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La nuova normativa sui tirocini in Emilia-Romagna

La nuova normativa sui tirocini in Emilia-Romagna. A cura di Katia Pedretti Servizio Lavoro. Le radici della nuova normativa. Linee Guida in materia di tirocini Legge “Fornero” (92/2012) Legge n. 148/2011, art. 11 Legge regionale n. 17/2005

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La nuova normativa sui tirocini in Emilia-Romagna

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Presentation Transcript


  1. Lanuova normativa sui tirocini in Emilia-Romagna A cura di Katia Pedretti Servizio Lavoro

  2. Le radici della nuova normativa Linee Guida in materia di tirocini Legge “Fornero” (92/2012) Legge n. 148/2011, art. 11 Legge regionale n. 17/2005 Passando per la sentenza Corte Costituzionale n.287/2012

  3. Finalità Tirocini (legge regionale n. 17/2005 art. 24, comma 1) = modalità formative finalizzate a: sostenere le scelte professionali favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro Per i beneficiari tipologia c) il tirocinio può avere quali ulteriori finalità: inclusione sociale cittadinanza attiva

  4. Principali novità Tipologie di tirocini (dal DL 138/2011) Obbligo di erogazione di indennità Una UC di una qualifica del SRQ come obiettivo formativo Quota di formazione aggiuntiva tip. b) Impianto sanzionatorio

  5. Tipologie Tirocini formativi e di orientamento B) Tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro C) Tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento o reinserimento per determinati beneficiari

  6. Tirocinitip. A) • Beneficiari Diplomati/laureati entro i 12 mesi I titoli: tutti quelli riconosciuti a livello nazionale, compresi i Master, e regionale (qualifiche della Formazione Professionale e dell’IeFP ) • Durata 6 mesi

  7. Tirocinitip. B) • Beneficiari Disoccupati anche in mobilità, inoccupati, lavoratori in cassa integrazione • Durata 12 mesi

  8. Beneficiari tirocini tipologia C) Beneficiari persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991 richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998. Durata 12 mesi soggetti svantaggiati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998 24 mesi persone con disabilità

  9. Tipologie escluse Tirocini curriculari periodi di pratica professionale/di accesso alle professioni ordinistiche tirocini transnazionali (per es. progetti europei) tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso

  10. Soggetti promotori Enti di formazione professionale accreditati dalla Regione istituzioni scolastiche statali e paritarie università statali e non statali azienda regionale per il diritto agli studi superiori ER-GO Centri per l’Impiego provinciali aziende sanitarie locali e comuni o Unioni di Comuni (cui sono assimilate le Aziende Speciali di cui all’art. art. 114 del TUEL), comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali e ASP (Aziende pubbliche Servizi alla Persona) - comuni, soggetti autorizzati dal Ministero del Lavoro all’attività di intermediazione

  11. Soggetti ospitanti I datori di lavoro con i seguenti limiti: • Da 0 a 5 dipendenti a t. i. = 1 tirocinante • Da 6 a 20 dipendenti a t. i. = 2 tirocinanti • Da 21 dipendenti a t. i.= max 10% Il riferimento è l’unità produttiva

  12. Obblighi dei soggetti/1soggetto promotore Invio convenzione e progetto nei termini previsti divieto di promuovere più volte lo stesso tirocinio (stesso progetto per stesso tirocinante) rispetto delle previsioni di convenzione e progetto

  13. Obblighi dei soggetti/2soggetto ospitante Invio CO erogazione indennità solo 1 tirocinio con lo stesso tirocinante rispetto dei limiti numerici di tirocinanti essere in regola con Legge n.68/99, Decreto legislativo 81/2008 non aver effettuato licenziamenti (salvo giusta causa e giustificato, motivo soggettivo e fatti salvi accordi di deroga) nei 12 mesi precedenti non fruire di CIG/contratti di solidarietà per attività equivalenti a quella del tirocinio nell’unità produttiva

  14. Sanzioni a carico di: Soggetto ospitante Mancato/tardivo CO = art. 19 Decreto legislativo 276/03 (da 100 a 500 €) mancato rispetto obblighi art. 26 bis = divieto di ospitare tirocini per i 12 mesi successivi mancata corresponsione dell'indennità = sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 € (Legge “Fornero”)

  15. Sanzioni a carico di: Soggetto promotore Mancato/tardivo convenzione+progetto = art. 19 Decreto legislativo n. 276/03 (da 100 a 500 €) mancato rispetto di convenzione progetto, mancata individuazione tutor, mancata assicurazione del tirocinante = divieto di promuovere tirocini per i 12 mesi successivi

  16. Attuato e da attuare La legge regionale n. 7/2013 prevede atti della Giunta per: approvare i modelli di convenzione e progetto attuare le deroghe possibili per i tirocini tip. C) definire le modalità di attuazione del SRFC

  17. Attuato Modelli di convenzione e progetto (DG 1256/2013) Deroghe per tipologia c) (DG 1472/2013)

  18. Deliberazione di Giunta Regionale n. 1256/2013Convenzione Sottoscritta da soggetto promotore e soggetto ospitante costituisce anche una autodichiarazione per quanto riguarda l’ottemperanza degli obblighi posti dalla legge regionale deve essere sottoscritta una nuova convenzione per ogni tirocinio (o gruppo di tirocini) promosso

  19. Deliberazione di Giunta Regionale n. 1256/2013Progetto individuale Format unico per tutte le tipologie di tirocinio sottoscritto dai 3 soggetti ha come obiettivo formativo il raggiungimento di una UC di una qualifica del SRQ

  20. Deliberazione di Giunta Regionale n. 1472/2013 modificata con DG 2024/2013 Attuazione delle deroghe previste dalla legge regionale n. 7/2013 per la tipologia c): - deroghe ai limiti numerici - ripetibilità - corresponsione e ammontare dell’indennità

  21. Deliberazione di Giunta Regionale n. 1472/2013Limiti numerici I tirocini di tipologia C) sono esclusi dal computo dei tirocini che un datore può ospitare

  22. Deliberazione di Giunta Regionale n. 1472/2013Ripetibilità Beneficiari > 79% invalidità; invalidità psichica: 1 ripetizione automatica N. ripetizioni a richiesta di soggetto promotore e beneficiario Altri tipologia c: 1 ripetizione a richiesta di soggetto promotore e beneficiario

  23. Deliberazione di Giunta Regionale n. 1472/2013Indennità Tirocini progettati fino a 10 ore settimanali = L’indennità può non essere corrisposta Tirocini progettati per 11-20 ore settimanali = almeno 200 € mensili L’indennità può essere erogata da un soggetto diverso dall’ospitante

  24. Deliberazione di Giunta Regionale n. 1472/2013Organismo Tecnico di valutazione/1 Collocato presso i Servizi per l’Impiego Costituito da: 1 esperto di lavoro 1 esperto di salute 1 esperto di politiche sociali

  25. Deliberazione di Giunta Regionale n. 1472/2013Organismo Tecnico di valutazione/2 Competente su: Ripetibilità Deroga all’obbligo di erogazione della indennità da parte del soggetto ospitante

  26. Deliberazione di Giunta Regionale n. 1472/2013Organismo Tecnico di valutazione/2 2 Province (PR, RA) hanno attivato gli OTV a livello distrettuale 7 Province a livello provinciale Tutti gli OTV si sono insediati, in alcuni casi sono già stati espressi pareri sulle tematiche di competenza

  27. Deliberazione di Giunta Regionale n. 379/2014 Misure di agevolazione e di sostegno in favore di beneficiari dei tirocini di cui all'articolo 25, comma 1 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 e s.m. Ai sensi delle "linee-guida in materia di tirocini" Riferimento normativo “Linee-guida in materia di tirocini”, paragrafo 12 Indennità di partecipazione: “resta ferma la facoltà delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome di prevedere misure agevolative atte a sostenere i tirocini”

  28. Deliberazione di Giunta Regionale n. 379/2014 Beneficiari • Non rientrano nella tipologia c) • Sono in carico ai Servizi sociali, sociosanitari o Spi • Sono caratterizzati da vulnerabilità/fragilità anche in termini di distanza dal mercato del lavoro

  29. Deliberazione di Giunta Regionale n. 379/2014 Individuazione di una nuova definizione di fragilità • Dinamica • Multifattoriale • Funzionale alla misurazione della distanza dalla piena occupabilità

  30. Deliberazione di Giunta Regionale n. 379/2014 Misura di agevolazione Possibilità di erogazione dell’indennità con contributi pubblici o privati Attuazione sperimentale (6 mesi)

  31. Deliberazione di Giunta Regionale n. 379/2014 Procedura • Individuazione dei potenziali beneficiari a cura dei Servizi che li hanno in carico • Valutazione della possibilità di erogazione del contributo da parte dell’OTV sulla base di una presentazione delle caratteristiche del tirocinante

  32. Deliberazione di Giunta Regionale n. 1471/2013 Estende il regime transitorio (art. 10 della legge regionale n. 7/2013), oltre che ai tirocini già avviati, anche a progetti o operazioni di finanziamento di tirocini già approvati al momento dell’entrata in vigore della legge Chiarisce che l’indennità di tirocinio di cui all’art. 26 quater è commisurata mensilmente all’effettiva partecipazione all’esperienza di tirocinio, in termini di presenza del tirocinante come stabilita nel progetto individuale

  33. Da attuare Modalità di attuazione del SRFC Formazione aggiuntiva tip. B)

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