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http://spol.unica.it/didattica/duni/LEGALI/RESPONSABILITA /. 1-QUADRO.XLS LEZIONE RESPONSABILITA.ppt (comprese sentt. 348-349/2007 Corte Cost. e L. 24-12-2007, 244,finanziaria 2008, che, all’art. 2, commi 89 e 90 ha disciplinato la materia della responsabilità negli espropri)

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Presentation Transcript


  1. http://spol.unica.it/didattica/duni/LEGALI/RESPONSABILITA/ • 1-QUADRO.XLS • LEZIONE RESPONSABILITA.ppt (comprese sentt. 348-349/2007 Corte Cost. e L. 24-12-2007, 244,finanziaria 2008, che, all’art. 2, commi 89 e 90 ha disciplinato la materia della responsabilità negli espropri) • CODICE PROCESSO AMM E RESPOMSABILITA’.doc • INDENNIZZI E RISARCIMENTI DA ESPROPRIAZIONE 2.doc (è il commento alla vicenda della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sulla questione dell’indennizzo e del risarcimento insufficiente, cui sono seguite le sent. 348-349 corte Cost) • 4-RESP.DOC (imposta unitariamente la responsabilità da lecito ed illecito) • 12-INTERleg.doc (è il file che commenta sent. Cass. 500/99: la seconda parte del commento va collegata alla evoluzione dopo la L. 205/2000 e alle recentissime dispute sulla “PREGIUDIZIALE AMMINISTRATIVA”, già nel file ppt.) • 11-RISARleg.DOC(è il file che esamina lo Stato di diritto nella Costituzione e criticava C. Cost. 148/99, ora superata dalla 349/2007)

  2. RESPONSABILITÀ DELLAPUBBLICA AMMINISTRAZIONE Inquadramento Tutela del cittadino Tutela nel diritto sostanziale Tutela contenziosa

  3. TUTELA CONTENZIOSA • Ricorsi amministrativi • Azioni giurisdizionali Impugnatorie Dichiarative e petitorie  domande risarcitorie

  4. GIUDICE COMPETENTE(ordinario o amministrativo?) • Giudice ordinario • Attività materiale • Diritti conseguenziali post ricorsi amministrativi. • Attività privatistiche • Contratti • Violazione di diritti al di fuori delle giurisd. Esclusive • Tema che tratteremo in 3 lezioni: solo responsabilità da attività giuridica con atti amministrativi • Sintesi della sent. 500/99 e L. 205/2000 • Problemi, teorie e nuovo Codice Proc. Amm. sulla pregiudiziale amministrativa • La responsabilità nelle espropriazioni

  5. Ante Cass. Cass. S.U. 22 luglio 1999, n. 500 • Negazione riparazione danni da lesione interessi legittimi pretensivi • Necessità del previo annullamento dell’atto per danni da lesione di interessi legittimi oppositivi («deve risorgere il diritto soggettivo»)

  6. Cass. S.U. 22 luglio 1999, n. 500 • Prima parte: • Art. 2043 c.c.: danno ingiusto ≠ lesivo diritto, ma = ingiustificato; lesione di interessi meritevoli di tutela. • Quindi non solo da lesione di interessi legittimi oppositivi, ma anche di interessi pretensivi. • problema della prova della colpa: scheda prossima. • problema della prova del danno: scheda successiva; • *seconda parte della sent.* • Non serve più il preventivo annullamento dell’atto amministrativo = disapplicazione generalizzata degli atti amministrativi.

  7. La ricerca della colpa per gli atti illegittimi:UNA NUOVA IMMUNITÀ? • Tra cittadini l’errore di diritto conduce sempre a responsabilità: massima benevolenza per l’autore del danno che perde: compensazione delle spese giudizio. • Il danno come realtà fenomenica. • L’atto amministrativo come atto volontario. • La volontarietà inserisce il caso negli atti dolosi. • Valutazione giuridica, non morale. • L’azione svolta nell’interesse collettivo? Ma escludere il risarcimento, in deroga alla regola generale = immunità. • La funzione pubblica come “attività pericolosa”.

  8. La prova del danno negli interessi pretensivi • Mancato conseguimento del beneficio = lucro cessante = 20562 cod. civ. “equo apprezzamento delle circostanze del caso”. • Chances = probabilità, da dimostrare con elementi e ragionamenti. • Se concrete, negli appalti si calcola in genere come mancato utile di impresa il 10% del valore dell’appalto perso.

  9. Legge 21 luglio 2000 n.205 • Art. 7, co. 3, b) l'articolo 34 <del d. lgisl. 80/98> è sostituito dal seguente:"Art. 34. 1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti <e i comportamenti (incostituzionale)> delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia. • c) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:"Art. 35. 1. Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto. • Co. 4 Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal seguente: "Il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali". • 5. Sono abrogati l'articolo 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e ogni altra disposizione che prevede la devoluzione al giudice ordinario delle controversie sul risarcimento del danno conseguente all'annullamento di atti amministrativi".

  10. EVOLUZIONE DELLA APPLICAZIONE DELLA L. 205 E PROBLEMA DELLA PREGIUDIZIALE AMMINISTRATIVA TRE FASI • Fino alla posizione delle S.U. nel 2006 (pregiudiziale amministrativa) • Tra il 2006 (ordinanza della Cassazione) ed il Cod. Processo amm. (D. Legisl. 02.07.2010 n° 104) • Le norme del codice del processo amministrativo

  11. Prima impostazione della L. 205/2000 • La tutela complessiva del cittadino era affidata ad una pluralità di scadenze che sicuramente meritavano (ed ancora meritano) di essere viste nel loro insieme e razionalizzate: • 30 gg per il ricorso gerarchico; • 60 gg per quello giurisdizionale ed il risarcimento connesso secondo la tesi della pregiudiziale amministrativa • 120 gg per il ricorso al Capo dello Stato • 5 anni per l’azione di risarcimento dopo l’annullamento dell’atto, (oppure a prescindere da esso se si accetta la tesi che nega la pregiudiziale amministrativa). • Nessuna scadenza per l’azione di accertamento di nullità (salvo prescrizioni estintive – compreso il risarcimento - o acquisitive relative alle situazioni derivate)

  12. Incidenza dei due eventi (Cass.500 e l.205/2000) sulla giurisprudenza:A) del Consiglio di Stato; • Accettazione del principio della risarcibilità dei danni derivanti da lesione di interessi legittimi pretensivi. • Necessità di dimostrare il danno, sia pure come perdita di chances. Inammissibili domande generiche • Necessità di dimostrare la colpa della P.A. (non basta l’illegittimità dell’atto ed il suo annullamento). • Necessità del preventivo annullamento dell’atto lesivo

  13. Incidenza dei due eventi sulla giurisprudenza: B) della Corte di Cassazione • Sentenze (isolate) che in un primo momento hanno seguito la logica della disapplicazione generalizzata da parte dell’A.G.O. (anche dopo la L. 205) • Sentenze che sulla base della l. 205 hanno ritenuto superato la Cass. 500/1999 (seconda parte), nel senso che non si può più chiedere la disapplicazione all’A.G.O. Tesi oggi da considerare definitiva, (con il problema della pregiudiziale amministrativa): 

  14. Problemi davanti al giudice amministrativo • Diritti consequenziali a seguito di ricorsi vinti davanti lo stesso giudice: azione separata successiva? • Azione solo per risarcimento del danno (senza azione principale di annullamento: questione della pregiudiziale amministrativa)?

  15. SECONDA FASE  Cassazione in sede di regolamento di giurisdizione (Attivato come caso di negata giurisdizione) • CASS. S.U. ORD. 13659 13/06/2006 Massima • GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - Attività provvedimentale illegittima della P.A. - Tutela giurisdizionale dell'interesse legittimo - Giurisdizione del giudice amministrativo - Devoluzione - Domanda autonoma di risarcimento del danno, non in via completiva rispetto ala tutela demolitoria - Ammissibilità - Regime di tale forma di tutela - Termine di decadenza pertinente all'azione di annullamento - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Esame del merito dell'azione risarcitoria rifiutato dal giudice amministrativo per la mancata osservanza del termine di decadenza - Rifiuto di giurisdizione sindacabile dalle Sezioni Unite - Configurabilità.

  16. SEGUE TESTO MASSIMA CASS. • Nel sistema normativo conseguente alla legge 21 luglio 2000, n. 205, in tema di tutela giurisdizionale intesa a far valere la responsabilità della P.A. da attività provvedimentale illegittima, la giurisdizione sulla tutela dell'interesse legittimo spetta, in linea di principio, al giudice amministrativo, sia quando il privato invochi la tutela di annullamento, sia quando insisti per la tutela risarcitoria, in forma specifica o per equivalente, non potendo tali tecniche essere oggetto di separata e distinta considerazione ai fini della giurisdizione.

  17. SEGUE TESTO MASSIMA CASS. • E siccome deve escludersi la necessaria dipendenza del risarcimento dal previo annullamento dell'atto illegittimo e dannoso, al giudice amministrativo può essere chiesta la tutela demolitoria e, insieme o successivamente, la tutela risarcitoria completiva, ma anche la sola tutela risarcitoria, senza che la parte debba in tal caso osservare il termine di decadenza pertinente all'azione di annullamento.

  18. SEGUE TESTO MASSIMA CASS. • Il giudice amministrativo rifiuta di esercitare la giurisdizione, e la sua decisione, a norma dell'art. 362, primo comma, cod. proc. civ., si presta a cassazione da parte delle Sezioni Unite quale giudice del riparto della giurisdizione, se l'esame del merito della domanda autonoma di risarcimento del danno è rifiutato per la ragione che nel termine per ciò stabilito non sono stati chiesti l'annullamento dell'atto e la conseguente rimozione dei suoi effetti.

  19. FACCIAMO UNA PARENTESI: UN QUESITO • Vi è differenza tra il risarcimento a seguito di annullamento ed il risarcimento con azione autonoma e disapplicazione? • I presenti sono sollecitati a dare una risposta

  20. COMMENTO GENERALE • L’ord. 13659/06 ripropone la seconda parte della sent. Cass. 500/99, sulla disapplicazione degli atti ai fini del risarcimento: N.B. non solo nei pretensivi (ci sarebbe una logica), ma anche negli interessi oppositivi! • Accetta solo lo spostamento dall’A.G.O. al TAR • Nuovo terreno fertile per gli studi legali, ma non sono convinto …. (cfr. mio commento alla 500/99: 12-INTERscfo.doc) • Il codice del processo amministrativo ha disciplinato in modo peculiare (vedi file scaricabile CODICE PROCESSO AMM E RESPONSABILITA’) = PASSAGGIO ALLA TERZA FASE

  21. TERZA FASE DELLA EVOLUZIONE: il Cod. Proc. Amm. • Art. 30 - Azione di condanna<commenti nelle DIA seguenti> • 1. L'azione di condanna può essere proposta contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente articolo, anche in via autonoma.2. Può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria. Nei casi di giurisdizione esclusiva può altresì essere chiesto il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi. Sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica. 3. La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti. 4. Per il risarcimento dell'eventuale danno che il ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, il termine di cui al comma 3 non decorre fintanto che perdura l'inadempimento. Il termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere. 5. Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza. • 6. Di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni per lesioni di interessi legittimi o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi conosce esclusivamente il giudice amministrativo.

  22. SEGUE: Cod. Proc. Amm. • Ha dato parzialmente ragione alla Cassazione ammettendo il risarcimento anche se introdotto in via autonoma ma solo nella giurisdizione esclusiva (art. 30, comma 1) • ha dato ragione ai timori (del Consiglio di Stato e di molta dottrina) del perdurare della incertezza amministrativa prevedendo una decadenza di 120 gg per l’azione di risarcimento (art. 30, comma 3);

  23. Cod. Proc. Amm. (segue) • Art. 30, co. 3 ha dato ragione alla teoria dei doveri del buon danneggiato (che la Cassazione ha sempre sostenuto, ma solo nei rapporti tra i cittadini), affermando che il risarcimento è escluso quando il danno poteva essere evitato chiedendo l’annullamento o la dichiarazione di nullità dell’atto dannoso (o perlomeno è escluso il risarcimento di quella parte di danno che si sarebbe evitata con l’azione di annullamento). Quest’ultima norma, toglie, a mio avviso ogni concreta rilevanza all’azione autonoma, spesso maliziosa e speculativa.

  24. Omettere le DiA colorate se il tempo non consente Direttiva C.E. sugli appalti • Direttiva comunitaria in tema di appalti n. 89/665 e conseguenti leggi italiane nn. 19 febbraio 1992, n. 142 e successive. • Le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici in violazione del diritto comunitario in materia di appalti pubblici formano oggetto di ricorsi efficaci e rapidi. Le procedure di ricorso, in tutti gli Stati membri, devono prevedere la possibilità di: • prendere, applicando la procedura per direttissima, provvedimenti provvisori (quali la sospensione della procedura d'aggiudicazione incriminata); • annullare le decisioni illegittime o le specifiche tecniche economiche e finanziarie discriminatorie che figurano nel bando di gara; • risarcire le persone lese da una violazione.

  25. Interpretazione della direttivaanteCass. 500/99 • Contrasta i principi del diritto italiano, perché ripara danni da lesione di meri interessi legittimi (Cassazione: «l’obbligo di adeguarsi alla direttiva, recepita dalla L. 142/92, crea una vera e propria eccezione nel sistema, ma non introduce un principio generale di risarcibilità degli interessi legittimi pretensivi.); • Gli appalti sono banditi non per dare attività alle imprese, ma nell’interesse collettivo perseguito dall’ente; (meri interessi legittimi: differenze rispetto all’uso della proprietà e rispetto alla iniziativa economica privata). • Scopo della direttiva è stato quindi sanzionare l’inosservanza delle norme comunitarie

  26. Norme poco conosciute • D.L. 5 ottobre 1993, n. 398 (nel testo della L. di conversione: 4.12.1993, n. 493), art. 4, in edilizia: resp. del funzionario (responsabile del procedimento e del competente per il provvedimento finale) che ritardano il provvedimento rispondevano dei danni. Si desumeva ex 28 Costituzione che rispondeva anche l'ente. Vicende varie successive… • Soluzione definitiva: L. 23 dic. 1996, n. 662, art. 2, comma 60: ha completamente sostituito l’art. 4 L. 398/93 (procedure con termini rigorosi ed eventuale commissario regionale ad acta: non c’è più la responsabilità per ritardo).

  27. Norme poco conosciute • la lettera h, del comma 5, dell’art. 20 della L. 15 marzo 1997, n. 59, che nell’ambito di ampie deleghe al Governo, prevede un “indennizzo automatico e forfettario” per il ritardo nella emanazione dei provvedimenti amministrativi • Oggi torna l’idea nel disegno di legge Nicolais 

  28. Disegno legge Nicolais(assorbito in un più ampio ddl del deputato Capezzone) • Modifiche alla l. 241/90: b) Dopo l’articolo 2 sono inseriti i seguenti: • "Art. 2- bis (Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento). • 1. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, indipendentemente dalla spettanza del beneficio derivante dal provvedimento richiesto. • 2. Indipendentemente dal risarcimento del danno di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni corrispondono ai soggetti istanti, a titolo sanzionatorio del mero ritardo, una somma di denaro in misura fissa ed eventualmente progressiva, nei casi di inosservanza dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. 51

  29. Un problema particolare: il danno da silenzio nella L. 241/90, modificata dalla 69/2009 • 2-bis. Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento. • 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. • 2. Le controversie relative all’applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni

  30. Varie ipotesi di danno ex 2bis • Ovviamente si è fuori dal silenzio assenso • Danno per mancato o ritardato conseguimento del bene della vita • Danno per il solo fatto di essere stato mantenuto nell’incertezza, anche in casi nei quali il diniego è legittimo

  31. GRUPPO DIAPOSITIVE A SFONDO AZZURRO • RIGUARADNO CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA RESPONSABILITA’ • DAL DIRITTO CIVILE A QUELLO AMMINISTRATIVO • SARANNO ESAMINATE COMPATIBILMENTE CON I TEMPI

  32. Valutazione di questi eventi:verso un incremento delle responsabilità • La funzione della responsabilità patrimoniale: • nella storia remota • Nella civiltà industriale • Nello Stato di diritto

  33. La responsabilità negli Stati post rivoluzione francese • Legalità dell’immunità negli Stati assoluti • La sopravvivenza dell’immunità sovrana • Il principio troppo rigido della separazione dei poteri • Un trattamento particolare giustificato dal perseguimento di interessi generali • Il timore per i bilanci pubblici • La legge abolitiva del contenzioso amministrativo (1865) e la disapplicazione.

  34. La responsabilità negli Stati post rivoluzione francese • Applicazione di questa legge: distinzione della Cassazione di Roma tra attività iure privatorum e iure imperi fino al 1878. • L’ampiezza della disapplicazione fino alla istituzione del giudice amministrativo (1889)

  35. La disapplicazione tra il 1889e la sent. 500/99 • Nei giudizi penali: piena. • Nei giudizi civili (ovviamente solo interessi oppositivi): restrittiva: la disapplicazione ai fini del risarcimento implicherebbe un giudizio non incidenter tantum, principaliter. Ammessa per 

  36. La disapplicazione tra il 1889e la sent. 500/99 • Giurisprudenza fine 20° secolo prima di Cass. 500/99: • A) Rapporti delle USL con i medici convenzionati. Ancorché siano emessi atti amministrativi, il rapporto è stato considerato di tipo professionale-privatistico; • B) Pretese finanziarie varie: la legittimità è sindacabile dal giudice ordinario. Si può fare una analogia con la materia tributaria, affidata alle commissioni tributarie e successivamente al giudice ordinario. • C) Le fattispecie più frequenti riguardano le sanzioni amministrative: nel verificare la legittimità della comminazione della sanzione, si valuta la legittimità anche degli atti presupposti rispetto all'applicazione della sanzione: se sono illegittimi vengono disapplicati. Come per le sanzioni penali. • (Ovviamente tutto quanto sopra rimane anche oggi)

  37. La disapplicazione (segue) • Pubblico impiego: D. Legisl. 31 marzo 1998, n. 80. che sostituì l’art. 68 del D. Legisl. 29/93. Testo recepito dall’art: 63 del T.U. impiegati dello Stato n. 165/2001 — Giurisdizione. - 1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ............... ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo.”

  38. Teoria generale:La responsabilità come reintegrazione di una invasione della sfera patrimoniale: • I 4 modi di invasione della sfera giuridico-patrimoniale altrui • A) volontaria • B) accidentale • D) lecita • E) illecita • 1) A+D = atti ablativi • 2) A+E = atti illeciti dolosi • 3) B+D = rischio lecito = responsabilità oggettiva • 4) B+E = illecito colposo

  39. Il danno come diminuzione patrimoniale - 1 • Irrilevanza di specifiche tutele di diritti • Irrilevanza di altre specifiche tutele (ma vedi Cass. 500: dal diritto soggettivo agli interessi protetti) • Non è comunque difficile nella pratica forense far valere una diminuzione economica come lesione di un interesse meritevole di tutela • Proposta: «differenza tra la situazione patrimoniale ante e post evento» (ma, senza esplicitare questa teoria: presentate bene il danno subito ed avrete ragione).

  40. Il danno come diminuzione patrimoniale - 2 • Capovolgimento proposto: eventuale individuazione di situazioni non protette (basate su giurisprudenza): • Situazioni precarie (panorama goduto, fin quando il vicino non costruirà legittimamente) • Situazioni di vantaggi illeciti (il mio immobile è illegale; proventi da reati) o immorali (proventi da prostituzione)

  41. La responsabilità come reintegrazione di una invasione della sfera patrimoniale • Crescita delle responsabilità oggettive: in giurisprudenza non si trovano elementi sufficienti per una teorizzazione chiara, ma nella responsabilità per attività pericolose (2050 cc) si riscontra una sostanziale responsabilità obbiettiva nella attenta tutela del danneggiato. • Tuttavia nella legislazione a volte risorge impropriamente (raramente) il vecchio concetto della punizione (o comunque la funzione di stimolo alla legalità).

  42. SEGUE • In dottrina: «le punizioni sono affidate ad altri campi del diritto (sanzioni penali ed amministrative)» • «Il soggetto pubblico o privato che agisce nel proprio interesse (o dell’interesse pubblico che persegue) paga i costi dell’azione. • «Se questi costi sono l’invasione di sfera giuridico-patrimoniale altrui, non vanno addossati al soggetto invaso. • Legislazioni speciali per attività industriali pericolose: responsabilità obbiettiva ed assicurazione obbligatoria • = verso una riduzione degli spazi dell’illecito civile

  43. PASSAGGIO AD ALRTRO ARGOMENTO: La responsabilità come elemento di uno Stato di diritto(con particolare riguardo alla materia delle espropriazioni • La finalità pubblica dell’azione come nuovo motivo di immunità sovrana? (Nel 1800 e nella giurisprudenza più recente: rinvio). • La criticabile sentenza della Corte Costituzionale 30 aprile 1999 n. 148: il caso ed il dispositivo … Prossime schede.

  44. La responsabilità come elemento di uno Stato di dirittoNella materia della espropriazioneLe premesse di questa vicenda italiana - 1 • L. 25 giugno 1865, n. 2359: indennizzo pari al valore venale; regola generale ma derogata tante volte da essere di fatto eccezionale. • Dal 1992 a questa regola ancora in vigore si contrappose un’altra regola generale per gli enti pubblici, quella dell’art. 5bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (decurtazione 40% rispetto a precedenti criteri già ridotti). • Rinvio alle ultime schede per la normativa attuale

  45. La responsabilità come elemento di uno Stato di dirittoLe premesse di questa vicenda italiana - 2 • Occupazioni d’urgenza non seguite da espropriazione (nei termini) • Passaggio dal regime dell’indennizzo a quello del risarcimento. • Danno erariale e conseguente azione a carico dei responsabili. • Pressioni sul legislatore dei potenziali responsabili • Finanziaria 1995 modifica d.l. 333/92: equiparazione del risarcimento all’indennizzo = cadeva il danno erariale (spiegazione) • C. Cost. 369/96 dichiarò illegittima questa equiparazione per violazione degli artt. 3 e 42 della Costituzione

  46. SEGUE C. cost. 148/99Le motivazioni: • Con la sentenza 369/96 la Corte Costituzionale aveva dichiarato illegittima la equiparazione risarcimento-indennizzo per violazione dell’art. 3 e 42 della Costituzione. • Poi il legisl. nel 1996: escluse la decurtazione del 40% e previde una maggiorazione del 10%; • «L’equiparazione non c’è più; la proprietà è sufficientemente tutelata (bilanciamento interesse pubblico/privato: notare analogia con i ragionamenti sulla congruità degli indennizzi). • «Non esiste una tutela costituzionale del risarcimento • «Sono inconferenti i riferimenti agli artt. 24 e 113 Cost.

  47. La svolta:L’Italia si è dovuta piegare al rispetto dei diritti dell’uomo • La convenzione CEDU (prot. 1) prevede “il rispetto” dei beni • La Corte dei diritti dell’uomo si è pronunziata più volte in merito a: • legislazione sull’indennizzo • Principio dell’occupazione acquisitiva (“espropriazione indiretta” - accessione invertita) • Riparazione del danno da mancato reintegro nella proprietà • La Corte Costituzionale si è dovuta adeguare (Sentt. 348-349/2007)  RINVIO ALLA PARTE FINALE DELLE LEZIONI

  48. Ma anche il nostro sistema costituzionale imponeva una diversa tutela del cittadinoLo Stato di diritto nella Costituzione vigente • Se dovessimo ammettere che lo Stato di diritto non esiste ci collocheremmo a livelli bassissimi di civiltà giuridica. • Lo Stato di diritto si basa sulla legislazione astratta come criterio e metro per risolvere i casi concreti: subordinazione della P.A. e dei giudici alla legge. • Concretezza del principio: la difformità del caso concreto deve essere sanzionata. Se lede il cittadino questo deve essere tutelato. • Ogni limitazione della tutela è una limitazione allo Stato di diritto.

  49. Lo Stato di diritto nella Costituzione vigente: artt. 24 e 113 • 24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi • 113. Contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. • Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. • La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della Pubblica Amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

  50. Le interpretazioni letterali degli artt. 24 e 113 • Come norme processuali (diritto all’azione) • Per il 113: azioni impugnatorie contro atti: in tutti i commi vi è questa impostazione • Illogicità delle interpretazioni letterali

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