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L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA. 1. Dalle Comunità europee all’Unione europea 2. Organizzazione e istituzioni dell’Unione europea 3. Il funzionamento dell’Unione europea 4. Ordinamento dell’Unione e ordinamento italiano 5. Peculiarità dell’ordinamento dell’Unione

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L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

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  1. L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  2. 1. Dalle Comunità europee all’Unione europea 2. Organizzazione e istituzioni dell’Unione europea 3. Il funzionamento dell’Unione europea 4. Ordinamento dell’Unione e ordinamento italiano 5. Peculiarità dell’ordinamento dell’Unione 6. Dalla Costituzione per l’Europa al Trattato di Lisbona Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  3. LE TAPPE DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA: I TRATTATI • Trattato di Parigi (1951): Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) • Trattato di Roma (1957): Comunità economica europea (CEE), Comunità europea dell’energia atomica (EURATOM) • Trattato di fusione (1965): Consiglio unico, Commissione unica, bilancio unico delle Comunità europee • Atto unico europeo (1986): cooperazione politica europea, modifiche ai trattati istitutivi delle Comunità europee • Trattato di Maastricht (1992): Unione europea (UE), Comunità europea (CE), Unione economica e monetaria • Trattato di Amsterdam (1997): modifiche al trattato UE e ai trattati istitutivi delle Comunità europee • Trattato di Nizza (2001): modifiche al trattato UE e ai trattati istitutivi delle Comunità europee Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  4. DALLE COMUNITÀ ALL’UNIONE: GLI STATI MEMBRI • 1951: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi (6) • 1973: Danimarca, Gran Bretagna, Irlanda (9) • 1981: Grecia (10) • 1986: Portogallo, Spagna (12) • 1995: Austria, Finlandia, Svezia (15) • 2003: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria (25) • 2007: Bulgaria, Romania (27) Stati candidati: Croazia, Macedonia, Turchia Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  5. IL TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA Art. 1 TUE «Con il presente trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra loro un’UNIONE EUROPEA, in appresso denominata “Unione”. Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un’unione sempre più stretta, tra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini. L’Unione è fondata sulle Comunità europee, integrate dalle politiche e forme di cooperazione instaurate dal presente trattato. Essa ha il compito di organizzare in modo coerente e solidale le relazioni tra gli Stati membri e tra i loro popoli». Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  6. I «PILASTRI» DELL’UNIONE EUROPEA Preambolo DISPOSIZIONI COMUNI (Titolo I TUE) COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE (Titolo VI TUE) COMUNITÀ EUROPEE(TCE, TCECA, TCEEA) POLITICA ESTERAE DI SICUREZZACOMUNE(Titolo V TUE) Metodo comunitario Metodo intergovernativo Metodo intergovernativo COOPERAZIONE RAFFORZATA (Titolo VII TUE) DISPOSIZIONI FINALI (Titolo VIII TUE)

  7. IL PRIMO «PILASTRO»DELL’UNIONE EUROPEA: METODO COMUNITARIO Trattato della Comunità europea (TCE) «Art. 1: Con il presente trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra loro una COMUNITÀ EUROPEA. Art. 2: La Comunità ha il compito di promuovere nell’insieme della Comunità, mediante l’instaurazione di un mercato comune e di un’unione economica e monetaria e mediante l’attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 4, uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la parità tra uomini e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell’ambiente ed il miglioramento della qualità di quest’ultimo, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra gli Stati membri. [...]». Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  8. IL SECONDO «PILASTRO»DELL’UNIONE EUROPEA: METODO INTERGOVERNATIVO Artt. 11-28 TUE «L’Unione stabilisce ed attua una politica estera e di sicurezza comune estesa a tutti i settori della politica estera e di sicurezza i cui obiettivi sono i seguenti: – difesa dei valori comuni, degli interessi fondamentali, dell’indipendenza e dell’integrità dell’Unione conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite; – rafforzamento della sicurezza dell’Unione in tutte le sue forme; – mantenimento della pace e rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell’atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli relativi alle frontiere esterne; – promozione della cooperazione internazionale: – sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, nonché rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali [...]». Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  9. IL TERZO »PILASTRO» DELL’UNIONE EUROPEA: METODOINTERGOVERNATIVO Artt. 29-42 TUE «Fatte salve le competenza della Comunità europea, l’obiettivo che l’Unione si prefigge è fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un’azione in comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e prevenendo e reprimendo il razzismo e la xenofobia. Tale obiettivo è perseguito prevenendo e reprimendo la criminalità organizzata o di altro tipo, in particolare il terrorismo, la tratta degli esseri umani ed i reati contro i minori, il traffico illecito di droga e di armi, la corruzione e la frode [...]». Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  10. IL «QUADRO ISTITUZIONALE» DELL’UNIONE EUROPEA Art. 3 TUE «L'Unione dispone di un quadro istituzionale unico che assicura la coerenza e la continuità delle azioni svolte per il perseguimento dei suoi obiettivi, rispettando e sviluppando nel contempo l’acquis comunitario. L’Unione assicura in particolare la coerenza globale della sua azione esterna nell'ambito delle politiche in materia di relazioni esterne, di sicurezza, di economia e di sviluppo. Il Consiglio e la Commissione hanno la responsabilità di garantire tale coerenza e cooperano a tal fine. Essi provvedono, nell’ambito delle rispettive competenze, ad attuare dette politiche». Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  11. LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA Art. 5 TUE «Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giustizia e la Corte dei conti esercitano le loro attribuzioni alle condizioni e ai fini previsti, da un lato, dalle disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, nonché dalle disposizioni dei successivi trattati e atti recanti modifiche o integrazioni delle stesse e, dall’altro, dalle altre disposizioni del presente trattato. Art. 7.1 TCE «L'esecuzione dei compiti affidati alla Comunità è assicurata da: — un PARLAMENTO EUROPEO [v. artt. 189-201 Tce], — un CONSIGLIO [v. artt. 202-210 Tce], — una COMMISSIONE [v. artt. 211-219 Tce], — una CORTE DI GIUSTIZIA [v. artt. 220-245 Tce], — una CORTE DEI CONTI [v. 246-248 Tce]. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato». Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  12. LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA Istituzioni politiche Consiglio europeocapi di Stato o di governo Consiglio rappresentanti dei governi a livello ministeriale Parlamento europeorappresentanti dei popoli eletti a suffragio universalediretto Commissione membri nominati dai governi Istituzioni giudiziarie Corte di giustizia e Tribunale di primo gradogiudici e avvocati generali nominati dai governi Corte dei contimembri nominati dal Consiglio Istituzioni monetarie Banca centrale europeamembri nominati dai governi e governatori centrali

  13. Le istituzioni europee CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA PRESIDENZA PER ROTAZIONE (Ministri nazionali) CONSIGLIO EUROPEO PRESIDENTE (Capi di Stato o di Governo) Impulso, orientamento, priorità Potere normativo, adotta atti CE Adozione congiunta della legislazione e del bilancio europei COMMISSIONE EUROPEA PRESIDENTE Diritto di iniziativa legislativa, funzione esecutiva, custode dei Trattati PARLAMENTO EUROPEO PRESIDENTE Controllo giudiziario CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUNALE DI PRIMO GRADO Funzione consultiva e di partecipazione al processo per l’adozione degli atti comunitari, funzione di controllo sulla Commissione FINANZIAMENTI EURO CONTROLLO DEI CONTI CONSULTAZIONE CONSULTAZIONE COMITATO ECONOMICO E SOCIALE BANCA CENTRALE INVESTIMENTI (BEI) BANCA CENTRALE EUROPEA COMITATO DELLE REGIONI Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare CORTE DEI CONTI

  14. IL CONSIGLIO EUROPEO • È disciplinato dal Tue (artt. 4, 13, 17) • È formato dai capi di stato o di governo e dal presidente della Commissione • Si riunisce almeno due volte l’anno sotto la presidenza a rotazione semestrale di ciascun stato membro • È l’organo di indirizzo politico dell’Ue («dà all’Unione l’impulso necessario al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti politici generali») • È un organo intergovernativo che decide all’unanimità (non è un’istituzione comunitaria) Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  15. IL CONSIGLIO • È composto da un rappresentante per ogni stato membroa livello di ministro, autorizzato a impegnare il proprio governo • È presieduto a turno da ciascun stato membro per 6 mesi • Opera sia come organo intergovernativo, nel quadro del Tue, sia come istituzione comunitaria, nel quadro del Tce • In base al Tue, «prende le decisioni necessarie per la definizione e l’attuazione della politica estera e di sicurezza comune» e «adotta misure e promuove» la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale • In base al Tce, «dispone di un potere di decisione» (normativa comunitaria, bilancio, accordi internazionali) e «provvede al coordinamento delle politiche economiche generali degli stati membri» Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  16. IL CONSIGLIO • Decide all’unanimità (per poche, ma fondamentali questioni), a maggioranza semplice (per il proprio regolamento e l’organizzazione interna), a maggioranza qualificata (per quasi tutto) • Si riunisce in composizione diversa a seconda dei temi trattati (Consiglio «affari generali e relazioni esterne», Consiglio «economia e finanze», Consiglio «giustizia e affari interni», Consiglio «agricoltura e pesca», Consiglio «ambiente», ecc.) • I lavori sono preparati da un comitato dei rappresentanti permanenti degli stati membri (Coreper) • L’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune è il segretario generale del Consiglio Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  17. LE DECISIONI DEL CONSIGLIO Distribuzione dei voti per stato membro • 29 voti: Germania, Francia, Italia, Regno Unito • 27 voti: Polonia, Spagna • 14 voti: Romania • 13 voti: Paesi Bassi • 12 voti: Belgio, Grecia, Portogallo, Repubblica ceca, Ungheria • 10 voti: Svezia, Austria, Bulgaria • 7 voti: Danimarca, Finlandia, Slovacchia, Irlanda, Lituania • 4 voti: Lettonia, Slovenia, Cipro, Estonia, Lussemburgo • 3 voti: Malta Maggioranza qualificata • 14 stati membri su 27 (ma in alcuni casi due terzi degli stati) • 255 voti su 345 (73,9% del totale) • Eventuale conferma su richiesta di uno stato membro (62% della popolazione totale) Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  18. IL PARLAMENTO EUROPEO • È formato da 736 membri (legislatura 2009-2014) • I membri sono eletti a suffragio universale diretto per 5 anni • Lo status giuridico è uguale per tutti i membri («statuto dei deputati al Parlamento europeo») • I membri si ripartono in gruppi politici (almeno 20 deputati eletti in un quinto degli stati) • I lavori sono suddivisi in 20 commissioni • Ha un regolamento approvato a maggioranza dei membri • Delibera di norma a maggioranza dei voti espressi • Si riunisce in sedi diverse: Strasburgo (sedute plenarie), Bruxelles (sedute plenarie aggiuntive e commissioni), Lussemburgo (segretariato) Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  19. I SEGGI NEL PARLAMENTO EUROPEO Distribuzione dei seggi per stato membro • 99 seggi: Germania • 72 seggi: Francia, Italia, Regno Unito • 50 seggi: Polonia, Spagna • 33 seggi: Romania • 25 seggi: Paesi Bassi • 22 seggi: Belgio, Grecia, Portogallo, Repubblica ceca, Ungheria • 18 seggi: Svezia • 17 seggi: Austria, Bulgaria • 13 seggi: Danimarca, Finlandia, Slovacchia • 12 seggi: Irlanda, Lituania • 8 seggi: Lettonia • 7 seggi: Slovenia • 6 seggi: Cipro, Estonia, Lussemburgo • 5 seggi: Malta Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  20. L’ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO Art. 190.4 TCE «Il Parlamento europeo elabora un progetto volto a permettere l’elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri» Il Consiglio, con deliberazione unanime, previo parere conforme del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono, stabilirà le disposizioni di cui raccomanderà l’adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali» [v. decisione 2002/772/CE]. Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  21. I GRUPPI POLITICI NEL PARLAMENTO EUROPEO Legislatura 2004-2009 • Gruppo Ppe-De: Partito popolare europeo-Democratici europei • Gruppo Pse: Partito socialista europeo • Gruppo Alde/Adle: Alleanza dei democratici e dei liberali per l’Europa • Gruppo Uen: Unione per l’Europa delle Nazioni • Gruppo Verdi/Ale: Verdi/Alleanza libera europea • Gruppo Gue/Ngl: Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica • Gruppo Ind/Dem: Indipendenza/Democrazia Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  22. I PARTITI POLITICI EUROPEI Art. 191 TCE «I partiti politici a livello europeo sono un importante fattore per l’integrazione in seno all’Unione. Essi contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell’Unione. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251, determina lo statuto dei partiti politici a livello europeo, in particolare le norme relative al loro finanziamento» [v. regolamento (CE) n. 2004/2003]. Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  23. I POTERI DEL PARLAMENTO EUROPEO • Approva, con parere conforme, trattati di adesione, accordi internazionali che comportano spese, sanzioni contro gli stati membri ex art. 7 Tue, atti in materia di fondi strutturali e misure di coesione (in altri casi formula pareri consultivi) • Concorre alla funzione legislativa in riferimento sia all’iniziativa (può chiedere alla Commissione di presentare proposte) sia alla decisione (secondo le procedure di cui agli artt. 251 e 252 Tce) • Partecipa alla procedura di bilancio insieme al Consiglio • Ha il potere di controllo sulla Commissione; può istituire commissioni d’inchiesta e rivolgere interrogazioni alla Commissione; può rivolgere interrogazioni o formulare raccomandazioni al Consiglio in base agli artt. 21 e 39 Tue Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  24. LA COMMISSIONE • È composta di 27 commissari (uno per stato) • I commissari esercitano le loro funzioni «in piena indipendenza nell’interesse generale della Comunità» (non possono sollecitare o accettare istruzioni dai governi e i governi si impegnano a rispettarne l’indipendenza e a non cercare di influenzarli) • Dura in carica 5 anni • Decide a maggioranza dei suoi membri • Agisce «nel quadro degli orientamenti politici del suo presidente» (che ne decide l’organizzazione interna e può obbligare alle dimissioni i membri della Commissione) Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  25. LA NOMINA DELLA COMMISSIONE CONSIGLIO (capi di stato e di governo): designa il presidente della Commissione PARLAMENTO EUROPEO: approva la designazione del presidente della Commissione CONSIGLIO: designa gli altri membri conformemente alle proposte di ciascun stato PARLAMENTO EUROPEO: approva collettivamente la Commissione CONSIGLIO: nomina il presidente e gli altri membri Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  26. IL RAPPORTO PARLAMENTO EUROPEO-COMMISSIONE Nomina dei membri della Commissione GOVERNI(di comune accordo con il presidente designato) Designazione degli altri membri della commissione PARLAMENTO EUROPEO Voto di approvazione della commissione GOVERNI Designazionedel presidente della Commissione PARLAMENTO EUROPEO Approvazione del presidente designato GOVERNI Nomina del presidente e degli altri membri della commissione Revoca dei membri della Commissione Mozione di censura PARLAMENTO EUROPEO COMMISSIONE

  27. LA SFIDUCIA PARLAMENTARE ALLA COMMISSIONE Art. 201 TCE «Il Parlamento europeo, cui sia presentata una mozione di censura sull’operato della Commissione, non può pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e con scrutinio pubblico. Se la mozione di censura è approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono il Parlamento europeo i membri della Commissione devono abbandonare collettivamente le loro funzioni. Essi continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente all’articolo 214. In questo caso, il mandato dei membri della Commissione nominati per sostituirli scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei membri della Commissione costretti a dimettersi collettivamente». Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  28. I POTERI DELLA COMMISSIONE • Vigila sull’applicazione del Tce e del diritto comunitario derivato (procedura d’infrazione degli obblighi comunitari) • Ha l’iniziativa esclusiva in materia legislativa, di bilancio e di negoziato con stati terzi • Formula raccomandazioni e pareri • Dispone di potere decisionale proprio e partecipa alla formazione degli atti del Consiglio e del Parlamento europeo • Gestisce il bilancio comunitario • Applica le regole sulla concorrenza (procedura di controllo degli aiuti di stato) • È «pienamente associata» all’attuazione delle politiche del secondo e del terzo pilastro Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  29. LA CORTE DI GIUSTIZIA • È formata da 27 giudici (uno per stato), assistiti da 8 avvocati generali • I giudici e gli avvocati generali sono nominati per 6 anni dai governi fra personalità di indiscussa indipendenza e competenza • I giudici eleggono al proprio interno il presidente • Ha un proprio statuto (protocollo n. 6 allegato ai trattati) e un proprio regolamento • Suo compito generale è assicurare «il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione» dei trattati • Giudica le controversie fra stati membri, fra Comunità e stati membri, fra istituzioni comunitarie, fra persone fisiche o giuridiche e la Comunità Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  30. IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO • Si affianca alla Corte di giustizia ed è composto di un giudice per stato membro • È competente per le controversie fra la Comunità e i propri funzionari e per la maggior parte delle azioni intraprese da persone fisiche o giuridiche contro atti comunitari (non per ricorsi degli stati o delle istituzioni) • Le sue decisioni sono impugnabili davanti alla Corte di giustizia solo per motivi di legittimità Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  31. LE COMPETENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA • Artt. 226-228 Tce: ricorsi per inadempimento contro le infrazioni degli stati membri, proposti dalla Commissione o da uno stato membro • Artt. 230-231 Tce: ricorsi di annullamento contro gli atti comunitari illegittimi, proposti da uno stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio, dalla Commissione, da persone fisiche o giuridiche • Artt. 232-233 Tce: ricorsi per carenzacontro le omissioni delle istituzioni comunitarie, proposti dagli stati membri, dalle istituzioni della Comunità, da persone fisiche o giuridiche • Art. 234 Tce: ricorsi in via pregiudiziale sull’interpretazione del diritto comunitario, proposti dai tribunali nazionali • Art. 235 Tce: ricorsi per responsabilità extracontrattuale contro i danni cagionati dalle istituzioni comunitarie, proposti dagli stati o dai privati Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  32. IL RINVIO IN VIA PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA Art. 234 TCE «La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: a) sull’interpretazione del presente trattato; b) sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità e della BCE; c) sull’interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto del Consiglio, quando sia previsto dagli statuti stessi. Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia». Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  33. LA BANCA CENTRALE EUROPEA Art. 8 TCE «Sono istituiti, secondo le procedure previste dal presente trattato, un Sistema europeo di banche centrali (in appresso denominato SEBC) e una Banca centrale europea (in appresso denominata BCE), che agiscono nei limiti dei poteri loro conferiti dal presente trattato e dallo statuto del SEBC e della BCE (in appresso denominato «statuto del SEBC») allegati al trattato stesso» [v. artt. 105-113 Tce e protocollo n. 18]. Art. 105 TCE «L'obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l’obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC sostiene le politiche economiche generali nella Comunità al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità definiti nell’articolo 2. Il SEBC agisce in conformità del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo una efficace allocazione delle risorse e rispettando i principi di cui all'articolo 4 [...]». Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  34. COMPOSIZIONE E FUNZIONI DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA • È dotata di personalità giuridica propria e di un elevato grado di indipendenza rispetto alle altre istituzioni e ai governi • Ad essa sono attribuiti poteri normativi • Gli organi della Bce sono il presidente e il comitato esecutivo, che insieme ai governatori delle banche centrali nazionali costituiscono il consiglio direttivo • Il presidente, il vice e gli altri quattro membri del comitato esecutivo sono nominati dai governi per 8 anni, con mandato non rinnovabile • Ha «il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote all’interno della Comunità» Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  35. L’UNIONE ECONOMICA E MONETARIA I criteri di convergenza economica e monetaria • Raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi (tasso medio di inflazione che non supera di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre stati con i migliori risultati) • Sostenibilità della situazione della finanza pubblica (assenza di un disavanzo eccessivo: deficit non superiore al 3% del PIL, rapporto debito/PIL inferiore al 60%) • Rispetto dei margini normali di fluttuazione del meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo (assenza di svalutazioni per due anni) • Stabilità dei livelli dei tassi di interesse a lungo termine (tasso d’interesse che non ha ecceduto di oltre 2 punti percentuali quello dei tre stati con i migliori risultati) Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  36. L’ADOZIONE DELLA MONETA UNICA • 1° gennaio 1999: undici stati sono ammessi alla terza e ultima fase dell’Unione economica e monetaria e adottano l’euro (Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna) • 1° gennaio 2002: l’euro entra ufficialmente in circolazione in dodici stati (gli undici ammessi nel 1999, più la Grecia ammessa nel 2001) • 1° marzo 2002: l’euro è l’unica moneta circolante negli stati che hanno attuato i criteri di convergenza (sono stati successivamente ammessi Slovenia, Cipro, Malta, Slovacchia, al 1° gennaio 2009 sedici stati in tutto) Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  37. ALTRI ORGANI COMUNITARI • Corte dei conti: istituzione formata da un componente per ogni stato, «assicura il controllo dei conti» ed «esamina i conti di tutte le entrate e le spese della Comunità» (artt. 246-248 Tce) • Comitato economico e sociale: organo consultivo costituito da rappresentanti delle categorie economiche e produttive, nominati dal Consiglio su proposta degli stati (artt. 7.2, 257-262 Tce) • Comitato delle regioni: organo consultivo costituito da rappresentanti degli enti regionali e locali, nominati dal Consiglio su proposta degli stati (artt. 7.2, 263-265 Tce) • Mediatore europeo: organo nominato dal Parlamento europeo, al quale chiunque può rivolgersi per denunciare casi di cattiva amministrazione (art. 195 Tce) Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  38. LE SEDI DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE • Consiglio: Bruxelles (tranne alcune sessioni a Lussemburgo) • Parlamento europeo: Strasburgo (plenarie), Bruxelles (plenarie aggiuntive e commissioni), Lussemburgo (segretariato generale) • Commissione: Bruxelles (tranne alcune servizi a Lussemburgo) • Corte di giustizia e Tribunale di primo grado: Lussemburgo • Corte dei conti: Lussemburgo • Banca centrale europea: Francoforte Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  39. LE FONTI DEL DIRITTO COMUNITARIO • Fonti originarie: trattati (Trattato Ue, Trattato Ce) • Fonti derivate: regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri • Altre fonti: principi generali del diritto comunitario, accordi con stati terzi e organismi internazionali Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  40. IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ Art. 5 TCE «La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente trattato. Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario. L'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato». Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  41. LA CITTADINANZA EUROPEA Artt. 17-22 TCE «È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest'ultima. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente trattato [...]». • Diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri • Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunale e alle elezioni del Parlamento europeo nello stato in cui si risiede • Diritto alla tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi stato membro nel territorio di paesi terzi nei quali lo stato di cui ha la cittadinanza non è rappresentato • Diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo, di rivolgersi al Mediatore europeo, di scrivere alle istituzioni comunitarie e di ricevere risposta in una delle lingue ufficiali dell’Unione Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  42. I DIRITTI FONDAMENTALI NELL’UNIONE EUROPEA Art. 6.2 TUE «L’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario». Carta dei diritti fondamentali dell’UE(de) (proclamata a Nizza, 7 dicembre 2000) «La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti dell’Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla Cedu, dalle carte sociali adottate dall’Unione e dal Consiglio d’Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Ue e da quella della Corte europea dei diritti dell’uomo [...]». Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  43. LE POLITICHE DELLA COMUNITÀ EUROPEA Parte terza TCE (artt. 23-188) • Politica commerciale comune • Cooperazione doganale • Politica sociale, istruzione, formazione professionale e gioventù • Cultura • Sanità pubblica • Protezione dei consumatori • Reti transeuropee • Industria • Coesione economica e sociale • Ricerca e sviluppo tecnologico • Ambiente • Cooperazione allo sviluppo • Libera circolazione delle merci • Agricoltura • Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali • Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone • Trasporti • Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni • Politica economica e monetaria • Occupazione Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  44. LA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE • Definizione di «principi e orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune» • Decisione su «strategie comuni» • Adozione di «azioni comuni» • Adozione di «posizioni comuni» • Rafforzamento della «cooperazione sistematica tra gli stati membri per la conduzione della loro politica» • Definizione progressiva di «una politica di difesa comune, che potrebbe condurre a una difesa comune qualora il Consiglio europeo decida in tal senso» Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  45. LA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE • Cooperazione fra le forze di polizia e le autorità doganali degli stati membri, sia direttamente sia tramite l’Ufficio europeo di polizia (Europol) • Cooperazione fra le autorità giudiziarie degli stati membri, anche tramite l’Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust) • Ravvicinamento delle normative degli stati membri in materia penale • Adozione di posizioni comuni, decisioni-quadro, decisioni, convenzioni Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  46. LE FONTI COMUNITARIE DERIVATE Art. 249 TCE • Regolamento: atto avente portata generale, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri • Direttiva: atto che vincola lo stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi • Decisione: atto obbligatorio in tutti i suoi elementi per i destinatari da esso designati • Raccomandazioni e pareri: atti non vincolanti che hanno valenza d’indirizzo, ma non fanno sorgere diritti o obblighi Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  47. Direttiva «Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il... [data]» Regolamento «Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri» I REGOLAMENTI E LE DIRETTIVE Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  48. I PROCEDIMENTI DI FORMAZIONEDELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA COMMISSIONE Iniziativa legislativa CONSIGLIO PARLAMENTOEUROPEO • Procedura di codecisione (art. 251 TCE) • Procedura di cooperazione (art. 252 TCE) • Procedura di consultazione (es. art. 83.1 TCE)

  49. I PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA: CODECISIONE [1] Art. 251 TCE COMMISSIONE: presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio PARLAMENTO EUROPEO: esprime un parere sulla proposta della Commissione CONSIGLIO: a) adotta l’atto (se approva tutti gli emendamenti contenuti nel parere del Pe o se il Pe non ha proposto emendamenti) b) adotta una posizione comune e la comunica al Pe PARLAMENTO EUROPEO: a) approva la posizione comune e l’atto si considera adottato b) respinge la posizione comune e l’atto si considera non adottato c) propone emendamenti alla posizione comune e comunica il testo emendato al Consiglio e alla Commissione Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  50. I PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA: CODECISIONE [2] [segue] COMMISSIONE: formula un parere sugli emendamenti del Pe CONSIGLIO: a) approva tutti gli emendamenti del Pe (all’unanimità in caso di parere negativo della Commissione) e l’atto si considera adottato b) non approva tutti gli emendamenti del Pe e viene convocato un comitato di conciliazione COMITATO DI CONCILIAZIONE PE/CONSIGLIO (con la partecipazione della Commissione): a) approva un progetto comune e l’atto deve essere successivamente adottato dal Pe e dal Consiglio b) non approva un progetto comune e l’atto si considera non adottato Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

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