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Le società cooperative nell’ordinamento civilistico

Le società cooperative nell’ordinamento civilistico. a cura della Dott.ssa Tiziana Rumi Reggio Calabria 3 luglio 2008. Le società cooperative Origini storiche e requisiti. Il movimento cooperativo è nato in Inghilterra nella prima metà del XIX secolo.

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Le società cooperative nell’ordinamento civilistico

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Presentation Transcript


  1. Le società cooperative nell’ordinamento civilistico a cura della Dott.ssa Tiziana Rumi Reggio Calabria 3 luglio 2008

  2. Le società cooperativeOrigini storiche e requisiti • Il movimento cooperativo è nato in Inghilterra nella prima metà del XIX secolo. • Nel 1844 fu aperto uno spaccio di generi alimentari dagli Equitable Pioniersdi Rochdale al fine di difendere la classe lavoratrice dalla pressione dello sviluppo del capitalismo, assicurando condizioni di vita e di reddito migliori. • Successivamente il movimento perse, poco alla volta la sua originaria impronta sociologica e classista e le cooperative finirono per essere considerate , nei vari ordinamenti europei, come formule organizzative dell’iniziativa economica privata alla quale potevano fare ricorso tutte le categorie sociali, anche quelle più evolute e meno bisognose di protezione.

  3. Le società cooperativeOrigini storiche e requisiti • Le cooperative si caratterizzavano per i seguenti requisiti: • A) mutualità, intesa come reciprocità delle prestazioni volta ad escludere l’imprenditore - intermediario capitalista; • B) principio dellaporta aperta, ovvero la possibilità per uomini e donne di aderire e/o di uscire dalla cooperativa; • C) democraticità dell’organizzazione, espressa dal voto a testa, indipendentemente dal valore della partecipazione sociale; • D) limitazione della remunerazione del capitale e distribuzione degli avanzi di gestione come ristorni, ovvero accantonamento degli stessi per il potenziamento e lo sviluppo dell’impresa. • Il successo dell’iniziativa, nata come cooperativa di consumo, portò nel 1854 alla nascita della Rochdale Manifacturing Society, che estese la sua attività al campo della produzione. • Il movimento si diffuse, poi, in diversi paesi europei compresa l’Italia.

  4. Le società cooperativeLe Fonti • La legislazione italiana in questa materia ha avuto una lunga storia. Le tappe più significative sono così sintetizzabili: • Il codice di commercio del 1882 (artt. 219 – 228). • Successivamente la l. 25.6.1909, n. 442 ed il relativo regolamento (r. d. 12.2.1911,n. 278) regolavano le cooperative e i loro consorzi ammessi agli appalti pubblici; • Il r.d. 30.12.1923, n. 3269 (legge del registro) relativo alle agevolazioni tributarie per le cooperative; • La legislazione fascista con i r. d. l. 30.12.1926, n. 2288 e 11.12.1930, n. 1882; • Il codice civile del 1942, dove la mutualità diventa elemento essenziale delle cooperative; • La Costituzione (v. art. 45) riconosce la funzione sociale della cooperazione;

  5. Le società cooperativeLe Fonti • Il d. lgs. 14.12.1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione) c. d. legge Basevi, che ha ridisegnato in modo più democratico la disciplina della vigilanza a mezzo delle ispezioni ordinarie e straordinarie, affidando l’esecuzione delle prime alle associazioni nazionali di rappresentanza delle cooperative, e quella delle seconde alla autorità ministeriale. La legge ha anche esteso a tutte le cooperative l’obbligo di iscrizione nel registro prefettizio, dapprima istituito per le cooperative ammissibili ai pubblici appalti, quale condizione per il godimento di tutti i benefici tributari e di altro genere previsti dalle leggi. Questa legge, oltre a stabilire il numero minimo di soci richiesto per la costituzione delle cooperative ha disciplinato, per la prima volta, i requisiti mutualistici, indicandoli nei limiti alla distribuzione degli utili e delle riserve, e nella devoluzione disinteressata del capitale.

  6. Le società cooperativeLe Fonti • La legge Basevi è stata novellata sia con la l. 17.2.1971, n. 127, che ha sancito il divieto di trasformazione della società cooperativa in società ordinaria anche se la relativa deliberazione sia presa all’unanimità, sia dalla l. 31.1.1992, n. 59 che ha modificato sia il limite massimo delle quote o azioni che ciascuna persona fisica può possedere, sia il numero minimo dei soci delle cooperative, ridotto a 15.

  7. Le società cooperativeLe Fonti • La successiva legislazione repubblicana si presenta vasta e frammentaria. • Il d.p.r. 29.9.1973, n. 601 che ha disciplinato unitariamente le agevolazioni tributarie per la cooperazione (artt. 10 – 13). • La l. 17.7.1975, n. 400 ha uniformato ed accelerato la procedura di liquidazione coatta amministrativa delle cooperative. • La l. 5.8.1981, n. 416 sull’editoria ha introdotto le cooperative editrici con un’apposita disciplina. • Interessanti sono poi due leggi degli anni ’90 e, precisamente, la l. 8.11.1991, n. 381, che ha disciplinato la nuova figura delle cooperative sociali e la già citata l. 31.1.1992, n. 59 che si è occupata anche del finanziamento delle cooperative.

  8. Le società cooperativeLe Fonti • Le riforme degli anni 2001 – 2003 si sono concretate nelle tre leggi seguenti: • L. 3.4.2001, n. 142 sulla Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore; • D. lgs. 2.2.2002, n. 220, Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi; • D. lgs. 17.1.2003, n. 6 sulla Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative. • Oggi la disciplina generale delle società cooperative si trova nel Libro V del codice civile, sotto il Titolo VI, rubricato Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici (artt. 2511 – 2548 c. c.) come riformato dalla Novella del 2003.

  9. Le società cooperativedefinizione e scopo mutualistico • La nuova definizione della società cooperativa è contenuta nell’art. 2511 c. c., il quale stabilisce che le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico. • L’elemento fondamentale della definizione è lo scopo mutualistico che caratterizza ogni tipo particolare di società e giustifica l’organizzazione interna delle cooperative. • Lo scopo mutualistico attribuisce, inoltre, alle cooperative particolare meritevolezza e, quindi, funzione sociale ex art. 45 Cost., sempre che la mutualità serva a realizzare bisogni economici particolarmente significativi.

  10. Le società cooperativedefinizione e scopo mutualistico • Secondo l’opinione tradizionale e prevalente lo scopo mutualistico consiste nella reciprocità di prestazioni tra società e soci (c. d. gestione di servizio) che sarebbe assente dallo scopo delle società ordinarie. • Lo scopo mutualistico delle cooperative si traduce in particolare nell’obbligo della società di fornire beni, servizi e occasioni di lavoro ai propri membri a condizioni più favorevoli di quelle di mercato. • Il vantaggio mutualistico può essere realizzato con due tecniche distinte: quella del vantaggio immediato, e quella del vantaggio differito (o ristorno). • Non mancano in dottrina accenni alla rilevanza esterna della mutualità (es. estensione a terzi del beneficio mutualistico).

  11. Le società cooperativecoop. a mutualità prevalente e coop. diverse • La Novella ha introdotto una distinzione nuova nel nostro ordinamento tra cooperative a mutualità prevalente (definite anche protette) e cooperative a mutualità non prevalente (definite anche diverse). • Le cooperative a mutualità prevalente sono caratterizzate dal fatto: • a) di agire prevalentemente con i propri soci; • b) di possedere nello statuto alcune clausole che limitano la partecipazione dei soci agli utili di esercizio e alle riserve accumulate durante la vita della società. • Del primo criterio distintivo (prevalenza degli scambi con i soci rispetto a quelli con i terzi) si occupano gli artt. 2512 e 2513 c. c. • Il criterio generale è che la gestione cooperativa si considera indirizzata prevalentemente verso i soci quando il volume complessivo degli scambi con i soci è superiore al 50% degli scambi con i terzi non soci.

  12. Le società cooperativecoop. a mutualità prevalente e coop. diverse • Del secondo criterio (limitazione della partecipazione dei soci agli utili) si occupa l’art. 2514 c. c. che stabilisce che una cooperativa rientra nella categoria della mutualità prevalente quando, oltre ad agire prevalentemente con i soci, il suo statuto preveda: • a) il divieto di distribuzione di dividendi nella misura dell’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo; • b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; • c) il divieto di ripartizione delle riserve tra i soci cooperatori durante la vita della società; • d) in caso di scioglimento del rapporto sociale o di scioglimento dell’intera società, la devoluzione del patrimonio sociale (eccedente il capitale che va rimborsato ai soci) ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

  13. Le società cooperativecoop. a mutualità prevalente e coop. diverse • Le principali distinzioni tra le due forme di cooperative : • a) le coop. a mutualità prevalente sono dotate di un patrimonio gravato da vincoli di indivisibilità tra i soci, mentre le cooperative diverse hanno un patrimonio in larga misura divisibile tra i soci; • b) solo le cooperative a mutualità prevalente godono delle agevolazioni tributarie riservate dalla legge alle imprese mutualistiche; • c) solo le cooperative diverse, non avendo una marcata impronta mutualistica, possono trasformarsi in società lucrative, a condizione che devolvano ai fondi mutualistici il valore effettivo del patrimonio sociale che eccede il capitale (art. 2545 decies e ss.).

  14. Le società cooperativescopo mutualistico e attività lucrativa • Le cooperative abbandonano spesso il modello ideale della mutualità pura aggregandosi in consorzi o dando vita a gruppi di imprese. • Le cooperative possono costituire consorzi riconducibili a tre tipologie: consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti; consorzi di cooperative in forma cooperativa e consorzi di cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi. • Inoltre, ex art. 27 quinquies dei Provvedimenti per la cooperazione le cooperative e i loro consorzi possono costituire ed essere soci di S.p.A. o S. r. l.. • Infine, l’art. 2545 septies ha introdotto nel nostro sistema il gruppo cooperativo paritetico. • il nostro ordinamento consente alle cooperative di perseguire anche uno scopo di lucro, purché vengano rispettate alcune regole patrimoniali particolari, che escludano il c. d. lucro soggettivo.

  15. Le società cooperativescopo mutualistico e attività lucrativa • La distinzione tra cooperative a mutualità prevalente e quelle diverse incide anche su questo punto. • Difatti, per le cooperative a mutualità prevalente il legislatore ha introdotto una serie di regole (la prevalenza e la non lucratività) che riducono i margini del c. d. lucro soggettivo. • Per le cooperative diverse, non fiscalmente agevolate, invece, il legislatore ha ampliato la possibilità di svolgere attività speculative dei cui risultati possono profittare i soci e i finanziatori dell’impresa. • Tuttavia, il legislatore non ha tracciato una netta linea di demarcazione tra le due tipologie di cooperative.

  16. Le società cooperativescopo mutualistico e attività lucrativa • Per tutte le cooperative l’art. 2525 c. c. e le leggi speciali stabiliscono limiti massimi ai conferimenti in danaro dei soci. Nelle cooperative nessun socio può avere una quota o possedere azioni di valore superiore a 100.000 euro o, nelle coop. con più di 500 soci, superiore al 2% del capitale sociale. • La l. 59 del 1992 (artt. 7 – 21) ha permesso la c. d. rivalutazione delle quote imputando gli utili di esercizio al capitale sociale, attraverso un vero e proprio aumento gratuito del capitale sociale, che prima si riteneva vietato per effetto delle clausole statutarie di non lucratività della legge Basevi. Gli utili di esercizio vengono così indirettamente attribuiti ai soci cooperatori, sia pure entro i limiti della partecipazione massima oggi consentita (100.000 euro) eventualmente rivalutata; e i soci potranno appropriarsene in occasione dello scioglimento del rapporto sociale o in caso di scioglimento della società, senza conseguenze sul trattamento di favore goduto dalla società.

  17. Le società cooperativescopo mutualistico e attività lucrativa • Il codice e le leggi speciali stabiliscono per le cooperative un sistema particolare di distribuzione e devoluzione degli utili. In tutte le cooperative almeno il 30% degli utili deve essere innanzitutto destinato alla riserva legale (2545 quater). Una quota del 3% degli utili deve essere poi corrisposta ai Fondi mutualistici (art. 11 l. 59 del 1992 e 2545 quater). • Nelle cooperative a mutualità prevalente non è consentita la ripartizione delle riservetra i soci in caso di scioglimento del singolo rapporto sociale. E’ però consentito il rimborso del capitale rivalutato e del sovraprezzo (2535 c. c.; artt. 7 e 9 l. 59 del 1992). Invece nelle cooperative diverse può esservi una liquidazione della quota comprendente il valore delle riserve tra i soci. • Per quanto infine riguarda lo scioglimento della società nelle cooperative protette il patrimonio eccedente il capitale deve essere devoluto ai Fondi mutualistici; mentre nelle cooperative diverse esso può essere ripartito tra i soci.

  18. Le società cooperativescopo mutualistico e attività lucrativa • Per evitare la sottocapitalizzazione delle cooperative la legge ha introdotto una serie di misure che consentono anche a queste società di fare ricorso al risparmio dei soci e dei terzi. Le cooperative sono state abilitate alla raccolta del risparmio attraverso obbligazioni (art. 2 d. lgs. 342 del 1999) e, entro certi limiti, possono raccogliere risparmio presso i soci. Inoltre, le cooperative possono ottenere dai propri soci prestiti fiscalmente agevolati. • La l. 59 del 1992 aveva introdotto le figure dei soci sovventori e degli azionisti di partecipazione cooperativa entrambi portatori di interessi lucrativi e non mutualistici. La riforma ha confermato ed ampliato le linee di tendenza della del 1992 e per tutte le cooperative ha previsto accanto ai soci cooperatori i c.d. finanziatori, soci e non soci (2526 c. c.) tra i quali rientrano le due categorie suddette. • I finanziatori sottoscrivono strumenti finanziari diversi dalle azioni e possono avere particolari diritti patrimoniali e amministrativi. La legge però evita che gli interessi lucrativi dei soci finanziatori possano prevalere sugli interessi mutualistici dei soci cooperatori.

  19. Le società cooperativescopo mutualistico e attività lucrativa • L’art. 2511 c. c. considera la variabilità del capitale come un elemento essenziale della definizione di società cooperativa. • La variabilità del capitale delle cooperative significa che in esse il capitale sociale può essere aumentato gratuitamente mediante l’accoglimento da parte degli amministratori delle domande di ingresso di nuovi soci (porta aperta: 2528 c. c.); mentre nelle società lucrative l’aumento del capitale (a pagamento) avviene normalmente attraverso un procedimento di modificazione formale dell’atto costitutivo (con deliberazione dell’assemblea straordinaria). • Variabilità del capitale nelle cooperative esiste anche per le ampie possibilità di recesso concesse dalla legge e per la possibilità di esclusione dei soci.

  20. Le società cooperativeCostituzione • A differenza delle S. p. A. e delle S. r. l. che possono nascere anche per atto unilaterale (artt. 2328 e 2463 c. c.) la cooperativa ha un fondamento contrattuale. • Si tratta di un contratto con comunione di scopo. • Il carattere contrattualistico è notevolmente appannato in alcuni tipi di cooperative come i consorzi agrari. • Noncontrasta con il fondamento contrattuale della cooperativa, invece, il procedimento di costituzione per pubblica sottoscrizione (art. 2333 ss. c. c.). che è applicabile anche alle cooperative in quanto richiamato dall’art. 2519 c. c.

  21. Le società cooperativeCostituzione • Quanto al contenuto del contrattodi società cooperativa, si applica, per quanto compatibile l’art. 2247 c. c. • In tale definizione si rinvengono i quattro elementi caratteristici: • Persone; • Fondo comune (costituito dai conferimenti di soci); • Oggettosociale(esercizio in comune di un’attività economica); • Causa mutualistica (soddisfazione di un bisogno comune). • Quest’ultimo elemento, che diverge essenzialmente dalla definizione dell’art. 2247 c. c., non è definito ma solo indicato nell’art. 2511 c. c.

  22. Le società cooperativeAtto costitutivo - requisiti • Come per le S.p.A., le regole per il funzionamento della cooperativa sono normalmente inserite in uno statuto, che è parte integrante dell’atto costitutivo (art. 2521, 4 c.) e ne condivide la natura di atto di autonomia privata. • La forma dell’atto costitutivo è quelladell’atto pubblico ed i suoi elementi contenutistici sono individuato dall’art. 2521. • Tra essi assume particolare importanza la denominazione della società cooperativa. • Accanto alla denominazione, nell’atto costitutivo è richiesta l’indicazione del comune in cui si trova la sede della società e delle eventuali sedi secondarie.

  23. Le società cooperativeAtto costitutivo - requisiti • L’atto costitutivo deve indicare, altresì, la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguitie se il capitale è ripartito in azioni il loro valore nominale. • La costituzione di società cooperative presuppone la causa mutualistica. • Nell’atto costitutivo devono anche essere stabilite <<le regole per lo svolgimento dell’attività mutualistica>>, e si può prevedere <<che la società svolga la propria attività anche con terzi>>. • L’art. 2521, 3 c. n. 8, prevede che l’atto costitutivo indichi anche le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni. Nel caso di cooperative protette il limite per distribuire gli utili è pari all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, mentre nelle cooperative diverse il limite è rimesso all’autonomia statutaria.

  24. Le società cooperativeAtto costitutivo - modificazioni • Nelle cooperative assumono rilievo le deliberazioni che modifichino l’oggetto sociale, i requisiti dei soci, le norme regolamentari sul rapporto mutualistico ecc.. • Il passaggio dalla prevalenza alla non prevalenza e viceversa può dipendere o da modifiche dell’atto costitutivo (es. eliminazione di clausole di non lucratività) o da comportamenti della società (es. mancato rispetto delle clausole statutarie sulla prevalenza). • L’art. 2545 octies , infatti,stabilisce che la società perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando per due esercizi consecutivi non rispetta la condizione di prevalenza di cui all’art. 2513 c. c. o modifica le previsioni statutarie ex art. 2514 c. c.

  25. Le società cooperativetrasformazione • A differenza delle cooperative a mutualità prevalente, quelle diverse possono trasformarsi in società ordinarie. • La trasformazione delle cooperative diverse implica la devoluzione ai Fondi mutualistici del valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale, i dividendi maturati e il valore del capitale minimo della nuova società (art. 2545 undecies c.c.). • L’art. 2506 septies c. c. ha previsto la possibilità della trasformazione di società di capitali in società cooperativa, con conseguente modifica dello scopo sociale.

  26. Le società cooperativefusione e scissione • Quanto alla fusione ed alla scissione di società cooperative, l’art. 2545 novies si limita a rinviare agli artt. 2501 e 2506 c. c. • La fusione di cooperative può attuarsi mediante costituzione di una società nuova o incorporazione in una società di una o più altre (art. 2501 c. c.). • La fusione è omogenea se riguarda due o più società tutte caratterizzate dallo scopo mutualistico; • La fusione è eterogenea o promiscua quando riguarda società mutualistiche e lucrative. Quest’ultima, tuttavia, non è ammessa tranne che nelle ipotesi delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo (artt. 31 e 36 t. u. b.). • Con la scissione una società assegna l’intero suo patrimonio a più società preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci (art. 2506 c. c.).

  27. Le società cooperativepubblicità • Oltre alla pubblicità nel registro delle imprese le cooperative sono assoggettate a specifici oneri pubblicitari. • L’art. 15 d. lgs. 2.2.2002, n. 220 ha istituito a fini anagrafici e della fruizione dei benefici fiscali e di altra natura l’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi. Infine, con decreto ministeriale del 23.6.2004 è stato istituito il nuovo Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

  28. Le società cooperativeAtto costitutivo – i soci • L’atto costitutivo deve indicare anche il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza dei soci (2521, 3c., n. 1). La pluralità dei soci è elemento essenziale dell’atto costitutivo. • L’art. 2522 c. c. stabilisce in 9 il numero minimo dei soci in ogni caso necessario. La riduzione dei soci al di sotto del numero minimo comporta la necessità della sua reintegrazione entro 1 anno, pena la liquidazione della cooperativa. • Il numero di soci inizialmente necessario scende a 3 , purché si tratti di persone fisiche, se la società adotti le forme della S. r. l..

  29. Le società cooperativeAtto costitutivo – i soci • Se la cooperativa ha la forma di S.r.l. non deve avere, alternativamente, più di 20 soci, o un attivo patrimoniale superiore ad 1 milione di euro. • L’art. 2522, 4c., fa salve le previsioni di leggi speciali per particolari categorie di cooperative (es. di produzione e di lavoro ammesse ai pubblici appalti). • Un numero minimo di soci (200) è sempre richiesto per le banche popolari e per le cooperative di credito. • In ogni caso occorre che i soci possiedano i requisiti personali indicati nell’atto costitutivo. • L’art. 2527 c. c., a tal riguardo, contiene due regole fondamentali.

  30. Le società cooperativeAtto costitutivo – i soci • Quanto ai soci in prova, il loro numero non può superare 1/3 del totale dei soci. Al termine del primo quinquennio il socio in prova diventa socio ordinario, a meno che, non avendo superato in modo soddisfacente il periodo di prova, non sia escluso al termine del procedimento previsto dall’art. 2533 c. c. • L’ammissione di nuovi soci si ricollega al principio della porta aperta espressione dello spirito solidaristico della cooperazione, e comporta la variabilità del capitale sociale (art. 2524 c. c.). • Tale principio, però, non comporta che chiunque, possedendo i requisiti necessari, faccia domanda di ingresso, abbia un diritto ad essere accolto: infatti l’art. 2528 c. c., riformato, non concede agli aspiranti soci la possibilità di rivolgersi al tribunale in caso di rifiuto illegittimo della società. • Limiti alla libertà di ingresso dei nuovi soci sono dovuti sia a ragioni di efficienza dell’impresa sia al fatto che le società cooperative sono caratterizzate dall’intuitus personae.

  31. Le società cooperativeAtto costitutivo – i soci • Solo per particolari categorie di cooperative i soci devono presentare specifici requisiti stabiliti dalla legge. Ad es. nelle cooperative di lavoro i soci devono essere lavoratori ed esercitare l’arte o il mestiere corrispondenti alla specialità delle cooperative di cui fanno parte o affini; nelle cooperative agricole l’attività di coltivazione deve essere esercitata in via esclusiva ecc. • Nelle cooperative l’ammissione di nuovi soci non comporta modifica dell’atto costitutivo, secondo le regole vigenti nelle società di capitali (2524, 2 c., c. c.). • Quando ciò avviene l’ingresso di nuovi soci serve ad aumentare il capitale sociale mediante nuovi conferimenti (aumento c. d. a pagamento) e soddisfa esigenze finanziarie della cooperativa.

  32. Le società cooperative Ammissione nuovi soci • Nelle cooperative di credito una maggiore protezione è riservata a colui che aspiri ad essere ammesso nella società. • In particolare, nel caso delle banche popolari, l’art. 30 del t.u.b. ha stabilito che: • a) le deliberazioni del consiglio di amministrazione, favorevoli o contrarie all’ammissione del socio, devono essere motivate avuto riguardo all’<<interesse della società>>, alle <<prescrizioni statutarie>> e allo <<spirito della forma cooperativa>>; • b) l’interessato, in caso di rigetto della domanda, può presentare istanza di revisione al collegio dei probiviri; • c) il consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda quando il collegio dei probiviri ne faccia richiesta.

  33. Le società cooperativeAmmissione nuovi soci • Ex art. 34 t.u.b. quando risulta che la banca rigetti ripetutamente e senza giustificato motivo le domande di ammissione a socio è in facoltà della Banca d’Italia obbligare la società a motivare e comunicare agli interessati le deliberazioni di rigetto. • La Novella, per tutte le cooperative prevede che gli amministratori debbano motivare e comunicare la deliberazione di rigetto entro 60 gg. (2528, 3c, c. c.). • Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l’ha proposta può entro 60 gg. chiedere che sul diniego si pronunci l’assemblea (2528, 4c, c. c.). • Il nuovo socio deve versare un sovraprezzo determinato dall’assemblea in occasione della approvazione del bilancio (2528, 2c, c. c.).

  34. Le società cooperative Trasferimento partecipazione sociale • Quanto al trasferimento della partecipazione sociale, l’art. 2530 c. c. stabilisce che la quota o le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. La norma aggiunge che l’atto costitutivo può vietare la cessione e in tal caso il socio può recedere con preavviso di 90 gg. dalla società purché siano decorsi 2 anni dall’ingresso nella società. • Sussiste, tuttavia, una più ampia tutela per il socio che voglia trasferire a terzi la quota sociale, in quanto l’art. 2530 c. c. pur prevedendo la necessità del placet degli amministratori consente al socio di rivolgersi al tribunale in caso di diniego illegittimo dell’autorizzazione. • Difatti, il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 gg. al fine di consentirgli il ricorso al tribunale. La riforma dunque concede al socio un vero e proprio diritto al trasferimento della quota (2530, 5c, c. c.).

  35. Le società cooperativeAtto costitutivo –recesso • Quanto al diritto di recesso l’art. 2532 c. c. esordisce affermando che il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge o dall’atto costitutivo (2521, 3 c., n. 7). • Il recesso, che non può essere parziale, è ammesso per legge: a) quando l’atto costitutivo vieta la cessione di quote o azioni (2530 u. c. c. c.); b) quando è previsto per le S.p.A. o S.r.l.. • Nelle leggi speciali l’art. 31 del t. u. b. ha stabilito che in caso di trasformazione di banca popolare in S. p. A. è fatto salvo il diritto di recesso dei soci dissenzienti o assenti. • La stessa cosa è prevista dall’art. 36 t. u. b. in caso di fusione di casse di credito cooperativo da cui risultino banche popolari o banche S. p. A.. • Il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso se comunicato 3 mesi prima e in caso contrario con la chiusura dell’esercizio successivo.

  36. Le società cooperativeAtto costitutivo – esclusione del socio • L’atto costitutivo deve anche stabilire le condizioni per l’esclusione del socio, che nelle società lucrative sono stabilite dalla legge. • L’art. 2533 c. c., richiamando gli artt. 2524, 2586 e 2288, 1c, ammette i seguenti casi di esclusione facoltativa o volontaria:a) mancato pagamento delle quote o delle azioni; b)gravi inadempimenti che derivano dalla legge o dal contratto;c) interdizione o inabilitazione del socio; d) condanna del socio ad una pena che importa l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici; e) in caso di conferimento del godimento di una cosa, per il perimento della cosa per causa non imputabile; f) può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata dalla società (2286, 3c, c. c.); g) infine, il socio può essere escluso nei casi stabiliti dall’atto costitutivo (2521, 3 c., n. 7, c. c.).

  37. Le società cooperativeAtto costitutivo – esclusione del socio • Il socio è escluso automaticamente o di diritto nel caso in cui venga dichiarato fallito (2288 c. c.). • In questo caso non è necessaria una deliberazione degli organi sociali. • L’esclusione del socio può derivare anche dalla mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti personali. • La deliberazione di esclusione deve essere effettuata dagli amministratori o, se l’atto costitutivo lo prevede, dall’assemblea e deve essere motivata. • Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, entro 30 gg. dalla comunicazione.

  38. Le società cooperativeMorte del socio • L’art. 2534 c. c. si occupa della morte del socio e prevede che i suoi eredi abbiano diritto alla liquidazione della quota. La norma configura la morte del socio come causa di scioglimento del rapporto sociale e conferma la rilevanza dell’elemento dell’intuitus personae all’interno delle imprese mutualistiche. • Tuttavia l’atto costitutivo può prevedere la trasferibilità mortis causa della partecipazione sociale. Il 2c. dell’art. 2534 c. c. stabilisce, infatti, che l’atto costitutivo può prevedere la continuazione della società con gli eredi, se provvisti dei requisiti per l’ammissione nella società. • In tal caso gli eredi del socio defunto vantano un vero e proprio diritto all’ammissione, direttamente tutelabile davanti all’autorità giudiziaria.

  39. Le società cooperative Liquidazione quota soci uscenti • Con riguardo alla liquidazione della quota del socio uscente l’art. 2535 c. c. detta una nuova disciplina che tiene conto della distinzione tra cooperative a mutualità prevalente e diverse e tra soci cooperatori e soci finanziatori. • Nelle cooperative a mutualità prevalente, per le quali l’art. 2514 c. c. prevede il divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori, il socio uscente avrà diritto al rimborso del solo capitale conferito più il sovraprezzo e la rivalutazione. • Per le cooperative diverse l’art. 2535 c. c. rinvia, invece, all’atto costitutivo i criteri per la liquidazione della quota. La liquidazione comprende il sovraprezzo, se non imputato ad aumento gratuito del capitale, e le riserve divisibili. • La quota di capitale attribuita al socio a titolo di dividendo o ristorno può essere rimborsata a rate entro un periodo di 5 anni.

  40. Le società cooperative Scioglimento società • Sono cause di scioglimento della società: • A) la perdita totale del capitale sociale (2545 duodecies c. c.); • B) la riduzione dei soci al di sotto del numero minimo (9 o 3) se questo non viene reintegrato entro 1 anno; • C) la liquidazione coatta amministrativa disposta dall’autorità governativa. • In caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione, l’autorità di vigilanza può sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dal tribunale, può chiederne la sostituzione al medesimo (2545 octiesdecies c. c.). • Nelle cooperative a mutualità prevalente il residuo attivo di liquidazione, detratti il capitale versato e rivalutato e i dividendi maturati, deve essere devoluto ai Fondi mutualistici.

  41. Le società cooperative Responsabilità soci • La riforma ha opportunamente eliminato il precedente regime di responsabilità dei soci (che prevedeva una responsabilità multipla dei soci limitata o illimitata) stabilendo all’art. 2518 c. c. che nelle cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. • Quanto al socio moroso che non esegue tutti i conferimenti dovuti può essere escluso dalla società (2531 c. c.). Esso, tuttavia, risponde verso la stessa per 1 anno dal giorno in cui cessa di far parte della società e se entro questo anno la società diventa insolvente dovrà restituire alla medesima quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni (2536 c. c.). • Il creditore particolare del socio cooperatore non può agire esecutivamente sulla quota o sulle azioni dello stesso (art. 2537 c. c.)

  42. Le società cooperative Diritto di informazione dei soci • L’art. 2545 bis, riprendendo una disposizione della l. 59 del 1992, attribuisce ai soci delle cooperative un particolare diritto di informazione. • I soci, infatti, hanno diritto di consultare oltre i libri sociali (2422 c. c.) anche il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo (se esiste). Il diritto spetta ai soci che rappresentano 1/10 del numero complessivo dei soci, o 1/20 quando la cooperativa ha più di 30.000 soci. • Il diritto di consultazione deve essere esercitato attraverso un rappresentante il quale può farsi assistere da un professionista di fiducia e non può essere esercitato se il socio è moroso o inadempiente verso la società.

  43. Le società cooperativeAtto costitutivo – il capitale sociale • Come in ogni società anche nelle cooperative il fondo comune è uno degli elementi costitutivi sebbene non abbia la stessa importanza che ha nelle società lucrative. • L’art. 2524, 1c, c. c. afferma che il capitale della società, anche se è a responsabilità limitata, non è determinato in un ammontare prestabilito a differenza di quanto prevede l’art. 2328, n. 4, c. c., per le S.p.A..

  44. Le società cooperativeAtto costitutivo – il capitale sociale • La diversa incidenza del capitale nella società cooperativa esclude l’applicazione delle norme sul capitale minimo delle società di capitali e, quindi, l’art. 2329, n. 1, c. c., che per la valida costituzione delle S.p.A. richiede che sia stato interamente sottoscritto il capitale. • La mancanza di un capitale minimo prescritto dalla legge esclude l’applicabilità delle norme contenute negli artt. 2446 c. c. (perdita del capitale per oltre 1/3) e 2447 c. c. (riduzione del capitale al di sotto del limite legale), fermo restando che la perdita del capitale sociale implica lo scioglimento della cooperativa.

  45. Le società cooperativeAumento gratuito del capitale • Quanto alla possibilità di aumento gratuito del capitale sociale, dopo la riforma è necessario distinguere tra cooperative a mutualità prevalente e diverse. • Nelle prime una eventuale imputazione di riserve a capitale sarebbe in contrasto con le previsioni dell’art. 2514 che vieta la distribuzione delle riserve tra i soci. • La legge, però, ha espressamente consentito la possibilità di un aumento gratuito del capitale mediante la utilizzazione di utili di esercizio e, secondo alcuni, mediante riserve costituite con utili di esercizio, purché nei limiti della quota massima detenibile da parte dei soci. • Questo aumento di capitale avviene con deliberazione dell’assemblea ordinaria in occasione dell’approvazione del bilancio, senza modificazione dell’atto costitutivo.

  46. Le società cooperative Il capitale sociale: quote e azioni • La partecipazione sociale nelle cooperative può essere rappresentata da quote o da azioni a seconda che la società sia disciplinata con un rinvio alla S. r. l. o alla S. p.A. • Le azioni delle cooperative, poiché la partecipazione sociale è legata a condizioni subiettive dei soci, devono essere necessariamente nominative. La legge stabilisce per il valore nominale di ciascuna azione o quota dei limiti legali minimi (€ 25,00) e massimi (€ 500,00). • Le azioni delle società cooperative, per dottrina e giurisprudenza, non sono assimilabili a quelle delle S.p.A. né sotto il profilo strutturale (in quanto la cooperativa non è una società di capitale), né sotto quello funzionale, perché non sono destinate alla circolazione: il principio della porta aperta fa da contrappeso alla incedibilità delle quote o azioni non autorizzata dagli amministratori.

  47. Le società cooperative Il capitale sociale: quote e azioni • Una importante eccezione è costituita dalle banche popolari le cui azioni circolano libere ma ad effetti incompleti; infatti gli acquirenti anche se ad essi il consiglio di amministrazione abbia rifiutato l’ammissione a socio, possono esercitare i diritti a contenuto patrimoniale relativi alle azioni acquistate. In secondo luogo, le azioni delle banche popolari incorporano una frazione del reale valore del patrimonio sociale, della quale consentono il trasferimento. • Nella società cooperativa, a differenza di quanto accade nella S.p.A., la partecipazione del socio è a carattere personale e non è legata al titolo - azione che rappresenta solo una frazione del capitale sociale ed assolve la funzione di certificato di quota.

  48. Le società cooperativeAtto costitutivo – il capitale sociale – quote e azioni • Data la diversa natura delle azioni di società cooperativa rispetto a quella delle S.p.A., la Novella del 2003 ha previsto all’art. 2525, 5c., le norme della S.p.A. applicabili alle cooperative: si tratta degli artt. 2346 – 2349, 2354 e 2355 c. c. • L’indicazione risulta insufficiente ed equivoca. • Insufficiente in quanto vi sono norme non richiamate e certamente applicabili (es. divieto di emissione di azioni a voto multiplo, ex art. 2351 c. c.;i limiti all’acquisto di azioni proprie ex art. 2357 – quater; i divieti di sottoscrizione reciproca di azioni ex art. 2360 c. c. e di modificazione implicita dell’oggetto sociale mediante acquisto di partecipazioni in altre imprese ex art. 2361, 1 c., c. c.). • Equivoca perché richiede la continua attività dell’interprete.

  49. Le società cooperative Il capitale sociale – prestiti dei soci e obbligazioni • Le cooperative ed i consorzi di cooperative hanno necessitàdi ingenti risorse finanziarie che possono reperire anche attraverso i prestiti dei soci e l’emissione di obbligazioni. • I prestiti dei soci sono finanziamenti che la cooperativa riceve direttamente dai propri aderenti. Dai prestiti la cooperativa trae il vantaggio di sottrarsi al condizionamento delle banche, mentre il socio che concede il prestito può contare su un tasso di remunerazione più elevato di quello corrente e sulla possibilità di controllare l’impiego dell’investimento. • Quanto alle obbligazioni i limiti ed i criteri di emissione sono fissati dal Cicr.

  50. Le società cooperative Il capitale sociale – gli strumenti finanziari • Accanto alle azioni o quote (nelle cooperative s. r. l.) la riforma espressamente prevede l’emissione di strumenti finanziari e di altri titoli di debito (art. 2526 c. c.). • La distinzione si collega a quella tra soci cooperatori e soci finanziatori. • Sono soci cooperatori i titolari di azioni o quote che aderiscono alla cooperativa avendo interesse a godere delle prestazioni mutualistiche. • Soci finanziatori sono sia i sottoscrittori di strumenti finanziari remunerati con la partecipazione agli utili anche se i titoli non attribuiscano poteri sociali, come ad esempio il voto, sia i soci cui lo statuto attribuisca poteri di intervento nella vita della società (i c. d. poteri di voice), anche se la remunerazione del finanziamento non è collegata agli utili.

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