1 / 90

DIRITTO PENALE MINORILE

DIRITTO PENALE MINORILE. a.a. 2009-2010. I PRINCIPALI ATTORI DELLA GIUSTIZIA PENALE MINORILE. TRIBUNALE PER I MINORENNI. FONTI r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404 legge 27 dicembre 1956 n. 1441 legge 9 marzo 1971 n. 35 COMPETENZA:

bob
Télécharger la présentation

DIRITTO PENALE MINORILE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. DIRITTO PENALE MINORILE a.a. 2009-2010 Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro

  2. I PRINCIPALI ATTORI DELLAGIUSTIZIA PENALE MINORILE Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro

  3. TRIBUNALE PER I MINORENNI • FONTI • r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404 • legge 27 dicembre 1956 n. 1441 • legge 9 marzo 1971 n. 35 • COMPETENZA: • specializzata ex art. 102, 2° co., Cost. (ragione subiecti) • omnicomprensiva (ratione obiecti) • amministrativa • civile • penale • separata (dal quella del giudice ordinario) • esclusiva (anche nei confronti di imputati divenuti maggiorenni nel corso del processo o dell’esecuzione della pena, e di minore coimputato con maggiorenne per concorso nello stesso reato – Corte cost. n. 222 del 1983) Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro

  4. GIUSTIFICAZIONE DELLA COMPETENZA SEPARATA DEL TM • Caratteristiche soggettive dell’imputato: soggetto minorenne in fase evolutiva • Funzione della pena: general-preventiva e special-preventiva. Individualizzazione della risposta istituzionale “sanzionatorio-responsabilizzante”. Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro

  5. Art. 9 d.p.r. n. 448 del 1988 - Accertamenti sulla personalità del minorenne Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro

  6. I GO sono scelti fra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia, pediatria, sociologia I GIUDICI ONORARIr.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404, art. 2. - Istituzione e composizione dei Tribunali per minorenni Requisito fondamentale implicito: comprovata esperienza Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro

  7. Contributo dei GO nella giustizia minorile ‘Ponte’ tra le agenzie di formazione e ricerca che si occupano di assistenza, educazione e riabilitazione e studio di problematiche psicologiche e sociali inerenti i minori, la famiglia ed i gruppi di riferimento e le istituzioni della giustizia minorile Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro

  8. Funzione dei Giudici onorari Il compito dei GO non si esaurisce nel mettere a disposizione della componente togata del TM le proprie competenze specializzate. I GO partecipano, a pari titolo con i giudici togati, all’esercizio della funzione giurisdizionale. Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro

  9. Il G.O. svolge una funzione diversa da quella dello psicologo, psicoterapeuta, assistente sociale, educatore, ecc. Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro

  10. DALLE ORIGINI … COMPOSIZIONE: TM: 2 giudici togati, non specializzati con competenze aggiuntive ordinarie penali o civili, + 1 giudice onorario maschio … AD OGGI COMPOSIZIONE: Gip: giudice monocratico togato Gup: 1 giudice togato + 2 onorari TM: 2 togati + 2 onorari di ambo i sessi Magistrato di sorveglianza Sezione di Corte d’Appello: 3 togati + 2 onorari La composizione degli Organi giudiziari minorili Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro

  11. Assistenza all’imputato minorenne(art. 12 d.p.r. n. 448 del 1988) • L'assistenza affettiva e psicologica all'imputato minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei • genitori, anche non esercenti la potestà sul minore o • di altra persona idonea indicata dal minorenne e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede (es. parenti, insegnante). • ed, in ogni caso, dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza degli enti locali Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro

  12. Il pubblico ministero e il giudice possono procedere al compimento di atti per i quali è richiesta la partecipazione del minorenne senza la presenza delle persone indicate nei commi 1 e 2, nell'interesse del minorenne o quando sussistono inderogabili esigenze processuali (es. in caso di genitore maltrattante, o di forte ‘attaccamento’ del minore ad uno dei genitori, tale da compromettere o disturbare l’esito del colloquio) Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro

  13. L’AVVOCATO DEL MINORE Ruolo dell’avvocato • tecnicamente qualificato da specifiche competenze interdisciplinari • deontologicamente ispirato a logiche di collaborazione con tutte parti processuali, anche con quelli aventi una formazione professionale non giuridica (es. giudici onorari e servizi minorili) Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro

  14. ETICA PROFESSIONALE DELL’AVVOCATO tra DIRITTO DI DIFESA E INTERESSE EDUCATIVO DEL MINORE Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro

  15. DIFENSORE DEL MINORE AUTORE DI REATO • L’imputato ha diritto di essere difeso in tutti i modi consentiti dall’ordinamento, ha diritto al silenzio ed al mendacio (salvo i limiti del delitto di calunnia e di altri delitti contro l’amministrazione della giustizia) • L’avvocato, sul piano dei principi giuridici, non ha, di conseguenza, doveri di collaborazione veridica, ma di difesa dell’interesse di chi assiste … e sul piano etico? Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro

  16. Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia. … Qualora [l’incarico] sia conferito da un terzo, che intenda tutelare l’interesse della parte assistita, … l‘incarico può essere accettato solamente con il consenso della parte assistita(art. 35 – Rapporto di fiducia) L’avvocato ha l’obbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e nell’osservanza della legge e dei principi deontologici (art. 36 – Autonomia del rapporto) Codice di deontologia professionale forense Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro

  17. CRITERIO GENERALE Sul piano processuale, per l’avvocato del minorenne può venire in rilievo una pluralità di obiettivi, in ragione non solo della concreta situazione probatoria, ma anche dei possibili esiti che consente il diritto minorile, penale o civile. Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro

  18. Casi problematici • Situazioni processuali compromesse sul piano della prova della responsabilità del minore (es. arresto in flagranza) • Situazioni processuali non ben definite Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro

  19. CENTRI PER LA GIUSTIZIA MINORILE artt. 7 ss. d.l.vo n. 272 del 1989 Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro

  20. Dei CGM regionali fanno parte • USSM – Ufficio del servizio sociale ministeriale • IPM – Istituto penale per i minorenni • CPA – Centri di prima accoglienza (art. 9 dpr n. 272/1989) • ISL – Istituti di semilibertà e semidetenzione (art. 11 dpr n. 272/1989) • Comunità per minorenni Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro

  21. Operatori dei CGM I servizi si avvalgono, nell’attuazione dei loro compiti istituzionali, di un’équipe multidisciplinarecomposta da esperti in • pedagogia • psicologia • psicoterapia • sociologia • criminologia Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro

  22. SERVIZI MINORILI Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro

  23. Servizi minorili(art. 6 d.p.r. n. 448 del 1988) « In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Si avvale altresì dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali». Intervento necessario in momenti non tipizzati dalla legge, ma in ragione delle esigenze del minore nel caso concreto. Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro

  24. FUNZIONE DEI SERVIZI MINORILI • intermediazione necessaria tra i soggetti che partecipano al processo a carico del minorenne, e tra questi e persone/istituzioni estranea alla giustizia minorile (es. con la scuola, chiesa, lavoro, centri sportivi o di ricreazione) • interpretazione del significato sociale ed evolutivo del comportamento del minore autore di reato. Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro

  25. AREE DI INTERVENTO • di tipo diagnostico: monitoraggio della personalità e delle risorse del minorenne • di tipo prognostico-progettuale finalizzato al trattamento • di tipo operativo, trattamento e controllo. Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro

  26. USSM Referente istituzionale del TM SERVIZI SOCIALI DEGLI ENTI LOCALI Istituiti presso i Comuni o le ASL Collabora su richiesta del TM e dell’USSM per lo svolgimento di attività, di volta in volta, richieste Attività operativa sul campo, per la creazione di una rete di riferimento a disposizione dell’USSM Importante ruolo informativo in caso di “delinquenti primari” e di minori a piede libero Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro

  27. Coordinamento dei servizi(art. 13 d.l.vo. n. 272 del 1989) Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro

  28. Momenti e tipologia d’intervento ATTIVITA’ DI ASSISTENZA E CONOSCIUTIVA • art. 12 I SM garantiscono assistenza in ogni stato e grado del procedimento, • art. 9 partecipano all’attività conoscitiva lungo tutto il corso del processo • art. 18, 18-bis In caso di arresto o fermo del minore devono essere informati (anche per accertamenti sulla personalità del minore ex art. 9 d.p.r. n. 448 del 1988) • art. 31 e 33 Dell’udienza preliminare e dibattimentale è dato avviso ai SM. • art. 30 Per la concessione delle sanzioni sostitutive, il giudice deve sentire i SM. Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro

  29. ATTIVITÀ DI SOSTEGNO, CONTROLLO E TRATTAMENTO • art. 19 In caso venga applicata una misura cautelare, il minore viene affidato ai SM per attività di sostegno e controllo • art. 21 Nel caso in cui venga disposta la “permanenza in casa”, i SM svolgono attività di sostegno e controllo • art. 22 Il responsabile della comunità deve collaborare con i SM • art. 24 (d.l.vo. n. 272 del 1989) All’interno dell’IPM e nel caso in cui venga disposta una misura alternativa alla detenzione, svolgono attività di sostegno e controllo • art. 36 Nel caso in cui vengano disposti la libertà vigilata o riformatorio giudiziario, i SM svolgono attività di sostegno e controllo Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro

  30. IN PARTICOLARE, IN CASO DI MESSA ALLA PROVA (art. 27 d.l.vo n. 272 del 1989 e art. 28 d.p.r. n. 448 del 1988) • Ai SM (USSM in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali) compete l’elaborazione del progetto educativo sul quale il minore viene messo alla prova • Con l’ordinanza di sospensione del processo, il giudice affida il minore ai SM per attività di osservazione, trattamento, sostegno • I servizi informano periodicamente il giudice dell'attività svolta e dell'evoluzione del caso, proponendo, ove lo ritengano necessario, modifiche al progetto, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di ripetute e gravi trasgressioni, la revoca del provvedimento di sospensione • I servizi presentano una relazione sul comportamento del minorenne e sull'evoluzione della sua personalità al presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo nonché al pubblico ministero Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro

  31. INTERVENTO NEL TRATTAMENTO L’attività di sostegno non deve essere interpretata come mero appiattimento sulla posizione del minore, né come mero aiuto o sostituzione della sua famiglia. Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro

  32. I servizi assumono il ruolo di referente, sostenendo il minore • nelle scelte di vita rilevanti nel percorso di recupero in atto • nelle plausibili aspettative • garantendo aiuto psicologico e pedagogico. … senza obbligare il ragazzo ad assumere atteggiamenti incompatibili con la sua posizione di indagato/imputato garantita dalla presunzione d’innocenza Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro

  33. L’intervento psicologico dei SM In carcere, in comunità, durante la messa alla prova, « l’intervento psicologico è rivolto ad evitare l’allontanamento dell’adolescente dal suo ambiente di sviluppo e a favorire, nello stesso tempo, la sua capacità di assumersi la responsabilità del proprio comportamento » Le citazioni da A.Maggiolini, Un modello di intervento psicologico dei servizi della giustizia minorile con gli adolescenti antisociali, in Min.Giust., 2005, 60 s. Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro

  34. « La responsabilità è un atto soggettivo, che implica la capacità di assumersi un impegno all’interno di un legame sociale riconosciuto, di riconoscere le conseguenze del proprio comportamento, indipendentemente dalle proprie intenzioni, e di essere disponibile a riparare errori commessi » Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro

  35. L’intervento psicologico • è un intervento integrato (psicologico, sociale ed educativo) e multimodale, in quanto tenta di agire sia sul minore che sul suo contesto di sviluppo; • intende il comportamento antisociale del minore come una difficoltà nella costruzione dell’identità sociale; • assume un compito di sviluppo in una fase specifica dell’adolescenza che si manifesta in particolare come incapacità di assumersi la responsabilità del proprio comportamento. Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro

  36. COMUNITA’ PER MINORENNI(art. 10 d.l.vo. 28 luglio 1989, n. 272) Altre denominazioni: “case-famiglia”, “comunità di tipo familiare”, “comunità a dimensione familiare”, “gruppi appartamento”, “comunità-alloggio”, “gruppi famiglia”, “comunità per minori”, ecc. Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro

  37. COMUNITÀ APERTE VS ISTITUZIONI CHIUSE La comunità aperta rappresentano nuove modalità di intervento in ambito sociale. La comunità aperta è organizzata attorno alle esigenze del minore. L’istituzione chiusa tende a ridurre le esigenze del minore in ragione del tipo e della quantità di servizio che è in grado di offrire. Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro

  38. Le comunità sono • strutture di dimensioni ridotte, aventi una capienza non superiore alle dieci unità • con caratteristiche organizzative di tipo familiare • operanti in stretta collaborazione con tutte le istituzioni interessate • Le comunità che accolgono minori non autori di reato, connotate da una forte apertura all’ambiente esterno, con scarsissima funzione restrittivo di stampo istituzionale. Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro

  39. Sono gestite da enti pubblici o dal volontariato sociale, associazioni o soprattutto cooperative private che operano in campo adolescenziale, riconosciute o autorizzate dalla regione competente per territorio, che hanno stipulato con i “Centri per la giustizia minorile” convenzioni per l’assegnazione del servizio. Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro

  40. I MOTIVI DEL COLLOCAMENTO MINORI IRREGOLARI • Misura amministrativa di rieducazione (r.d.l. n. 1404 del 1934) • Affidamento del minore al servizio sociale minorile (art. 25) • Provvedimenti a tutela di minori che esercitano la prostituzione (art. 25-bis) Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro

  41. MINORI AUTORI DI REATO(indagati, imputati) • Accompagnamento a seguito di flagranza (art. 18 bis, 4° co., d.p.r. n. 448 del 1998) • Misure cautelari (d.p.r. n. 448 del 1998) • collocamento in comunità (art. 22) • per sostituzione di altra misura cautelare (art. 20, 21, 23) • Messa alla prova (art. 28 d.p.r. n. 448 del 1998) • Misura di sicurezza • Riformatorio giudiziario (art. 36, 2° d.p.r. n. 448 del 1998) • Misure alternative • Affidamento in prova (art. 47 l. n. 354 del 1975) • Detenzione domiciliare (art. 47-ter l. n. 354 del 1975) Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro

  42. MINORI DEVIANTI O REGOLARI IN SITUAZIONI FAMILIARI DIFFICILI O A RISCHIO • Provvedimenti civili a tutela del minore • Allontanamento del minorenne dalla residenza familiare in caso di decadenza o limitazioni della potestà genitoriale (artt. 330-333 c.c.) • Affidamento del minorenne con difficoltà familiari (artt. 2-5 l. n. 184 del 1983) entrambi i provvedimenti possono essere disposti per la prevenzione ed il recupero di minori coinvolti in attività criminose (l. n. 216 del 1991) Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro

  43. L’UTENZA Può essere distinta per • Fasce d’età • Sesso • Tipologia di minore (autore o vittima di reato) • Le Comunità, che ospitano minori autori di reato, devono prevedere anche la presenza di minorenni non sottoposti a procedimento penale Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro

  44. MOLTI I MODELLI ORGANIZZATIVI • Villaggio: periodi lunghi o lunghissimi • COR - Comunità con operatori residenti: gestite da religiosi/e o famiglie/coppie. Periodi per lo più brevi • Comunità con operatori turnanti: modello adottate da oltre il 90% delle comunità Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro

  45. STRUTTURE ABITATIVE • appartamenti in condominio • villette con giardino • vecchi istituti I c.d. villaggi sono ospitati in interi condomini, villette a schiera, villette in un parco. Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro

  46. ARTICOLAZIONE INTERNA DELLA COMUNITÀ • Camera da letto (anche singole per lo più per i ragazzi più grandi) • Cucina (i ragazzi partecipano alla gestione della cucina) • Bagni • Spazi esterni • Arredo (tale da promuovere effetti di attaccamento alla casa) • Raggiungibilità (es. dagli amici dei ragazzi ospitati) Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro

  47. TIPOLOGIA DEL SETTING EDUCATIVO E OBIETTIVI DELLA COMUNITÀ • Ambiente quotidiano a dimensione familiare, capace di offrire un clima di cura e protezione, sostentamento materiale, organizzato secondo un modello di convivenza riconoscibile e condiviso • Orientamento teorico dell’azione educativa • Progettualità educativa, finalizzata a rinforzare le funzioni intrapsichiche, migliorare le problematiche comportamentali e le competenze sociali, ottimizzare la relazione con la famiglia • Professionalità dell’educatore Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro

  48. CARATTERISTICHE DELLA RELAZIONE EDUCATORE/MINORE • Temporaneità • Gruppalità • Progettualità • “Cosa significa rientrare nella famiglia d’origine?”, • “Cosa significa vivere in una famiglia affidataria?”, • Opportunità e responsabilità di una vita autonoma. Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro

  49. Professionalità • L’educatore ha un ruolo professionalmente definito da un modello teorico e da una deontologia di riferimento • Riveste temporaneamente la funzione genitoriale e si affianca alla famiglia • Al momento dall’ingresso del minore in comunità: • definisce con la famiglia il messaggio di accoglimento: “perché sono qui” • legge la storia della famiglia e le problematiche del bambino come ricostruita dall’agenzia inviante, e le interpreta per definire un intervento personalizzato. • Al momento delle dimissioni: • progetta tappe e tempi • prepara il minore, spiegandone il senso attraverso maggiori spazi di ascolto e riflessione sull’esperienza Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro

  50. PROCESSO PENALE MINORILE Brevi cenni Corso di Diritto penale minorile Prof. Giandomenico Dodaro

More Related