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I Principi Contabili Internazionali IAS-IFRS. Bilancio consolidato (IFRS 10),Bilancio Separato (IAS 27). Sommario. Analisi dei seguenti principi contabili internazionali IFRS 10 - Consolidated financial statements IAS 27 - Separate financial statements. IFRS 10.
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I Principi Contabili Internazionali IAS-IFRS Bilancio consolidato (IFRS 10),Bilancio Separato (IAS 27)
Sommario • Analisi dei seguenti principi contabili internazionali • IFRS 10 - Consolidated financial statements • IAS 27 - Separate financial statements
IFRS 10 • Ambito di riferimento: • redazione del bilancio consolidatodi un gruppodi imprese (con rinvio per la determinazione della contabilizzazione delle differenze di consolidamento a quanto indicato nell’IFRS 3 • rilevazione di partecipazioni in controllate, collegate (IAS 28) e joint ventures (JV, IAS 31) nel bilancio separato della partecipante • Definizioni • Bilancio consolidato: bilancio del gruppo di imprese costituito dalla capogruppo e da tutte le sue controllate considerato come una unica entità rispetto i terzi • Capogruppo: Impresa con una o più società controllate • Controllata: impresa controllata da un'altra impresa (indicata come capogruppo)
IFRS 10 - Soggetti obbligati a redigere il bilancio consolidato • Regola generale: • Ogni capogruppo è tenuta a redigere il bilancio consolidato • Deroghe (IFRS 10.4): • Sub-holding a sua volta interamente (o quasi) controllata, ma solo con il preventivo consenso da parte degli azionisti di minoranza • la controllante non ha strumenti di debito o di capitale scambiati in mercati pubblici, né ora nè nel futuro prossimo • la controllante diretta o indiretta della sottogruppo pubblica un bilancio consolidatoIFRS Compliant • Differenze rispetto al D.Lgs. 127/1991: • Non sono previste deroghe per il mancato superamento di soglie dimensionali
Nozione di controllo • Controllo come esposizione o diritto ai rendimenti variabili derivanti dal rapporto con la controllata e capacità del controllante di influenzare tali risultati per effetto del potere esercitabile sulla stessa (analisi sostanziale) • Rapporto di controllo (appendice B IFRS 10) • Controllo di diritto: possesso di più della metà dei voti esercitabili in assemblea (considerazioneanche dei diritti di voto potenziali conferiti alla controllante o a terzi dal possesso di calloptions, obbligazioni convertibili, warrants, ecc), salvo prova contraria nelle note esplicative • 2. Controllo di fatto: in presenza di diritti di voto della controllante inferiori alla maggioranza dei diritti di voto, nei seguenti casi: • Stipula di patti di sindacato conferenti più della metà dei diritti di voto • Possibilità di determinare le scelte amministrative e gestionali dell'impresa in virtù di una clausola statutaria o di patti parasociali • Capacità di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori • Capacità di indirizzo della maggioranza dei voti alle riunioni del CdA • Eccezioni: Impossibilità di esercizio controllo in presenza dei casi sub.1 e 2 • Perdita del controllo: fine della situazione di cui ai punti 1 e/o 2
Area di consolidamento • tutte le controllate che soddisfano la definizione di controllo sono incluse nell’area di consolidamento (sostituzione della partecipazione con le attività e le passività della controllata), comprese le seguenti: • Imprese con attività dissimile da quella delle altre imprese del gruppo (conforme a d.lgs. 127/91 che in precedenza ammetteva tale causa) • Controllate per cui è impossibile l’ottenimento delle informazioni necessarie al consolidamento (esclusioni facoltative in d.lgs.127/91) • Imprese controllate per la successiva alienazione da consolidare e valutare separatamente in base al principio IFRS 5 (obbligo di rappresentazione di assetse debiti nel consolidato come destinati alla vendita (salve eccezioni indicate nel principio IFRS 5) • Controllate escluse o escludibili dall’area di consolidamento • Controllate non rilevanti (per sproporzione nel rapporto Costi/Benefici) • Controllate con limitazioni nei diritti della controllante (es. per procedure concorsuali, liquidazione, rischi paese, ecc.)
Procedure di consolidamento (IFSR 10 App. B, § B.86-B93) • Consolidamento voce per voce dei dati di bilancio, con rinvio al principio IFRS 3 per la contabilizzazione delle differenze derivanti dalla considerazione del fair value delle attività e passività acquisite e dell’eventuale avviamento (IFRS 10 § B.86.a) • Eliminazione del conto partecipazione della società partecipante contro la corrispondente frazione di patrimonio netto della partecipata (IFRS 10 § B.86.b) • Eliminazione integrale dei saldi economici e patrimoniali e delle operazioni infragruppo (IFRS 10 § B.86.c) • Evidenziazione del patrimonio netto di pertinenza delle minoranze alla data di acquisto del controllo e delle variazioni del patrimonio da quella data in avanti considerando gli assetti proprietari attuali e non quelli risultanti da diritti di voto potenziali (IFRS 10 § B.89), salvo casi particolari (IFRS 10 § B.90)
Procedure di consolidamento (IFSR 10 App. B, § B.86-B93) • Obbligo di riferimento dei bilanci della capogruppoe delle controllate alla medesima data con obbligo, in caso di difformità delle date, di redazione di un bilancio delle controllate riferito alla data di chiusura della capogruppo (IFRS 10 § B.93) • Eccezione: in caso di impossibilità di procedere alla redazione di bilanci delle controllate riferiti alla stessa data di chiusura della controllante e se la differenza fra le date di chiusura non è superiore a tre mesi, con obbligo di esecuzione di rettifiche per recepire gli effetti di fatti ed operazioni significative accadute tra le date di riferimento dei bilanci della controllante e della specifica controllata (IFRS 10 § B.94) • Utilizzo di politiche contabili omogenee a livello di gruppo e obbligo di rettifica dei criteri non IFRS compliant nel consolidamento di bilanci di controllate non soggette agli IFRS (IFRS 10 § B.94) • Valutazione post fine controllo: rinvio ai criteri di IAS 39 (Valutazione a FV in CE o in PN, costo se FV non determinabile)28 o 31 in quanto applicabili
Cessazione del controllo • Applicabilità a seconda dei casi dei seguenti principi: • IAS 39 (secondo le tipologie proprie, perché IFRS 9 non è ancora in vigore) • IFRS 5 (partecipazione detenuta allo scopo della rivendita) • IAS 28 a seconda del caso applicabile (influenza notevole o controllo congiunto) • Modalità di contabilizzazione: • costo di rilevazione iniziale nell’ambito del nuovo principio pari al valore contabile del momento di conclusione dell’influenza notevole • Modalità di contabilizzazione in caso di investimento residuo: • rilevazione iniziale nell’ambito del nuovo principio (IAS 39/IFRS 5) in base al fair value dei titoli al momento di conclusione dell’influenza notevole (al netto costi cessione se applicabile IFRS 5) • Imputazione a CE/SP di particolari asset/liabilities della ex controllata • La differenza rispetto al precedente valore va imputata a CE
Disclosures nel bilancio consolidato per Partecipazioni in imprese controllate • tipo di legami tra capogruppo e controllata in caso di controllo di fatto • ragioni alla base della mancata configurazione del controllo in presenza di controllo di diritto di tipo diretto o indiretto (anche di tipo potenziale) • c) indicazione della data di chiusura di bilancio delle controllate consolidate con data diversa da quella della capogruppo e delle relative motivazioni • d) la natura e l'estensione di ogni significativa restrizione alla capacità della controllata di trasferire fondi alla partecipante (in forma di dividendi in denaro o di rimborso di prestiti o di anticipazioni) • e) l'indicazione delle controllate acquisite per la rivendita • f) riepilogo dei dati di bilancio di ciascuna controllata acquisita per la rivendita, o in modo aggregato, comprensivo dell'ammontare del totale dell'attivo e del passivo, dei ricavi operativi e di utili o perdite dell'esercizio
IAS 27 – Bilancio separato • Nozione: • Bilancio che include le partecipazioni della capogruppo nelle imprese controllate, collegate e nelle joint ventures • Casi di redazione del Bilancio separato (IAS : • In caso di esenzione dalla redazione del bilancio consolidato secondo quanto indicato nel paragrafo 4.a del principo IFRS 10; • In caso di esplicita necessità di redazione in ossequio agli obblighi derivanti dalla legislazione nazionale (es. caso italiano) • In caso di società di investimento che redige solo il bilancio separato • Criteri di valutazione delle partecipazioni imprese controllate, collegate e joint venturesnel Bilancio separato: • Al costo; • Al fair value in ossequio alle indicazioni dello IAS 39 (IFRS 9 non ancora applicabile)