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La cessazione dei sindaci

morte,rinuncia,scadenza del termine,decadenza,revoca,fusione societ

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La cessazione dei sindaci

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Presentation Transcript


    1. La cessazione dei sindaci Lorenzo Benatti Parma, 25 febbraio 2011

    2. morte, rinuncia, scadenza del termine, decadenza, revoca, fusione societ, trasformazione societ, modifica del modello di governance, cessazione dellobbligo di nomina del collegio sindacale (nelle s.r.l.). Cause di cessazione sindaci

    3. Da vedere Art. 2400, 2401, 2477 c.c. Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili (15 dicembre 2010). Norma 1.6. Massime notarili (Triveneto). Giurisprudenza e dottrina.

    4. Morte del sindaco Non si pongono particolari questioni. Si proceder alla sostituzione ai sensi dellart. 2401 c.c.

    5. Sostituzione 2401, 1 c.: in caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di et, nel rispetto dellart. 2397, secondo comma. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per lintegrazione del collegio, nel rispetto dellart. 2397, secondo comma. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. 2401, 2 c.: in caso di sostituzione del presidente, la presidenza assunta, fino alla prossima assemblea dal sindaco pi anziano. 2401, 3 c.: se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata lassemblea perch provveda allintegrazione del collegio medesimo.

    6. Criteri di subentro Il criterio dellordine di et subordinato rispetto a quello del rispetto della composizione professionalmente qualificata del collegio. In tal senso anche il principi di comportamento (norma 1.7.).

    7. Iscrizione cessazione sindaci Spetta agli amministratori, Entro 30 giorni dalla notizia della cessazione.

    8. Durata incarico 2400, 1 c.: i sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dellassemblea convocata per lapprovazione del bilancio relativo al terzo esercizio delle carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio stato ricostituito; la durata di tre esercizi imperativa (non si pu derogare ne in aumento, ne in diminuzione); i sindaci sono rieleggibili, ma il rinnovo non pu essere tacito.

    9. Scadenza termine Principi di comportamento (1.6.): Salvo che si verifichi una causa di cessazione anticipata, i sindaci rimangono in carica per tre esercizi e scadono alla data dellassemblea convocata per lapprovazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio stato ricostituito. I sindaci rimangono, dunque, in carica fino allaccettazione dei nuovi sindaci (c.d. prorogatio). In caso di inerzia degli amministratori, il collegio deve provvedere quanto prima alla convocazione della assemblea dei soci ai sensi dellart. 2406 c.c., recante quale ordine del giorno: nomina dellorgano di controllo.

    10. Revoca 2400, 2 c.: i sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito linteressato. condizione: giusta causa, la revoca inefficacie finch non approvata dal tribunale, i sindaci nominati dallo stato o da enti pubblici possono essere revocati solo da chi li ha nominati, la revoca pu conseguire ad azione di responsabilit (in tal caso occorre approvazione tribunale?).

    11. Principi di comportamento Norma 1.6.: Il sindaco pu essere revocato solo per giusta causa. La deliberazione che dispone la revoca del sindaco di competenza dellassemblea ordinaria. Fanno eccezione le societ per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a partecipazione statale o di enti pubblici, nelle quali i sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. La suddetta deliberazione deve essere approvata dal competente tribunale, sentito il soggetto interessato. La revoca del sindaco ha effetto dal momento in cui il decreto del tribunale di approvazione della deliberazione diviene definitivo.

    12. Revoca e azione di responsabilit Lart. 2407, 3 c. fa applicazione si sindaci delle norme relative alle azioni di responsabilit amministratori; ci si chiesti se in caso di revoca ai sensi dellart. 2393, occorre approvazione del tribunale? Lorientamento della giurisprudenza di merito prevalente era in senso contrario, opposta la tesi prevalente in dottrina.

    13. Cass. 12-12-2005 n. 27389 Il problema stato affrontato dalla cassazione nel 2005 e poi nuovamente nel 2010. Essa ha sottolineato la fondamentale differenza tra la posizione di amministratori e sindaci, perch mentre per i primi il rapporto di fiducia con chi detiene la maggioranza del capitale sociale imprescindibile, non solo allatto della nomina ma per tutta la durata dellincarico, per i secondi la questione pi complessa. Il loro essere organi di controllo ed il fatto che la loro funzione risponda non solo allinteresse dei soci, unitariamente intesi, ma anche pi specificamente a quello dei soci di minoranza, dei terzi e del mercato in genere, ogni qual volta si tratti di vigilare sullosservanza di norme di legge poste anche a tutela di questo pi ampio raggio di interessi, rende necessari particolari presidi dindipendenza (almeno nei limiti del possibile) non solo nei confronti degli amministratori, sul cui operato il controllo sindacale soprattutto destinato a svolgersi, ma anche nei riguardi di quel medesimo azionariato di maggioranza del quale gli amministratori sono normalmente espressione.

    14. Cass. 12-12-2005 n. 27389 Per questa ragione la revoca dei sindaci da parte dellassemblea, diversamente da quella degli amministratori, deve essere approvata infatti dal tribunale, e questa corte ha gi avuto occasione di precisare che tale approvazione non rappresenta una semplice verifica formale della regolarit della delibera, ma un atto (di volontaria giurisdizione) con il quale viene esercitato un controllo sullesistenza della giusta causa, ponendosi come fase necessaria e terminale di una vera e propria sequenza procedimentale preordinata alla produzione delleffetto della revoca. Non affatto logico supporre che questa fondamentale differenza nel regime di revoca degli amministratori e dei sindaci, attesa la ragione su cui essa riposa, sia destinata a venir meno nel peculiare caso di deliberazione assembleare volta ad autorizzare lesercizio dellazione di responsabilit.

    15. Cass. 12-12-2005 n. 27389 La deliberazione con la quale lassemblea di una societ per azioni autorizzi lesercizio dellazione sociale di responsabilit contro i sindaci, anche se adottata con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale, non determina la revoca automatica dei sindaci dalla carica e non implica limmediata sostituzione. superfluo aggiungere che lassemblea pu comunque sempre contestualmente deliberare la revoca per giusta causa dei sindaci contro I quali abbia anche deliberato lesercizio dellazione di responsabilit, fermo per restando la necessit di sottoporre detta deliberazione di revoca allapprovazione del tribunale a norma dellart. 2400, 2 comma, c.c..

    16. Le motivazioni sono riprese in modo integrale dalla pi recente pronuncia n. 20826 del 2010. Cass. 7 ottobre 2010, n. 20826

    17. quando sopraggiunge una causa di ineleggibilit ai sensi dellart. 2399; quando il sindaco cancellato o sospeso dal registro dei revisori contabili, si applica solo ai revisori contabili, cosa succede se viene meno requisito previsto dal regolamento revisori, ma non dellart. 2399? In particolare se altri sindaci hanno il requisito delliscrizione nel registro revisori contabili? Decadenza per perdita dei requisiti

    18. art. 2404, 2 c.: il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dallufficio; e se le riunioni non si sono tenute? art. 2405, 2 c.: i sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o durante un esercizio sociale a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dallufficio; il sindaco deve essere regolarmente informato. Decadenza sanzionatoria

    19. Operativit delle cause di decadenza E necessario accertamento? Norma di comportamento 1.6.: la decadenza ha effetto dal momento dellaccertamento della causa che la determina. Dottrina divisa. Laccertamento serve a rendere nota la decadenza allinterno della societ e poi nei confronti dei terzi con liscrizione della cessazione nel registro delle imprese.

    20. Cass. 9 maggio 2008, n. 11554 Alcune socie di una societ impugnarono una delibera assembleare di approvazione del bilancio sulla base di una pluralit di argomenti, tra cui la circostanza che un membro del collegio sindacale doveva ritenersi decaduto per la mancanza del requisito dellindipendenza.

    21. (segue) Le situazioni d'incompatibilit da cui sia colpito un sindaco di societ operano di diritto, in modo automatico, senza la necessit di alcuna pronuncia assembleare (o di altro organo della societ) che le faccia valere. Questa corte si pronunciata ripetutamente nel senso dell'automaticit della decadenza del sindaco, in presenza di una delle situazioni ipotizzate dallart. 2399 c.c., non sembrando lecito ipotizzare al riguardo un procedimento accertativo che il legislatore non ha affatto previsto. Le doglianze della societ ricorrente sono per volte a mettere in discussione la circostanza che, nel caso in esame, il rapporto di consulenza professionale intrattenuto dal sindaco rag. V. con la societ comportasse davvero l'insorgere di una causa di decadenza. A tal riguardo va detto anzitutto che "il rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita" dal quale la disposizione dell'art. 2399 fa discendere l'ineleggibilit - e quindi la decadenza - del sindaco non si identifica necessariamente solo con un rapporto contrattuale di durata, in tal senso formalmente stipulato tra il professionista e la societ. Esso ricorre anche in presenza di una pluralit di incarichi formalmente distinti e, tuttavia, tali da configurare uno stabile legame di clientela. Se cos non fosse, risulterebbe sin troppo agevole aggirare la norma e ne verrebbe comunque palesemente tradita la ratio, che risiede nell'esigenza di garantire l'indipendenza di chi incaricato di delicate funzioni di controllo, in presenza di situazioni idonee a compromettere tale indipendenza quando il controllore sia direttamente implicato nell'attivit sulla quale dovrebbe in seguito esercitare dette funzioni di controllo.

    22. (segue) Altra questione se, una volta riconosciuta l'esistenza e l'automatica operativit della causa di decadenza di uno dei sindaci, l'intero collegio sindacale debba considerarsi illegittimamente costituito, con conseguente illegittimit degli atti da esso compiuti, o se tali atti possano restare validi nel caso siano stati adottati con il voto favorevole degli altri due componenti del collegio. In mancanza di una specifica disciplina circa l'invalidit degli atti del collegio sindacale, appare arbitraria la pretesa di fare applicazione della cosiddetta prova di resistenza anche per le deliberazioni di tale organo. Nel funzionamento e nella costituzione stessa di un organo collegiale insito, infatti, un meccanismo di reciproca integrazione dell'opera dei suoi componenti, che non si riduce alla semplice espressione di voto e non quindi suscettibile di esser considerata solo a seconda del segno positivo o negativo del voto stesso, realizzandosi invece sovente forme di integrazione di competenze professionali diverse che, pur senza corrispondere a differenti funzioni, rendono tuttavia l'attivit di ciascun componente dell'organo complementare a quella degli altri. Ne consegue che la decadenza di uno dei componenti del collegio sindacale, da cui deriva l'impossibilit del collegio stesso di correttamente operare con il numero minimo dei membri prescritti dalla legge, si risolve in un difetto di costituzione dell'organo e, di riflesso, in una ragione d'illegittimit degli atti da esso compiuti.

    23. (segue) L'illegittima costituzione del collegio sindacale destinata ad inficiare la regolarit del procedimento di approvazione del bilancio sociale e della deliberazione assembleare che lo conclude, perch la relazione dei sindaci costituisce indiscutibilmente un momento essenziale di detto procedimento. Altrettanto non pu dirsi per l'ulteriore deliberazione assembleare sulla quale si sofferma ricorso. Il rilevato vizio di costituzione del collegio sindacale idoneo ad incidere sulla legittimit degli atti da quel medesimo organo compiuti, ma non pure degli atti di organi diversi, salvo che - come nel caso gi richiamato dell'approvazione assembleare del bilancio d'esercizio - si tratti di atti confluenti in un medesimo procedimento, o comunque di atti tra loro legati da un nesso di consequenzialit necessaria sul piano giuridico. Nulla perci consente di ritenere che l'accertato difetto di costituzione del collegio sindacale sia idoneo a compromettere la validit di una deliberazione assembleare avente ad oggetto la determinazione del compenso spettante all'amministratore della societ perch tale deliberazione (a differenza dell'eventuale remunerazione per incarichi particolari, deliberata dallo stesso consiglio di amministrazione previo necessario parere dell'organo di controllo) non comporta alcun ruolo attivo del collegio sindacale. Diversa sarebbe la conclusione, ovviamente, se la determinazione del compenso spettante all'amministratore fosse in qualche modo commisurata agli utili risultanti dal bilancio. Ma non risulta che fosse cos nel caso in esame.

    24. Per concludere sulla decadenza La decadenza opera automaticamente ed efficace dal momento in cui si verifica la circostanza che la provoca. Laccertamento della decadenza ha solo leffetto di rendere la decadenza nota e di provocarne gli effetti: subentro dei supplenti, obbligo iscrizione cessazione nel registro delle imprese.

    25. Rinuncia (dimissioni) si pu fare in ogni momento, non richiesta una particolare forma, ma non pu essere tacita, se manca giusta causa la societ potrebbe richiedere un risarcimento.

    26. Applicazione della prorogatio Nel caso di dimissioni dei sindaci si applica la prorogatio? La prevalente giurisprudenza era per la risposta affermativa. In particolare si vedano: Cass. n. 5928 del 1986, cass. 18 gennaio 2005, n. 941 e sentenze merito. ma una parte di quella di merito era di opposta opinione: Trib. Monza, 26 aprile 2001, Tribunale Napoli 15 ottobre 2009. La dottrina sempre stata divisa.

    27. Principi di comportamento Norma 1.6.: Il sindaco libero di rinunciare in qualsiasi momento allincarico (c.d. dimissioni volontarie). opportuno che la rinuncia avvenga in forma scritta ovvero risulti negli atti sociali. La comunicazione deve essere indirizzata - con qualsiasi mezzo che consenta la certezza della ricezione, anche attraverso la conferma da parte dei destinatari - allorgano amministrativo (ovvero preferibilmente a ciascun componente del consiglio di amministrazione) e ai componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale. opportuno che nella comunicazione vengano indicate le ragioni della rinuncia. La rinuncia del sindaco ha effetto immediato. Nel caso in cui le dimissioni riguardino pi membri del collegio, per stabilirne lordine di efficacia, far fede il momento nel quale esse sono state ricevute dalla societ. In caso di rinuncia, laddove sia possibile, il collegio sindacale integrato mediante il subingresso di sindaci supplenti; laddove ci non sia possibile, gli amministratori devono provvedere tempestivamente a convocare lassemblea dei soci affinch provveda ad integrare il collegio.

    28. Commento Deve altres osservarsi, da un lato, che la rinuncia pacificamente qualificata come un atto unilaterale recettizio, destinato in quanto tale a produrre i propri effetti dal momento in cui viene ricevuto dal destinatario dello stesso; dallaltro, che il diritto a porre termine ante tempus al rapporto con la societ, riconosciuto al sindaco dalla disposizione di cui allart. 2401 c.c., si inserisce nellalveo dei criteri enunciati dal codice civile a garanzia della libera disponibilit del recesso dallincarico assunto, salva naturalmente la responsabilit del rinunziante per i danni eventualmente causati dal recesso. Listituto della prorogatio assume, pertanto, carattere eccezionale e non suscettibile di estensione ad ipotesi diverse da quella contemplata dalla legge, e segnatamente alla rinuncia, con riferimento alle quali la forzata permanenza in carica in regime di proroga del sindaco rinunziante rappresenterebbe una compressione del proprio diritto alle dimissioni. Ne consegue che, innanzi alle dimissioni del sindaco, dovere dellorgano gestorio attivarsi affinch lassemblea provveda allimmediata sostituzione dello stesso, dovendo dichiarare lo scioglimento della societ, ai sensi dellart. 2484 c.c., qualora i soci non provvedano al riguardo.

    29. Massima Triveneto H.E.1: la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio stato ricostituito (art. 2400, I comma, c.c.). In tutti gli altri casi: morte, rinunzia o decadenza, la cessazione ha effetto immediato, anche nellipotesi che con i sindaci supplenti non si completi il collegio sindacale. sempre possibile per uno o per tutti i sindaci in regime di prorogatio per scadenza del termine rinunciare alla carica, rendendo quindi immediatamente efficace la propria cessazione. Qualora lorgano di controllo diventi incompleto e non sia possibile ricostituirlo integralmente, per incapacit dellassemblea o per non reperibilit di sindaci disposti ad accettare lincarico, la societ si scioglie.

    30. Due pronunce opposte del Tribunale di Milano Trib. Milano 3 febbraio 2010: si deve ritenere, in ossequio al disposto dell'art. 2401 comma 3 c.c., che il () collegio rimasto nelle sue funzioni, in regime di prorogatio sino alla effettiva assunzione della carica da parte dei successori, circostanza questa occorsa, come si detto, non gi con la sola nomina dei successori ad opera dellassemblea (), ma invece con l'accettazione [da parte dei nuovi sindaci] Trib. Milano, Sez. VIII (decr.), 2 agosto 2010: effetto immediato, indipendentemente dalla sua accettazione da parte dellassemblea, non solo quando sia possibile lautomatica sostituzione del dimissionario con un sindaco supplente () ma anche laddove tale sostituzione non sia possibile per la mancanza di sindaci supplenti.

    31. (segue) In entrambi i casi si era verificata la rinuncia da parte di tutti i sindaci. Nel primo caso si trattava di azione di responsabilit e si intendeva stabilire fino a che momento i sindaci conservavano la responsabilit stessa. Nel secondo caso si assisteva alla mancata iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dei sindaci da parte degli amministratori in attesa della nomina dei nuovi.

    32. Argomenti a favore efficacia immediata (1) Dato testuale. Non decisivo. Modifica riforma 2003. Potrebbe essere ritenuta conferma prorogatio. Permanenza in carica potrebbe essere anche prolungata come nel caso di liquidazione o fallimento. Lo stesso si verificherebbe in caso di scadenza del termine. Nel caso di fallimento leffetto di sterilizzazione degli organi normale.

    33. Argomenti a favore efficacia immediata (2) Nelle dimissioni vi unespressione di volont di lasciare la societ che manca nella scadenza del termine. Ma nessuno dice che nella scadenza del termine vi sia volont di proseguire. Seri dubbi su possibilit dimissioni contemplata da massima triveneto. Confronto con decadenza. Confronto non proponibile perch diversi scopi e presupposti.

    34. Argomenti a favore prorogatio Principio generale secondo cui devono essere evitate tutte le soluzioni di continuit nel funzionamento degli organi essenziali della societ Applicazione analogica 2385, confermata da nuovo 2400, 1 co. Omogeneit trattamento scadenza termine e dimissioni. Ma perch un sindaco deve rimanere in carica anche per anni quando ha chiesto di essere sostituito ed anche se sussiste una giusta causa di dimissioni?

    35. Quale soluzione? Soluzione tranquillizzante non c. Occorrer attendere cassazione, se mai ci si arriver. Ci sono due interessi meritevoli di tutela che si contrappongono: garantire continuit funzione controllo, garantire diritto dimissioni. Non fornito un criterio certo di prevalenza: nel breve periodo dovrebbe prevalere linteresse alla continuit, nel lungo periodo quello alle dimissioni.

    36. Operazioni straordinarie Tanto la fusione che la trasformazione pu provocare la cessazione del collegio sindacale: Trasformazione (vale il principio di continuit) Passaggio da societ di capitali a societ di persone. Passaggio da societ di capitali a srl. Fusione Quale collegio sindacale deve redigere la relazione al bilancio della societ che stata assorbita? Vale il principio dellorgano in carica.

    37. Modifica modello governance I modelli di governance sono tipici: Non sono ammesse soluzioni ibride. Non ammessa interpolazione con modelli societ di persone. Il modello tradizionale quello di default. Lo statuto pu adottare uno degli altri due modelli.

    38. Modificabilit modello (2) E possibile una clausola che preveda tutti e tre i modelli e rimetta poi allassemblea ordinaria di scegliere volta per volta? Art. 2380, 1 c.: se lo statuto non dispone diversamente ....; art. 2380, 2 c.: lo statuto pu adottare ..... Occorre una modifica statutaria approvata da unassemblea straordinaria. Cos massima 17 Milano e H.C.1 Triveneto.

    39. Modificabilit modello (3) Salvo che la deliberazione disponga altrimenti, la variazione di sistema ha effetto dalla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo (art. 2380, 2 c.). Occorre approvazione tribunale quando la delibera comporta scadenza del collegio sindacale? Si applica prorogatio? Non consta giurisprudenza.

    40. Principi di comportamento Norma 6.1.: Nelle societ per azioni, la variazione del sistema di amministrazione tradizionale a quello dualistico o monistico e viceversa determina la cessazione dellorgano di controllo. Salvo diversa deliberazione dellassemblea straordinaria modificativa del sistema di amministrazione, la variazione del sistema ha effetto alla data dellassemblea convocata per lapprovazione del bilancio relativo allesercizio successivo. Commento: Nelle S.p.A, la adozione di modelli alternativi di amministrazione e controllo (sistema monistico e dualistico) costituisce una causa di cessazione anticipata dei sindaci espressamente prevista dalla legge. Pertanto, in questa ipotesi non trova applicazione lart. 2400, secondo comma, c.c. che, in relazione alla revoca del sindaco, subordina lefficacia della cessazione alla preventiva approvazione del tribunale.

    41. Massime Triveneto (1) H.C.12: dalla data di efficacia della modifica si verifica la cessazione degli organi sociali previgenti, esclusa ogni possibilit di prorogatio. H.E.2: posto che la deliberazione di adozione del diverso sistema di amministrazione e controllo (dualistico o monistico) integra una causa sui generis di cessazione anticipata dei componenti degli organi di controllo, non assimilabile alla loro revoca, si ritiene che in detta ipotesi non trovi applicazione il disposto dellart. 2400 secondo comma c.c. che subordina la revoca dei sindaci alla preventiva approvazione del tribunale.

    42. Massime Triveneto (2) H.E.4: Con il passaggio al sistema di amministrazione e controllo monistico dal sistema tradizionale (c.d. ordinario) di societ per azioni il cui statuto, conformemente all'art. 2409-bis comma 3 c.c., rimetta il controllo contabile al Collegio Sindacale, interviene una situazione di incompatibilit assoluta ed automatica, dal momento che nelle societ per azioni di tipo monistico il controllo contabile inderogabilmente demandato ad un revisore contabile o ad una societ di revisione (l'art. 2409-noviesdecies c.c. rinvia ai commi 1 e 2 dell'art. 2409-bis c.c. e non gi invece al comma 3). Ne consegue: che il Collegio Sindacale cessa - pur sempre a far data dal momento in cui la variazione di sistema avr effetto (art. 2380 comma 2 c.c.) senza che ci comporti revoca ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2400 c.c.; che l'assemblea dei soci, all'atto della delibera di variazione del sistema di amministrazione e controllo potr, ricorrendo tutti i presupposti all'uopo fissati dall'art. 2409-quater c.c., conferire l'incarico del controllo contabile al revisore/societ di revisione ovvero demandare tale decisione di conferimento dell'incarico ad una successiva assemblea ordinaria.

    43. Massime Triveneto (3) H.E.5: Con il passaggio dal sistema di amministrazione e controllo monistico al sistema tradizionale (od ordinario) di societ per azioni il cui statuto, recependo l'art. 2409-bis commi 1 e 2 c.c., rimetta il controllo contabile ad un revisore o ad una societ di revisione, non interviene alcuna situazione di incompatibilit assoluta ed automatica del revisore in carica, dal momento che sia nelle societ per azioni di tipo monistico che in quelle tradizionali il controllo contabile normativamente demandato ad un revisore contabile o ad una societ di revisione (invero la regola di sistema la medesima: l'art. 2409 bis comma 1 c.c., richiamato dall'art. 2409-noviesdecies c.c. per il monistico). Ne consegue che, ove in conseguenza della variazione del sistema di governance la societ per azioni intenda rimettere il controllo contabile al Collegio Sindacale - nel presupposto che sussistano tutti i requisiti di cui all'art. 2409 bis comma 3 c.c. - l'assemblea dei soci, all'atto della delibera di variazione del sistema di amministrazione e controllo, dovr modificare in tal senso lo statuto sociale. Tale modifica statutaria perfettamente aderente al dettato normativo non costituisce revoca dell'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2409-quater c.c.

    44. Dottrina La modifica del modello di governance non comporta la necessit dellapprovazione del tribunale. La cessazione sarebbe immediata alla data di efficacia della modifica. Ma se non nominati nuovi organi? La modifica potrebbe prestarsi a utilizzi poco commendevoli: possibilit di invocare labuso di potere (la figura stata utilizzata in alcune ipotesi di cessazione degli amministratori quale utilizzo improprio della clausola simul stabunt simul cadent e la modifica del numero dei membri del c.d.a.

    45. Collegio sindacale nella s.r.l. La nomina del collegio sindacale obbligatoria: se il capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le societ per azioni (2477, 2 c.), se vengono superati i limiti previsti dallarticolo 2435-bis del codice civile (2477, 3 c. lett. c), ossia aver superato per due esercizi almeno due limiti tra: 50 dipendenti; 4.400.000 di totale attivo, 8.800.000 di ricavi, se la societ tenuta alla redazione del bilancio consolidato (2477, 3 c. lett. a), se la societ controlla una societ obbligata alla revisione legale dei conti (2477, 3 c. lett. b). Nei casi in cui obbligatoria la nomina del collegio sindacale si applicano le disposizioni in tema di societ per azioni (2477, 4 c.). Nel caso di superamento dei limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata lobbligo viene meno se per due esercizi non vengono pi superati due dei limiti citati.

    46. Cessazione obbligo collegio sindacale Norma di comportamento 1.6.: Nelle societ a responsabilit limitata, il venir meno dei requisiti di cui allart. 2477 c.c. al di sotto dei limiti previsti dalla legge determina la cessazione dellobbligo di nomina del collegio sindacale. Se la cessazione dellobbligo di nomina del collegio sindacale interviene nel corso dellincarico, il collegio sindacale rimane in carica fino alla naturale scadenza. Non consta giurisprudenza.

    47. Dottrina Sia con riferimento alla costituzione, sia alla cessazione la tesi prevalente assegna rilievo allavvenuta formazione del bilancio. V. art. 2477, 6 co.: lassemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale. Il collegio cesserebbe automaticamente con lapprovazione del bilancio che attesta il venir meno dei parametri per il secondo esercizio consecutivo. La decisione con cui si prende atto del venir meno dellobbligo non costituisce una revoca, ma accerta (funzione dichiarativa) leffetto estintivo del rapporto nato per effetto di una norma di legge

    48. La cessazione dei sindaci Lorenzo Benatti Parma, 25 febbraio 2011

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