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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO. 1. DEFINIZIONE DI APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO. Apparecchio destinato ad effettuare un ciclo di sollevamento di un carico sospeso tramite gancio o altro organo di presa quali in genere: • gru a torre; • gru autosollevanti; • argani a cavalletto ……. 2.

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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

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Presentation Transcript


  1. APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO 1

  2. DEFINIZIONE DI APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO Apparecchio destinato ad effettuare un ciclo di sollevamento di un carico sospeso tramite gancio o altro organo di presa quali in genere:• gru a torre;• gru autosollevanti;• argani a cavalletto …….. 2

  3. Requisiti generali Gli apparecchi di sollevamento devono essere tenuti in perfetta efficienza per tutto il periodo dei lavori, in modo che non possano derivare, durante la loro utilizzazione, situazioni di pericolo o possibilità di infortunio sia per i lavoratori presenti in cantiere che nei riguardi di terzi, anche all’esterno del cantiere. Operazioni di carico e scarico (Art. 170 D.P.R. 547/1955 prev. infortuni): • obbligo di affettuare le operazioni di carico e scarico, dei mezzi di trasporto e sollevamento, mediante l’ausilio di attrezzature e dispositivi idonei quando non possono essere eseguite a braccia o a mano. 3

  4. Mezzi ed apparecchi di sollevamento e di trasporto (Art. 168 D.P.R. 547/1955): • devono risultare appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma ed al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono destinati; • devono risultare appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alle condizioni di impiego, con particolare riferimento alle fasi di avviamento ed arresto; • gli stessi mezzi devono essere usati in modo rispondente alle loro caratteristiche 4

  5. Stabilità del mezzo e del carico (Art. 169 D.P.R. 547/1955): • nell’esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure per assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico in relazione: - al tipo del mezzo stesso, - alla sua velocità, - alle accelerazioni in fase di avviamento e di arresto, - alle caratteristiche del percorso. Si precisa che: - i dispositivi utilizzati per trattenere o imbragare il carico devono avere indicata in modo evidente la portata massima; - i ganci devono essere dotati di dispositivo antisganciamento. 5

  6. Richiesta di prima verifica Obbligo di verifica preventiva (D.M. 12/9/1959 verifinche e controlli per prev. infortuni), per accertare la rispondenza del progetto ai requisiti di sicurezza, per: • gru e altri apparecchi di sollevamento di portata > kg. 200; • apparecchi esclusi dall’obbligo di verifica: - quelli azionati a mano, - quelli soggetti a speciali disposizioni di legge (marcatura CE). 6

  7. Richiesta di prima verifica a) Procedure1. La ditta interessata deve presentare al Dipartimento I.S.P.E.S.L. territorialmente competente: • apposita istanza preventiva corredata di - documentazioni tecniche e di progetto quali: certificato della Ditta, disegno dell’apparecchio, relazione di calcolo, disegno delle strutture portanti, schema dei circuiti elettrici, schema dei circuiti idraulici (questi ultimi quattro documenti possono essere sostituiti dal "documento sostitutivo degli allegati tecnici), - attestazione di pagamento. Il Dipartimento I.S.P.E.S.L. rilascia il "parere favorevole alle operazioni di verifica sull’apparecchio". 7

  8. Richiesta di prima verifica b) Apparecchi con marcatura CE (D.P.R.459/1994) • comunicazione dell’acquisto all’I.S.P.E.S.L. territorialmente competente • verifica della dichiarazione di conformità e del libretto di istruzioni. 8

  9. Verifiche successive Verifica degli apparecchi di sollevamento (Art. 194 D.P.R. 547/1955): Verifica periodica, una volta l’anno, per accertare lo stato di funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezza, di: • gru e altri apparecchi di sollevamento di portata > kg. 200; • apparecchi esclusi dall’obbligo di verifica: - quelli azionati a mano, Procedure 1. Verifiche periodiche. Sono di competenza dell’Azienda U.S.L. o della sezione provinciale dell’A.R.P.A. territorialmente competente le ispezioni periodiche per l’accertamento della conservazione dell’impianto e del suo normale funzionamento. L’impresa deve comunicare ogni anno il luogo di installazione della gru. 9

  10. Posizionamento degli impianti di sollevamento gli impianti di sollevamento devono essere posizionati in modo che: • le manovre dei carichi non siano effettuate al di sopra dei lavoratori o sopra i luoghi per i quali la caduta dei carichi può costituire pericolo; • qualora ciò non sia possibile, si deve prevedere l’installazione di segnali acustici e luminosi, per segnalare tempestivamente l’effettuazione delle manovre, e procedere allo sgombero, quando possibile, delle zone sottostanti. 10

  11. Manovra degli impianti di sollevamento La manovra degli impianti di sollevamento: • deve essere effettuata da personale addestrato e informato delle norme di uso e di quelle di sicurezza; • il manovratore deve trovarsi in posizione protetta e che consenta sufficiente visibilità di tutto il percorso del carico e zone sottostanti; • il percorso di traslazione del carico non deve: - comportare possibili contatti con strutture esterne al cantiere; - interessare cavi o altro materiale nelle vicinanze. Spazio libero oltre i limiti di corsa degli organi a movimento alternativo (Art. 83 D.P.R. 547/1955): • il percorso di traslazione dei carichi deve prevedere uno spazio libero di sicurezza >=; cm. 50 rispetto alle posizioni che potrebbe assumere il carico durante la traslazione. 11

  12. MOVIMENTAZIONE MERCI CARRELLI ELEVATORI

  13. CARRELLI ELEVATORI • IL CARRELLO ELEVATORE E’ UNA “MACCHINA” INTESA COME INSIEME DI PEZZI, DI CUI ALMENO UNA MOBILE. • RIENTRA QUINDI NEI REQUISITI DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA MACCHINE (DPR 459/96). • E’ OBBLIGO DEL COSTRUTTORE DI COSTRUIRE UNA MACCHINA CHE RISPETTI I R.E.S. ( REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA).

  14. CARRELLI ELEVATORI • SUI CARRELLI DEVONO ESSERE ADOTTATI DEI DISPOSITIVI ATTI A LIMITARE IL RISCHIO DI ROVESCIAMENTO • OVVERO CHE IL CONDUCENTE POSSA RIMANERE SCHIACCIATO IN CASO DI ROVESCIAMENTO DEL CARRELLO

  15. CARRELLI ELEVATORI • LA SICUREZZA DELLA MACCHINA E’ GARANTITA DAL COSTRUTTORE SOLO SE VIENE USATA SECONDO LE MODALITA’ PREVISTE DAL LIBRETTO D’USO E MANUTENZIONE • E’ OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO ESIGERE CHE IL CONDUCENTE PRENDA VISIONE DEL LIBRETTO E NE VERIFICHI LA COMPRENSIONE

  16. CARRELLI ELEVATORI

  17. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (art.35 Dlgs. 626/94) • QUALORA LE ATTREZZATURE RICHIEDANO PER IL LORO IMPIEGO CONOSCENZA E RESPONSABILITA’ IN RELAZIONE AI RISCHI SPECIFICI IL DATORE DI LAVORO SI ASSICURA CHE: • L’USO DELL’ATTREZZATURA DELL’ATTREZZATURA DI LAVORO E’ RISERVATA A LAVORATORI FORMALMENTE INCARICATI

  18. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (art.38 Dlgs. 626/94) • IL DATORE DI LAVORO SI ASSICURA CHE: • I LAVORATORI INCARICATI DI USARE I CARRELLI ELEVATORI RICEVANO UNA CORRETTA ED ADEGUATA FORMAZIONE

  19. IL DATORE DI LAVORO DEVE: • EFFETTUARE L’ANALISI DEL RISCHIO PER I CARRELLI ELEVATORI IN USO PRIMA DELLA DIRETTIVA MACCHINE • AFFIDARE LA CONDUZIONE DEI CARRELLI SOLO AL PERSONALE ADEGUATAMENTE FORMATO ED INFORMATO SUI RISCHI DERIVANTI DALL’USO E SULLE CORRETTE MODALITA’ DI CONDUZIONE

  20. IL DATORE DI LAVORO DEVE: • VERIFICARE CHE TUTTI I CARRELLI ELEVATORI SIANO SOTTOPOSTI A VERIFICA AL MOMENTO DELLA MESSA IN SERVIZIO • ISTITUIRE UN REGISTRO DELLE MANUTENZIONI PER VERIFICARE IL BUON FUNZIONAMENTO

  21. CARRELLI ELEVATORI • DOPO L’ADEGUATO PERIODO DI FORMAZIONE IL CARRELLISTA DEVE: • OSSERVARE OLTRE ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E LE NORME INTERNE AZIENDALI, ANCHE LE SEGUENTI NORME SPECIFICHE RELATIVE ALLA CONDUZIONE E MANOVRA DEI CARRELLI • LA CONDOTTA DEI CARRELLI E’ESCLUSIVAMENTE RISERVATA AL PERSONALE DEBITAMENTE AUTORIZZATO E ABILITATO

  22. CARRELLI ELEVATORI

  23. NORME DI CIRCOLAZIONE • LA CONDUZIONE DEI CARRELLI NELL’INTERNO DELLO STABILIMENTO DEVE AVVENIRE OSSERVANDO SCRUPOLOSAMENTE LE NORME DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

  24. CARRELLI ELEVATORI

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