuni, delle malattie professionali, della sorveglianza sanitaria, dei criteri di scelta, delle caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione, una relazione scritta del medico competente sugli esiti della sorveglianza sanitaria, individuare buone prassi. • La riunione ha altresì luogo in occasione di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla salute e sicurezza dei lavoratori. (a.e. una agenzia plurirapinata) • Deve essere redatto un verbale, anche per formalizzare le osservazioni critiche del Rls

  37. Art.36 Informazione ai lavoratori(ex art. 21. 626) • Il datore di lavoro deve assicurare a ciascun lavoratore una adeguata informazione sui rischi, sulle procedure di primo soccorso, sulle protezioni e prevenzione adottate. • Il datore di lavoro deve informare ciascun lavoratore sui rischi specifici cui è esposto, sulle normativi per la sicurezza e sulle misure di protezione e prevenzione adottate. • Il contenuto dell’informazione deve essere facilmente comprensibile e deve consentire le relative conoscenze

  38. Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (ex art.22. 626) • Il datore di lavoro assicura al lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza • La formazione è un processo educativo, che se correttamente pianificata erealizzata, diventa utile per la prevenzione degli infortuni. • Essa, con modalità da definire nella contrattazione, deve riguardare i concetti di rischio, di danno, di prevenzione, di organizzazione della prevenzione aziendale, dei diritti e dei doveri dei vari soggetti aziendali, nonché dei rischi riferiti alle mansioni ed ai danni caratteristici del settore. (Importante per l’applicazione dell’art.231) • E’ fatta da persone esperte e riguardare anche i rischi specifici, essere facilmente comprensibile per acquisire le relativeconoscenze. Deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi. • I preposti devono ricevere una adeguata e specifica formazione • Sono obbligatori la verifica di apprendimento effettivo e l’aggiornamento periodico; le competenze acquisite saranno registrate nel libretto formativo del cittadino che certifica la formazione fatta.

  39. …..art.37 formazione dei Rls (art.22 dlgs 626/94) • Il rlsha diritto ad una formazione particolare, riferita alla legislazione vigente, all’individuazione ed alla valutazione dei fattori di rischio, specie quelli specifici legati allo stress lavoro-correlato e quelli derivanti dall’o.d.l., all’individuazione delle misure tecniche, organizzative di prevenzione e di protezione. • La durata minimadei corsi è di 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e sulle conseguenti misure di prevenzione; deve essere periodicamente aggiornata, anche in relazione all’evoluzione dei nuovi rischi: la durata è di almeno 8 ore annue per le aziende sopra i 50 addetti. (da disciplinare nei CCNL) • La formazione dei lavoratori e dei Rls deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici durante l’orario di lavoro, deve essere facilmente comprensibile.

  40. Art.39 Svolgimento dell’attività di medico competente • Lo svolgimento dell’attività di m.c. deve rispondere ai principi della medicina del lavoro e del codice etico della commissione internazionale di salute occupazionale. • Può operare come collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l’imprenditore, come libero professionista, dipendente de datore di lavoro. • Il datore di lavoro assicura al m.c. le condizioni necessarie per svolgere le sue funzioni in autonomia • Incompatibilità delle funzioni di vigilanza con quelle di medico competente. • Nelle aziende con più unità produttive, nei caso di di gruppi, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando un coordinatore • I medici in possesso dei requisiti sono iscritti in un apposito elenco istituito presso il Ministero della Salute

  41. Art. 41 Sorveglianza sanitaria(art.16/626) • La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente, e comprende visita medica preventiva, visite periodiche per controllare lo stato di salute dei lavoratori, nonchè visita medica su richiesta del lavoratore e ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali. • Il m.c. deve istituire, aggiornare e custodire la cartella sanitaria per ogni lavoratore. • Le visite mediche non possono essere effettuate in fase preassuntiva e per accertare stati di gravidanza

  42. Art. 47 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (ex art. 18.-19/626) • In tutte le aziende e per tutti i lavoratori è garantito il diritto di rappresentanza specifica con la nomina o la designazione del RLS. • Obbligo del datore di lavoro di segnalare annualmente il nominativo dell’Rls all’Inail. • Nelle aziende con più di 15 lavoratori il rls è eletto o designato nell’ambito delle rsa (è preferibile che sia eletto) • Vengono individuati il numero minimo dei rappresentanti in base al numero degli addetti, ed oltre ai 1000 lavoratori la misura è individuata nella contrattazione collettiva.

  43. Art.48 RLST Territoriale(art.1 comma 2 lett.g l.123/2008) • Viene istituito il Rlst, per le piccole realtà aziendali dove non viene eletto il Rls. • Il datore di lavoro contribuisce per ogni lavoratore occupato presso l’azienda, con un versamento di 2 ore annue in un Fondo di sostegno alle Pmi presso l’Inail • Esercita le sue competenze come previsto dall’art.50 e le modalità di elezione vengono stabilite o da accordi collettivi nazionali o interconfederali. • Il rlst ha diritto di entrare nei luoghi di lavoro nei quali esplica la propria attività e non può svolgere altre funzioni sindacali operative • L’Rlst ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali da realizzarsi entro 3 mesi dall’elezione, e 8 ore di aggiornamento annuale

  44. Art. 50 Attribuzione del Rls (ex art. 19 d.lgs 626) • Vengono ribadite ed ampliate le attribuzioni dell’rls, ivi comprese le modifiche introdotte dall’art.3 della 123/2007, con la possibilità di richiedere la consegna del Dvr e quello del Duvri, il registro degli inforuni; è tenuto al segreto industriale. • Accede ai luoghi di lavoro e tale diritto non è subordinato al preventivo assenso del datore di lavoro • E’ consultato preventivamente sulla valutazione del rischio e sulle politiche della prevenzione. • Riceve tempestivamente le informazioni e la documentazione aziendale in merito alla valutazione dei rischi • E’ consultato in merito all’organizzazione della formazione. • E’ consultato preventivamente sulla designazione del responsabile e degli addetti al SPP, antincendio, primo soccorso, evacuazione (queste competenze devono trovare riscontro in una verbalizzazione anche unilaterale) • Riceve una formazione adeguata, deve disporre del tempo necessario per lo svolgimento del suo incarico, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle sue funzioni.

  45. Art. 51 Organismi paritetici (ex art. 20/626) • Integra in modo interessante l’art.20 del d.lgs 626, in quanto stabilisce che gli organismi paritetici ad iniziativa delle associazioni di lavoro e dei sindacati, sono prima istanza di riferimento in merito alle controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, sono sedi privilegiate per la programmazione delle attività formative, l’elaborazione delle buone prassi ai fini della prevenzione, lo sviluppo di azioni positive inerenti la salute e la sicurezza. • Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche ed organizzative dirette a tutelare la salute e la sicurezza. Possono effettuare sopralluoghi nei luoghi di lavoro. • E’ prevista una relazione annuale sull’attività svolta

  46. Art. 55-56-57 Sanzioni per il datore di lavoro, il dirigente, il preposto..… • Per attuare il criterio di delega di cui all’art.1 comma 2 lett. f della legge 3 agosto 2007 n.123 e garantire la rimodulazione degli obblighi del datore di lavoro, dirigenti, preposti, medico competente e dei lavoratori, si è proceduto ad una totale rivisitazione e rimodulazione dell’apparato sanzionatorio. • Sanzioni efficaci per rendere esigibili le norme

  47. Conclusioni Il Testo Unico è una conquista che deve vivere nei luoghi di lavoro, compito del sindacato è quello di far crescere nelle strutture, tra le rappresentanze aziendali e con i Rls, la consapevolezza che i temi del benessere lavorativo non sono terreno d’intervento riservato solo agli specialisti, ma devono diventare concreta pratica sindacale volta ad intervenire sui modelli dell’o.d.l.,sulle modalità e sulla qualità del lavoro delle persone. La salute è un diritto, non si contratta, ma si contrattano le condizioni per un lavoro dignitoso e senza rischi.

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