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IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO

IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO. Ci ricordiamo la lezione precedente???. Avevamo parlato: Storia 7 principi Emblema Cri. OBIETTIVI DELLA LEZIONE. IL D.I.U. IL MOVIMENTO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA E DELLA MEZZALUNA ROSSA. IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO.

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IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO

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Presentation Transcript


  1. IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO

  2. Ci ricordiamo la lezione precedente??? Avevamo parlato: • Storia • 7 principi • Emblema • Cri

  3. OBIETTIVI DELLA LEZIONE • IL D.I.U. • IL MOVIMENTO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA E DELLA MEZZALUNA ROSSA

  4. IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO

  5. COS’È IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO? Il diritto internazionale umanitario (o diritto umanitario) costituisce una parte molto importante del diritto internazionale pubblico e include le regole che, in tempo di conflitto armato proteggono le persone che non prendono, o non prendono più parte alle ostilità e pongono limiti all’impiego di mezzi e metodi di guerra…

  6. …Più precisamente, il CICR intende per diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati l’insieme dei trattati internazionali o delle regole consuetudinarie che sono specificamente tesi a risolvere le questioni di carattere umanitario direttamente causate da conflitti armati, di natura sia internazionale che interna; per motivi umanitari queste regole limitano il diritto delle Parti in conflitto nella scelta dei mezzi o metodi di combattimento e proteggono le persone e i beni coinvolti, o che rischiano di rimanere coinvolti, nel conflitto.

  7. STABILISCE: • CHI E’ LEGITTTIMATO AD UTILIZZARE LA VIOLENZA BELLICA • QUALI SONO I MEZZI ED I METODI DI GUERRA LEGITTIMI • CONTRO CHI, COSA ED IN QUALI LUOGHI POSSA ESSERE UTILIZZATA LA VIOLENZA BELLICA • COME E DA CHI DEVONO ESSERE PUNITE LE VIOLAZIONI • OBBLIGO DELLA DIFFUSIONE DEL D.I.U.

  8. Convenzioni di Ginevra – 12 agosto 1949 I per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna II per il miglioramento delle condizioni dei feriti, malati e naufraghi delle forze armate sul mare III relativa al trattamento dei prigionieri di guerra IV relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra

  9. Convenzioni di Ginevra – 12 agosto 1949 embrione di disciplina dei conflitti non internazionali (art. 3 comune) novità assoluta: IV Convenzione – protezione della popolazione civile

  10. 8 giugno 1977 - Protocolli addizionali alle Convenzioni di Ginevra – 12 agosto 1949 I – per la protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali II – per la protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali

  11. 8 giugno 1977 - Protocolli addizionali disciplina più dettagliata per i conflitti armati non internazionali estensione della normativa alle guerre di liberazione nazionale aggiornamento della nozione di combattente; disciplina dello status di mercenario e di spia puntualizzazione delle norme sulla condotta materiale delle ostilità

  12. Conflitti armati internazionali Trattati applicati: CONVENZIONI DI GINEVRA I PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

  13. CONFLITTI ARMATI NON INTERNAZIONALI TRATTATI APPLICATI: ART.3 COMUNE C.G. II PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

  14. L’ARTICOLO 2 Oltre alle disposizioni che devono entrare in vigore fin dal tempo di pace, la presente Convenzione si applicherà in caso di guerra dichiarata o di qualsiasi altro conflitto armato che scoppiasse tra due o più delle Alte Parti contraenti, anche se lo stato di guerra non fosse riconosciuto da una di esse. La Convenzione si applicherà parimenti in tutti i casi di occupazione totale o parziale del territorio di un’Altra Parte contraente, anche se questa occupazione non incontrasse alcuna resistenza militare. Se una delle Potenze in conflitto non fosse parte della Presente Convenzione, le Potenze che ne fossero parte rimarranno cionondimeno vincolate dalla stessa nei loro rapporti reciproci. Esse saranno inoltre vincolate dalla Convenzione nei confronti di detta Potenza, se questa ne accetta e ne applica le disposizioni.

  15. L’ARTICOLO 3 Nel caso in cui un conflitto armato che non presenti carattere internazionale scoppiasse sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ciascuna delle Parti in conflitto sarà tenuta ad applicare almeno le disposizioni seguenti: 1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri delle forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole basata sulla razza, il colore, la religione o la credenza, il sesso, la nascita o il censo, o altro criterio analogo.

  16. L’ARTICOLO 3 A questo scopo, sono o rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra indicate: a) le violenze contro la vita e l’integrità corporale, specialmente l’assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi; b) la cattura di ostaggi; c) gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti; d) le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolamentare costituito, che offra le garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili.

  17. L’ARTICOLO 3 2. I feriti e i malati saranno raccolti e curati. Un ente umanitario imparziale, come il Comitato Internazionale della Croce Rossa, potrà offrire i suoi servigi alle Parti in conflitto. Le Parti in conlitto si sforzeranno, d’altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali, tutte o parte delle altre disposizioni delle presente Convenzione. L’applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo stato giuridico delle Parti in conflitto.

  18. NECESSITA’ E PROPORZIONALITA’

  19. LE GARANZIE DI APPLICAZIONE Fondamento giuridico: • Art.1 - comune alle quattro CG 1949 • 1° P.A. 1977 “Le Alte Parti Contraenti si impegnano a rispettare e far rispettare la presente Convenzione in ogni circostanza”

  20. LE GARANZIE DI APPLICAZIONE …e nella Costituzione Italiana: Art. 10: “L’Ordinamento Italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”

  21. LE GARANZIE DI APPLICAZIONE GARANZIE: • PREVENTIVE • DI CONTROLLO • REPRESSIVE

  22. LE GARANZIE DI APPLICAZIONE Garanzie preventive: • Adattamento del diritto interno al diritto internazionale • Dovere di diffusione

  23. Garanzie preventive: DIFFUSIONE: • Convenzioni di Ginevra: art.47(1^) diffusione in tempo di pace e di guerra, studio nei programmi di istruzione militare e civile • art.48(1^) interscambio delle traduzioni ufficiali • art.127(3^) istruzione delle Autorità responsabili dei Prigionieri di Guerra • art.144(4^) istruzione delle Autorità responsabili delle categorie protette LE GARANZIE DI APPLICAZIONE

  24. Garanzie di CONTROLLO • Controllo INTERNO: -legislazione interna - doveri dei comandanti (autocontrollo) art.87, 1°PA 1977 • Controllo ESTERNO: - potenza protettrice - inchiesta LE GARANZIE DI APPLICAZIONE

  25. Garanzie REPRESSIVE • PRESSIONI DIPLOMATICHE • MISURE COERCITIVE NB!: ritorsioni RAPPRESAGLIE (previo avvertimento e proporzionali, nel rispetto dei principi umanitari fondamentali) -solo nei confronti di combattenti ed obiettivi militari!- • MISURE PRESE IN COOPERAZIONE CON ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI • CONTRIBUTI ALLE AZIONI UMANITARIE LE GARANZIE DI APPLICAZIONE

  26. IL MOVIMENTO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA E DELLA MEZZALUNA ROSSA

  27. Il Movimento Internazionale della Croce Rossa Stati firmatari delle Convenzioni di Ginevra Agisce in tempo di pace. Coordina le Società Nazionali. Si avvale di delegati di nazionalità svizzera, tecnici e risorse messi a disposizione dalle Società Nazionali Fondatore.Interviene nei conflitti per far rispettare il DIU: protezione dei prigionieri civili e militari, feriti e popolazioni civili. ComitatoInternazionaledella CR(I.C.R.C.) ConferenzaInternazionaledella CR(Parlamento) FederazioneInternazionaledella CR e MR(I.F.R.C.) Società Nazionali di CR e MR Società di CR costituite nelle Nazioni firmatarie delle Convenzioni

  28. Il Comitato Internazionale di Croce Rossa: • Dispone di Mandato conferito dalla Comunità Internazionale: gli Stati Parte • Opera come intermediario neutrale tra i belligeranti • E’ promotore e custode del D.I.U • Si sforza di proteggere e assistere le vittime dei conflitti armati nonché dei disordini interni • E’ attivo in più di 50 paesi con i suoi deligati

  29. Ruolo del CICR e fondamento giuridico della sua azione Durante i conflitti armati internazionali le quattro Convenzioni di Ginevra e il I Protocollo aggiuntivo riconoscono al CICR il diritto di : • Soccorrere i militari feriti, malati o naufraghi • Visitare i prigionieri di guerra • Intervenire in favore della popolazione civile • In generale assicurare che le persone protette dal D.I.U. vengano trattate in maniera conforme a quanto stabilito

  30. Durante i conflitti non internazionali l’art. 3 comune e il II Protocollo aggiuntivo sono il fondamento giuridico dell’azione del CICR al quale è riconosciuto il diritto di offrire i suoi servizi alle parti in conflitto al fine di realizzare azioni di soccorso a favore delle persone coinvolte

  31. In situazioni di violenza che non raggiungono il livello di conflitti armati come disordini interni o atti di violenza,il CICR fonda le sue attività sull’art. 5 dello Statuto del Movimento che gli riconosce un diritto di iniziativa umanitaria. • Questo diritto può essere invocato anche nei conflitti armati internazionali e non internazionali

  32. IN CHE MODO IL CICR PROMUOVE IL RISPETTO DEL DIRITTO UMANITARIO?

  33. Promotore e custode del diritto internazionale umanitario, il CICR ha il mandato di favorirne il rispetto.Adempie il mandato in vari modi: CON LA SUA AZIONE Più esattamente, mediante le sue attività di protezione e assistenza a favore delle vittime dei conflitti: • visite delle persone private della libertà, tra cui i prigionieri di guerra; • ristabilimento dei legami familiari; • attività di soccorso e sanitarie; • promozione del diritto internazionale umanitario

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