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COSTITUZIONE REPUBBLICA ITALIANA

COSTITUZIONE REPUBBLICA ITALIANA. significato - origine – sviluppo Giovanni Galli Liceo scientifico Antonelli Novara. COSTITUZIONE significato di un termine. “ Complesso di leggi che stanno alla base dell’ordinamento giuridico di uno stato ” Vocabolario della lingua italiana Zingarelli.

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COSTITUZIONE REPUBBLICA ITALIANA

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Presentation Transcript


  1. COSTITUZIONE REPUBBLICA ITALIANA significato - origine – sviluppo Giovanni Galli Liceo scientifico Antonelli Novara

  2. COSTITUZIONEsignificato di un termine “Complesso di leggi che stanno alla base dell’ordinamento giuridico di uno stato” Vocabolario della lingua italiana Zingarelli

  3. Rivoluzione francese

  4. COSTITUZIONEsignificato di un termine “Gli uomini nascono e rimangono liberi e eguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune” “Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha Costituzione” Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, artt. 1 e 16, 1789

  5. STATO MODERNOsignificato di un termine Stato moderno e sovranità: il potere dello stato non dipende da altri né è subordinato ad altri “Persona giuridica territoriale sovrana, costituita dalla organizzazione politica di un gruppo sociale stanziato stabilmente su un territorio” Vocabolario della lingua italiana Zingarelli

  6. STATO MODERNOsignificato di un termine “Lo stato è una persona, delle cui azioni i singoli uomini di una grande moltitudine, per reciproci patti, uno nei confronti dell’altro, si sono fatti autori, con questo scopo, che possa utilizzare a suo arbitrio il potere di tutti per la pacecomune e la difesacomune” Thomas Hobbes, Leviathan, 1651

  7. FORME DI STATO • Assolutismo e centralizzazione (monarchie assolute) • Liberalismo e costituzione (monarchie costituzionali e parlamentari: il potere assoluto del re viene limitato dalla Costituzione e da altre istituzioni)

  8. FORME DI STATO • Democrazia e sovranità popolare (monarchie e repubbliche democratiche: si garantiscono i diritti sociali e politici) Democrazia diretta (vdi referendum) Democrazia indiretta: elezioni a suffragio universale – rappresentanti del popolo – partiti politici

  9. FORME DI STATO • Socialismo e ridistribuzione delle risorse In assenza di libertà democratiche: dittature comuniste In presenza di libertà democratiche: democrazie “sociali” (Welfare State) (Lo stato non garantisce solo diritti sociali e politici ma agisce affinché tutti ne possano godere)

  10. FORME DI STATO • Teocrazia e ritorno all’assolutismo religioso (monarchie e repubbliche controllate dal gruppo religioso dominante) • Fascismo: ritorno all’assolutismo e alla centralizzazione con forti differenze (anche di “razza”) gerarchiche tra gruppi di cittadini

  11. FORME DI GOVERNO MONARCHIA REPUBBLICA Costituzionale Parlamentare Presidenziale il re nomina il Parlamento il Presidente e controlla controlla nomina e controlla il governo il governo il governo

  12. COSTITUZIONE REPUBBLICANA E STATO ITALIANOQUALCHE CENNO STORICO • 10 giugno 1940 – Italia in guerra • 9/10 luglio 1943 – sbarco in Sicilia • 25 luglio 1943 – deposizione e arresto Mussolini. Governo Badoglio • 8 settembre 1943 – annuncio armistizio con le forze alleate • 13 ottobre 1943 – dichiarazione di guerra alla Germania

  13. COSTITUZIONE REPUBBLICANA E STATO ITALIANOQUALCHE CENNO STORICO

  14. COSTITUZIONE REPUBBLICANA E STATO ITALIANOQUALCHE CENNO STORICO • 4 giugno1944 – Roma liberata dagli anglostatunitensi • 5 giugno – Vittorio Emanuele III nomina Luogotenente del Regno il figlio Umberto

  15. COSTITUZIONE REPUBBLICANA E STATO ITALIANOQUALCHE CENNO STORICO • 8 giugno 1944 – dimissioni di Pietro Badoglio e nuovo ministero Ivanoe Bonomi con rappresentanti del CLN • 25 giugno 1944 – il Decreto Legge Luogotenenziale n. 151 stabilisce l’elezione a suffragio universale di un’Assemblea che avrebbe dovuto redigere la nuova Costituzione e stabilire la nuova forma di governo

  16. COSTITUZIONE REPUBBLICANA E STATO ITALIANOQUALCHE CENNO STORICO • 25 aprile 1945 - Liberazione Italia da fascismo e Germania Occupazione militare alleata fino a dicembre Governi Parri e De Gasperi con i partiti del CLN

  17. COSTITUZIONE REPUBBLICANA E STATO ITALIANOQUALCHE CENNO STORICO • 25 luglio 1945 – Consulta nazionale con il compito di vigilare sull’attività legislativa del governo • 1 gennaio 1946 – Pieni poteri amministrativi al governo italiano su tutto il territorio della penisola ad eccezione della Venezia Giulia

  18. COSTITUZIONE REPUBBLICANA E STATO ITALIANOQUALCHE CENNO STORICO • 16 marzo 1946 – Il Decreto Legge Luogotenenziale n. 98 stabilisce un referendum popolare per la scelta della forma di governo e l’elezione a suffragio universale dell’Assemblea Costituente • 9 maggio 1946 – Vittorio Emanuele III abdica al figlio: Umberto II • 2 giugno 1946 – elezione Assemblea Costituente e referendum istituzionale

  19. Scheda referendum

  20. Diritto di voto

  21. COSTITUZIONE REPUBBLICANA E STATO ITALIANOQUALCHE CENNO STORICO • 25 giugno 1946 – prima riunione dell’Assemblea Costituente che nomina presidente dell’Assemblea Giuseppe Saragat e capo provvisorio dello stato Enrico de Nicola • 15 luglio 1946 – l’Assemblea Costituente istituisce la Commissione per la stesura della nuova Costituzione (Commissione dei 75) che si divide in 3 sottocommissioni coordinate da un Comitato costituito da 18 persone: • Diritti e doveri dei cittadini • Organizzazione costituzionale dello stato • Rapporti economici e sociali

  22. Nella provincia di Novara otto persone vengono elette all’Assemblea Costituente

  23. POLITICA INTERNA E INTERNAZIONALE • 6 settembre 1946 – accordo Italia/Austria per l’autonomia del Sud Tirolo/Alto Adige • Gennaio 1947 – viaggio di De Gasperi negli Usa; divisione Psiup • 10 febbraio 1947 – Trattato di pace • Marzo 1947 – “dottrina Truman” • Aprile 1947 – elezioni amministrative in Sicilia • 1 maggio 1947 – strage a Portella delle Ginestre • Maggio 1947 – nuovo governo De Gasperi senza comunisti né socialisti • Giugno 1947 – annuncio “piano Marshall” • Dicembre 1947 – dichiarazione Truman

  24. “Benché stiano ritirando le loro truppe dall’Italia, in osservanza degli obblighi loro derivanti dal Trattato di pace, gli Stati Uniti continueranno ad interessarsi all’esistenza e alla difesa di un’Italia libera e indipendente; se in seguito allo svolgersi degli eventi dovesse risultare evidente che la libertà e l’indipendenza dell’Italia, su cui è basato il Trattato di pace, sono minacciate direttamente o indirettamente, gli Stati Uniti, come firmatari del Trattato di pace e membri delle Nazioni Unite si troveranno nella necessità di studiare misure adeguate per il mantenimento della pace e della sicurezza” H. Truman, 13.12.1947 “Se i comunisti dovessero vincere, cosa che non crediamo conoscendo lo spirito e i sentimenti degli italiani, gli Stati Uniti sospenderebbero ogni aiuto destinato all’Italia.” M. McDermott, portavoce del Dipartimento di Stato Usa, aprile 1948

  25. ASSEMBLEA COSTITUENTE • 4 marzo 1947 – inizio discussione in aula del progetto elaborato dai 75

  26. ASSEMBLEA COSTITUENTE • 22 dicembre 1947 – votazione a scrutinio segreto: 453 voti a favore – 62 contrari • 27 dicembre 1947 – promulgazione e pubblicazione • 1 gennaio 1948 – la nuova Costituzione entra in vigore

  27. IL “MIRACOLO” DELLA COSTITUZIONE ITALIANA “Guardando l’allora dall’oggi, noi non possiamo non stupire di fronte a quello che è stato definito il «miracolo costituente», la creazione dal quasi nulla, cioè da rovine e macerie, di una nuova vita nazionale. […] La Costituzione fu il grande patto stipulato per la pace” Gustavo Zagrebelsky, 2008

  28. Temi che hanno contraddistinto il dibattito interno all’Assemblea Costituente Incontro armonizzazione tra istanze/ideologie diverse: cattolica – liberale - socialista “Se volete qualificarlo come «compromesso» fatelo pure. Per me si tratta invece di qualcosa di molto più nobile e elevato, della ricerca di quell’unità che è necessaria per poter fare la costituzione non dell’uno o dell’altro partito, non dell’una o dell’altra ideologia, ma la costituzione di tutti i lavoratori italiani, di tutta la nazione” Palmiro Togliatti, 1947

  29. Art. 1 L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

  30. Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Art. 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

  31. Art. 6 La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Art. 7 Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Art. 8 Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

  32. Art. 9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Art. 10 L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. Art. 11 L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

  33. Temi che hanno contraddistinto il dibattito interno all’Assemblea Costituente Antifascismo, antiautoritarismo e repubblica “Da dove nasce e da dove trae origine questa Costituzione? La Costituzione trae le sue origini dalla lotta contro la dittatura nazifascista. Se la Carta ha una sua anima, una sua radice, questa è la più forte che possa esserci” Oscar Luigi Scalfaro, 1988

  34. Art. 5 La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Art. 12 La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni. Art. 139 La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

  35. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI XII E' vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista. XIII I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive. Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale. I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli. (*) (*) La legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1 ha stabilito che i commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge costituzionale (10 novembre 2002).

  36. Gli sviluppi della Costituzione Costituzione bloccata nei primi anni • Distinzione della Corte di Cassazione tra norme precettive e norme programmatiche (febbraio 1948) • Corte Costituzionale operativa dal 1956 • Consiglio Superiore della Magistratura operativo dal 1958 • Le Regioni a statuto ordinario operative a partire dal 1970

  37. Gli sviluppi della Costituzione • Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione “Le Regioni, le Province, i Comuni” • Il referendum costituzionale del 7 ottobre 2001 ha approvato la riforma Art. 138 Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

  38. La legge sottoposta a referendumnon è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Diversamente da quanto prevede l’art. 75 Cost. per il referendum abrogativo di leggi o atti aventi valore di legge, non è richiesta una soglia minima di partecipazione al voto ai fini della validità del risultato referendario

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