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Diritto dell ’ Unione Europea Progredito 2013/2014

Diritto dell ’ Unione Europea Progredito 2013/2014. Istituzioni Lezione II, 5 novembre 2013. Le Istituzioni Europee. L ’ Articolo 13 TUE elenca quali sono le Istituzioni dell ’ Unione Europea: Parlamento Europeo Consiglio Europeo Consiglio dell ’ Unione Europea Commissione Europea

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Diritto dell ’ Unione Europea Progredito 2013/2014

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Presentation Transcript


  1. Diritto dell’Unione Europea Progredito 2013/2014 Istituzioni Lezione II, 5 novembre 2013

  2. Le Istituzioni Europee L’Articolo 13 TUE elenca quali sono le Istituzioni dell’Unione Europea: • Parlamento Europeo • Consiglio Europeo • Consiglio dell’Unione Europea • Commissione Europea • Corte di Giustizia dell’Unione Europea • Banca centrale Europea • Corte dei Conti • Vi sono inoltre altre istituzioni di supporto, come il Comitato Economico e Sociale e il Comitato delle Regioni

  3. Parlamento Europeo (art. 14 TUE): Composizione • I Membri del Parlamento Europeo rappresentano i cittadini dell’Unione e siedono in Parlamento divisi in gruppi politici (e non in gruppi nazionali) • Membri: 750 rappresentanti + il Presidente (il numero dei membri per ogni paese varia in base alla dimensione della popolazione dello Stato) • I membri sono direttamente eletti dagli elettori dell’UE ogni 5 anni (N.B.: una procedura elettorale uniforme per tutti gli SM, sebbene originariamente prevista, non é stata ancora creata) • Il Parlamento elegge il suo Presidente e i 14 Vice-Presidenti, in carica per 2 anni e mezzo; insieme essi formano il Bureau del Parlamento (responsabile per il budget del Parliamento e le questioni di carattere amministrativo e organizzativo) • Vi sono 20 commissioni su diversi soggetti (commercio internazionale, sviluppo, affari esteri, cultura, agricoltura, diritti umani etc...), che analizzano e studiano le proposte legislative presentate dalla Commissione; • Sede: Strasburgo + Segretariato in Lussemburgo + una sede operativa a Bruxelles

  4. Parlamento Europeo (art. 14 TUE): poteri • Il Parlamento Europeo ha quattro principali poteri: • Il potere legislativo: discute e adotta la legislazione europea (insieme al Consiglio dell’Unione Europea); • Il potere di supervisione : controlla l’operato delle altre istituzioni dell’Unione (soprattutto della Commissione Europea) • Potere di nomina e di censura: partecipa alla nomina dei membri della Commissione e puó pronunciare una censura sull’operato della Commissione; • Potere di controllo sul budget: discute e adotta il budget dell’Unione Europea, insieme con il Consiglio N.B.= Trasformazione graduale del Parlamente: da organo relativamente debole a istituzione con i poteri rafforzati

  5. Evoluzione del ruolo del PE nel procedimento legislativo • AUE (1986): introduce la procedura di cooperazione che coinvolge il Parlamento nel processo di decisione e adozione dell’atto legislativo • TUE (1992): introduce la procedura di co-decisione, che ha reso il PE un attore di uguale importanza al Consiglio, nelle aree di adozione degli atti in cui è previsto il suo intervento (art. 251 ex TCE) • Trattato di Lisbona(2009): la procedura di co-decisione diventa la ‘procedura legislativa ordinaria’: il Parlamento insieme al Consiglio decide sul contenuto degli atti dell’UE e li adotta (art. 289 TFUE e art. 294 TFUE) • Il Trattato di Lisbona ha esteso l’ambito delle politiche per cui è prevista la procedura ordinaria per l’adozione di atti: il Parlamento ha così acquisito più potere decisionale in settori come l’agricoltura, l’energia, l’immigrazione, etc.) • Il Parlamento deve anche esprimere il suo consenso per l’adozione di altre decisioni rilevanti: per es. l’adesione di un nuovo paese all’UE

  6. Consiglio Europeo (art. 15 TEU) • Il Consiglio Europeo ha iniziato a riunirsi informalmente negli anni ‘60 e ‘70 come un forum di discussione tra i Capi di Stato e di Governo dell’Unione Europea • E’ stato istituzionalizzato nel 1992, nel 2009 è diventato una delle 7 istituzioni ufficiali dell’UE • Oggi: le riunioni del Consiglio Europeo sono essenzialmente summits in cui i leaders dell’UE si incontrano per decidere le priorità generali della politica europea e le principali iniziative; le riunioni avvengono due volte ogni 6 mesi e sono presiedute da un Presidente (indipendente). • Composizione: • Capi di Stato o di Governo degli Stati Membri • Presidente (eletto dal Consiglio Europeo, dura in carica due anni e mezzo) • Presidente della Commissione • + l’Alto Rappresentante dell’Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza partecipa ai lavori del Consiglio Europeo (art. 15)

  7. Consiglio Europeo (art. 15 TEU):ruolo • Il Consiglio europeo dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali. Non esercita funzioni legislative (Art. 15.1) • Ruolo principale: definire la direzione politica generale e le priorità • Inoltre si occupa di questioni complesse e delicate che non possono essere risolte a un livello più basso di cooperazione intergovernamentale • Le decisioni sono adottate per consenso, eccetto quando il Trattato prevede diversamente • Il Presidente del Consiglio europeo assicura, al suo livello e in tale veste, la rappresentanza esterna dell'Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune, fatte salve le attribuzioni dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

  8. Consiglio Europeo e l’Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza • Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata con l'accordo del presidente della Commissione, nomina l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Il Consiglio europeo può porre fine al suo mandato mediante la medesima procedura • L'alto rappresentante guida la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione. Contribuisce con le sue proposte all'elaborazione di detta politica e la attua in qualità di mandatario del Consiglio. Egli agisce allo stesso modo per quanto riguarda la politica di sicurezza e di difesa comune • L'alto rappresentante presiede il Consiglio “Affari esteri” • L'alto rappresentante è uno dei vicepresidenti della Commissione. Vigila sulla coerenza dell'azione esterna dell'Unione. In seno alla Commissione, è incaricato delle responsabilità che incombono a tale istituzione nel settore delle relazioni esterne e del coordinamento degli altri aspetti dell'azione esterna dell'Unione

  9. Il Consiglio dell’ Unione Europea (art. 16 TUE) • Il Consiglio dell’Unione Europea (Consiglio) è l’istituzione in cui i ministri nazionali di ogni Stato membro si incontrano per adottare la legislazione e decidere il coordinamento delle politiche dell’Unione • Composizione: un rappresentante ministeriale per ogni Stato Membro; il Consiglio é un organo a composizione variabile • Il Consiglio è organo di Stato, in quanto i membri che lo compongono rappresentano gli interessi nazionali degli Stati Membri • Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, o su iniziativa di uno dei suoi membri, o della Commissione • Non ci sono membri fissi, la formazione varia a seconda delle tematiche dell’incontro del Consiglio, a cui partecipa il rappresentante ministeriale competente (per es. “Agricoltura”, ”Ambiente”, “Industria”) • Eccezioni: il Consiglio Affari Generali e il Consiglio Affari Esteri, le cui formazioni sono definite dal Trattato (art. 16.6 TUE)

  10. Il Consiglio dell’ Unione Europea (art. 16 TUE): Poteri • Il Consiglio esercita congiuntamente al Parlamento il potere legislativo e il controllo sul budget • Inoltre, esercita un ampio potere di coordinamento • coordina le politiche economiche dei Paesi Membri dell’UE • Sviluppa la politica estera dell’UE • Autorizza la Commissione a negoziare accordi internazionali, li firma e li conclude

  11. Consiglio dell’Unione Europea (art. 16 TEU): il sistema di deliberazione (voto) • Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata • I voti sono ponderati per ciascuno Stato Membro in base alle dimensioni della loro popolazione • Una maggioranza qualificata é raggiunta quando: - una maggioranza (a volte anche 2/3) dei 28 paesi Membri vota a favore • almeno 255 dei possibili 345 voti sono espressi • Uno Stato Membro puó richiedere una verifica che la maggioranza rappresenti almeno il 62% popolazione totale (c.d. clausola demografica) • Decisioni in settori delicati, come la sicurezza o gli affari esteri, devono essere adottate all’unanimità

  12. Commissione Europea(art. 17 TEU) • La Commissione Europea rappresenta gli interessi dell’UE • E ’un organo di individui, nel senso che i suoi membri esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell’interesse generale della Comunità • Si occupa quotidianamente dell’implementazione delle politiche dell’UE e della gestione dei fondi (potere esecutivo) • Composizione: 28 Commissari, uno per ogni Stato Membro, il loro mandato è per 5 anni ed è rinnovabile. Ad ogni Commissario il Presidente affida la responsabilità per specifici settori di attivita` • Il Presidente è proposto dal Consiglio Europeo ed eletto dal Parlamento. I Commissari sono eletti, in accordo con il Presidente, attraverso un voto di fiducia del Parlamento

  13. Commissione Europea (art. 17 TEU): poteri • Potere legislativo: ’diritto di iniziativa’ gli atti legislativi dell’Unione possono essere adottati solo su proposta della Commissione, eccetto i casi in cui il Trattato prevede diversamente (Art. 17.2 TEU) • Potere Esecutivo: • Gestisce il budget dell’Unione e l’allocazione dei fondi • Applica le norme dell’UE: la Commissione controlla l’osservanza e l’esecuzione del diritto dell’UE e avvia una procedura di infrazione nei confronti dello Stato Membro inadempiente • Rappresenta l’UE nelle relazioni internazionali, per es: negoziati di accordi tra l’UE e altri paesi terzi • Potere amministrativo: gestione di politiche e programmi

  14. Corte di Giustizia dell’Unione Europea(art 19 TUE) • La Corte di Giustizia dell’Unione Europea comprende: la Corte di Giustizia, il Tribunale e I Tribunali specializzati (art. 19 TUE) • La sua missione é di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati • La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro. È assistita da avvocati generali (8) • Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro.

  15. Corte di Giustizia dell’Unione Europea (art 19 TUE): Ruolo La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si pronuncia conformemente ai trattati: • sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un'istituzione o da una persona fisica o giuridica; • in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali, sull'interpretazione del diritto dell'Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni; • negli altri casi previsti dai trattati

  16. Corte di Giustizia dell’Unione Europea :5 tipi di procedimento • Parere in via pregiudiziale– una Corte nazionale puó chiedere alla Corte di Giustizia di interpretare un aspetto del diritto dell’UE • Procedura di infrazione – proposta contro lo Stato membro dell’UE per violazione del diritto dell’UE • Azione di annullamento – contro legislazione dell’UE che presumibilmente è in violazione del trattato dell’UE o dei diritti umani • Azione in carenza – strumento contro le istituzioni dell’UE per ‘illegittima inattività’, nel caso in cui si astengano dal prendere un’iniziativa richiesta dai Trattati o dalla legislazione UE • Azione di responsabilità extracontrattuale – un individuo, un’ente o una società che ha subito un danno derivante dall’inerzia dell’UE o del suo staff può agire per ottenere un risarcimento

  17. Procedura di formazione e adozione degli atti Procedura legislativa ordinaria Procedura legislativa speciale Art. 289.2 TFUE: Si applica nei casi specifici previsti dal Trattato adozione di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio (o da parte del Consiglio con la partecipazione del Parlamento) Ruolo importante del Consiglio che esercita attraverso la modalitá di voto (unanimità o maggioranza qualificata) • Prima del Trattato di Lisbona: cooperazione e co-decisione; • Dopo Lisbona: la co-decisione diventa la procedura legislativa ordinaria • Art. 294 TFUE: fasi • La Commissione fa una proposta • Prima lettura • Seconda lettura • Conciliazione • Terza lettura Procedura piú democratica grazie al maggiore coinvolgimento del PE

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