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Testo Unico Normativo tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Testo Unico Normativo tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 Cuneo 6 ottobre 2014 Avv. Tiziana Marengo. L’evoluzione normativa.

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Testo Unico Normativo tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

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  1. Testo Unico Normativo tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 Cuneo 6 ottobre 2014 Avv. Tiziana Marengo

  2. L’evoluzione normativa • La prima produzione normativa in tema di sicurezza sul lavoro risale alla fine del secolo XIX quando si sentì l’esigenza di tentare di arginare il fenomeno infortunistico derivato dalla crescita senza regole del lavoro all’interno delle fabbriche e dall’uso sempre piu’ diffuso di macchinari ed attrezzature privi delle piu’ elementari misure di sicurezza

  3. Art. 2087 c.c. Del 1942 • L’articolo in questione è l’origine della norma in tema sicurezza e impone all’imprenditore di adottare “” nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” • Tale norma sin dall’origine ha assunto un ruolo di fulcro del sistema di sicurezza sul lavoro (ampia formulazione / obbligo di salvaguardia di salute/ adozione delle misure di massima sicurezza possibile)

  4. Dalla costituzione alla 626 • Con la Costituzione del 1948 la tutela della salute e della salubrità dell’ambiente di lavoro assume nuovo rilievo grazie alle disposizioni • Art. 31 = diritto alla salute e integrità fisica • Art. 35 = tutela del lavoro in tutte le sue forme • Art. 41 = l’iniziativa economica privata, seppur libera, “non puo’ svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”

  5. Dopo questi interventi legislativi sporadici, viene emanata la prima disciplina organica c • Dopo questi interventi legislativi sporadici, viene emanata la prima disciplina organica che risale alla seconda metà degli anni 50 quando, grazie ad una delega contenuta nella legge 12 febbraio 1955 n. 51, il Governo predispose una serie di decreti presidenziali in materia di sicurezza sul lavoro con i quali si cerco’ di contenere il fenomeno infortunistico sui luoghi di lavoro

  6. Anni ‘50 • L’impianto normativo del nostro sistema in tema di sicurezza sul lavoro poggiava sui: • DPR 27 aprile 1955 n- 547 ( regolamento generale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) • DPR 7 gennaio 1956 n. 164 ( attività edilizia) • DPR 19 marzo 1956 n. 303 ( norme generali per l’igiene sul lavoro)

  7. Normativa anni ‘50 • I caratteri fondamentali della normativa erano: • 1.finalità è realizzare la protezione obiettiva • 2.principio di tassatività secondo cui le misure di sicurezza sono inderogabili indisponibili insostituibili ed infungibili • 3.criterio di presunzione assoluta di pericolo • 4. primato assoluto delle esigenze di sicurezza

  8. Statuto dei lavoratori • Dopo l’ampia produzione normativa degli anni 50, inizia un lungo periodo di stasi, interrotto agli inizi degli anni 70 quando nello “Statuto dei Lavoratori” si dice che i lavoratori mediante loro rappresentanze sono chiamati a • “controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica”( at. 9 l. 20.5.1970 n.300)

  9. La 833/78 • Sicurezza sul lavoro è uno degli obbiettivi principali anche della legge 23 dicembre 1978 n. 833 di riforma del servizio sanitario nazionale in cui si ribadisce la necessità della prevenzione delle malattie e infortuni • Nell’art. 24 = vi era delega, mai attuata dal governo , per l’emanazione di un Testo Unico che avrebbe dovuto riordinare e innovare tutta la materia di sicurezza sul lavoro per ovviare alla disomogeneità derivata da una produzione poco coordinata e

  10. Trattato di nizza • Una rilevante forza propulsiva in materia di sicurezza e igiene sul lavoro è derivato dall’applicazione del diritto comunitario, le cui fonti sono indicate nell’art. 249 del Trattato di Nizza

  11. Decreto legislativo 626/1994 • Principali novità • maggiore specificazione del contenuto sull’obbligo di sicurezza • valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori • programmazione della gestione e procedimentalizzazione degli obblighi di prevenzione • ampliamento novero soggetti interessati alla gestione della sicurezza • gestione concertata con partecipazione attiva lavoratori/loro rappresentanti

  12. La materia prevenzionale NON è piu’ statica ma dinamica, legata all’evoluzione della tecnologia e dei modi di produzione dei beni e dei servizi ed idonea a consentire un pronto aggiornamento delle misure di sicurezza • Passaggio da un modello di protezione oggettiva, finalizzato a garantire un ambiente tecnologicamente sicuro, ad un modello di sicurezza basato essenzialmente su “comportamenti operativi dei lavoratori soggettivamente sicuri”

  13. Obiettivi del d.lgs. N. 626 del 1994: • Valutazione del rischio • Successiva redazione del piano di sicurezza • Adozione di misure di sicurezza individuali o collettive

  14. La formazione rientrava tra le misure generali di tutela (art. 3 comma 1) e imponeva al datore di lavoro di fornire una formazione sufficiente ed adeguata sul tipo di produzione nonché sulla sicurezza sul lavoro individuale e collettiva all’interno dell’ambiente di lavoro con particolare riguardo ai rischi esistenti, ai possibili danni che ne potevano derivare e sulle misure richieste per fronteggiarli

  15. Si parlava anche di informazione e riguardava • Rischi sulla sicurezza individuale e collettiva • Misure per la prevenzione e la protezione • Pericoli legati all’uso di sostanze pericolose • Procedure di pronto soccorso e di evacuazione in caso di incendio • Nominativi del RSPP e del medico competente

  16. D.Lgs n.81 del 9 aprile 2008 Testo Unico normativo tutela salute e sicurezza • Testo Normativo = l’insieme di norme contenute nel d.lgs 81/2008 che, in attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 n.123, ha riformato, riunito ed armonizzato, abrogandole, le disposizioni dettate da numerose precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro succedutesi nell’arco di quasi 60 anni, al fine di adeguare il corpus normativo all’evolversi di organizzazione del lavoro

  17. Struttura: 306 art. in 13 titoli e 51 all. • 1 principi comuni • 2. luoghi di lavoro • 3.Uso delle attrezzature • 4.cantieri temporanei o mobili • 5.segnaletica di salute e sicurezza • 6.movimentazione manuale carichi • 7.attrezzature munite di videoterminali • 8.agenti fisici • 9. sostanze pericolose • 10 esposizione ad agenti biologici • 11 protezione da atmosfere esplosive • 12 disposizioni in materia penale • 13 norme transitorie e finali

  18. Ambito di applicazione • Il decreto si applica a tutti i settori di attività,privati e pubblici, ed a tutte le tipologie di rischio

  19. D.lgs. 106/2009 • Il 5 agosto 2009 viene pubblicato sulla gazzetta Ufficiale il d.lgs. 106/09 “disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 81/2008” • Questo decreto contiene 149 articoli che modificano in maniera incisiva il precedente, soprattutto in tema di cantieri temporanei e mobili, segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro e Movimentazione manuale dei carichi. • Inoltre modifica anche il sistema sanzionatorio, con una logica di generale abbassamento delle sanzioni previste e una razionalizzazione delle sanzioni stesse.

  20. Decreto del Fare •  Decreto del Fare (D.L. n. 69/2013, conv. inlegge 9 agosto 2013, n. 98) interviene anche in materia sicurezza sul lavoro, modificando l’art. 26 del T.U (in materia di gestione prevenzione nei luoghi di lavoro DUVRI) • In particolare si evidenziano: • l’introduzione della figura dell’incaricato in sostituzione del D.U.V.R.I. (Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza, cui è obbligato il datore di lavoro-committente in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture a un’'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda) per settori a basso rischio infortunistico e tecnopatico • il parametro dei cinque uomini giorno quale limite temporale rispetto al quale non vi è obbligo di compilazione né di redigere il D.U.V.R.I. né di individuare l’incaricato

  21. Il DUVRI non sarà più l'unica scelta in quanto è stato previsto che il datore di lavoro-committente, se opera in settori di attività a basso rischio infortunistico (che verranno determinati con successivo del Decreto del Ministero del Lavoro da emettersi) potrà, in alternativa, individuare un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche del preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovraintendere alla cooperazione e coordinamento dell’attività. • Si deve peraltro evidenziare che, per quanto riguarda il regime ordinario, la lettera a) comma I dell’art. 32 della Legge 98/2013 ha confermato l’obbligatorietà del DUVRI. Lo stesso articolo 32 della Legge 98/2013, tuttavia, permette alle aziende nei settori a basso rischio di non redigere il D.U.V.R.I., purché il committente individui un proprio incaricato “in possesso di formazione, esperienza e competenze professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento”.

  22. L'individuazione dell’incaricato, pertanto, non è una mera attività formale, ma si sostanzia di precisi contenuti e, quindi, tale individuazione è valida se tiene conto da un lato, del fatto che l'incaricato possiede i requisiti previsti dalla norma e, dall'altro, del contenuto dettagliato dell'incarico “per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento” alle attività d’impresa. • Il datore di lavoro, una volta individuato il suddetto incaricato, deve inserire la nomina e dare piena evidenza nel contratto di affidamento di lavori e/o servizi e/o forniture della esplicita individuazione di tale figura. • E’ opportuno ribadire tuttavia che la possibilità-facoltà del datore di lavoro-committente di procedere alla individuazione del proprio incaricato-sovraintendente ai lavori-servizi-opere affidati in sostituzione del DUVRI e per i lavori di durata superiore ai cinque uomini giorno, è concessa limitatamenteai “settori di attività a basso rischio” di infortuni e malattie professionali di cui all’articolo 29, comma 6-ter del D.Lgs. n. 81/2008, che dovranno essere individuati con un apposito decreto ministeriale, con riferimento non solo all’attività svolta dal datore di lavoro-committente, ma anche a quella dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi. Ai sensi della lettera b) dell’articolo 32 della Legge 98/2013 dovrà dunque essere emanato un Decreto del Ministero del Lavoro - da adottarsi in coerenza con le indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro - con cui saranno individuati i settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali; l’individuazione dei settori avverrà sulla base di “criteri e parametri oggettivi desunti dagli indici infortunistici e delle malattie professionali di settore dell’INAIL”. • Per la necessaria valutazione dei rischi nei settori così individuati, i datori di lavoro potranno utilizzare, in alternativa, o un modello semplificato, che sarà allegato al Decreto ministeriale, ovvero le procedure standardizzate già previste.

  23. L'obbligo del DUVRI o dell'incaricato non si applica ai servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature e i lavori o servizi la cui durata è al di sotto dei cinque addetti per un giorno, e che non comportino rischi derivanti dal rischio incendio alto, secondo il DM 10/3/1998, dallo svolgimento di attività in ambienti confinati secondo il DPR 177/2011 o dalla presenza oltre ad agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive, dalla presenza dei rischi particolari anche di agenti mutageni e amianto. • Di conseguenza, nel caso contrario in cui si tratti di un lavoro, opera o servizio affidati a imprese o autonomi, di entità superiore a cinque uomini-giorno, il DUVRI è sempre obbligatorio, salvo che risulti avviato da un committente dall’attività lavorativa classificata a basso rischio: in tal caso il DUVRI può essere sostituito dall’individuazione di un «incaricato», che può così sovrintendere a attività anche di significativa importanza per durata e numero di persone impegnate, ed anche se di durata superiore ai cinque uomini giorno.

  24. Legge 9 agosto 2013 n. 99 • Il decreto legge 28.6.2013 n.76, convertito in L. 9.8.2013 n. 99, ha rivalutato gli importi di tutte le sanzioni previste dal d.lgs. 81/2008 così come modificato dal d.lgs. 106/2009. A decorrere dal 1 luglio 2013 è stata stabilita una maggiorazione del 9,65, da applicarsi esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazione commesse successivamente alla suddetta data

  25. Le figure della prevenzione aziendale • Organigramma aziendale Potere decisionale e spesa Obbligo di vigilare Datore di lavoro Organizzazione e gestione dirigente Sovraintendimento e vigilanza sul lavoratore Attua direttive DDL preposto Vigila su corretta esecuzione lavoratore Funzione operativa

  26. Le responsabilita’ • In materia di sicurezza, la mentalità del non compete a me e comunque ci sta pensando qualcun altro è contraria a cio’ che il legislatore pretende ponendo anche specifici precetti normativi. • Domanda fondamentale: • quali sono i compiti di prevenzione e sicurezza che sono riferibili alla mia mansione? • Cio’ a prescindere da incarichi formali..poichènon è l’incarico formale a creare la responsabilità, al piu’ questo estenderà la responsabilità • (Trib. Milano sez. IV pen 13.10.99)

  27. Organigramma della sicurezza Datore lavoro Servizio protezione e prevenzione Dirigente Medico competente Valutazione rischi Sorveglianza sanitaria Preposto RLS Addetti anticendio e Primo soccorso lavoratore Funzione di portavoce

  28. Datore di lavoro • Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore • In ogni caso soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la sua attività • Ha la responsabilità dell’organizzazione in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa • In caso di omessa individuazione il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo

  29. Datore di lavoro e Consiglio di amministrazione • All’interno di una medesima organizzazione è possibile individuare piu’ soggetti responsabili? • Al processo per 11 operai morti nello stabilimento Montefibre di Verbania, per le conseguenze dell’amianto dal 1972 al 1996, relative alle omissioni dolose sulla sicurezza sul lavoro, la Cassazione ha deciso che l’intero consiglio di amministrazione dovesse rispondere in caso di incidenti e morti sul lavoro ricorrenti e protratti nel tempo, perché nessuno intervenne a mettere in campo le opportune misure di sicurezza • Sentenza Cassazione 38991 del 4.11.2010

  30. Perno dell’obbligo infortunistico: definire la struttura aziendale. • Deve: strutturare l’organizzazione in modo che i compiti siano distribuiti tra piu’ persone • La divisione dei compiti deve rispondere a effettive esigenze dell’impresa anche finalizzate alla prevenzione degli infortuni • L’attribuzione di funzioni deve essere accompagnata da poteri reali e data a persona idonea

  31. Se la persona incaricata si dimostra incapace di svolgere adeguatamente il compito affidatole, il delegante (ossia il datore di lavoro) risponde direttamente della mancata esecuzione per culpa in eligendo(cioè per aver scelto persona inadeguata) e per culpa in vigilando ( non aver vigilato sulla corretta esecuzione)

  32. Obblighi datore di lavoro • Il DdL NON puo’ delegare le seguenti attività • 1. valutazione di tutti i rischi con al conseguente elaborazione del documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e di un programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento della sicurezza • 2. la designazione del RSPP • La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro

  33. Gli Elementi del DVR • Relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute con i criteri adottati per la valutazione stessa • Indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate • Programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento della sicurezza • Individuazione delle procedure per attuazione misure • Indicazione nominativo del responsabile servizio protezione, RdL, MC • Individuazione mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici

  34. Obblighi del datore di lavoro e dirigenti ex art. 18 • Nominare medico competente • Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di gestione emergenze (incendi ecc..) • Affidare i compiti ai lavoratori • Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (sentito il RSPP e il MC) • Prendere misure affinchè solo chi di dovere acceda a determinate zone che li esponga a rischio

  35. Richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni aziendali • Inviare i lavoratori alla visita medica • Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento • Consentire ai lavoratori di verificare (RLS) l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione • Prendere provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la popolazione o l’ambiente esterno • Consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

  36. Se piu’ di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica • Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza o in relazione al grado di evoluzione della tecnica • Vigilare affinchè i lavoratori per i quali vige obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti a mansioni senza il prescritto giudizio di idoneità

  37. Dirigenti e Preposti • Dirigente : persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali conferitogli. • SOVRINTENDE all’attività lavorativa e GARANTISCE l’attuazione delle direttive ricevute dal datore di lavoro • Preposto: persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali conferitogli: • ATTUA le direttive del datore di lavoro organizzando e vigilando sull’attività lavorativa

  38. Il binomio datore di lavoro-dirigente è distinto dalla figura del preposto inqaunto ad attribuzione di poteri: • 1. le attribuzione del proposto NON afferiscono alla fase di programmazione predisposizione o organizzazione delle misure preventive • Il preposto NON ha poteri a livello finanziario o di intervento sul processo produttivo • Egli CONTROLLA le modalità esecutive della prestazione lavorativa dei soggetti da lui coordinati

  39. Principio di affidamento • Il dirigente e il preposto sono tenuti, in base al principio di affidamento, ad attivarsi con la diligenza e la prudenza del caso, per evitare che altri soggetti affidati alle loro cure possano provocare infortuni • In caso contrario potrebbe ravvisarsi a loro carico una responsabilità concorsuale per avere cooperato colposamente con altri soggetti nel determinismo causale dell’evento lesivo e cio’ in applicazione della norma del codice penale art. 40 comma 2 che espressamente prevede “Non impedire un evento che si ha obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”

  40. Compiti del Dirigente • I dirigenti devono per quanto di competenza e nell’ambito dell’organizzazione aziendale VIGILARE sulla regolarità antinfortunistica e igienica delle lavorazioni e dare istruzioni • Organizzare la produzione con distribuzione di compiti fra i dipendenti in modo da impedire la violazione della normativa e garantire un numero adeguato di preposti per vigilare

  41. Il preposto • Ha l’obbligo di SOVRINTENDERE e VIGILARE sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza, uso dei mezzi di protezione e in caso di persistenza della inosservanza INFORMARE i loro diretti superiori • La vigilanza= assiduo controllo dello svolgimento dell’attività lavorativa in conformità tempi, modi obiettivi • Sovrintendere comporta un requisito preliminare e cioè il possesso di una supremazia riconosciuta sugli altri lavoratori

  42. Obblighi ex art. 19 • VERIFICARE che solo chi di dovere acceda a luoghi rischiosi • SEGNALARE tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sua le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e DPI sia ogni altra condizione di pericolo • RICHIEDERE L’OSSERVANZA DELLE MISURE per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinche i lavoratori possano abbandonare il posto in caso di pericolo grave immediato e inevitabile

  43. Il preposto raramente è chiamato così in azienda, è bene sapere che il caporeparto, il caposquadra, capocantiere, capoturno,team leader ...ecc. sono “preposti” • Ai sensi dell’art. 299 del d.lgs. 81/2008 tutti questi soggetti sono quasi sempre definibili preposti di fatto o di diritto poco importa, lo sappiano o non lo sappiano non importa, la legge non ammetta ignoranza

  44. Il datore di lavoro deve prevedere un numero sufficiente di responsabili cui affidare il compito da “preposto” Crea condizioni per sicurezza Datore di lavoro Puntuale opera di supervisione Preposto

  45. Cassazione penale 7.10.99 n.11406 • “In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il conferimento della qualifica di preposto deve essere attribuita, piu’ che in base a formali qualificazioni giuridiche, con riferimento alle mansioni effettivamente svolte nell’impresa; pertanto chiunque abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori cosi da poter impartire loro ordini istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire deve esser considerato tenuto all’osservanza delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del loro rispetto da parte dei lavoratori”

  46. Alla base del ruolo del preposto sta il fatto di essere “effettivamente” il coordinatore di altri lavoratori • Cio’ lo rende solitamente assimilabile alla figura, in cantiere, alla figura del capocantiere o dell’assistente di cantiere nella posizione di dover gestire anche la sicurezza sul luogo di lavoro • La funzione della gestione della produzione in cantiere infatti NON è scindibile da quella di gestore della sicurezza

  47. Il preposto in cantiere • Collabora con il datore di lavoro nella definizione delle misure generali e specifiche per la protezione della salute e per la sicurezza del personale e nella pianificazione delle attività di controllo periodico e verifica: • .impianti • .mezzi di sollevamento • . Macchine e attrezzature • . Opere provvisionali • .materie prime e prodotti chimici utlizzati

  48. COORDINATORE in cantiere • Il titolo IV del decreto contiene la disciplina in materia di cantieri temporanei o mobili ossia = qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile di cui all’elenco che è riportato nella norma stessa (all. X..tipo costruzione, manutenzione, riparazione, conservazione, demolizione, risanamento..)

  49. Figure titolo IV committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente e' il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto; responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente,della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori e' il responsabile unico del procedimento; lavoratore autonomo: persona fisica la cui attivita‘ professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;

  50. coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 91 • coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non puo' essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato; • uomini-giorno: entita' presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera; • piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a),i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV; • impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, puo‘ avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi; • idoneita' tecnico-professionale: possesso di capacita‘ organizzative, nonche'disponibilita' di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera.

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