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Pietro Barrera Sspal – Milano, 1° luglio 2010

Pietro Barrera Sspal – Milano, 1° luglio 2010. La responsabilità disciplinare dei dipendenti pubblici dopo il d.lgs. 27 ottobre 2009, n.150 (anche alla luce del decreto legge n.78/2010). Prima e dopo la c.d. “privatizzazione”. Nozione pubblicistica

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Pietro Barrera Sspal – Milano, 1° luglio 2010

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Presentation Transcript


  1. Pietro BarreraSspal – Milano, 1° luglio 2010 La responsabilità disciplinare dei dipendenti pubblici dopo il d.lgs. 27 ottobre 2009, n.150 (anche alla luce del decreto legge n.78/2010) Sspal - Milano, 1° luglio 2010

  2. Prima e dopo la c.d. “privatizzazione” • Nozione pubblicistica • Soggezione speciale del dipendente pubblico (a fronte della supremazia speciale della p.a.) • Doveri pubblici, con un fondamento in norme costituzionali (artt.54.2, 98.2, 28) • D.lgs. 29/1993: I rapporti individuali di lavoro … sono regolati contrattualmente • D.lgs. 150/2009: la contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro Sspal - Milano, 1° luglio 2010

  3. Nel d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 • Art.21 (rinvio al CCNL per la eventuale responsabilità disciplinare dei dirigenti) • Art.55 (Sanzioni disciplinari e responsabilità) rinvio al CCNL per infrazioni e sanzioni, procedure di conciliazione e impugnazione, compiuta definizione del procedimento, rapporto con il procedimento penale • Art.56 (Impugnazione delle sanzioni) e inoltre • Art.53 (Incompatibilità, cumulo di impieghi …) • Art.54 (Codice di comportamento) Sspal - Milano, 1° luglio 2010

  4. Motivi di insoddisfazione? • Sostanziale assenza di responsabilità disciplinare per i dirigenti • Scarsa (e “disattenta”) applicazione delle disposizioni – pur severe – per la responsabilità disciplinare dei dipendenti • Inadeguatezza degli strumenti per sanzionare il “non lavoro” (assenteismo e “fannulloni”) • Irrazionale rapporto tra procedimento disciplina e procedimento penale Sspal - Milano, 1° luglio 2010

  5. Con la “riforma Brunetta” • Norme imperative ex artt. 1339 e 1419 codice civile • Tuttavia, il fondamento della responsabilità (e del correlato potere) disciplinare resta l’obbligazione contrattuale (art.67 ) • Art.68: nuovo art. 55 del d.lgs. 165 • Art.69: artt. 55 bis … noviesnel d.lgs. 165 • Modifiche all’art.21 (responsabilità dei dirigenti) • E comunque “nelle materie relative alle sanzioni disciplinari … la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge” (nuovo art.40.1/165) Sspal - Milano, 1° luglio 2010

  6. Ambito di applicazione • Art.55 d.lgs. 165/2001 (mod. art.68/15): Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, sino all’articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli art. 1339 e 1419.2 cc., e si applicano ai rapporti di lavoro … alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2. Sspal - Milano, 1° luglio 2010

  7. Cinque forti innovazioni • Compiuta definizione dei procedimenti disciplinari • Potere disciplinare dei dirigenti • Previsione legislativa delle infrazioni di maggiore gravità (e di alcune altre infrazioni) • Rapporto tra procedimenti penali e disciplinari • Responsabilità disciplinare dei dirigenti Sspal - Milano, 1° luglio 2010

  8. Nella fase di prima attuazione Art.11 “preleggi”: La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo Art.25.2 Costituzione: Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. • Inapplicabilità delle nuove fattispecie penali e disciplinari (se più sfavorevoli) per i fatti antecedenti al 16.11.09 • Applicabilità delle norme procedurali in rapporto alla data di acquisizione della “notitiacriminis” Sspal - Milano, 1° luglio 2010

  9. Inoltre: • Divieto di istituire (e di attivare) procedure di impugnazione • Definizione dei procedimenti pendenti entro 60 gg. (16 gennaio 2010) Sspal - Milano, 1° luglio 2010

  10. I procedimenti disciplinari: • Per il rimprovero verbale • Per sanzioni fino alla sospensione dal servizio e alla retribuzione per un massimo di 10 gg. • Per le medesime infrazioni (e sanzioni) quando il responsabile dell’ufficio non è un dirigente • Per le sanzioni più gravi inoltre • Procedimenti per i dirigenti • Procedimenti di conciliazione Sspal - Milano, 1° luglio 2010

  11. Procedimento ordinario • Il dirigente contesta l’addebito entro 20 gg. e convoca il dipendente con un preavviso di almeno 10 gg. • Il dipendente può inviare una memoria scritta, e può formulare “motivata istanza di rinvio” • Il dirigente conclude il procedimento entro 60 gg. dalla contestazione • In caso di differimento dei “termini a difesa” per oltre 10 gg., il termine per la conclusione è prorogato in misura corrispondente Sspal - Milano, 1° luglio 2010

  12. Quando il responsabile della struttura non è un dirigente: • Il responsabile della struttura trasmette gli atti all’”ufficio disciplina” entro 5 gg. dalla notizia • L’ufficio cura il procedimento secondo i termini del procedimento semplificato (il termine per la contestazione decorre dalla data in cui l’ufficio riceve comunque la notizia) • Il termine per la conclusione decorre dalla data della prima acquisizione della notizia Sspal - Milano, 1° luglio 2010

  13. Per le infrazioni di maggiore gravità • Il procedimento è assegnato all’”ufficio disciplina”, che agisce d’ufficio o per impulso del responsabile dell’ufficio dove è stata commessa l’infrazione • Medesime fasi del procedimento, ma termini raddoppiati • Non si raddoppiano i termini della proroga corrispondente all’eventuale differimento del termine a difesa Sspal - Milano, 1° luglio 2010

  14. Conciliazione non obbligatoria • Esclusa nei casi in cui è previsto il licenziamento disciplinare • Deve instaurarsi e concludersi entro 30 gg. dalla contestazione • I termini del procedimento restano sospesi, e riprendono a decorrere in caso di conclusione negativa • La sanzione concordata non può essere di tipo diverso da quella per la quale si procede Sspal - Milano, 1° luglio 2010

  15. Regole comuni a tutti i procedimenti • Il “codice disciplinare” sul sito internet • Con la violazione dei termini, decadenza dell’azione disciplinare e, per il dipendente, dall’esercizio del diritto di difesa • Comunicazioni più semplici (PEC, ecc.) • Diritto di accesso agli atti istruttori • Casi speciali: prosecuzione del procedimento presso altra p.a. o in caso di dimissioni Sspal - Milano, 1° luglio 2010

  16. Procedimento disciplinare e procedimento penale • Autonomo svolgimento, anche “in parallelo” • Il procedimento disciplinare può essere sospeso solo per le fattispecie più rilevanti, quando l’ufficio non disponga di elementi sufficienti • Il procedimento disciplinare deve/può essere riaperto in caso di contrasto con la sentenza irrevocabile • Il procedimento è ripreso o riaperto entro 60 gg. dalla comunicazione della sentenza (o dall’istanza di riapertura) e si conclude entro 180 gg. • E’ comunque doveroso il rinnovo della contestazione dell’addebito, per il dipendente, dall’esercizio del diritto di difesa • Obbligo per le cancellerie di comunicare alle aa.pp. le sentenze penali pronunciate nei confronti di un dipendente pubblico Sspal - Milano, 1° luglio 2010

  17. Responsabilità disciplinare, responsabilità civile, responsabilità amministrativa • Responsabilità patrimoniale del dipendente illegittimamente assente (“pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione”) • Responsabilità disciplinare del dipendente che con il suo operato abbia cagionato la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno • Mobilità per il dipendente abbia “cagionato grave danno al normale funzionamento dell’ufficio … per inefficienza, o incompetenza professionale” Sspal - Milano, 1° luglio 2010

  18. Licenziamento disciplinare, senza preavviso • Falsa attestazione della presenza in servizio ovvero assenza giustificata con una falsa certificazione • Falsità documentali o dichiarative in occasione dell’assunzione o di progressioni di carriera • Reiterazione di condotte “aggressive o moleste o ingiuriose o lesive dell’onore e della dignità personale altrui” • Condanna definitiva con interdizione perpetua o estinzione del rapporto di lavoro Sspal - Milano, 1° luglio 2010

  19. Licenziamento disciplinare, con preavviso • Assenza ingiustificata per più di 3 gg. nel biennio o più di 7 in 10 anni, o mancata ripresa dal servizio entro il termine assegnato • Ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio • Insufficiente rendimento della prestazione lavorativa nell’arco del biennio, dovuto alla “reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa” Sspal - Milano, 1° luglio 2010

  20. Insomma, pugno duro contro gli “assenteisti” • Per false attestazioni, oltre al licenziamento senza preavviso, risarcimento del danno patrimoniale, e sanzione penale (1-5 anni di reclusione, e multa di €400-1.600) • Stessa pena per il medico, e per “chiunque altro concorre” a certificazioni mediche false (…); per il medico, radiazione dall’albo, licenziamento (se dip. pubblico) o decadenza dalla convenzione • Visita fiscale anche per un solo giorno di assenza (fasce orarie stabilite con decreto ministeriale) • Per malattie oltre 10 gg. o per la “terza malattia”, certificazione di struttura sanitaria pubblica o medico convenzionato • In ogni caso, certificazione inviata per via telematica all’Inps, e dall’Inps alla p.a. • L’inosservanza degli obblighi di trasmissione, licenziamento o decadenza dalla convenzione. Sspal - Milano, 1° luglio 2010

  21. Qualche precisazione, qualche correzione: • circolare n.1/2010, 19.3.2010, Art.55-septies del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, introdotto dall’art.69 del d.lgs. n.150/2009 – Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Indicazioni operative • art.24-bis, Interpretazione autentica dell’art.55-quinquies del d.lgs.n.165/2001, in AC3209 (Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della PA con cittadini e imprese e delega la Carta dei doveri delle aa.pp. e per la codificazione in materia di p.a. Sspal - Milano, 1° luglio 2010

  22. Per l’effettività della responsabilità disciplinare • La mancata collaborazione “richiesta o comunque dovuta” è sanzionata con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 15 gg. • Il dirigente che, avendone il potere, non esercita l’azione disciplinare o ne causa la decadenza, è punito con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 3 mesi e con la decurtazione della retribuzione di risultato • Analoga sanzione per i dipendenti privi di qualifica dirigenziale “ove non stabilito diversamente dal contratto” • La responsabilità civile del dirigente per “illiceità nello svolgimento del procedimento disciplinare” è limitata al dolo e alla colpa grave Sspal - Milano, 1° luglio 2010

  23. La responsabilità disciplinare dei dirigenti • Resta immutato il rinvio dell’art.21 alla “eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo” • Certamente ci sono (almeno) due infrazioni disciplinari (connesse all’esercizio del potere disciplinare e allo svolgimento del procedimento - NB: come intendere il riferimento al “dirigente generale”?) • Irragionevole non ipotizzare che anche il dirigente risponda per i gravi comportamenti sanzionati con il “licenziamento disciplinare” • Una risposta chiara nel CCNL 22 febbraio 2010 per il comparto regioni e autonomie locali (art.4: netta distinzione tra la responsabilità disciplinare e gli altri ambiti della responsabilità dirigenziale, per i quali è previsto il procedimento dinanzi al Comitato dei garanti) Sspal - Milano, 1° luglio 2010

  24. Raccordo tra disciplina legislativa e contrattuale • Più agevole per i dirigenti • Più complesso per gli altri dipendenti: certamente superate le norme procedurali, quelle relative al procedimento penale, le vecchie disposizioni transitorie; occorre maggiore attenzione per “interpolare” il codice disciplinare con le norme inderogabili stabilite dal legislatore • Una parentesi: il licenziamento per “permanente inidoneità psicofisica”: regolamento solo per lo Stato, ma “l’amministrazione può risolvere il rapporto” … Sspal - Milano, 1° luglio 2010

  25. Poche novità nel decreto legge 78/2010: • illecito disciplinare e responsabilità erariale: • art.6, comma 7: incarichi di consulenza • art.6, comma 12: missioni • art.6, comma 13: formazione • art.9, comma28: lavoro flessibile Sspal - Milano, 1° luglio 2010

  26. Autonomia di ogni amministrazione per • “Ricostruire” il Codice disciplinare • Individuare l’ufficio preposto alla gestione dei procedimenti disciplinari più complessi • Individuare gli uffici affidati a responsabili privi di qualifica dirigenziale • Individuare il titolare del potere disciplinare nei confronti dei dirigenti (almeno per le fattispecie di cui agli artt. 55-bis.7 e 55-sexies.3) • Promuovere azioni volte ad uniformare i criteri di valutazione dei diversi dirigenti a cui è affidato un’autonoma potestà disciplinare. Sspal - Milano, 1° luglio 2010

  27. Ed ora (cosa bolle in pentola?) • ddl AS2156, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione • giuramento dei dipendenti pubblici: fedeltà alla Repubblica, alla Costituzione, alle leggi e “ai doveri nell’interesse dell’Amministrazione e dei cittadini per il pubblico bene” (art.21, ddl AC3209-A) Sspal - Milano, 1° luglio 2010

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