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Diritto penale (modulo B)

Diritto penale (modulo B). A.A. 2008-2009. Programma frequentanti. D. Pulitanò, Diritto penale, II ed., 2007 parte VIII, IX, X C. Pecorella, L’efficacia nel tempo della legge penale favorevole, Cuem, 2008

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Diritto penale (modulo B)

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Presentation Transcript


  1. Diritto penale (modulo B) A.A. 2008-2009

  2. Programma frequentanti D. Pulitanò, Diritto penale, II ed., 2007 parte VIII, IX, X C. Pecorella, L’efficacia nel tempo della legge penale favorevole, Cuem, 2008 G. Fiandaca-E. Musco, Diritto penale – parte speciale, vol. II, tomo secondo(I delitti contro il patrimonio), ultima ed.

  3. D. Pulitanò, Diritto penale, II ed., 2007 parte VIII – le conseguenze del reato parte IX – l’ambito di applicazione della legge penale nel tempo e nello spazio parte X – la disciplina dell’illecito amministrativo

  4. La successione delle leggi penali nel tempo principio di irretroattività principio di retroattività in bonam partem

  5. Principio di irretroattività Art. 25 comma 2 Cost. “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”

  6. Tempus commissi delicti • Teoria della condotta • Teoria dell’evento

  7. Esempio 1 10.1.2008 somministrazione di una sostanza velenosa 20.8.2008 morte della vittima dopo una lunga agonia norma penale vigente oppure modifica in peius della norma penale applicabile

  8. Esempio 2 16.1.2008 sequestro di una persona 20.8.2008 liberazione della vittima norma penale vigente modifica in peius quale norma applico?

  9. Soluzione preferibile • momento della condotta (più coerente con la funzione di prevenzione generale della norma penale) • nei reati permanenti: momento della cessazione della permanenza

  10. Reati omissivi propri La condotta sanzionata consiste nel non fare quello che la legge impone l’inerzia è equivoca….

  11. omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.) • Omissis • Fuori dai casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale… che entro 30 giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione sino a 1 anno o con la multa…

  12. Soluzione preferibile • momento in cui scade il termine per agire (= consumazione del reato) • (eventualmente) momento in cui il soggetto si è messo in condizione di non potere adempiere

  13. Art. 2 comma 1 c.p. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costitutiva reato.

  14. Nuova incriminazione Introduzione di una nuova figura di reato es. accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615-ter c.p.) Trasformazione di un illecito amministrativo in illecito penale o ripenalizzazione di un illecito già depenalizzato Modifica della norma penale, con ampliamento della sua operatività

  15. a) illecito amministrativo illecito penale b) illecito penale illecito amministrativo illecito penale

  16. Principio di irretroattività delle norme sfavorevoli • Principio di retroattività in bonam partem (art. 2 comma 2 e 4 c.p.) abolitio criminis modifiche favorevoli

  17. Art. 2 comma 2 c.p. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali.

  18. Abolitio criminis Eliminazione del giudizio astratto di disvalore penale - abrogazione ‘secca’ della norma incriminatrice (anche tacita) - trasformazione in illecito amministrativo - restrizione dell’ambito di operatività della norma incriminatrice (a. criminis parziale)

  19. Art. 670 c.p. – Mendicità Chiunque mendica in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l’arresto sino a 3 mesi. (C. cost. 519/1995) La pena è dell’arresto da 1 a 6 mesi se il fatto è compiuto in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l’altrui pietà. (l. 205/99)

  20. Art. 672 c.p. – Omessa custodia e mal governo di animali Chiunque lascia liberi o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con l’arresto sino a tre mesi, ovvero con l’ammenda sino a lire tremila. (l. 689/1981)

  21. Art. 587 c.p. – Omicidio e lesione personale a causa d’onore Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell’atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da 3 a 7 anni.

  22. Segue… Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona, che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.

  23. Disciplina dell’abolitio criminis Iperretroattività (revoca sentenza di condanna definitiva) Cessazione dell’esecuzione della pena Estinzione di ogni effetto penale della sentenza di condanna

  24. Art. 2 comma 4 c.p. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

  25. Applicazione Individuazione della legge più favorevole • in concreto • in modo oggettivo Limite del giudicato (salvo art. 2 comma 3)

  26. Limite del giudicato “principio della intangibilità della cosa giudicata” (lav. prep. Codice Rocco) garanzia contro una illimitata possibilità di persecuzione penale

  27. Art. 671 c.p.p. Nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il PM possono chiedere al giudice dell’esecuzione l’applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione.

  28. Segue.. Il giudice dell’esecuzione può concedere altresì la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione.

  29. Art. 81 c.p. Concorso formale. Reato continuato E’ punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.

  30. Segue… Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.

  31. Art. 2 comma 3 c.p. (l. 85/2006) Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell’art. 135.

  32. Art. 135 c.p. Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando 38 euro, o frazione di 38 euro, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.

  33. Art. 291 c.p. Vilipendio alla nazione italiana Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana è punito con la [reclusione da 1 a 3 anni] multa da euro 1.000 a euro 5.000. (art. 11 l. 85/2006- Modifiche al codice penale in materia di reati d’opinione)

  34. un’occasione mancata…. • sostituzione di una specie di pena con altra meno afflittiva (pena detentiva pena pecuniaria) • previsione di un massimo edittale inferiore alla pena concretamente inflitta

  35. ? pena detentiva / pena detentiva + pena pecuniaria (comminatoria congiunta) pena detentiva o pena pecuniaria (comminatoria alternativa)

  36. legge oggettivamente più favorevole considerazione del “complessivo regime giuridico” delle sanzioni applicabili possibile non coincidenza con la pena ‘immediatamente’ più favorevole per il reo

  37. esempi pena pecuniaria pena pecuniaria inflitta dal g. di pace pena detentiva sostituita con pena pecuniaria meno elevata pena pecuniaria del g. ordinario sospesa (≠ regime di conversione)

  38. Soluzione preferibile Art. 2 c.p. spagnolo del 1995 “In caso di dubbio sulla determinazione della legge più favorevole, viene ascoltato il reo”.

  39. Modifiche legislative • modifiche attinenti ai profili della punibilità • introduzione o abrogazione di una norma speciale speciale generale

  40. ? E se viene introdotta una norma generale? speciale speciale

  41. Casi problematici ‘sostituzione’ della norma incriminatrice • fatto concreto • continuità del tipo di illecito • raffronto tra fattispecie astratte relazione di specialità tra gli elementi delle fattispecie

  42. una distinzione fuorviante… a) specialità per specificazione art. 2 comma 4 c.p. b) specialità per aggiunta abolitio criminis/nuova incriminazione

  43. b) specialità ‘per aggiunta’ “Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito….” Chiunque cagiona in modo violento la morte di un uomo

  44. Segue… Introduzione o ampliamento di cause di esclusione della punibilità • abolitio criminis - mera modifica in bonam partem

  45. tendenza a distinguere: • cause di giustificazione / cause di esclusione della colpevolezza (incidenza sul disvalore astratto) b)cause di non punibilità in senso stretto (valutazioni di opportunità politica)

  46. Modifiche che inciderebbero su uno degli elementi essenziali del reato Tipicità Antigiuridicità Colpevolezza concezione tripartita del reato

  47. Art. 649 c.p. Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno: 1) del coniuge non legalmente separato; 2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta ovvero dell’adottante o dell’adottato; 3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano.

  48. Art. 609-quater c.p. “Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’art. 609-bis c.p. [violenza sessuale],compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni 13, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a 3 anni”.

  49. Soluzione preferibile effetto comune: non punibilità in astratto di comportamenti prima punibili nessuna distinzione delle cause di non punibilità in base alla ragioni che vi stanno alla base abolitio criminis intutti i casi

  50. la lex intermedia legge 1 – incriminazione legge 2 – abolitio criminis / mitigazione legge 3 – incriminazione / inasprimento

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