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IL RAPPORTO DI LAVORO

IL RAPPORTO DI LAVORO. Nell'ordinamento italiano il rapporto di lavoro è il rapporto giuridico che ha origine dal contratto di lavoro ed è caratterizzato da due obbligazioni principali: l'obbligazione in capo al datore di lavoro della retribuzione

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IL RAPPORTO DI LAVORO

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Presentation Transcript


  1. IL RAPPORTO DI LAVORO Nell'ordinamento italiano il rapporto di lavoro è il rapporto giuridico che ha origine dal contratto di lavoro ed è caratterizzato da due obbligazioni principali: • l'obbligazione in capo al datore di lavoro della retribuzione • l'obbligazione in capo al lavoratore della prestazione lavorativa.

  2. IL CONTRATTO DI LAVORO Il contratto individuale di lavoro dipendente è stipulato tra: - un datore di lavoro (persona fisica, giuridica o ente) - un lavoratore, persona fisica È un contratto in virtù del quale il lavoratore è obbligato a lavorare al servizio del datore di lavoro per un tempo determinato o indeterminato ed il datore di lavoro a pagare un salario stabilito a tempo o a cottimo.

  3. IL CONTRATTO DI LAVORO Il contratto di lavoro dipendente è un contratto tipico e nominato (cioè individuato e disciplinato dalla legge), bilaterale, sinallagmatico, e il più delle volte oneroso essendo possibile seppur raramente un tipologia lavorativa detta "lavoro gratuito" (solidarietà, comunanza di ideologia ecc.).

  4. IL CONTRATTO DI LAVOROLE PARTI l contratto di lavoro dipendente si costituisce attraverso il consenso delle parti (accordo). La capacità di stipulare validamente un contratto di lavoro da parte del prestatore si acquista al raggiungimento dell'età minima per l'ammissione al lavoro, elevata dal 1º gennaio 2007, al compimento del 15º anno di età. In precedenza 14 anni per date attività (agricole), ed elevata a 16 per certi lavori pesanti o pericolosi.

  5. IL CONTRATTO DI LAVOROLA FORMA Non è prevista una particolare forma per il contratto di lavoro, che può pertanto essere concluso anche oralmente o per atti concludenti. La forma scritta può tuttavia essere imposta dalla contrattazione collettiva o dalla legge, ad esempio nei casi: - arruolamento di personale marittimo; - personale dell'aria; - lavoro sportivo. In questi casi è prevista la forma scritta a pena di nullità.

  6. IL CONTRATTO DI LAVOROLA FORMA Per il contratto di lavoro a tempo determinato: è previsto che il termine risulti apposto per iscritto (se non si rispetta la forma, il rapporto si intende a tempo indeterminato) Così come nel patto di prova e patto di non concorrenza: è necessaria la forma scritta, altrimenti si considerano come non apposti.

  7. IL CONTRATTO DI LAVOROLA FORMA La forma scritta è imposta, indirettamente, da altre norme, pena di sanzioni amministrative. Ad esempio: - l'obbligo di consegnare al lavoratore, al momento dell'assunzione, un documento riportante tutti gli elementi del contratto; - l'obbligo del datore di lavoro di comunicare per il tramite dei servizi telematici ai Centri per l'impiego, almeno un giorno prima antecedentemente l'assunzione, il contenuto del contratto. In caso di assenza di comunicazioni e di contratto il lavoratore viene considerato irregolare, a pena di pesanti sanzioni amministrative.

  8. IL CONTRATTO DI LAVOROL'OGGETTO L'oggetto del contratto di lavoro è costituito dalla prestazione lavorativa (manuale o intellettuale) e dalla retribuzione che il datore di lavoro ha l'obbligo di corrispondere come controprestazione. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, specificate nella lettera di assunzione.

  9. IL CONTRATTO DI LAVOROL'OGGETTO L'oggetto del contratto deve essere: • determinato o determinabile • lecito e possibile (artt. 1346 c.c.), pena la nullità del contratto (art. 1418 c.c.). Cioè non porsi in contrasto con norme imperative, con l'ordine pubblico o con il buon costume.

  10. L’OBBLIGAZIONE DI LAVORARE In capo al lavoratore, vi è un‘ obbligazione strettamente personale che non ammette (salvo rarissime e peculiari eccezioni) l'adempimento da parte di sostituti o la cessione del contratto.

  11. L’OBBLIGAZIONE DI LAVORAREPERIODO DI PROVA Il rapporto di lavoro, in genere è sottoposto ad un patto di prova liberamente recedibile da entrambe le parti. Decorso tale periodo valgono le ordinarie tutele contro il licenziamento ad nutum (unilaterale) del lavoratore.

  12. MANSIONI Spetta al datore di lavoro (potere direttivo) il potere di servirsi, a seconda dei periodi, di una determinata mansione tra quelle previste al momento dell'assunzione, ricomprese in una "qualifica" di individuazione sindacale.

  13. MANSIONICONTROLLI Il datore di lavoro ha anche la possibilità di controllare il comportamento tenuto dal lavoratore, nei limiti stabiliti dalla l. 300/70 (c.d. statuto dei lavoratori).

  14. MANSIONIVARIAZIONI: DEMANSIONAMENTO Il lavoratore, a seguito di esercizio unilaterale del potere del datore di lavoro, può essere adibito a mansioni diverse da quelle per le quali era stato assunto, purché non inferiori (demansionamento).

  15. MANSIONIVARIAZIONI: MANSIONI SUPERIORI L'assegnazione a mansioni superiori comporta immediatamente il diritto del lavoratore a percepire il trattamento retributivo corrispondente (superiore a quello originario) e, se si protrae per un periodo superiore a tre mesi (o per un periodo minore stabilito dai contratti collettivi applicabili), diviene definitiva. Sono nulli patti contrari. Una limitata possibilità di deroga in peius è affidata alla contrattazione collettiva, nell'ambito di procedure volte a fronteggiare la crisi dell'impresa.

  16. LUOGO DI LAVORO L'art. 1182 c.c. stabilisce che il luogo dell'adempimento delle obbligazioni è determinato nel contratto o dagli usi o, in mancanza, desunto dalla natura della prestazione o di altre circostanze.

  17. LUOGO DI LAVORO Il luogo di lavoro può essere cambiato unilateralmente dal datore di lavoro: tale potere non ha limiti se il trasferimento avviene all'interno della stessa unità produttiva, può essere effettuato soltanto per ragioni "tecniche, organizzative o produttive" se avviene in diverse unità produttive.

  18. TEMPO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA Il contratto di lavoro subordinato è un contratto di durata. L'orario di lavoro è disciplinato solitamente dalla contrattazione collettiva, nonostante l'art.36 della Costituzione ponga dei limiti dell'orario di lavoro da stabilire con legge. La legge più recente ha stabilito che il lavoratore ha sempre e comunque diritto ad almeno 11 ore di riposo ogni 24 ore.

  19. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA Le organizzazioni rappresentative dei lavoratori (sindacato) e le associazioni dei datori di lavoro (o un singolo datore) predeterminano congiuntamente la disciplina dei rapporti individuali di lavoro (cosiddetta parte normativa) e alcuni aspetti dei loro rapporti reciproci (cosiddetta parte obbligatoria). Il tutto prende forma nel c.d. contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL).

  20. ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE L'orario settimanale si divide in • normale, 40 ore lavorative, sempre riducibili dalla contrattazione collettiva • massimo, variabile a seconda della contrattazione collettiva

  21. ORARIO DI LAVORO STRAORDINARIO Ricorso al lavoro straordinario: • Nei limiti della disciplina sindacale e, ove manchi, soltanto col consenso del lavoratore per un massimo annuale di 250 ore. • In particolari situazioni di esigenza tecnica-produttiva che rendono impossibile l'assunzione di ulteriore personale • Cause di forza maggiore, grave pericolo e simili. Il lavoro straordinario deve essere necessariamente retribuito con una maggiorazione del salario prevista dai contratti collettivi, sostituibile o integrabile soltanto da riposi aggiuntivi.

  22. RIPOSI, FERIE E FESTIVITA’ • Ogni lavoratore ha diritto ad un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive. • Il lavoratore ha inoltre diritto a pause di non meno di 10 minuti durante l'attività lavorativa per occupazioni che richiedono più di 6 ore di lavoro. • Il riposo settimanale deve essere concesso ogni 7 giorni, durare almeno 24 ore consecutive e in coincidenza con la domenica.

  23. RIPOSI, FERIE E FESTIVITA’ • La prestazione di lavoro prestata di domenica comporta l’obbligo della doppia retribuzione. • Discorso analogo per le ferie. • Spostamento del giorno di riposo ad un altro giorno settimanale soltanto per attività che non possono essere sospese la domenica, ma in tal caso il lavoratore deve godere delle maggiorazioni. • La legge prevede 11 festività infrasettimanali, disciplinando anche il trattamento economico nel caso non vengano godute o coincidano con la domenica o con il giorno destinato al riposo settimanale.

  24. LE FERIE • Le ferie devono essere almeno di quattro settimane. • Il lavoratore ha il diritto prendere 2 settimane continuative di ferie • Il lavoratore ha il dovere di concordare le proprie ferie col proprio datore di lavoro per esigenze di produttività/operatività dell'azienda. • Le ferie sono incompatibili con lo stato di malattia del lavoratore e non possono essere godute durante il preavviso di licenziamento. • Il lavoratore non può rinunciare alle ferie pagate, fatta salva la possibilità di usare due settimane di ferie nell'anno di maturazione ed accantonare i giorni rimanenti di ferie per l'anno successivo.

  25. POTERE DISCIPLINARE • In caso di violazione, da parte del lavoratore, dei doveri di osservanza e diligenza richiesti nella sua attività lavorativa, del dovere di fedeltà e a causa di ogni inadempimento relativo all'obbligazione lavorativa, il datore di lavoro può predisporre di un potere disciplinare. • L'art. 2106 c.c. pone soltanto due limiti all'esercizio di tale potere: le sanzioni possono essere irrogate solo in caso di effettivo inadempimento dell'obbligazione lavorativa e devono comunque essere proporzionate.

  26. POTERE DISCIPLINARE • L'esercizio di questo potere è condizionato dall'adozione di un codice disciplinare aziendale, con le infrazioni ben evidenziate e ad ogni infrazione la relativa sanzione. Tale documento va portato a conoscenza dei lavoratori. • La multa non può essere superiore a quattro ore di retribuzione e la sospensione dal lavoro a dieci giorni. Le sanzioni non possono mutare definitivamente il rapporto di lavoro.

  27. LA RETRIBUZIONE La retribuzione è la principale obbligazione in capo al datore di lavoro. La Costituzione (art.36) stabilisce che il lavoratore deve essere retribuito: • proporzionatamente al lavoro svolto • sufficientemente per poter aver una "esistenza libera e dignitosa".

  28. OBBLIGHI DI FEDELTA’ DEL LAVORATORE Il divieto principale riguarda la concorrenza ai danni del datore di lavoro. Il lavoratore, invece, può stipulare altri contratti di lavoro che non danneggino il datore. È giusta causa di licenziamento lo svolgimento di una seconda attività retribuita durante: • l'orario di lavoro • durante assenze giustificate come malattia o infortunio (anche in presenza di una certificazione medica veritiera).

  29. SICUREZZA PERSONALE Il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la sicurezza personale del lavoratore. (art.2087 del Codice Civile). Recepita la disciplina comunitaria, che ha introdotto, a tutela della prevenzione dei pericoli per la salute del lavoratore, l'obbligo per il datore di valutare anticipatamente quali possano essere i fattori di rischio da inserire in un documento di valutazione dei rischiinsieme alle forme di precauzione a preventive.

  30. SICUREZZA PERSONALE Il lavoratore deve comunque prendersi cura della propria sicurezza e di quella delle altre persone presenti su cui possono ricadere gli effetti di sue azioni od omissioni. Il lavoratore quindi non è soggetto passivo degno di tutela, ma deve comunque collaborare col datore di lavoro per l'adempimento degli obblighi di legge.

  31. IL LAVORO NEL PUBBLIGO IMPIEGO Il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, statali o di enti locali, consiste nella: • natura pubblica del datore di lavoro • stipula con i propri dipendenti un contratto di lavoro di tipo privatistico • raggiungimento di un fine di interesse pubblico.

  32. PRIVATIZZAZIONE DELL’IMPIEGO PUBBLIGO La cd. privatizzazione dell'impiego pubblico, avviata con il D.Lgs. 29/1993, non si estende a tutte le amministrazioni pubbliche, in quanto sono rimaste in regime di diritto pubblico gli ambiti connessi alla difesa, all'ordine pubblico e al credito.

  33. LAVORO DIPENDENTE E LAVORO AUTONOMO. DIFFERENZE L’art. 2094 c.c. definisce prestatore di lavoro subordinato chi “si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro, intellettuale o manuale, alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”.

  34. LAVORO DIPENDENTE E LAVORO AUTONOMO. DIFFERENZE I caratteri essenziali del rapporto di lavoro subordinato sono: • la collaborazione • la subordinazione

  35. LAVORO DIPENDENTE E LAVORO AUTONOMO. DIFFERENZE La collaborazione è quel vincolo che lega un soggetto a partecipare fattivamente, all’attività lavorativa di un altro soggetto mettendo a disposizione del datore di lavoro le sue energie e le sue capacità, inserendosi armonicamente all’interno dell’organizzazione produttiva.

  36. LAVORO DIPENDENTE E LAVORO AUTONOMO. DIFFERENZE La subordinazione, invece, è presente quando la prestazione lavorativa viene determinato non dal soggetto che è preordinato a compierla (lavoratore), bensì da un soggetto esterno (datore di lavoro e, in sue vece, i suoi collaboratori gerarchicamente sovraordinati).

  37. RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO Il rapporto di lavoro “autonomo” (artt. 2222 e ss. c.c.), invece, è caratterizzata dalla: • gestione a proprio rischio • organizzazione dell’attività lavorativa da parte dello stesso prestatore.

  38. RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO Il lavoratore autonomo è del tutto libero di determinare in modo autonomo sia: • l’oggetto • il tempo • il luogo della prestazione lavorativa. Il corrispettivo che gli spetta è determinato sulla base non tanto del tempo impiegato, bensì dei risultati dell’opera o del servizio fornito.

  39. RAPPORTO DI LAVORO PARASUBORDINATO Il lavoro parasubordinato indica un tipo di lavoro che presenta caratteristiche intermedie tra quelle del lavoro subordinato e quelle del lavoro autonomo.

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