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Corso di Diritto regionale Presentazione

Dipartimento di Giurisprudenza Palermo. Corso di Diritto regionale Presentazione. Dipartimento di Giurisprudenza Palermo. Diritto regionale.

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Corso di Diritto regionale Presentazione

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Presentation Transcript


  1. Dipartimento di Giurisprudenza Palermo Corso di Diritto regionale Presentazione

  2. Dipartimento di Giurisprudenza Palermo Diritto regionale Il corso prevede la descrizione dei lineamenti della disciplina dell’organizzazione e delle attribuzioni delle Regioni, e delle relazioni tra queste e lo Stato. Prof. Eugenio Consoli Appunti lezioni Anno accademico 2013/2014

  3. Diritto regionale Le lezioni consentiranno di acquisire competenze di base in relazione agli aspetti essenziali di una disciplina pubblicistica di grande attualità, in rapida evoluzione e di crescente rilievo nell’ordinamento. Dipartimento di Giurisprudenza Palermo Prof. Eugenio Consoli Appunti lezioni Anno accademico 2013/2014

  4. Dipartimento di Giurisprudenza Palermo Il rilievo pratico che il diritto regionale viene assumendo è correlato, oltre che agli aspetti di carattere costituzionale, all’ampliamento della sua sfera d’influenza nel campo del diritto amministrativo Diritto Costituzionale Diritto regionale Diritto amministrativo Diritto comunitario L’introduzione di importanti modifiche costituzionali nel 2001 ha reso le Regioni centro di produzione normativa primaria in importanti ambiti materiali, prima disciplinati esclusivamente dallo Stato Prof. Eugenio Consoli Appunti lezioni Anno accademico 2013/2014

  5. Dipartimento di GiurisprudenzaPalermo • Il corso si articolerà in 30 ore di lezione, conferenze, esercitazioni ed esperienze di laboratorio (simulazioni e sperimentazioni riguardanti atti normativi e amministrativi), durante le quali saranno esposti gli aspetti essenziali del Diritto delle Regioni italiane: • L’autonomia; • L’organizzazione; • Le funzioni; • I raccordi Stato/Regioni/autonomie locali; • I controlli. Prof. Eugenio Consoli Appunti lezioni Anno accademico 2013/2014

  6. Dipartimentodi GiurisprudenzaPalermo • Per rendere più agevole il percorso di apprendimento delle principali nozioni secondo un approccio ad un tempo giuridico-formale, ma anche pratico e didatticamente efficace, le prime lezioni saranno dedicate ad un’introduzione di carattere metodologico e storico-istituzionale. Prof. Eugenio Consoli Appunti lezioni Anno accademico 2013/2014

  7. Dipartimento di GiurisprudenzaPalermo • In primo luogo va fatto cenno alla struttura dello Stato, alla ‘forma di stato’ che caratterizza l’ordinamento italiano. • Vediamo subito quali norme costituzionali individuano ed enunciano la forma di stato italiana. Prof. Eugenio Consoli Appunti lezioni Anno accademico 2013/2014

  8. Dipartimento di GiurisprudenzaPalermo Art. 5 della Costituzione • “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.” Prof. Eugenio Consoli Appunti lezioni Anno accademico 2013/2014

  9. Dipartimento di GiurisprudenzaPalermo • L’articolo 5 della Costituzione reca quattro norme che consentono di definire lo stato italiano come unitario, pluralista ed autonomista, non accentrato. Prof. Eugenio Consoli Appunti lezioni Anno accademico 2013/2014

  10. Dipartimentodi GiurisprudenzaPalermo • Accanto all’articolo 5 va anche considerato l’articolo 114 della Costituzione, nel testo introdotto dalla revisione del 2001, il cui contenuto normativo definitorio ne costituisce essenziale esplicazione e specificazione. Prof. Eugenio Consoli Appunti lezioni Anno accademico 2013/2014

  11. Dipartimento di GiurisprudenzaPalermo Art. 114 della Costituzione “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.” Prof. Eugenio Consoli Appunti lezioni Anno accademico 2013/2014

  12. Dipartimento di GiurisprudenzaPalermo Le disposizioni ricavate dall’ articolo 114 consentono di confermare che la Repubblica italiana è una Repubblica delle autonomie (territoriali), che ne costituiscono elementi essenziali. Ma è in primo luogo uno Stato regionale, nel senso che le Regioni risultano titolari di poteri e funzioni assai rilevanti sul piano della dislocazione del potere pubblico. Prof. Eugenio Consoli Appunti lezioni Anno accademico 2013/2014

  13. Dipartimentodi GiurisprudenzaPalermo Le Regioni, quali enti territoriali, risultano costituite dai seguenti elementi: Prof. Eugenio Consoli Appunti lezioni Anno accademico 2013/2014

  14. Dipartimentodi GiurisprudenzaPalermo Le Regioni sono dotate di autonomia, connotato che va enucleato e definito in relazione al concetto di sovranità ascrivibile allo Stato ordinamento. Prof. Eugenio Consoli Appunti lezioni Anno accademico 2013/2014

  15. Dipartimento di GiurisprudenzaPalermo L’autonomia regionale si esplica nelle seguenti forme: Prof. Eugenio Consoli Appunti lezioni Anno accademico 2013/2014

  16. Dipartimento di GiurisprudenzaPalermo • Giova fare riferimento ai caratteri dello stato federale per chiarire ancora la natura delle Regioni. • La tradizionale distinzione tra natura originaria dello stato centrale e degli stati membri di uno stato federale e natura derivata delle regioni, appare non più sorretta dalle dinamiche costituzionali delle relazioni tra stati centrali ed enti territoriali sub-statali evidenziate dagli ordinamenti contemporanei, anche se didatticamente rimane ancora utile, sul piano della rappresentazione storica delle forme di stato. Prof. Eugenio Consoli Appunti lezioni Anno accademico 2013/2014

  17. Facoltà di GiurisprudenzaPalermo Occorre basare la distinzione tra stati federali e stati regionali verificando secondo il metodo della microcomparazione quali attribuzioni costituzionalmente rilevanti siano affidate agli stati membri e quali alle regioni. Sul piano pratico, nello stato federale i singoli stati membri possono esercitare funzioni che nello stato regionale sono di esclusiva spettanza dello stato centrale, mentre nello stato regionale il potere estero, la giurisdizione, l’ordine pubblico, sono sempre affidati allo stato centrale, seppure con temperamenti che, ad esempio nell’ordinamento italiano, sono stati introdotti dalle recenti modifiche costituzionali. Prof. Eugenio Consoli Appunti lezioni Anno accademico 2013/2014

  18. Dipartimento di GiurisprudenzaPalermo Possiamo definire le Regioni quali enti territoriali dotati di autonomia costituzionalmente garantita Prof. Eugenio Consoli Appunti lezioni Anno accademico 2013/2014

  19. Dipartimento di GiurisprudenzaPalermo • Le regioni, quali soggetti di diritto, sono titolari di una vera e propria situazione giuridica soggettiva attiva che si estrinseca nell’esercizio di talune potestà (le funzioni normativa ed esecutiva) ed è pienamente azionabile dinanzi alla Corte costituzionale (Martines) Prof. Eugenio Consoli Appunti lezioni Anno accademico 2013/2014

  20. Dipartimento di GiurisprudenzaPalermo Nel nostro ordinamento sono previsti due tipi di regione: Le regioni ordinarie; Le regioni speciali. Tuttavia, a seguito dell’entrata in vigore delle modifiche costituzionali al Titolo V della parte II della Costituzione, è stato previsto Prof. Eugenio Consoli Appunti lezioni Anno accademico 2013/2014

  21. Dipartimento di GiurisprudenzaPalermo che regioni ordinarie possano “specializzarsi”, ricorrendo alla procedura prevista dal seguente terzo comma dell’articolo 116, in relazione alle materie ivi indicate: “Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.” Prof. Eugenio Consoli Appunti lezioni Anno accademico 2013/2014

  22. Dipartimento di GiurisprudenzaPalermo Tuttavia, sembra che tuttora possa ancora distinguersi tra regioni ordinarie e speciali Prof. Eugenio Consoli Appunti lezioni Anno accademico 2013/2014

  23. Dipartimento di GiurisprudenzaPalermo Osserviamo adesso quanto previsto da un articolo fondamentale per definire i contorni dell’autonomia normativa regionale, l’articolo 117: Prof. Eugenio Consoli Appunti lezioni Anno accademico 2013/2014

  24. Dipartimento di GiurisprudenzaPalermo Art. 117  della Costituzione  La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Prof. Eugenio Consoli Appunti lezioni Anno accademico 2013/2014

  25. Dipartimento di GiurisprudenzaPalermo Art. 117  della Costituzione      Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;b) immigrazione;c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie (Lettera così modificata dalla legge costituzionale 20 aprile 2012 n. 1(«Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale »), le cui disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014 (articolo 6));f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;n) norme generali sull'istruzione;o) previdenza sociale;p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Prof. Eugenio Consoli Appunti lezioni Anno accademico 2013/2014

  26. Dipartimento di GiurisprudenzaPalermo Art. 117  della Costituzione  Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Prof. Eugenio Consoli Appunti lezioni Anno accademico 2013/2014

  27. Dipartimento di GiurisprudenzaPalermo Art. 117  della Costituzione  Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. Prof. Eugenio Consoli Appunti lezioni Anno accademico 2013/2014

  28. Dipartimento di GiurisprudenzaPalermo Art. 117  della Costituzione  I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. Prof. Eugenio Consoli Appunti lezioni Anno accademico 2013/2014

  29. Dipartimento di GiurisprudenzaPalermo Sul piano storico istituzionale occorre volgere l’attenzione sull’evoluzione dell’idea di autonomia, di decentramento e di regione che si è affermata in Italia sin dall’unità, nel 1861. Prof. Eugenio Consoli Appunti lezioni Anno accademico 2013/2014

  30. Dipartimento di GiurisprudenzaPalermo 1861 Nascita del Regno d’Italia (Progetto Farini-Minghetti di Regione) ; 1865 Emanazione della legge Rattazzi che afferma l’accentramento statale; 1887 Timidi tentativi di riforma elettorale delle autonomie locali da parte di Crispi; 1919 Manifesto di Sturzo sulla Regione; 1922 Affermazione dello stato fascista; 1943-1946 Crisi dello stato e nascita di quattro Regioni a statuto speciale; Prof. Eugenio Consoli Appunti lezioni Anno accademico 2013/2014

  31. Dipartimento di GiurisprudenzaPalermo 1948 Entra in vigore la Costituzione; 1956 Entra in funzione la Corte costituzionale; 1963 Nasce la Regione Friuli Venezia Giulia; 1970 Hanno luogo le prime elezioni per le 15 regioni a statuto ordinario; 1972 Sono emanati i primi decreti di trasferimento in favore delle regioni ordinarie; 1976 E’ emanato il decreto n. 616; 1986 Nasce la Conferenza stato-regioni; Prof. Eugenio Consoli Appunti lezioni Anno accademico 2013/2014

  32. Dipartimento di GiurisprudenzaPalermo 1997 Sono emanate le leggi Bassanini, n. 59 e 127; 2001 Entrano in vigore le leggi costituzionali n. 2 e n. 3; 2003 Entra in vigore la legge n. 131; 2005 Entra in vigore la legge 11; Il parlamento approva la legge costituzionale di revisione dell’intera parte II della Costituzione; 2006 Il referendum confermativo non consente l’entrata in vigore della legge costituzionale; 2009 Entra in vigore la legge n. 42 in tema di federalismo fiscale Prof. Eugenio Consoli Appunti lezioni Anno accademico 2013/2014

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