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Corso di Diritto Tributario Internazionale

Corso di Diritto Tributario Internazionale. Le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. La doppia imposizione internazionale. Doppia imposizione interna Concerne un medesimo ente impostore che sottopone due volte ad imposta il medesimo presupposto

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Presentation Transcript


  1. Corso di Diritto Tributario Internazionale Le convenzioni internazionalicontro le doppie imposizioni

  2. La doppia imposizione internazionale • Doppia imposizione interna • Concerne un medesimo ente impostore che sottopone due volte ad imposta il medesimo presupposto • Doppia imposizione internazionale (giuridica) • Si verifica quando le due imposizioni provengono da due Stati diversi, riguardano tributi identici o simili, e colpiscono, per il medesimo presupposto, lo stesso soggetto (norme convenzionali contro la doppia imposizione).

  3. La doppia imposizione internazionale • Doppia imposizione giuridica • Assoggettamento del medesimo contribuente ad imposte similari di due (o più) Stati in ragione di un identico presupposto e nel medesimo periodo (Modello OCSE, introduzione, paragrafo 1) • Doppia imposizione economica • Assoggettamento di diversi contribuenti ad imposte similari di due (o più) Stati nel medesimo periodo ed in ragione della medesima manifestazione di ricchezza (es. utili societari e dividendi)

  4. La doppia imposizione • Deriva principalmente da: • “doppia” residenza; • tassazione concorrente dello Stato della residenza e dello Stato della fonte; • tassazione concorrente di due Stati della fonte. Tali cause conducono - di fatto – ad un conflitto tra i sistemi fiscali

  5. Doppia imposizione internazionale Esiste nel diritto internazionaleun divieto espresso didoppia imposizione?

  6. Doppia imposizione internazionale - Non esiste nel diritto internazionale un divieto espresso di doppia imposizione • Non esiste nel diritto interno un divieto di doppia imposizione internazionale

  7. Doppia imposizione interna Esiste invece un divieto didoppia imposizione interna: art. 163 TUIR “La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi”

  8. Rimedi “interni” alla doppia imposizione giuridica internazionale • La doppia imposizione internazionale può essere eliminata: • Unilateralmente: in base alla legge domestica di uno Stato • Bilateralmente: in applicazione di un trattato contro le doppie imposizioni

  9. Rimedi “interni” alla doppia imposizione giuridica internazionale • Il metodo dell’esenzione: • esenzione piena; • esenzione con progressione. • Il metodo del credito d’imposta: • credito d’imposta pieno; • credito d’imposta ordinario. • Il metodo della deduzione.

  10. Il metodo del credito d’imposta Riconoscimento unilaterale da parte dello Stato di residenza di un credito per le imposte applicate nello Stato della fonte. Il meccanismo del credito d’imposta prevede che l’imposta effettivamente pagata all’estero – e a nulla rileva l’imposta teoricamente dovuta – dal contribuente sul reddito derivante da fonti dello Stato estero è deducibile dall’imposta dovuta a livello domestico sul reddito prodotto su base mondiale. Il credito d’imposta si distingue in pieno e ordinario

  11. Credito d’imposta pieno • Il meccanismo del credito d’imposta si definisce pieno quando prevede che l’imposta effettivamente pagata all’estero dal contribuente sul reddito derivante da fonti dello Stato estero è interamente deducibile dall’imposta dovuta a livello domestico sul reddito prodotto su base mondiale.

  12. Credito d’imposta ordinario Il credito d’imposta ordinario limita la deducibilità dell’imposta pagata all’estero all’importo delle imposte che sarebbero dovute sul reddito di fonte estera se fosse tassato secondo le regole domestiche. Se le imposte estere > dell’importo limite data dal credito di imposta ordinario Tale eccedenza costituisce un credito per imposte estere che può essere riportato agli anni successivi sulla base delle regole domestiche Se ciò non fosse possibile detta eccedenza andrebbe persa

  13. Credito d’imposta ordinario Il credito viene generalmente scomputato seconda la seguente formula: a) Individuazione del crediti max ossia della quota delle imposte che sarebbero dovute sul reddito estero se tassato in base alle regole domestiche R.E. = reddito estero R.M. = reddito mondiale I.D. = Imposta domestica Q.I.D.=quota d’imp. domestica/ C.M.=credito massimo • Confronto con le imposte assolte all’estero sul medesimo reddito • Credito d’imposta = minore tra a) e b)

  14. Art. 165 TUIRCredito d’imposta ordinario • Individuazione della quota di imposta italiana (Q.I.I.), ovvero del massimo credito d’imposta attribuibile • Confronto con le imposte assolte all’estero sul medesimo reddito • Credito d’imposta = minore tra a) e b) Esempio

  15. Rimedi “dei Trattati” alla doppia imposizione internazionale • Il metodo dell’esenzione: • esenzione piena; • esenzione con progressione. • Il metodo del credito d’imposta: • credito d’imposta pieno; • credito d’imposta ordinario. • Il “tax sparing credit”.

  16. Rimedi alla doppia imposizione economica internazionale • La D.I.E. – che si verifica quando gli utili prodotti dalla società sono nuovamente assoggettati a tassazione in capo ai soci una volta distribuiti sottoforma di dividendi – può essere eliminata o ridotto mediante norme domestiche che disciplinano la tassazione societaria- • Se la D.I.E. non è risolta in alcun modo Le società di capitali sono un’entità distinta e separata dai soci: i soci devono IRPEF sui dividendi Il sistema di tassazione delle società applica il sistema classico

  17. Rimedi internazionali alladoppia imposizione giuridica internazionale Le convenzioni controle doppie imposizioni

  18. Coordinamento tra norma internae convenzioni controle doppie imposizioni • Ratifica delle convenzioni con legge formale ordinaria • Teorie sulla prevalenza delle convenzioni sulla norma interna (i) lex specialis derogat generali (ii) “costituzionalizzazione” del principio di prevalenza delle convenzioni ex art. 117 Cost.

  19. “Costituzionalizzazione” del principio di prevalenza delle convenzioni? Art. 117(1) Cost. ”La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitarioe dagli obblighi internazionali”

  20. Impatto delle convenzioni • Le Convenzioni limitano l’applicazione delle disposizioni nazionali • Le convenzioni non creano potestà tributaria ma ripartiscono quella prevista dalle norme interne • L’imposizione si basa sempre sulla normainterna e non sulle disposizioni convenzionali • Effetti sia sullo Stato della fonte sia sullo Stato di residenza

  21. Procedimento di applicazione delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni Nessuna tassazione Qualificazione del reddito in base alla norma interna E’ territorialmente rilevante? NO SI L’imposizione è superiore a quella massima ammessa dalla convenzione? SI NO E’ imponibile per norma interna? NO Tassazione nella misura prevista dalla norma interna SI NO Il non residente può invocare la convenzione? Tassazione nei limiti convenzionali ma con modalità dettate dalla norma interna SI

  22. Prevalenza della norma interna se più favorevole Art. 169 TUIR “Le disposizioni del presente testo unico si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione” Art. 75 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 “Nell’applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia”

  23. Gli altri Modelli di convenzione • Modello OCSE largamente utilizzato dagli Stati membri • Modello ONU utilizzato principalmente dai Paesi in via di sviluppo (aggiornato nel 2001) • Modello Andino adottato nel 1971 dagli Stati membri del gruppo Andino (Bolivia, Cile, Ecuador, Perù e Venezuela) • Modelli redatti da alcune amministrazioni fiscali (in particolare Stati Uniti d’America e Paesi Bassi) • Modello U.S.A. recentemente aggiornato (15.11.2006)

  24. Il Modello di convenzione OCSE • Si tratta di un modello “tipo”, vale a dire è soltanto uno schema raccomandato senza vincoli legali sia a livello internazionale che nazionale. • Il suo uso è discrezionale, ma i membri dell’OCSE lo utilizzano solitamente come “modello base”

  25. La struttura del Modello di convenzione OCSE • Trentuno articoli con i relativi Commentari • Osservazioni agli articoli degli Stati membri • Riserve agli articoli degli Stati membri • Posizioni di alcuni Stati terzi

  26. La struttura del Modello di convenzione OCSE • Suddivisione in 7 Capitoli • Capitolo I: Campo di applicazione della Convenzione (articoli 1 e 2). • Capitolo II: Definizioni generali (articoli da 3 a 5) • Capitolo III: Imposizione dei redditi (articoli da 16 a 21) • Capitolo IV: Imposizione del patrimonio (articolo 22) • Capitolo V: Metodi per l’eliminazione della doppia imposizione (articolo 23 A e B) • Capitolo VI: Disposizioni speciali (articoli da 24 a 29) • Capitolo VII: Disposizioni finali (articoli 30 e 31)

  27. Modello di convenzione OCSE:il campo di applicazionedella convenzione Articolo 1 “La presente convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti”

  28. Modello di convenzione OCSE Articolo 3 - Definizioni generali “Persona” • persone fisiche • società (qualsiasi persona giuridica o ente considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione) • ogni altra associazione di persone Articolo 3(2) Per l’applicazione della Convenzione in qualunque momento da parte di uno Stato contraente, le espressioni non ivi definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto Stato relativamente alle imposte cui la Convenzione si applica, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto Stato sul significato dato al termine nell’ambito di altre leggi di detto Stato

  29. Interpretazione dei trattati Articolo 31(1) della Convenzione di Vienna “Un trattato sarà interpretato in buona fede in conformità al significato ordinario da dare ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei relativi oggetto scopo” • Interpretazione obiettivistica contemperata da buona fede • Rilevanza del contesto; oggetto e scopo non assumono autonomo rilievo

  30. Il contesto Articolo 31(2) della Convenzione di Vienna “Il contesto, ai fini dell’interpretazione di un trattato, comprenderà, oltre al testo, ivi inclusi i suoi preambolo e allegati: • qualsiasi accordo concernente il trattato che è intervenuto tra tutte le parti nel momento della conclusione del trattato; • qualsiasi strumento che è stato stabilito da una o più parti nel momento della conclusione del trattato ed è stato accettato dalle altre parti quale strumento connesso al trattato.”

  31. Altri mezzi di interpretazione Articolo 31(3) della Convenzione di Vienna “Sarà considerato, insieme al contesto: • qualsiasi accordo successivo tra le parti riguardante l’interpretazione del trattato o l’applicazione delle relative disposizioni; • qualsiasi prassi successiva nell’applicazione del trattato, che dimostra l’accordo delle parti riguardo alla sua interpretazione; • qualsiasi norma pertinente di diritto internazionale applicabile nelle relazioni tra le parti.”

  32. Il “significato speciale” Articolo 31(4) della Convenzione di Vienna “Ad un termine sarà attribuito un significato speciale se è stabilito che le parti così hanno inteso.”

  33. I mezzi supplementari d’interpretazione Articolo 32 della Convenzione di Vienna “È possibile fare ricorso a mezzi supplementari di interpretazione, compresi i lavori preparatori del trattato e le circostanze della relativa conclusione, per confermare il significato derivante dall’applicazione dell’Articolo 31, o determinare il significato qualora l’interpretazione in base all’articolo 31: • lascia il significato ambiguo od oscuro; o • porta ad un risultato manifestamente assurdo o irragionevole.” N.B.: Ruolo Residuale dei mezzi complementari: • Confermare i risultati interpretativi raggiunti con l’applicazione dell’art. 31; • Ricorso agli stessi nell’ipotesi in cui la regola generale d’interpretazione non conduca a risultati utili.

  34. I mezzi supplementari d’interpretazione Articolo 32 della Convenzione di Vienna Al problema delle ipotesi che legittimano il ricorso ai metodi “extratestuali” si aggiunge quello della loro determinazione. L’art. in commento parla di: “lavori preparatori del trattato” : proposte, resocontidi seduta, dichiarazioni di voto rapporti etc… “… e le circostanze della relativa conclusione” : vicende storiche che hanno portato alla stipulazione del trattato. Carattere meramente esemplificativo dell’art. 32 Accanto ai canoni ermeneutici supplementari elencati espressamente dalla Convenzione di Vienna esistono ulteriori criteri interpretativi tra gli stessi collocabili

  35. I mezzi supplementari d’interpretazione Articolo 32 della Convenzione di Vienna In ambito tributario tra i mezzi supplementari non rientra molto: - I lavori preparatori sono scarsi attesa la possibilità di adottare Modelli (OCSE; ONU; etc…) di formazione già estremamente avanzata. - Le trattative si svolgono in via confidenziale.

  36. L’interpretazione dei testi redatti in più lingue ufficiali Articolo 33 della Convenzione di Vienna Il problema affrontato da tale norma è: se il trattato è redatto in due o più lingue e i termini utilizzati hanno significati diversi nelle diverse lingue, come devo operare l’interprete qualora si rilevi insufficiente il disposto degli artt. 31 e 32 ?

  37. L’interpretazione dei testi redatti in più lingue ufficiali Articolo 33 della Convenzione di Vienna • Quando un trattato è stato autenticato in più lingue, il suo test fa fede in ciascuna di queste lingue, a meno che il trattato disponga o che le parti convengano che in caso di divergenze un testo prevarrà. • Una versione del Trattato in una lingua diversa da una di quelle nelle quali il testo è stato autenticato sarà considerata come autentica soltanto se il trattato lo prevede o le parti lo hanno convenuto. • I termini di un trattato sono presunti avere il medesimo senso nei diversi testi autentici. • All’infuori del caso in cui un testo determinato prevalga in conformità al par. 1. quando il confronto dei testi autentici fa apparire una differenza di significato che l’applicazione degli artt. 31 e 32 non permette di eliminare, si adotterà il significato che, tenuto conto dell’oggetto e dello scopo del trattato, concilia meglio questi testi”

  38. L’interpretazione dei testi redatti in più lingue ufficiali Articolo 33 della Convenzione di Vienna • Quando un trattato è stato autenticato in più lingue, il suo test fa fede in ciascuna di queste lingue, a meno che il trattato disponga o che le parti convengano che in caso di divergenze un testo prevarrà. • Una versione del Trattato in una lingua diversa da una di quelle nelle quali il testo è stato autenticato sarà considerata come autentica soltanto se il trattato lo prevede o le parti lo hanno convenuto. • I termini di un trattato sono presunti avere il medesimo senso nei diversi testi autentici. • All’infuori del caso in cui un testo determinato prevalga in conformità al par. 1. quando il confronto dei testi autentici fa apparire una differenza di significato che l’applicazione degli artt. 31 e 32 non permette di eliminare, si adotterà il significato che, tenuto conto dell’oggetto e dello scopo del trattato, concilia meglio questi testi”

  39. Ruolo del Commentario al Modello OCSE Che ruolo ha – ai fini interpretativi – il Commentario??? Premessa: Il Modello OCSE è una “recommendation” emanata dall’organizzazione internazionale all’unanimità nei confronti di tutti gli Stati membri ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett.b) del Trattato istitutivo dell’OCSE, pertanto NON VINCOLANTE.

  40. Ruolo del Commentario al Modello OCSE Ciò nonostante l’importanza del Modello OCSE e del suo Commentario ai fini interpretativi è ben illustrata nello stesso Commentario: • Punto 3 del Commentario: “member countries, when concluding or revising bilateral conventions, should conform to this Model Convention, as interpreted by the Commentaries (…) “; • Punto 28 del Commentario: Il Commentario ha il preciso compito di “illustrate or interpret” le disposzioni della convenzione; • Punto 29 del Commentario: I commentari “are of special importance in the development fiscal law”; • Punto 29.1 e 2 del Commentario: le amministrazioni fiscali prendono atto del peso notevole del Commentario al fine di orientare il contribuente nelle sue scelte di fiscalità internazionale. • Punto 29.3 del Commentario: Si sottolinea la prassi di tutti gli Stati di apporre riserve al Commentario sulle questioni interpretative

  41. Ruolo del Commentario al Modello OCSE Che ruolo ha – ai fini interpretativi – il Commentario??? La dottrina è divisa: • mezzo interpretativo primario di cui all’art. 31, par. 2, lett. b) • mezzo interpretativo supplementare • il Commentario attribuisce significati speciali

  42. Ruolo del Commentario al Modello OCSE Che ruolo ha – ai fini interpretativi – il Commentario??? Nessun dubbio sul valore interpretativo del Commentario: L’applicazione che del testoconvenzionale viene fatta nei vari Stati misura la portata con cui sono assunti e soddisfatti gli obblighi internazionali necessità che gli impegni assunti con i trattati siano eseguiti in modo uniforme PRIMARIO OBIETTIVO : raggiungimento di una interpretazione UNIFORME

  43. Ruolo del Commentario al Modello OCSE Che ruolo ha – ai fini interpretativi – il Commentario??? Ciò premesso: Collocazione più appropriata: mezzo di interpretazione primaria Mancanza dell’elemento della sua predisposizione in coincidenza con la stipulazione Collocazione più agevole: mezzo di interpretazione supplementare

  44. Modello di convenzione OCSE:il campo di applicazionedella convenzione Articolo 2 - Imposte considerate • Imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato dalle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali • In particolare: nello Stato a): … nello Stato b): … Applicazione alle imposte di natura identica o analoga  obbligo di comunicazione

  45. Modello di convenzione OCSE:il campo di applicazionedella convenzione Articolo 1 “La presente convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o entrambi gli stati membri”

  46. Modello di convenzione OCSE Articolo 4 - Residenza Ai fini della presente convenzione, l’espressione “residente di uno Stato contraente” designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo/della sua: • domicilio/residenza • sede di direzione • ogni altro criterio di natura analoga Tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato (…)

  47. Modello di convenzione OCSE Articolo 4 - Residenza Residenza di una persona fisica in entrambi gli Stati contraenti  tie-breaker rulesper attribuire la residenza ai fini pattizi: • abitazione permanente • centro degli interessi vitali • luogo di soggiorno abituale • nazionalità In caso di inidoneità dei criteri precedenti  accordo tra le autorità competenti degli Stati contraenti

  48. Modello di convenzione OCSE Articolo 4 - Residenza Residenza di una società in entrambi gli Stati contraenti  tie-breaker ruleper attribuire la residenza ai fini pattizi: • sede della direzione effettiva Commentario all’Art. 4

  49. Modello di convenzione OCSE Gli artt. dal 6 al 22 attengono alle disposizioni sostanziali. Tali disposizioni possono essere suddivise in tre gruppi: • Norme che permettono la tassazione del reddito in un solo Stato; • Norme che permettono la tassazione del reddito in entrambi Stati, con un limite massimo di ritenuta nel Paese della fonte; • Norme che permettono la tassazione del reddito in entrambi gli Stati, senza limiti di imposizione nel Paese della fonte.

  50. Modello di convenzione OCSE • Norme che permettono la tassazione del reddito in un solo Stato. Rientrano in tale gruppo le norme che prevedono l’assoggettamento ad imposta – reddito o patrimonio – in un solo Stato che è, nella maggior parte dei casi, lo Stato di residenza. Es: art. 12 (royalties): quando le royalties sorgono in uno Stato contraente, ma sono corrisposte ad un residente dell’altro Stato contraente, sono tassate solo in quest’ultimo Stato se tale residente ne è il beneficiario.

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