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CONTRATTO CON IL QUALE UNA PARTE, DETTA MUTUANTE, CONSEGNA ALL'ALTRA PARTE, DETTA MUTUATARIO

IL MUTUO. CONTRATTO CON IL QUALE UNA PARTE, DETTA MUTUANTE, CONSEGNA ALL'ALTRA PARTE, DETTA MUTUATARIO UNA QUANTITà DI DENARO O ALTRE COSE FUNGIBILI. Art. 1813- 1822. Contratto di prestito di consumo. Tra i più antichi contratti di finanziamento. Praticato da:

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CONTRATTO CON IL QUALE UNA PARTE, DETTA MUTUANTE, CONSEGNA ALL'ALTRA PARTE, DETTA MUTUATARIO

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Presentation Transcript


  1. IL MUTUO CONTRATTO CON IL QUALE UNA PARTE, DETTA MUTUANTE, CONSEGNA ALL'ALTRA PARTE, DETTA MUTUATARIO UNA QUANTITà DI DENARO O ALTRE COSE FUNGIBILI Art. 1813- 1822 Contratto di prestito di consumo Tra i più antichi contratti di finanziamento • Praticato da: • Banche e istituti di credito • Soggetti privati

  2. PARTI COINVOLTE “il mutuante consegna al mutuatario una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e il mutuatario si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e quantità” l'oggetto prevalente è il denaro, più raro l'impiego di altre cose fungibili

  3. CARATTERISTICHE del CONTRATTO REALE Si perfeziona con la consegna del denaro o di altre cose fungibili NATURALMENTE ONEROSO Il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante NB: Le parti possono concordare che non siano corrisposti interessi UNILATERALE Le uniche obbligazioni sono a carico del mutuatario EFFETTI REALI Il denaro o l'oggetto fungibile diventano di proprietà del mutuatario FORMA LIBERA Non esistono particolari forme per la stipulazione DURATA Durata per un periodo di tempo considerevole

  4. PERFEZIONAMENTO del CONTRATTO Il contratto di mutuo si perfeziona con la consegna dell'oggetto: Può essere consegnato in contanti o utilizzando un metodo alternativo quale assegno o accredito bancario Denaro Oggetti fungibili

  5. PROMESSA di MUTUO Il MUTUANTE Può RIFIUTARE L’ADEMPIMENTO DELLA SUA OBBLIGAZIONE SE LE CONDIZIONI PATRIMONIALI DELL’ALTRO CONTRAENTE SONO MUTATE TANTO DA RENDERE DIFFICILE LA RESTITUZIONE Art. 1822 Se l’inadempimento non ha motivazione il mutuante risarcirà i danni

  6. ONERE della PROVA  L’ONERE DELLA PROVA CONSISTE NEL PORRE A CARICO DELLA PARTE CHE ALLEGA UN FATTO A SÉ FAVOREVOLE, IL DOVERE DI DARNE PROVA DELL’ESISTENZA. «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento» Art. 2697, 1° comma, c.c.

  7. ONEROSITà e GRATUITà ONEROSO Il mutuo puo essere GRATUITO In genere il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante salvo diversa volontà delle parti Art. 1815

  8. INTERESSI USURAI GLI INTERESSI PATTUITI SONO CONSIDERATI USURAI QUANDO SONO FORTEMENTE SUPERIORI AL TASSO LEGALE Art. 1815 Per determinare il tasso di interesse usuraio si tiene conto delle commissioni e remunerazioni collegate all'erogazione del credito. Art. 644 codice penale “il prestito ad interessi usurai costituisce reato”

  9. OBBLIGAZIONI del MUTUATARIO

  10. FORMA del CONTRATTO Non esistono particolari forme per la stipulazione È buona regola stipulare il contratto per iscritto Il mutuo bancario richiede la forma scritta ad substantiam

  11. CARATTERIZZATO DAL FATTO CHE LA DETERMINATA SOMMA DI DENARO O ALTRA COSA FUNGIBILE è NECESSARIA AL RAGGIUNGIMENTO DI UNA DETERMINATA FINALITà MUTUO di SCOPO Oltre all'obbligo di restituire il denaro il mutuatario avrà l'obbligo di realizzare lo scopo prefissato per il quale ha richiesto il mutuo

  12. Corte di appello di Napoli, Sez. III, 6 Novembre 2007 Presidente Pumpo – Est. Di Ruggiero – C.G c. B.S.A LA MASSIMA Colui il quale, affermando di avere dato a mutuo una somma di denaro al convenuto, ne domandi la restituzione, non può limitarsi a dimostrare l'avvenuto pagamento, ma ha l'onere di provare altresì il titolo in base al quale il suddetto pagamento sia avvenuto. IL CASO

  13. A dichiarava di aver concesso in mutuo a B una somma di denaro, (come da dichiarazione sottoscritta da parte del mutuatario), e di non aver ricevuto tale somma nonostante un lungo periodo trascorso, richiedendo la restituzione dell'importo a suo favore il giudice di primo grado accoglieva la domanda di A e condannava B a pagare la somma di denaro dovuta oltre gli interessi legali e spese processuali. ILFATTO B ricorreva in appello, ribadendo le eccezioni sollevate in primo grado e l'infondatezza della domanda fondata da A, chiedendo il difetto di legittimazione attiva di A e l'insussistenza di qualsiasi obbligazione con rigetto della domanda introduttiva. A ha resistito chiedendone il rigetto

  14. L’appello va accolto in quanto risulta fondata la censura relativa al difetto di legittimazione attiva di A. La datio di una somma non vale a fondare la richiesta di restituzione, nel caso in cui ammessa la ricezione, l'accipiente contesti il titolo della consegna e correlativamente l'obbligo di restituzione MOTIVI della RICHIESTA di APPELLO • UNA SOMMA DI DENARO PUÒ ESSERE CONSEGNATA PER VARIE RAGIONI, LA CONTESTAZIONE AD OPERA DELL'ACCIPIENS IMPONE, ALL'ATTORE IN RESTITUZIONE DI DIMOSTRARE PER INTERO IL FATTO COSTITUTIVO DELLA SUA PRETESA; ONERE CHE SI ESTENDE ALLA PROVA DI UN TITOLO GIURIDICO IMPLICANTE. LA DEDUZIONE DI UN DIVERSO TITOLO, AD OPERA DEL CONVENUTO NON CONFIGURANDOSI COME ECCEZIONE IN SENSO SOSTANZIALE, NON VALE AD INVERTIRE L'ONERE DELLA PROVA.

  15. I PRECEDENTI CASSAZIONE 9209/2001 “L'ATTORE CHE CHIEDA LA RESTITUZIONE DI UNA SOMMA DI DENARO, AFFERMANDO DI AVERLA DATA A MUTUO, È TENUTO A DARE LA PROVA OLTRE CHE DELL'AVVENUTA CONSEGNA DEL DENARO, ANCHE CHE QUESTA SIA STATA EFFETTUATA PER UN TITOLO CHE NE IMPORTI L'OBBLIGO DI RESTITUZIONE, CON LA CONSEGUENZA CHE L'ONERE DELLA PROVA PUÒ DIRSI ADEMPIUTO SOLO QUANDO RISULTI ACCERTATI ENTRAMBI GLI ELEMENTI DEL FATTO COSTITUTIVO DELLA PRETESA, SENZA CHE LA CONTESTAZIONE DEL CONVENUTO, IL QUALE RICONOSCENDO DI AVER RICEVUTO LA SOMMA DEDUCA UNA DIVERSA RAGIONE DELLA SUA DAZIONE, CONFIGURI UN'ECCEZIONE IN SENSO SOSTANZIALE, TALE DA INVESTIRE L'ONERE DELLA DETTA PROVA”

  16. MOTIVI della DECISIONE A ha si fornito la prova dell'avvenuta consegna del denaro a B, ma non ha dimostrato il titolo in base al quale detta consegna è stata effettuata. La consegna del denaro può essere effettuata per vari motivi e generalmente “solvendi causa” e, nell'ipotesi in cui sia dedotta un diverso motivo è necessario fornire la relativa prova B riconosce di aver ricevuto una somma di denaro da A, ma resta fermo l'onere probatorio a carico di A circa i fatti costitutivi dell'invocato diritto.

  17. La dichiarazione firmata da B risulta compilata su carta intestata della società, senza fare menzione che il prestito fu effettuato da A. L'unico elemento di prova fornito da A è costituito unicamente dalla produzione di tale dichiarazione, MA il solo possesso non legittima la richiesta di restituzione della somma da parte di A NON deve essere B a fornire la prova, ma spetta ad A dimostrare di essere creditore di B e quindi aver consegnato personalmente a B l'importo riportato nella dichiarazione in oggetto e non per conto della società L'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte su cui grava l'onere della stessa, determinando in tal modo il rigetto della relativa richiesta formulata in giudizio.

  18. L'IMPUGNATA SENTENZA VA RIFORMATA, CON CONSEGUENTE RIGETTO DELLA DOMANDA PROPOSTA DA A. (RICHIESTA DI RESTITUZIONE DI UNA SOMMA DI DENARO) • LA RIFORMA DELLA SENTENZA TRAVOLGE ANCHE IL CAPO RELATIVO ALLE SPESE DECISIONE

  19. P.Q.M. LA CORTE DI APPELLO Ha così deciso: - rigetta la domanda proposta da A - condanna A al pagamento, in favore di B, delle spese del doppio grado QUINDI CONSIDERATO L'ESITO COMPLESSIVO DELLA LITE, OSSIA IL RIGETTO DELLA DOMANDA DI A E CONSEGUENTEMENTE L'ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO PROPOSTO DA B, A VA CONDANNATO ALLE SPESE DI DOPPIO GRADO, IN VIRTÙ DEL PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA, IN FAVORE DI B

  20. Art. 2697 c.c. ONERE DELLA PROVA 1) Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. 2) Chi eccepisce l' inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. QUADRO NORMATIVO Art.1813c.c IL MUTUO NOZIONE Il mutuo è il contratto con il quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità

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