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La normativa tecnica attuativa del conto energia Marco Pezzaglia

La normativa tecnica attuativa del conto energia Marco Pezzaglia Autorità per l’energia elettrica e il gas Direzione Mercati L’energia fotovoltaica e il “nuovo conto energia” Energindustria Vicenza- 25 giugno 2007. Argomenti. Gerarchia delle fonti normative e dei ruoli

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La normativa tecnica attuativa del conto energia Marco Pezzaglia

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Presentation Transcript


  1. La normativa tecnica attuativa del conto energia Marco Pezzaglia Autorità per l’energia elettrica e il gas Direzione Mercati L’energia fotovoltaica e il “nuovo conto energia” Energindustria Vicenza- 25 giugno 2007

  2. Argomenti • Gerarchia delle fonti normative e dei ruoli • Accesso al sistema elettrico • Connessioni alle reti di media tensione • Connessioni alle reti di bassa tensione • Cessione dell’energia • Misura dell’energia elettrica • Accesso al sistema di incentivi per la produzione fotovoltaica • Applicazione della normativa

  3. Gerarchia delle fonti normative e dei ruoli

  4. AEEG Gerarchia delle fonti normative e dei ruoli L’azione dell’Autorità deve essere correttamente inquadrata nell’ambito della gerarchia dei diversi ruoli • Direttiva 2001/77/CE • Decreto legislativo n.387/2003 • Disposizioni per sistema certificati verdi • Decreti conto energia (fotovoltaico) • Disposizioni regolatorie (AEEG) • Funzionamento “tecnico” meccanismi di incentivazione • Copertura oneri derivanti dal meccanismo di incentivazione

  5. Gerarchia delle fonti normative e dei ruoli I ruoli dell’Autorità attribuiti nell’ambito degli schemi di promozione dello sviluppo delle FR devono essere “incrociati” con il mandato conferito all’Autorità con la legge istitutiva n.481/1995 • competenze in materia di promozione della concorrenza e dell’efficienza dei servizi di pubblica utilità, tra cui rientra il servizio di produzione di energia elettrica, nonché in materia di promozione della tutela degli utenti e dei consumatori, inquadrando le azioni dell’Autorità nei contesti generali di tutela ambientale ed uso efficiente delle risorse

  6. Gerarchia delle fonti normative e dei ruoli ……. da ricordare anche che la legge n.481/1995 stabilisce, tra l’altro, che l’Autorità …….. • nel perseguire le predette finalità formuli osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e al Parlamento sui servizi [….] sulle [….] forme di mercato, nei limiti delle leggi esistenti, proponendo al Governo le modifiche normative e regolamentari necessarie in relazione alle dinamiche tecnologiche, alle condizioni di mercato ed all’evoluzione delle normative comunitarie • definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti, tra cui rientrano le condizioni tecnico-economiche di connessione alle reti degli impianti di produzione di energia elettrica

  7. Accesso al sistema elettrico

  8. Regolazione dei sistemi di utenza Scambio sul posto Regime di ritiro dedicato Prodotta Immessa Consumata Rete elettrica Misura dell’energia elettrica prodotta Delib.n. 88/07 Prelevata Condizioni per la connessione • Procedurale • Economica • Tecnica Misura dell’energia elettrica scambiata Delib. n. 5/04 CONDIZIONI PER IL DISPACCIAMENTO Meccanismi atti ad un adeguato sviluppo della rete elettrica per la connessione della “generazione distribuita” (procedimento di cui alla deliberazione n. 40/07) Condizioni per l’attuazione dei meccanismi di incentivazione (delib. n. 90/07 – fotovoltaico)

  9. Secondo quali principi ? • Accesso regolato basato su regole trasparenti (pubblicate) e non discriminatorie (tutti i soggetti nelle stesse condizioni sono trattati nel medesimo modo) • Caso delle connessioni: nessuna connessione, in pratica, è uguale all’altra, ma il servizio è erogato secondo procedure note a tutti che conducono a soluzioni secondo un percorso di garanzia per l’utente • Copertura dei costi secondo principi di efficienza • minimizzazione del costo • corretta attribuzione dei costi a coloro che li provocano • In certi casi, motivi di opportunità, conducono ad attribuzioni di costo di tipo medio-convenzionale ma comunque sempre nell’ambito della relazione utente/servizio (ad es. modello “francobollo” per il servizio di trasporto per i clienti finali) • Impossibilità di socializzare oneri derivanti da meccanismi di incentivazione senza una precisa attribuzione di legge

  10. Diverse configurazioni per il servizio di connessione • Le condizioni procedurali ed economiche per ottenere la connessione alla rete si differenziano in ragione del livello di tensione a cui la connessione si riferisce (e, di conseguenza, in ragione della taglia “della connessione”) • Connessioni in MT • Provvedimento di riferimento: deliberazione AEEG n.281/05 • Procedure abbastanza complesse in quanto gli impianti per la connessione sono di norma maggiormente soggetti ad aspetti di carattere autorizzativo • Soluzioni non pienamente standardizzabili • Corrispettivo economico determinato “a misura” sulla base dei costi sostenuti per la realizzazione della connessione effettuata sulla base di “soluzioni tecniche convenzionali“ pubblicate dai distributori • Connessioni in BT • Provvedimento di riferimento: deliberazione AEEG n.89/07 • Procedure semplificate in ragione del maggior grado di standardizzazione • Corrispettivo economico “a forfait”

  11. RIN Connessioni reti MT (1) • Il sistema per la connessione in MT si basa sull’articolazione tra: • impianto di rete per la connessione (IRC) • impianto di utenza per la connessione (IUC) • sviluppi della rete esistente (rinforzi – RIN) • Soluzione tecnica minima generale (STMG) • Soluzione tecnica minima di dettaglio (STMD)

  12. Connessioni reti MT (2) SOLUZIONE TECNICHE MINIMA GENERALE STMG - descrizione dell’impianto di rete - eventuali interventi sulle reti - eventuale esercizio transitorio dell’impianto - dati necessari alle richieste di autorizzazione STMD SOLUZIONE TECNICA MINIMA DI DETTAGLIO - elenco delle fasi di progettazione esecutiva, - tempistiche previste per ciascuna fase e soggetti responsabili - costi di realizzazione

  13. Connessioni bt (introduzione) • Condizioni economiche • La consultazione ha sollevato un punto di attenzione: la struttura di costo per la connessione dei produttori non è simmetrica rispetto alla struttura di costo della connessione dei clienti finali. Ciò in ragione del fatto che: • ai fini del rispetto della qualità della tensione, la presenza di utenze miste determinerebbero la necessità di sovradimensionare le linee • ai fini del dimensionamento di rete, sono da preveder fattori di utilizzazione diversi rispetto alla sola connessione di una molteplicità di clienti finali • Tuttavia: non sono stati forniti elementi rilevanti a supporto. L’Autorità continuerà ad approfondire tali aspetti nell’ambito del procedimento avviato con deliberazione n.40/07 (procedimento generazione distribuita) • Si ritiene opportuno tenere conto della diversa struttura, ma con parametri che, in via transitoria, riconducano ad una simmetria di corrispettivi tra attivo e passivo (ciò è necessario anche perché se si creassero corrispettivi non simmetrici gli utenti “misti” potrebbero scegliere il percorso più “conveniente”) • I corrispettivi sono parametrati ad una “potenza ai fini della connessione” che rappresenta la potenza richiesta al netto della potenza eventualmente già disponibile

  14. Connessioni bt (struttura) • Ambito di applicazione deliberazione n. 89/07 • Nuovi impianti o modifica di impianti esistenti a cui corrisponde una nuova richiesta di connessione o la richiesta di valutazione di adeguamento di una connessione esistente • La richiesta di connessione può anche riferirsi a connessioni esistenti • Il provvedimento si applica per le richieste effettuate a valle dell’entrata in vigore del provvedimento (cioè dopo il 13 aprile 2007) • Procedure • A valle di ciascuna richiesta il distributore valuta se l’intervento rientra tra lavori SEMPLICI o COMPLESSI. La tipologia di lavori rileva unicamente per il tempo di realizzazione della connessione (30 giorni se semplici, 120 giorni se complessi). Le procedure sono state completate con l’inserimento di parametri atti al monitoraggio della qualità commerciale • Condizioni economiche • Condizioni economiche “a forfait” (provvedimento Cip n.42/86) • Condizioni tecniche • Si danno direttive minime per la redazione di RTC-bt. Nelle more valgono quelle attualmente in uso, ove non in contrasto con le delibere dell’Autorità

  15. Connessioni bt – procedure “ggL” giorni lavorativi • Parametri per controllo procedura • data di ricevimento della richiesta di connessione • tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione • data di messa a disposizione del preventivo per la connessione • accettazione del preventivo per la connessione • data di comunicazione di accettazione del preventivo per la connessione • data di comunicazione di ultimazione dei lavori da realizzarsi a cura del soggetto responsabile della connessione • tempo di realizzazione della connessione • data di completamento della realizzazione della connessione • 20 ggL (*) • Specificato nel preventivo • 30/120 ggL Ind. Aut. (IA) 60 € IA Max (1% del corrispettivo di connessione; 5 €)/giorno Fino ad un max di 180 giorni

  16. Connessioni bt – Condizioni economiche PD Massimo valore tra la potenza potenza già disponibile in immissione o in prelievo PR Potenza richiesta in immissione PFC Potenza ai fini della connessione PFC = PR-PD Corrispettivo di connessione 0,5 x • Diritto fisso (46.53 €) + • Quota potenza (69,7981 €/kW) + (Se trattasi di nuova connessione) • Quota distanza (distanza tra il punto di connessione e la cabina più vicina in servizio da almeno cinque anni)

  17. Connessioni bt (condizioni tecniche) • Si danno condizioni minime di adattamento al quadro normativo vigente delle RTC esistenti con obbligo di trasmissione delle medesime all’Autorità (entro 60 giorni dal 13 aprile) • Il procedimento 136/04 sta arrivando a conclusione nel 2007 per l’AT e la MT • Pubblicazione di una RTC di riferimento elaborata in ambito CEI ed adottabile dalle imprese distributrici con deroghe approvate dall’Autorità (cfr. consultazione 5 dicembre 2006) – Applicabile dal 1 gennaio 2008 • Per la bt, il processo è meno avanzato e, transitoriamente, si è ancora in una fase “ricognitiva” • A valle della trasmissione delle RTC in bt da parte delle ID, l’Autorità potrebbe intervenire a dare condizioni minime per la redazione di nuove RTC con decorrenza dal 1 gennaio 2008 (nuovo periodo regolatorio) • Le RTC potrebbero essere anche adeguatamente riviste alla luce dello sviluppo della GD. Condizione minima: • gestione di minisistemi produzione/consumo con un solo punto di connessione alla rete • nella titolarità di un unico soggetto (ai fini della connessione) • condizioni sulle modalità di scambio sull’unico punto di connessione

  18. Coordinamento connessioni MT- bt • Le deliberazioni n. 281/05 e n.89/07 necessitano di essere coordinate • Esistono problemi di circolarità soprattutto nelle fasi di presentazione della richiesta (l’attuale quadro impone di sapere prima quale tipologia di connessione risulterebbe dalla richiesta di connessione) • Procedure (opportuna regolare una procedura unica - come di fatto già avviene) • Condizioni economiche (almeno per quel che riguarda la compilazione delle soluzioni per la connessione) • Condizioni tecniche (a valle della pubblicazione delle RTC di riferimento, le MCC 281 dovranno essere riaggiornate) • Nella situazione attuale già esistono (o quasi) tutti gli elementi necessari alla formazione di un corpo normativo unitario (per la produzione) • È necessario attuare un coordinamento e razionalizzazioni in certe parti

  19. Ritiro e valorizzazione dell'energia elettrica • L'energia elettrica prodotta viene ritirata secondo le seguenti modalità: • per impianti di potenza nominale non superiore a 20 kW, possibilità di beneficiare della disciplina dello scambio sul posto (Delibera 28/06) • per impianti di potenza nominale superiore a 20 kW, nonché< 20 kW per il caso in cui non si opti per il servizio di scambio sul posto, l’energia immessa nella rete elettrica è ritirata con le modalità di cui alla deliberazione 34/05, ovvero ceduta sul mercato

  20. Deliberazione 28/06 • si applica nei casi in cui il punto di immissione e di prelievo dell’energia elettrica scambiata coincidono • contratto di scambio sul posto dell’energia con il gestore della rete • compensazione su base annuale tra energia immessa in rete ed energia prelevata (net metering): • in caso di saldo positivo: credito per la compensazione negli anni successivi per un massimo di 3 anni rispetto a quello in cui è maturato (senza remunerazione) • in caso di saldo negativo: applicazione del corrispettivo previsto dal contratto di fornitura

  21. Deliberazione 34/05 • cessione di energia elettrica al gestore della rete • prezzo pari a quello di cessione dall’AU alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato (fissati mensilmente dall'AU)ù • per gli impianti con potenza fino a 1 MW, ai primi due milioni di kWh annui prodotti è garantito un prezzo minimo aggiornato su base annuale • Con l’avvento del 1 luglio 2007 e l’evoluzione del ruolo delle imprese distributrici (Direttiva 2003/54/CE), lo schema di ritiro dedicato di cui al d.lgs. 387/2003 è suscettibile di modifiche

  22. Prodotta Immessa Misura dell’energia elettrica • Documenti di riferimento • Delibera AEEG n. 5/04 – delibera AEEG 182/06 • Delibere AEEG su schemi conto energia fotovolatico • Delibera n.88/07 per misura energia elettrica prodotta

  23. Prodotta Immessa Misura dell’energia elettrica immessa • Delibera AEEG 5/04

  24. Prodotta Immessa Misura dell’energia elettrica prodotta

  25. Misura dell’energia elettrica: disciplina da coordinare Prodotta Immessa Consumata Prelevata Delib. 188/05 (per fotovoltaico) Delib. 88/07 (generale) • Discontinuità per potenza impianto fotovoltaico con potenza > 20 kW che si è avvalso della ID ai sensi della 188/05 • Il responsabile è l’ID, mantre nella 88/07 è mantenuta sul produttore Delib. 5/04 Delib. 182/06 Delib. 292/06 • IL sistema evolve verso una situazione dove il punto di connessione non è più caratterizzabile in senso assoluto come punto di immissione o di prelievo • Si rilevano difficoltà nell’attuare la presente regolazione circa le responsabilità di installazione e manutenzione dei misuratori (affidata ai produttori nel caso di punti di immissione e ai distributori nei casi di punti di prelievo)

  26. Accesso al sistema di incentivi per la produzione fotovoltaica

  27. Incentivazione produzione fotovoltaica • Il sistema per l’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica di cui ai decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 è stato “rimpiazzato” dal nuovo sistema definito con decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 (DM 19 febbraio 2007) • Una delle differenze più rilevanti è la modifica delle modalità di accesso al sistema di incentivazione • la richiesta di accesso all’incentivazione non è più stabilita sulla base di un progetto, ma deve essere effettuata una volta che l’impianto sia entrato effettivamente in esercizio • ciò presuppone che l’impianto di produzione sia stato realizzato secondo standard ben precisi (richiamati nel decreto ministeriale) e che sia stata effettivamente effettuata la connessione alla rete elettrica • ha diritto all’incentivo tutta l’energia prodotta (indipendentemente da quella consumata)

  28. Deliberazione n.90/07 • Entrata in vigore: 13 aprile 2007 • Realizzazione dell’impianto • Connessione e misura dell’energia elettrica prodotta (ci si rifà alle disposizioni dell’Autorità citate in precedenza) • Condizioni per l’ammissibilità alle incentivazioni e al premio • Sono state introdotte procedure per la presentazione della domanda e la verifica della documentazione allegata • Allegati standard e comunicazioni basate su portale informativo del GSE • Modalità di erogazione delle tariffe • Si riprendono le modalità vigenti per il vecchio conto energia (sfruttamento delle procedure già disponibili per immediata attuazione) • Verifiche GSE • Monitoraggio tecnologico ENEA • Copertura costi in A3 • Incentivazioni - nell’aggiornamento tariffario (trimestrale) • Costi funzionamento (incluse verifiche e monitoraggio ENEA) – una tantum annuale

  29. Ammissione al regime incentivante (1) TIPO DI IMPIANTO IMPIANTI ENTRATI IN ESERCIZIO DOPO IL 13/04/07 IMPIANTI ENTRATI IN ESERCIZIO TRA L’1 OTTOBRE 2005 E IL 13/04/07 ENTRO 60 GIORNI DALL’ENTRATA IN ESERCIZIO DELL’IMPIANTO Moduli A1-A2-A4 Documenti Allegato 4 DM 19/02/2007 ENTRO 90 GIORNI dal 13 APRILE 2007 (12 LUGLIO 2007) Moduli A1P-A2p-A4 Documenti Allegato 4 DM 19/02/2007 RICHIESTA • Proprietario dell’immobile • Soggetto che dispone dell’autorizzazione sottoscritta dal proprietario dell’immobile • Deve aver conseguito tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione e all’esercizio dell’impianto SOGGETTO RESPONSABILE SOGGETTO RESPONSABILE • Deve essere presentata una richiesta per ogni impianto • Ogni impianto deve avere un proprio punto di connessione • Per la richiesta è necessario connettersi al portale informativo del GSE, registrasi e scaricare i moduli che devono essere compilati ed inviati in formato cartaceo al GSE (In assenza del portale informativo vale comunque l’obbligo di compilazione e trasmissione cartacea dei moduli) MODALITÀ GSE • Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta effettua verifiche • Verifica positiva: ammissione al regime incentivante • Verifica negativa: richiesta di perfezionamento da attuarsi entro 90 giorni dal ricevimento della medesima richiesta • Viene fornito numero identificativo dell’impianto ai fini dell’incentivazione

  30. Ammissione al regime incentivante (2) MODALITÀ

  31. Ammissione al premio (risparmio energetico) TIPO DI IMPIANTO IMPIANTI AMMESSI AL REGIME DI INCENTIVAZIONE E CHE OPERANO IN REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO Edifici esistenti alla data di entrata in vigore del DM 19/02/07 Edifici completati successivamente alla data di entrata in vigore del DM 19/02/07 Da effettuarsi da parte del soggetto responsabile qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 7 del DM 19/02/07 RICHIESTA Modulo A3a Modulo A3b SOGGETTO RESPONSABILE • Nel caso di cessazione del regime di scambio sul posto è tenuto ad trasmettere al GSE copia della disdetta dello scambio sul posto entro trenta (30) giorni dalla data di trasmissione al distributore GSE • Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta effettua verifiche • Verifica positiva: ammissione al premio e comunicazione dell’ammontare del premio • Verifica negativa: richiesta di perfezionamento da attuarsi entro 90 giorni dal ricevimento della medesima richiesta MODALITÀ Erogazione premio • Il premio è riconosciuto a partire dall’anno solare successivo alla data di ricevimento della richiesta

  32. Applicazione della normativa

  33. Elenco dei provvedimenti di riferimento In rosso i documenti scaricabili dal sito: www.autorita.energia.it

  34. Modalità di contatto • La normativa è sempre in evoluzione e può essere corretta alla luce delle indicazioni provenienti dal campo di attuazione • È sempre possibile richiedere ufficialmente chiarimenti in merito all’applicazione dei provvedimenti dell’Autorità o incontri con i tecnici incaricati • mercati@autorita.energia.it • Fax: 02.65565.222 • Eventuali richieste informali possono essere gestite telefonicamente sulla base delle possibilità correnti dei tecnici dell’Unità FPA della Direzione Mercati

  35. Grazie per l’attenzione Marco Pezzaglia Autorità per l’energia elettrica e il gas Direzione Mercati Responsabile Unità Fonti rinnovabili, produzione di energia e impatto ambientale (Unità FPA) Tel. 02.65565.271 (336) mpezzaglia@autorita.energia.it

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