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La Sorveglianza sanitaria

MEDICO COMPETENTE ( M.C ). TITOLI:SPECIALIZZAZIONE IN MED. LAVORODOCENZA O LIBERA DOCENZA IN MED. LAVORO AUTORIZZAZIONE DELL'ASSESSORATO REG. ALLA SANITA' DOPO ESPERIENZA PROFESSIONALE COME MEDICO DEL LAVORO DI 4 ANNI MATURATA ENTRO IL 15/ 8 /91SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE, MED.

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Presentation Transcript


    1. La Sorveglianza sanitaria

    2. MEDICO COMPETENTE ( M.C ) TITOLI: SPECIALIZZAZIONE IN MED. LAVORO DOCENZA O LIBERA DOCENZA IN MED. LAVORO AUTORIZZAZIONE DELLASSESSORATO REG. ALLA SANITA DOPO ESPERIENZA PROFESSIONALE COME MEDICO DEL LAVORO DI 4 ANNI MATURATA ENTRO IL 15/ 8 /91 SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE, MED. PREVENTIVA, MEDICINA LEGALE 01/06/2012 2 Dr. Emanuele Rini

    3. MEDICO COMPETENTE ( M.C. ) INQUADRAMENTO: DIPENDENTE DEL DATORE DI LAVORO LIBERO PROFESSIONISTA DIPENDENTE DA STRUTTURA ESTERNA PUBBLICA O PRIVATA CONVENZIONATA CON LAZIENDA 01/06/2012 3 Dr. Emanuele Rini

    4. COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE ( ART. 25 e 41 D.Lgs 81/2008 ) ATTIVITA MEDICHE ATTIVITA DI CONSULENZA ATTIVITA ORGANIZZATIVE ATTIVITA ISPETTIVE INFORMAZIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE ATTIVITA MEDICO LEGALI 01/06/2012 4 Dr. Emanuele Rini

    5. Sorveglianza sanitaria E linsieme degli adempimenti attraversi i quali il medico competente (M.C.) tutela la salute dei lavoratori dai rischi della mansione specifica svolta, per quanto di sua competenza. 01/06/2012 Dr. Emanuele Rini 5

    6. D. Lgs. 81 / 2008 e Sorveglianza Sanitaria La Sorveglianza Sanitaria (SO.SA) dei lavoratori effettuata dal medico Competente: solo nei casi previsti dalla normativa vigente e dal Documento di Valutazione dei Rischi qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal M.C. correlata ai rischi lavorativi 01/06/2012 Dr. Emanuele Rini 6

    7. E FATTO OBBLIGO E FATTO OBBLIGO AI DATORI DI LAVORO E AI DIRIGENTI DI RICHIAMARE IL MEDICO COMPETENTE ALLATTUAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA, INFORMANDOLO SUI RISCHI CONNESSI ALLATTIVITA LAVORATIVA. E FATTO OBBLIGO AL MEDICO COMPETENTE DI EFFETTUARE LA SORVEGLIANZA SANITARIA NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE 01/06/2012 7 Dr. Emanuele Rini

    8. E FATTO OBBLIGO E FATTO OBBLIGO AL LAVORATORE DI SOTTOPORSI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA N.B TUTTI QUESTI OBBLIGHI SONO SANZIONABILI 01/06/2012 8 Dr. Emanuele Rini

    9. A) ATTIVITA MEDICHE Visita Preventiva intesa a constatare lassenza di controindicazioni al lavoro cui il lav. destinato al fine di valutare la sua idoneit alla mansione specifica Visita Periodica per controllare lo stato di salute del lav.ed esprimere il G.I. alla mansione specifica. La periodicit viene stabilita, di norma, in una volta lanno. Tale periodicit pu variare sia giudizio del M.C. sia dellorgano di vigilanza con provvedimento motivato Visita medica su richiesta del lav. qualora sia ritenuta dal M.C. correlata ai rischi professionali o al suo stato di salute, suscettibile di peggioramento a causa dellattivit svolta al fine di esprimere il G.I. alla mansione specifica. 01/06/2012 9 Dr. Emanuele Rini

    10. A) ATTIVITA MEDICHE Visita medica in occasione di cambio mansione onde verificare lidoneit alla mansione specifica Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro Visita medica precedente alla ripresa del lavoro superiore a sessanta giorni Visite mediche preventive in fase preassuntiva tali visite possono essere espletate, su scelta del D.L., dal M.C. o dai dipartimenti delle ASL (funzione non incompatibile con le disposizioni dellart.39) 01/06/2012 10 Dr. Emanuele Rini

    11. B ) ATTIVITA DI CONSULENZA COLLABORA CON IL D.L. E CON IL SPPR PER PREDISPORRE MISURE PREVENTIVE A TUTELA DELLA SALUTE DEL LAVORATORE PARTECIPA ALLA STESURA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ED AL SUO AGGIORNAMENTO PERIODICO PARTECIPA ALLA PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E DI ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AI RISCHI 01/06/2012 11 Dr. Emanuele Rini

    12. C ) ATTIVITA ORGANIZZATIVE COLLABORA CON IL D.L. E CON I DIRIGENTI NELLELABORAZIONE DI PROCEDURE AZIENDALI EFFICIENTI PER LATTUAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA ORGANIZZA, AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DI ALTRI SPECIALISTI, METODI DI INDAGINE EFFICACI PER LA PREVENZIONE CONCORDA CON LO S.P.I.S.L.L. ( ORGANO DI CONTROLLO DELLA A.S.L.) SISTEMI DI RILEVAMENTO DATI SANITARI E DI ARCHIVIAZIONE DEGLI STESSI UTILI PER LE ATTIVITA ISPETTIVE, AL FINE DI EVITARE CONTESTAZIONI DURANTE I CONTROLLI DELLORGANO DI VIGILANZA ED EVENTUALI PRESCRIZIONI 01/06/2012 12 Dr. Emanuele Rini

    13. D ) ATTIVITA ISPETTIVE VISITA GLI AMBIENTI DI LAVORO ALMENO 1 VOLTA LANNO PARTECIPA ALLA PROGRAMMAZIONE DEL CONTROLLO DELLESPOSIZIONE DEI LAVORATORI 3. VERIFICA CON IL SPPR LA MESSA IN ATTO DELLE MISURE PROTETTIVE E PREVENTIVE 4. VERIFICA LA DISPONIBILITA E LUSO DEI MEZZI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 01/06/2012 13 Dr. Emanuele Rini

    14. E ) ATTIVITA DI INFORMAZIONE FORMAZIONE COMUNICAZIONE INFORMA IL LAVORATORE E IL RLS SUL SIGNIFICATO DEI PROTOCOLLI SANITARI ADOTTATI IN RAPPORTO AL RISCHIO DELLA MANSIONE SPECIFICA INFORMA IL LAVORATORE SUI RISULTATI DELLE INDAGINI SVOLTE E SULLA SUA FACOLTA DI AVERNE UNA COPIA 01/06/2012 14 Dr. Emanuele Rini

    15. E ) ATTIVITA DI INFORMAZIONE FORMAZIONE COMUNICAZIONE COMUNICA PER ISCRITTO, AL TERMINE DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI, AL DATORE DI LAVORO E AL LAVORATORE , IL GIUDIZIO DI IDONEITA. NEL CORSO DELLA RIUNIONE ANNUALE CON IL D.L. , IL SPPR E IL RLS COMUNICA PER ISCRITTO, IN FORMA ANONIMA E COLLETTIVA ,I RISULTATI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA 01/06/2012 15 Dr. Emanuele Rini

    16. E ) ATTIVITA DI INFORMAZIONE FORMAZIONE COMUNICAZIONE PARTECIPA AI CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE INVIA OGNI ANNO ALLO S.P.I.L.L.S. LE INFORMAZIONI DI TIPO EPIDEMIOLOGICO RIGUARDANTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA COMUNICA ALLISPESL I CASI DI MALATTIE INFETTIVE E DI TUMORI DI SOSPETTA O ACCERTATA ORIGINE PROFESSIONALE 01/06/2012 16 Dr. Emanuele Rini

    17. F ) ATTIVITA MEDICO LEGALI EFFETTUA DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE INVIA ALLISPESL, A TERMINE DI RAPPORTO DI LAVORO DEL LAVORATORE, LA CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE ( RISCHIO DA CANCEROGENI; RISCHIO BIOLOGICO etc ) 01/06/2012 17 Dr. Emanuele Rini

    18. GIUDIZIO DI IDONEITA ALLA MANSIONE SPECIFICA SERVE A TUTELARE LA SALUTE DEL LAVORATORE DAI RISCHI A CUI E ESPOSTO NELLO SVOLGIMENTO DELLA SUA MANSIONE SPECIFICA. NON SERVE A VALUTARE LA CAPACITA LAVORATIVA DEL SOGGETTO ! IL GIUDIZIO DI IDONEITA RIGUARDANTE LATTITUDINE LAVORATIVA E DI PERTINENZA DEL COLLEGIO MEDICO LEGALE DELLA A.S.L. DI APPARTENENZA DEL LAVORATORE ( ART. 5 STATUTO DEI LAVORATORI ) 01/06/2012 18 Dr. Emanuele Rini

    19. Il M.C. sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti Giudizi di Idoneit Idoneo Idoneo con limitazioni Idoneo con prescrizioni Inidoneo temporaneamente Inidoneo permanentemente 01/06/2012 Dr. Emanuele Rini 19

    20. RICORSO AVVERSO IL GIUDIZIO DI IDONEITA O DI INIDONEITA IL RICORSO AVVERSO IL GIUDIZIO DI IDONEITA O DI INIDONEITA EMESSO DAL MEDICO COMPETENTE PUO ESSERE PRESENTATO ALLORGANO DI VIGILANZA PER LA PREVENZIONE E LA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO ( S.PRE.SA.L.) DELLA A.S.L DI APPARTENENZA, ENTRO 30 GIORNI DALLA SUA FORMULAZIONE DA : LAVORATORE INTERESSATO DATORE DI LAVORO ** **ANCHE SU SEGNALAZIONE DEL DIRIGENTE 01/06/2012 20 Dr. Emanuele Rini

    21. 01/06/2012 Dr. Emanuele Rini 21

    22. Norme di riferimento Le norme riguardanti tale rischio sono contenute nel titolo VI e nellallegato XXXIII del D.Lgs 81/08. (norme ISO 11228 di buona tecnica). Come previsto dallarticolo 28 dello stesso decreto il datore di lavoro (D.L.) valuta questo rischio in rapporto allattivit dellazienda e alla mansione specifica dei lavoratori. Tale valutazione deve essere inserita nel documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) 01/06/2012 Dr. Emanuele Rini 22

    23. Campi di applicazione Attivit che comportano la MMC con rischi di lesioni dorso-lombari per i lavoratori. Lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle strutture osteo-tendinee o neurovascolari a livello dorso-lombare. 01/06/2012 Dr. Emanuele Rini 23

    24. Definizione M.M.C. Operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o pi lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano Tra laltro Rischi da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso lombare. 01/06/2012 Dr. Emanuele Rini 24

    25. Applicazione delle norme In teoria tali norme si applicano ad ogni azione di movimentazione manuale in tutti i contesti di lavoro; sotto un profilo pratico le procedure di valutazione dovrebbero rivolgersi a: Carichi di peso superiore a 3 Kg Azioni di movimentazione che vengono svolte non occasionalmente (ad es. con frequenze medie di 1 volta ogni ora nella giornata lavorativa tipo) 01/06/2012 Dr. Emanuele Rini 25

    26. Valutazione del rischio I limiti del carico movimentabile manualmente sono selezionati in funzione della necessit di garantire un livello di protezione della popolazione lavorativa adulta sana e, pertanto, dovranno essere scelti limiti differenziati per sesso e fascia di et. 01/06/2012 Dr. Emanuele Rini 26

    27. Valutazione del rischio Il NIOSH , nella sua proposta parte da un peso ideale di 23 Kg che viene considerato protettivo per il 99% dei maschi adulti e per il 75 90 % delle donne. In Italia, sulla base anche dei dati esistenti in letteratura, si preferisce partire da un peso ideale di 25 Kg per i maschi adulti e 20 Kg per le femmine adulte; in tal modo si protegge circa il 90% delle rispettive categorie. 01/06/2012 Dr. Emanuele Rini 27

    28. Valutazione del rischio Per quanto riguarda le azioni di sollevamento, viene ormai universalmente adottato il metodo NIOSH che, oltre ad essere utilizzato negli USA da molti anni e quindi ben collaudato, rappresenta la base per numerosi standard europei in corso di elaborazione. Il pi recente modello proposto dal NIOSH (1993) in grado di determinare, per ogni azione di sollevamento, il cosidetto RWL (Recommended Weight Limits) O LIMITE DI PESO RACCOMANDATO 01/06/2012 Dr. Emanuele Rini 28

    29. NIOSH 1993 Modello 01/06/2012 Dr. Emanuele Rini 29

    30. Valutazione del rischio Infine, dopo aver estrapolato il limite di peso raccomandato, occorre calcolare lindicatore sintetico del rischio che dato dal rapporto tra peso effettivamente sollevato e peso limite raccomandato. Il rischio minimo per valori inferiori a 1; invece maggiore quando il valore e superiore a 1. Indice sintetico di movimentazione Peso = effettivamente sollevato/peso limite raccomandato Una volta calcolato lindice suddetto, potr essere utile completare la valutazione stabilendo gli interventi eventualmente necessari per mantenere il rischio entro limiti accettabili. 01/06/2012 Dr. Emanuele Rini 30

    31. Indice M.A.P.O. I criteri di valutazione del rischio da M.M.C. adottati dal NIOSH solo raramente sono applicabili al lavoro ospedaliero. Per tale motivo alle attivit ospedaliere di assistenza al paziente, sulla base di numerosi elementi (vedi scheda valutativa allegata) a cui asseganto un valore numerico, si calcola lindice MAPO. Tale indice applicabile solo ai reparti di degenza e non alle aree critiche o ai servizi. 01/06/2012 Dr. Emanuele Rini 31

    32. Indice M.A.P.O. (NC/OP X FS + PC/OP X FA) x FC X F amb X FF = INDICE MAPO NC = pazienti non collaboranti PC = pazienti collaboranti OP = operatori FS = fattore sollevatori FA = fattore ausili minori F amb. = fattore ambiente FF = fattore formazione FC = fattore carrozzine 01/06/2012 Dr. Emanuele Rini 32

    33. Indice MAPO 01/06/2012 Dr. Emanuele Rini 33

    34. Obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro adotta misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessit di una MMC da parte dei lavoratori. Qualora non sia possibile evitare la MMC ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la MMC in osservanza alle norme ISO di buona tecnica previste nellallegato XXXIII 01/06/2012 Dr. Emanuele Rini 34

    35. Obblighi del datore di lavoro Nel caso in cui la necessit di una movimentazione manuale di un carico a opera del lavoratore non possa essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto pi possibile sicura e sana (uso condizionato della forza manuale) 01/06/2012 Dr. Emanuele Rini 35

    36. Carico di lavoro Il carico di lavoro sulla regione lombo-sacrale, inteso come compressione discale, non deve superare 350 Kg. Questo indice viene determinato attraverso un calcolo che somma il peso delloperatore sanitario, il risultato viene moltiplicato per la distanza del carico dal corpo di chi esegue la movimentazione; maggiore la distanza e maggiore la compressione discale. 01/06/2012 Dr. Emanuele Rini 36

    37. Carico di lavoro Carico sul disco L3 L4 in un soggetto di 70 Kg: Solleva 20 Kg Schiena diritta ginocchia flesse carico accostato al corpo 210 Kg Schiena flessa, ginocchia diritte, carico distante al corpo 340 Kg. Schiena flessa, ginocchia diritte, carico lontano dal corpo 650 Kg. 01/06/2012 Dr. Emanuele Rini 37

    38. Ambito INAIL In ambito INAIL le malattie denunciate con maggior frequenza sono: Affezioni della colonna vertebrale (spondilo-discopatie del rachide lombare) Sindrome del tunnel carpale Tendinopatie della mano e del polso Epicondilite Sindrome da impingement della spalla Borsiti croniche del ginocchio 01/06/2012 Dr. Emanuele Rini 38

    39. Conseguenze negative La MMC e le conseguenze negative sul sistema scheletrico e muscolare rappresenta un fattore importante dellassenza dal lavoro Su 100 giorni di assenza per malattia il 28% collegato a disturbi delle articolazioni ed in particolare della colonna vertebrale. Ogni anno il 4% dei lavoratori, esposti a MMC di grado medio - elevato (infermieri ausiliari - operai ecc.) costretto a cambiare mansione per patologie scheletriche ed in particolare della colonna vertebrale. 01/06/2012 Dr. Emanuele Rini 39

    40. LESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AD AGENTI BIOLOGICI: DIMENSIONI DEL FENOMENO E CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (D.Lgs 81/2008 Titolo x e allegati) Dr.Emanuele Rini

    41. Definizione Agente Biologico (D.Leg. 81/2008) Qualsiasi microorganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare: INFEZIONI ALLERGIE INTOSSICAZIONI 01/06/2012 41 Dr. Emanuele Rini

    42. Definizione Agente Biologico (D.Leg. 81/2008) Gli agenti biologici sono suddivisi in classi sulla base della: INFETTIVITA: capacit di penetrare e moltiplicarsi nellospite PATOGENICITA: capacit di provocare malattia dopo infezione TRASMISSIBILITA: capacit di passare da soggetto infetto ad un altro ospite NEUTRALIZZABILITA: esistenza di efficaci misure preventive o terapeutiche 01/06/2012 42 Dr. Emanuele Rini

    43. RISCHIO BIOLOGICO Il D. Lgs. 81/2008 classifica in 4 Gruppi gli Agenti biologici che possono provocare malattie infettive nelluomo Agente Biologico Gruppo 1, agente che presenta poche probabilit di causare malattie in soggetti umani Agente Biologico Gruppo 2, agente che pu causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; poco probabile che si propaghi alla comunit; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche. 01/06/2012 43 Dr. Emanuele Rini

    44. RISCHIO BIOLOGICO Agente Biologico Gruppo 3, agente che pu causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; lagente biologico pu propagarsi nella comunit, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche. Agente Biologico Gruppo 4, agente che pu provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; pu presentare un elevato rischio di propagazione nella comunit; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche. 01/06/2012 44 Dr. Emanuele Rini

    45. Trasmissione degli agenti biologici PARENTERALE HBV, HCV, HIV VIA AEREA (< 5 m) BK, morbillo, varicella, SARS, psitaccosi, antrace DROPLETS (< 5 m) pertosse, difterite, meningite meningococcica, influenza, rosolia, parotide, Haemophilus influenzae Streptococcus pneumoniae CONTATTO Salmonella, E. coli, Clostridium difficile, Scabbia, Pediculosi, Herpes, erisipela, rabbia, leptospira 01/06/2012 45 Dr. Emanuele Rini

    46. Trasmissione degli agenti biologici INGESTIONE Salmonella, HAV, HEV, Brucella. Giardia, listeria, toxoplasma VETTORI Rickettsie, Coxiella, Yersinia 01/06/2012 46 Dr. Emanuele Rini

    47. Trasmissione degli agenti biologici Diretta Contatto Droplet Aerea Veicolata Vettori 01/06/2012 47 Dr. Emanuele Rini

    48. Fattori di complessit nella valutazione del rischio biologico Estrema diffusione del rischio Variabilit dei compiti lavorativi Disomogeneit delle aree di lavoro Scarsa conoscenza della relazione dose-effetto e dose-risposta anche per microrganismi pi comuni Peculiarit del ciclo lavorativo, che comprende linsieme dei compiti afferenti alle attivit di diagnosi e cura Scarsa possibilit di utilizzare le usuali metodologie tipiche delligiene industriale (monitoraggio ambientale e biologico) 01/06/2012 48 Dr. Emanuele Rini

    49. Valutazione del rischio biologico problematiche generali USO DELIBERATO AB trattato, manipolato, trasformato, sfruttato Materia prima, substrato, reagente, catalizzatore, prodotto del processo lavorativo ESPOSIZIONE POTENZIALE Non indispensabile al ciclo tecnologico Non oggetto dellattivit lavorativa Epifenomeno Elemento indesiderato 01/06/2012 49 Dr. Emanuele Rini

    50. Uso Deliberato valutazione del rischio 01/06/2012 50 Dr. Emanuele Rini

    51. Esposizione potenziale valutazione del rischio I dati rilevati sullincidenza di infortuni a rischio biologico (IRB), evidenziano che il rischio di IRB sostanzialmente diffuso, documentato per tutte le figure professionali maggiormente presenti nelle attivit di assistenza e identificato nei reparti pi rappresentati Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra espresse, non appare rilevante il fattore aree a maggior rischio ai fini della VdR, ma pi utile indirizzare lattenzione sul fatto che vengano eseguite o meno le procedure a maggior rischio di esposizione, quali le exposure prone procedures (EPP) 01/06/2012 51 Dr. Emanuele Rini

    52. RISCHIO BIOLOGICO 01/06/2012 52 Dr. Emanuele Rini

    53. RISCHIO BIOLOGICO 01/06/2012 53 Dr. Emanuele Rini

    54. Metodologia di valutazione del rischio Svolgimento di attivit che comportino assistenza diretta a pazienti, con possibilit di entrare in contatto con sangue o altri fluidi corporei a rischio di trasmissione degli AB considerati Svolgimento di procedure invasive a Rischio di Esposizione (EPP) Possibilit o meno di adottare soluzioni atte a limitare fattori condizionanti sfavorevolmente lo svolgimento delle attivit lavorative Incidenza di infortuni 01/06/2012 54 Dr. Emanuele Rini

    55. Fattori che possono condizionare il rischio di infortuni a rischio biologico Fattori di tipo edilizio/ambientale Fattori di tipo organizzativo/amministrativo (Importanza del Comitato per iul controllo delle infezioni ospedaliere CIO) Fattori legati a procedure di lavoro Fattori legati alluso di Dispositivi di protezione individuale e collettiva Fattori legati alluso di dispositivi sicuri 01/06/2012 55 Dr. Emanuele Rini

    56. Incidenza degli infortuni E opportuno che ciascuna struttura sanitaria produca le proprie stime di rischio, basandosi sui dati effettivi rilevati sui propri dipendenti, tramite la registrazione degli eventi accidentali 01/06/2012 56 Dr. Emanuele Rini

    57. Stima del rischio di infezione da virus trasmessi per via ematogena La stima del rischio di infezione determinata dal prodotto fra: Prevalenza di sieropositivit per una data infezione fra pazienti Probabilit di trasmissione (tasso di sieroconversione) Frequenza di Infortuni a Rischio Biologico 01/06/2012 57 Dr. Emanuele Rini

    58. Stima del rischio di infezione da virus trasmessi per via ematogena Essa inoltre dipende anche da: Stato di immunizzazione della popolazione esposta Esistenza ed efficacia di misure di profilassi postesposizione. 01/06/2012 58 Dr. Emanuele Rini

    59. Siroh 01/06/2012 59 Dr. Emanuele Rini

    60. siroh 01/06/2012 60 Dr. Emanuele Rini

    61. Siroh (casi 28.157) 01/06/2012 61 Dr. Emanuele Rini

    62. RISCHIO BIOLOGICO 01/06/2012 62 Dr. Emanuele Rini

    63. RISCHIO BIOLOGICO 01/06/2012 63 Dr. Emanuele Rini

    64. Criteri dei cdc per la classificazione delle strutture sanitarie in base al rischio di trasmissione della tubercolosi TBC RISCHIO MINIMO Struttura di ricovero o Servizio ambulatoriale che non assiste malati di TB ed inserita in una comunit nella quale non stato diagnosticato alcun caso di TB nellultimo anno 01/06/2012 64 Dr. Emanuele Rini

    65. Criteri dei cdc per la classificazione delle strutture sanitarie in base al rischio di trasmissione della tubercolosi TBC RISCHIO MOLTO BASSO Struttura di ricovero in cui non sono stati ammessi pazienti con TB attiva, ma essi possono essere stati valutati inizialmente o trattati ambulatorialmente in unarea per esterni (ambulatorio o pronto soccorso) e i pazienti che possono avere una TB attiva e che necessitano di regime di ricovero, vengono trasferiti tempestivamente ad un altro presidio. Le aree per esterni in cui pu avvenire lesposizione a pazienti con TB attiva devono essere valutate per lassegnazione di un proprio grado di rischio. 01/06/2012 65 Dr. Emanuele Rini

    66. Criteri dei cdc per la classificazione delle strutture sanitarie in base al rischio di trasmissione della tubercolosi TBC RISCHIO BASSO Tasso di cuticonversione degli esposti uguale a quello della popolazione generale dellarea in cui situato il presidio o a quello osservato in precedenti indagini nella stessa area o gruppo funzionale < 6 pazienti affetti da TB esaminati o ricoverati in un anno, assenza di trasmissione di TB da persona a persona ed assenza di cluster di cuticonversioni (2 o pi cuticonversioni tra gli operatori in un periodo di 3 mesi). 01/06/2012 66 Dr. Emanuele Rini

    67. Criteri dei cdc per la classificazione delle strutture sanitarie in base al rischio di trasmissione della tubercolosi TBC RISCHIO INTERMEDIO Tasso di cuticonversione degli esposti uguale a quella della popolazione generale dellarea in cui situato il presidio o a quello osservato in precedenti indagini nella stessa area o gruppo funzionale > 6 ricoverati affetti da TB/anno Assenza di trasmissione di TB da persona a persona Ed assenza di cluster di cuticonversioni (2 o pi cuticonversioni tra gli operatori in un periodo di 3 mesi) 01/06/2012 67 Dr. Emanuele Rini

    68. Criteri dei cdc per la classificazione delle strutture sanitarie in base al rischio di trasmissione della tubercolosi TBC RISCHIO ALTO Tasso di cuticonversione degli esposti significativamente maggiore di quella della popolazione generale dellarea in cui situato il presidio o a quello osservato in precedenti indagini nella stessa area o gruppo funzionale E la valutazione epidemiologica suggerisce trasmissione sui luoghi di lavoro Casi di trasmissione di TB da persona a persona Cluster di cuticonversione 01/06/2012 68 Dr. Emanuele Rini

    69. Sorveglianza sanitaria per Rischio Biologico si applica in tutte le attivit nelle quali vi rischio di esposizione ad Agenti Biologici: Per uso deliberato; Potenziale; 01/06/2012 69 Dr. Emanuele Rini

    70. 01/06/2012 70 Dr. Emanuele Rini

    71. 01/06/2012 71 Dr. Emanuele Rini

    72. 01/06/2012 72 Dr. Emanuele Rini

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