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Cenni di Procedura penale Parte generale del CP Progetto di Codice di diritto processuale penale svizzero

Corso di giornalismo Gennaio 2009 Avv. Maria Galliani. Cenni di Procedura penale Parte generale del CP Progetto di Codice di diritto processuale penale svizzero. Fasi schematiche di un procedimento penale completo. Apertura del procedimento penale Assunzione di informazioni preliminari

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Cenni di Procedura penale Parte generale del CP Progetto di Codice di diritto processuale penale svizzero

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Presentation Transcript


  1. Corso di giornalismo Gennaio 2009 Avv. Maria Galliani Cenni di Procedura penaleParte generale del CPProgetto di Codice di diritto processuale penale svizzero

  2. Fasi schematiche di un procedimento penale completo • Apertura del procedimento penale • Assunzione di informazioni preliminari • Promozione dell’accusa • Inchiesta formale • Fase del giudizio • Fase di ricorso (a livello cantonale ed a livello federale)

  3. Apertura del procedimento penale • Denuncia • Querela • Segnalazione • Rapporto di Polizia • Notizie di reato provenienti da altra fonte

  4. Assunzione informazioni preliminari • Assunzione di informazioni (ev. da parte della Polizia, se del caso con assunzione di prove formali) • Reclamo al GIAR contro ogni decisione e omissione del PP (10 gg.)

  5. Promozione dell’accusa • Formale comunicazione del Procuratore Pubblico: documento a sé stante o durante audizione (verbale) • A seguito di accoglimento dell’istanza di promozione dell’accusa da parte della CRP • Arresto Possibilità di ricorso alla CRP entro 10 gg.

  6. Arresto (1) • Equivale a promozione dell’accusa • Condizioni: • seri e concreti indizi di colpevolezza per un crimine o un delitto • preminenti motivi di interesse pubblico, supportati da concreti elementi che permettono di ritenere: • un pericolo di fuga o • bisogni dell’istruzione o • un pericolo di recidiva

  7. Arresto (2) • Misure sostitutive dell’arresto (in part. per ovviare al pericolo di fuga): • prestazione di una cauzione • deposito dei documenti di legittimazione • regolare comparizione davanti a un ufficio • residenza in un luogo determinato (non applicato per mancanza di mezzi di controllo)

  8. Arresto (3) • Competenza: • durante l’istruzione formale: il Procuratore Pubblico • dopo l’emanazione dell’atto d’accusa e fino all’inizio del pubblico dibattimento: il Giudice dell’istruzione e dell’arresto (GIAR) • dopo l’inizio del pubblico dibattimento e fino a crescita in giudicato della sentenza: il Presidente della Corte competente • Forma: ordine scritto • Eccezione: flagranza di reato

  9. Arresto (4) • Termine: • deferimento al GIAR al più tardi entro il giorno successivo la consegna in carcere • Audizione davanti al GIAR: • l’arrestato viene informato ed esaminato sui motivi dell’arresto e sulle accuse contro di lui • l’arrestato viene informato: • del diritto di ricorso, • di avvalersi di un difensore, • di chiedere di essere posto in libertà provvisoria • di avvisare la famiglia

  10. Arresto (5) • Decisione del GIAR sul mantenimento ed ev. la durata dell’arresto Ricorso alla CRP entro 10 giorni • Durata del carcere preventivo: • il carcere preventivo non deve essere protratto oltre il necessario (diritto dell’accusato di chiedere di essere posto in ogni momento in libertà provvisoria) • carcere preventivo durante l’istruzione formale: max. 6 mesi, prorogabili con istanza motivata al GIAR

  11. Arresto (6) • Proroga del carcere preventivo: • da parte del GIAR: quando è necessario per l’istruzione formale o per l’emanazione dell’atto d’accusa (su istanza motivata del PP) • dalla CRP: quando è necessario per l’aggiornamento del dibattimento (su istanza motivata del Presidente della Corte competente)

  12. Istruzione formale (1) • assunzione di prove • Audizioni (accusato/testi) • Sopralluoghi, ricostruzioni scientifiche / contabili • Perizie • Perquisizioni e sequestri • Sorveglianza corrispondenza postale / telefonica (legge specifica regola simili controlli)

  13. Istruzione formale (2) • Accresciuti diritti a favore dell’accusato • Deposito atti • Possibilità per l’accusato / prevenuto e la parte civile di richiedere al PP comple-menti istruttori • (con conseguenti ulteriori depositi degli atti per prove assunte su complementi) • Chiusura dell’istruttoria formale

  14. Diritti dell’accusato durante l’istruzione formale • Assistenza di un difensore • Diritto di rifiutarsi di rispondere • Partecipazione agli atti procedurali • Presa di conoscenza degli atti e dei documenti e possibilità di riceverne copia (compatibilmente alle esigenze d’inchiesta) Reclamo al GIAR contro ogni decisione e omissione del Procuratore Pubblico

  15. Fase del giudizio (1) • Istruttoria dibattimentale: sono presenti il Procuratore Pubblico, l’accusato (ev. contumacia o assenza giustificata), il difensore, ev. i rappresentanti di parte civile • interrogatorio accusato/testi/parti civili/parti lese/periti + produzione eventuali documenti • Chiusura dell’istruzione dibattimentale

  16. Fase del giudizio (2) • Discussione: • requisitoria del PP (colpevolezza + pena) • intervento di parte civile (colpevolezza + risarcimento) • arringa del difensore (colpevolezza + pena + risarcimento) • ev. replica del PP e parte civile • ev. duplica del difensore • ultima parola all’accusato • Chiusura discussione

  17. Fase del giudizio (3) • Posa dei quesiti • Camera di Consiglio la Corte delibera in merito a (in quest’ordine): • questioni di fatto • questioni di diritto • commisurazione della pena • pretese di risarcimento

  18. Fase del giudizio (4) • Voto in Camera di Consiglio: • assessori giurati (in ordine alfabetico), • giudici a latere e Presidente  decisioni prese a maggioranza • Sentenza: comunicazione orale + motivazione scritta entro 20 giorni (30 giorni se dibattimento con partecipazione di assessori giurati)

  19. Pretura Penale • Composta da: 1 Presidente e Pretori dei distretti di Vallemaggia, Riviera, Blenio e Leventina Competenza: • contravvenzioni (reati per cui è comminata la multa - non esiste più l’arresto) • delitti e crimini per i quali il Procuratore Pubblico propone una PP di max. 90 aliquote o LPU per max. 360 h o una PD di max. 3 mesi da espiare (CP 01.01.2007)

  20. Parte generale del CP(in vigore dal 01.01.2007) • Nuova concezione delle sanzioni • → vCP► la pena privativa di libertà è l’elemento centrale delle sanzioni (art. 35 ss vCP), con la multa che interviene unicamente in secondo luogo (art. 48ss vCP) • → nCP ► le disposizioni sulla pena pecuniaria (PP; art. 34 ss nCP) precedono quelle sul lavoro di pubblica utilità (LPU; art.37ss nCP) e quelle sulla pena detentiva (PD) che intervengono per i casi più gravi

  21. Pena pecuniaria (PP) • → al posto delle pene detentive sino a 1 anno • → definizione n. di aliquote giornaliere (secondo la colpevolezza), facendo corrispondere 1 g. di detenzione (attuale) a 1 aliquota di PP • ► max 360 al. • → ammontare dell’aliquota calcolato in base alle condizioni economiche dell’accusato(reddito netto giornaliero al momento della decisione) • 1 aliquota = max fr. 3’000.- • (max per 360 al = fr. 1'080'000.-) • → rivalutazione aliquota di competenza del GIAP

  22. Lavoro di pubblica utilità (LPU) • → al posto delle pene detentive sino a 6 mesi, con l’accordo dell’accusato (accertamento volontà e capacità di lavorare) • → commisurazione come per la PP • → 1 aliquota giornaliera = 4 h. di LPU (art. 39 • cpv. 2 nCP) • → possibile solo fino a 180 aliquote giornaliere • (= max. 720 h)

  23. Pena detentiva (PD) • → scomparsa la distinzione reclusione, detenzione e arresto • → di regola min. 6 mesi e max 20 anni • → possibile inferiore a 6 mesi, ma senza condizionale e a titolo eccezionale

  24. Contravvenzione - multa • → l’arresto non è più previsto • → multa (art. 106 nCP) • ► solo in caso di contravvenzione • ► importo max di fr. 10'000.-(prima era max fr. 5'000.-), proporzionale alla situazione patrimoniale • → possibilità di comminare un LPU • ► fino a un max. di 360

  25. Autorità giudicantiCorte Assise Correzionali • Composta da: 1 Presidente + 3 assessori giurati, facoltativi • Competenza: giudica delitti e crimini per i quali il Procuratore Pubblico propone una PP superiore alle 90 aliquote fino a max 360 o LPU superiore alle 360 h fino a max. 720 h o PD superiore ai 3 mesi fino a max. 3 anni (CP 01.01.2007)

  26. Corte Assise Criminali • Composta da: 3 Giudici + 5 assessori giurati, obbligatori • Competenza: giudica crimini per i quali il Procuratore Pubblico propone una PD superiore ai 3 anni

  27. Fase di ricorso: vie cantonali (1)ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale CCRP • Oggetto: sentenza Assise correzionali e criminali + sentenza Pretura Penale • Legittimati: • il Procuratore Pubblico • l’accusato e il suo difensore • la parte civile (solo contro una sentenza di assoluzione)

  28. Fase di ricorso: vie cantonali (2)ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale CCRP • Motivi: • errata applicazione del diritto sostanziale • vizi essenziali di procedura • arbitrio nell’accertamento dei fatti • Ev. dibattimento • Decisione: • ricorso respinto • ricorso accolto: riforma o rinvio a nuova corte di merito per nuovo giudizio

  29. Fase di ricorso: via federalericorso in materia penale al TF(01.01.2007) • Legittimati: • il Procuratore Pubblico • l’accusato e il suo difensore • la parte civile (vittima ai sensi LAV) / querelante • Motivi: violazione del diritto federale / intercantonale / internazionale • Decisione: • ricorso respinto • ricorso accolto: sentenza o riformatoria o cassatoria con rinvio alle Autorità cantonali

  30. Glossario (1) • denunciante: persona che inoltra al MP un esposto di denuncia contro terzi (individuati o ignoti) per reati perseguibili d’ufficio • querelante: persona che inoltra al MP una querela contro terzi (individuati o ignoti) per reati perseguibili solo su querela

  31. Glossario (2) • denunciato: persona denunciata presso il MP per reati perseguibili d’ufficio (in informazioni preliminari) • querelato: persona querelata presso il MP per reati perseguibili solo su querela (in informazioni preliminari) • indiziato: persona oggetto in genere di informazioni preliminari (o formalmente denunciato/querelato o per estensione d’ufficio)

  32. Glossario (3) • accusato/prevenuto: persona oggetto di promozione dell’accusa (in inchiesta formale) • parte lesa: persona danneggiata materialmente o moralmente a seguito di commissione di reato • parte civile: parte danneggiata moralmente o materialmente da un reato e che intende far valere una pretesa risarcitoria nel contesto del procedimento penale (costituzione di PC)

  33. Glossario (4) • contravvenzioni: reati punibili con la multa (non esiste più l’arresto, art. 103 CP) • delitti: reati punibili con una PD sino a tre anni o con una PP (art. 10 cpv. 3 CP) • crimini: reati punibili con una PD di oltre 3 anni (art. 10 cpv. 2 CP) • multa: solo in caso di contravvenzioni, max. fr. 10’000.-

  34. Glossario (5) • CPPT / CPP: Codice di procedura penale Ticinese del 19.12.1994 (legge cantonale) • CPS o CP: Codice penale svizzero del 21.12.1937 (legge federale) – revisione della parte generale in vigore dal 01.01.2007 • LTF: Legge sul Tribunale federale del 17.06.2005 – entrata in vigore il 01.01.2007

  35. Glossario (6) • DA: decreto di accusa • GIAR: Giudice dell’Istruzione e dell’Arresto • GIAP: Giudice dell’applicazione delle pene e misure • CRP: Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’Appello • CCRP: Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’Appello • TF: Tribunale Federale

  36. Progetto di Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP) • Codice di 427 articoli • Entrata in vigore: presumibilmente 01.01.2011 • Autorità di perseguimento penale: • la polizia della confederazione, dei Cantoni e dei Comuni • il Pubblico Ministero • le Autorità penali delle contravvenzioni Autorità giudicanti: • il Giudice dei provvedimenti coercitivi • la giurisdizione di reclamo • il Tribunale di primo grado • il Tribunale d’Appello

  37. Alcune novità rilevanti • Codificazione della prassi relativa al rispetto dei principi fondamentali (rispetto della dignità umana, obbligo di correttezza, principio della buona fede e dell'equità di trattamento, diritto di essere sentito, presunzione di innocenza e principio in dubio pro reo) • Introduzione del Giudice dei provvedimenti coercitivi • Revisione delle fasi del procedimento penale(procedura preliminare, promozione dell'accusa, rito abbreviato, fermo e arresto provvisorio di polizia per max. 24 ore, traduzione davanti al PP e richiesta entro max. 48 ore al Giudice dei provvedimenti coercitivi di ordinare la carcerazione preventiva, carcerazione di sicurezza, ecc.) • Avvocato della prima ora • Ricorso in appello • Miglioramenti di natura “tecnica”

  38. Art. 177 CPP Segretezza dell'istruzione • 1. Il procedimento dell'istruzione non è pubblico. • 2. I magistrati, i funzionari, i periti designati dall'autorità e gli interpreti sono obbligati a mantenere il segreto sulle operazioni compiute o alle quali hanno partecipato o assistito o di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. • 3. Il Procuratore pubblico, preannunciandone il contenuto al difensore ed alla parte civile, può informare il pubblico, tramite un comunicato od altre forme appropriate, se preminenti interessi generali lo esigono. • 4. Il Procuratore pubblico e, dietro sua autorizzazione, gli organi di polizia possono fare appello a pubblica collaborazione per l'accertamento di un reato.

  39. Art. 320 CP Violazione del segreto d'ufficio • 1. Chiunque rivela un segreto, che gli è confidato nella sua qualità di membro di una autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua carica o funzione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. • La violazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica o della funzione. • 2. La rivelazione fatta col consenso scritto dell'autorità superiore non è punibile.

  40. Art. 321 CPViolazione del segreto professionale 1. Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i revisori tenuti al segreto professionale in virtù del Codice delle Obbligazioni, i medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici, come pure gli ausiliari di questi professionisti, che rivelano segreti loro confidati per ragione della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell'esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Sono parimenti puniti gli studenti che che rivelano un segreto di cui hanno avuto notizia nel corso dei loro studi. La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione dell'esercizio della professione o dopo la fine degli studi. 2. La rivelazione non è punibile quando sia fatta col consenso dell'interessato o con l'autorizzazione scritta data, a richiesta di chi detiene il segreto, dall'autorità superiore o dall'autorità di vigilanza. 3. Rimangono riservate le disposizioni della legislazione federale e cantonale sull'obbligo di dare informazioni all'autorità o di testimoniare in giudizio.

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