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Diagramma del percorso penale minorile

Diagramma del percorso penale minorile. Il reato .

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Diagramma del percorso penale minorile

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Presentation Transcript


  1. Diagramma del percorso penale minorile

  2. Il reato • Si definisce reato quel comportamento umano volontario, che si concretizza in un’azione o omissione tesa a ledere un bene tutelato giuridicamente e a cui l’Ordinamento giuridico abbina l’esecuzione di una pena (sanzione penale).L’art. 27 della Costituzione stabilisce che “la responsabilità penale è personale”. • Il secondo e il terzo comma dell’art. 27 prevedono rispettivamente che “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva” e che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso dell’umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. • Affinché un comportamento possa essere ritenuto illecito e essere un reato occorre che sia contrario alle norme dell’Ordinamento Giuridico. Ma non basta. Per aversi reato occorre il verificarsi delle seguenti circostanze: comportamento volontario del soggetto attivo (autore del reato), sussistenza dell’elemento psicologico (dolo o colpa), nesso di causalità (lega il comportamento attivo del soggetto che agisce al verificarsi dell’evento lesivo) e insussistenza di determinate condizioni che potrebbero determinare la modifica del comportamento da illecito a lecito

  3. Elementi essenziali del reato sono: • il fatto (condotta umana, evento e nesso di causalità che lega la condotta all'evento) • la colpevolezza (imputazione soggettiva del fatto che si risolve in un giudizio di colpevolezza) • l'antigiuridicità (contrasto tra la norma ed il fatto)

  4. Minore colto in flagranza di reato o indiziato

  5. Entro le 24 ore La PG accompagna il minore presso il CPA Del fatto viene data comunicazione a EPG

  6. Ruolo Centro di Prima Accoglienza E’ il Servizio Minorile che ospita i minorenni in stato di arresto, fermo o accompagnamento fino all'udienza di convalida che deve aver luogo entro 96 ore dall'arresto, fermo o accompagnamento. Pur non essendo una struttura carceraria assicura la custodia dei minorenni. Al suo interno opera un’équipe composta da educatore, psicologo, mediatore culturale, che predispone una prima relazione informativa sulla situazione psicologica e sociale del minorenne e sulle risorse disponibili sul territorio per quel caso con l'obiettivo di fornire all'Autorità giudiziaria competente, tutti gli elementi utili ad individuare, in caso di applicazione di misura cautelare, quella più idonea alla personalità del minorenne.

  7. Entro le 96 ore Udienza di convalida con GIP PM-EPG-SM-DI

  8. L’ARRESTO e il FERMO sono provvedimenti limitativi della libertà personale temporanei e precautelari in quanto rappresentano un’anticipazione di quella tutela predisposta mediante le misure cautelari dalle quali si differenziano per il connotato dell’urgenza e l’assenza di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che interviene solo successivamente nelle forme della convalida • L’ARRESTOconsiste in una temporanea privazione della libertà personale che la P.G. dispone a carico di "chi viene colto nell’atto di commettere il reato" (c.d. flagranza propria) o di "chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima" (c.d. flagranza impropria) (art. 382 c.p.p.). Il tutto con la finalità di impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori ed assicurare l’autore alla giustizia. • Il FERMO (art. 384 c.p.p.) consiste, come nel caso dell’arresto, in una privazione della libertà personale che il P.M. dispone, "anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l’indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga" a carico della "persona gravemente indiziata di un reato Il tutto con la finalità di impedire che l’indagato possa darsi alla fuga soprattutto quando, mancando il presupposto della flagranza, non può procedersi all’arresto. Al fermo può procedere anche la P.G. quando ancora non vi sia stata l’assunzione della direzione delle indagini da parte del P.M. o "qualora sia successivamente individuato l’indiziato

  9. Misure cautelari CUSTODIA CAUTELARE Con: SM Il minore attende il giudizio a PIEDE LIBERO Il GIP dispone le prescrizioni

  10. Le misure cautelari Sono provvedimenti coercitivi emessi dal giudice, su richiesta del Pubblico Ministero, al fine di garantire le indagini e la collettività nel caso di pericolosità del reo.Le misure cautelari si distinguono in base al loro progressivo grado di afflittività: • Art. 20 D.P.R. 448/88 - prescrizioni: misura più blanda e non detentiva, il giudice può impartire al minorenne specifiche prescrizioni/limitazioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero di altre attività utili per la sua educazione;Le Prescrizioni hanno valenza per due mesi dalla data di applicazione e non sono rinnovabili se non quando ricorrono esigenze probatorie (per non più di una volta). Nel caso di gravi e ripetute violazioni il Giudice può disporre le misure cautelari successive. • Art. 21 D.P.R. 448/88 - permanenza in casa: obbligo al minorenne di rimanere presso l’abitazione familiare o altro luogo di privata dimora; con lo stesso provvedimento il giudice può imporre limiti o divieti alla facoltà del minorenne di comunicare con persone; Il minorenne al quale è imposta la permanenza in casa è considerato in stato di custodia cautelare. • Art. 22 D.P.R. 448/88 - collocamento in comunità: affidamento del minore a una struttura pubblica o privata con prescrizioni aggiuntive quando la situazione socio-familiare non risulti idonea a tale compito; • Art. 23 D.P.R. 448/88 - custodia cautelare: misura che prevede la custodia del minore presso un Istituto Penale per i Minorenni.

  11. Udienza preliminare e dibattimento Il GUP valuta positivamente la MESSA ALLA PROVA Il PM chiede l’applicazione di misure di sicurezza provvisorie

  12. La Messa alla prova La messa alla prova, disciplinata negli art. 28 e 29 del DPR 448/1998 , viene disposta dal giudice ogni qual volta ritenga possibile - con concrete possibilità di successo - un tentativo di recupero del minore, mirando fondamentalmente alla salvaguardia della personalità del minore, gli offre la possibilità di uscire rapidamente dal circuito penale, sottoponendolo ad una serie - più o meno ampia - di prescrizioni, il cui adempimento comporta l'estinzione del reato. Lo Stato, in questi casi, rinuncia alla pretesa punitiva nei confronti di tali soggetti, ai fini del loro miglioramento sociale, chiedendo in cambio non solo di astenersi, in futuro, dalla commissione di altri reati, ma anche l'impegno ad aderire ad un programma di crescita, cambiamento e reinserimento sociale Il giudice, può disporla con ordinanza, quando ritiene di dover valutare la personalità del minore all'esito di un periodo di osservazione.

  13. Prerequisiti per la messa alla prova I presupposti per l'applicazione della messa alla prova, sono classificabili in oggettivi e soggettivi a seconda che si riferiscano alla verifica di fatti e circostanze estranei alle condizioni personali dell'imputato oppure che abbiano attinenza con quest'ultime e sono: OGGETTIVI • Accertamento della responsabilità penale del minore • Tipologia di reati per cui è applicabile la messa alla prova • Compatibilità della messa alla prova con il raggiungimento della maggiore età • Eventuale valenza ostativa dei precedenti penali e giudiziari SOGGETTIVI • Analisi della personalità del minore • Accertamento circa la capacità di intendere e di volere del minore • Il problema del consenso del minore

  14. Per arrivare al raggiungimento di tale obiettivo è senz'altro necessaria una co-costruzione del progetto affinché il giudice, gli operatori sociali, il ragazzo e la famiglia, pur nella diversità delle funzioni e dei ruoli reciprocamente giocati, costruiscano insieme le condizioni perché la messa alla prova possa funzionare, attraverso un impegno a mantenere attive quelle condizioni, ad ipotizzare e, per questa via, controllare, gli incidenti di percorso. Il progetto pertanto, deve presentare le seguenti caratteristiche: • Adeguatezza: il contenuto del progetto, cioè, deve essere adatto alla personalità del minorenne, al tipo di reato commesso, alla entità della lesione del patto sociale, alle risorse che possono essere mobilitate, e soprattutto alla capacità dell'adolescente di adeguarsi. • Praticabilità : il progetto deve contenere l'indicazione delle risorse da utilizzare e dei processi da attivare, non bastano cioè delle affermazioni generiche, ma occorre prevedere nello specifico in cosa consistano, ad esempio, l'impegno del minore ed il coinvolgimento del suo nucleo familiare, indicando magari la frequenza di un determinato corso di formazione o lo svolgimento di una data attività di volontariato, etc. • Flessibilità : questa caratteristica è legata a quella precedente per cui, se taluno degli elementi del progetto diventa non più praticabile a seguito del mutamento delle condizioni del minore o dell'ambiente che lo circonda, il progetto stesso deve poter essere modificato ed adattato alle nuove contingenze.

  15. Il Perdono Giudiziale Tramite il perdono giudiziale,previsto dall'art. 169 c.p., il minore può essere assolto dal giudice anche se colpevole del reato imputatogli. In sostanza, si tratta in una rinuncia da parte dello Stato, nel non condannare il minore, in considerazione, non solo della sua giovane età, ma, soprattutto sul presupposto del ravvedimento che lo stesso abbia mostrato al processo e, del suo impegno di astenersi, per il futuro alla reiterazione dei fatti criminosi. La norma impone che, in ogni caso, non può` essere concesso più` di una volta. Il perdono giudiziale e` dichiarato in sentenza dal giudice competente, cioè il Tribunale dei Minori, ed iscritta nel casellario giudiziale, "fedina penale", solo fino al raggiungimento dei 21 anni La sua concessione e` condizionata, dunque, alla presenza di una serie di elementi: 1) Minore eta`; 2) Presunzione di ravvedimento; 3) Assenza di precedenti penali e giudiziari in capo al minore.(il minore cioe` deve essere incensurato) 4)Un reato per il quale non e` prevista una pena superiore nel massimo a due anni e diecimila euro di ammenda.

  16. Sentenza di Non Luogo a Procedere Non imputabilità Nel Diritto Penale Italiano le cause di non impunibilità, agli art. 88 e 89 c.p. ,sono le cause che neutralizzano o rendono non applicabile la sanzione associata a un precetto o norma penale. Nessuno può essere imputabile se al momento del reato non era in grado di intendere o di volere; e non aveva ancora compiuto i 14 anni La sentenza di non luogo a procedere disciplinata dall’art. 26 e 27 è emessa al termine dell‘Udienza preliminare dal Gip qualora ritenga o accerti che ci siano degli elementi contraddittori riguardo ad una causa di estinzione del reato, di improcedibilità dell'azione, al fatto che non costituisce reato, che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non sussiste.

  17. Il dibattimento Effettuato con TM-PM-SM DI-EPG USCITA DAL CIRCUITO PENALE Il Magistrato di sorveglianza decide con sentenza l’applicazione di misure di sicurezza MISURE DI SICUREZZA

  18. Giudice delle Indagini Preliminari Il GIP è il giudice, monocratico e togato che, in tutta la fase delle indagini preliminari, esercita una funzione di garanzia, di controllo e di decisione, affiancando l'opera del PM Infatti, sta a lui convalidare il fermo e l‘Arresto , autorizzare le misure cautelari (come la custodia in carcere) e le intercettazioni. Se il PM chiede il rinvio a giudizio, e il GIP valuta positivamente la richiesta, si ha l’inizio del processo penale, se al contrario valuta negativamente la richiesta, si ha l’istanza di archiviazione.

  19. Giudice dell’Udienza Preliminare Chiesto il rinvio a giudizio, si ha l’udienza preliminare, di fronte al GUP (giudice per l’udienza preliminare) Giudice collegiale, composto da un giudice togato e due giudici onorari. Il compito del GUP è quello di valutare se sussistono o meno le condizioni per procedere. Nel processo minorile l’udienza preliminare è di centrale importanza: il 90% dei casi di processo minorile si chiude conclude con questa udienza, questo in virtù delle “Regole di Pechino” per una rapida fuoriuscita del minore.

  20. Dibattimento Nel dibattimento, il tribunale per i minori ha composizione piena: 2 giudici togati e 2 giudici onorari. Oltre alle classiche fasi del processo, si hanno anche procedimenti speciali, atti a deflazionare al processo penale. I più comuni sono: il giudizio per direttissima, il rito abbreviato (applicabile anche al minore, questo comporta un’immediata riduzione di pena di 1/3. Con esso si rinuncia alla fase del dibattimento e si chiede che sia il GUP ad esprimersi, si viene così giudicati sulla base degli atti, senza ulteriori prove o testimonianze) A questo punto si ha la sentenza. Questa, può essere impugnata anche dal PM, presso la corte d’appello per minorenni; se anche la sentenza emessa dalla corte d’appello viene impugnata da una delle parti, si ricorre alla corte di cassazione (questa è un giudice di legittimità, un tribunale non specializzato). La sentenza della cassazione non può essere impugnata.

  21. Legenda dei soggetto citati

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