1 / 19

Corso di Diritto Tributario d’Impresa (Vicenza - 29 gennaio 2011)

Corso di Diritto Tributario d’Impresa (Vicenza - 29 gennaio 2011). PLUSVALENZE Giuseppe Corasaniti Professore Associato di Diritto tributario Università degli Studi di Brescia. PLUSVALENZE PATRIMONIALI. IMMATERIALI MATERIALI FINANZIARI. PLUSVALENZA IMPONIBILE. BENI.

helmut
Télécharger la présentation

Corso di Diritto Tributario d’Impresa (Vicenza - 29 gennaio 2011)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Corso di Diritto Tributario d’Impresa(Vicenza - 29 gennaio 2011) PLUSVALENZE Giuseppe Corasaniti Professore Associato di Diritto tributario Università degli Studi di Brescia

  2. PLUSVALENZE PATRIMONIALI • IMMATERIALI • MATERIALI • FINANZIARI PLUSVALENZA IMPONIBILE BENI PLUSVALENZA IMPONIBILE PLUSVALENZA ESENTE DIVERSI DAI “BENI MERCE” (EX. ART. 85 C. 1) NORMATIVA ART. 87 ART. 86 PLUSVALENZA IMPONIBILE PLUSVALENZA ESENTE

  3. T.U. ART. 86 LE PLUSVALENZE ART. 86 IPOTESI DI PLUSVALENZA IMPONIBILE: A) REALIZZO B) RISARCIMENTO C) DESTINAZIONE ESTRANEA ART. 86.1 DETERMINAZIONE PLUSVALENZA E TASSAZIONE (IPOTESI A - B) ART. 86.2 DETERMINAZIONE PLUSVALENZA E TASSAZIONE (IPOTESI C) ART. 86.3 CRITERI DI TASSAZIONE IN FUNZIONE DELLA DURATA ART. 86.4 ESCLUSIONE DA TASSAZIONE IN CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO ART. 86.5 ART. 86.5-bis DETERMINAZIONE PLUSVALENZA NELLE IPOTESI DELL’ART. 47 DEL TUIR

  4. PLUSVALENZE PATRIMONIALI Ai sensi dell’art. 86 del Tuir le plusvalenze dei beni relativi all’impresa diversi da quelli indicati nel comma 1 dell’art. 85, concorrono a formare il reddito se realizzate mediante: • 1.CESSIONE A TITOLO ONEROSO • (REALIZZO) • 2. RISARCIMENTO DI UN DANNO • (REALIZZO) • 3. DESTINAZIONE ESTERNA • ALL'AZIENDA PER: • DESTINAZIONE AI SOCI • FINALITA' ESTRANEE ALL'IMPRESA

  5. LA DETERMINAZIONE DELLE PLUSVALENZE PATRIMONIALI VALORE DI RIFERIMENTO - COSTO FISCALMENTE AMMORTIZZABILE - FONDO AMMORTAMENTO = PLUSVALENZA

  6. ESEMPIO: UN BENE AMMORTIZZABILE COSTATO 1.000 E AMMORTIZZATO PER 700 VIENE CEDUTO A 500 LA PLUSVALENZA VIENE COSI’ CALCOLATA COSTO AMMORTIZZABILE VALORE CONTABILE NETTO 1.000 - 700 = 300 FONDO AMMORTAMENTO VALORE DI RIFERIMENTO PLUSVALENZA 500 - 300 = 200 VALORE CONTABILE NETTO

  7. PLUSVALENZE PATRIMONIALI IL VALORE DELLA PLUSVALENZA … SI OTTIENE CON I SEGUENTI METODI 1. CESSIONE A TITOLO ONEROSO - - CORRISPETTIVO COSTO NON AMMORTIZZATO ONERI ACCES. 2. RISARCIMENTO DI UN DANNO - - INDENNIZZO COSTO NON AMMORTIZZATO ONERI ACCES. 3. DESTINAZIONE ESTERNA ALL'AZIENDA - VALORE NORMALE COSTO NON AMMORTIZZATO NEL CASO DI PERMUTE TRA BENI AMMORTIZZABILI L’EVENTUALE CONGUAGLIO IN DENARO E’ PLUSVALENZA TASSABILE

  8. PLUSVALENZE PATRIMONIALI Il costo non ammortizzato è generalmente calcolato considerando anche la quota di ammortamento imputabile alla frazione del periodo in cui è avvenuta la cessione o, comunque si è verificato il presupposto che origina la plus/minusvalenza. E’ comunque possibile non calcolare la quota relativa alla frazione del periodo in cui è avvenuta la cessione, se ciò rispecchia il metodo contabile adottato. Qualunque sia la metodologia adottata, essa deve però essere applicata uniformemente per tutti i beni dismessi o alienati (cfr. Circ. 5 agosto 2004, n. 36/E).

  9. PLUSVALENZE PATRIMONIALI Le indennità derivanti da risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni che generano plusvalenze Se L'INDENNIZZO VIENE LIQUIDATO (*) NELL'ESERCIZIO IN CUI SI E' VERIFICATO L'EVENTO DANNOSO * La liquidazione non vuol dire pagamento Se L'INDENNIZZO VIENE LIQUIDATO NELL'ESERCIZIO SUCCESSIVOA QUELLO IN CUI SI E' VERIFICATO IL DANNO LA DIFFERENZA ATTIVA COSTITUISCE PLUSVALENZA LA DIFFERENZA ATTIVA COSTITUISCE SOPRAVVENIENZA ATTIVA

  10. La tassazione dei beni ceduti PLUSVALENZE PATRIMONIALI BENI POSSEDUTI DA MENO DI TRE ANNI Tassazione immediata BENI POSSEDUTI DA PIU’ DI TRE ANNI Tassazione immediata o a scelta rateazione in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

  11. PLUSVALENZE PATRIMONIALI • Per tutti i beni patrimoniali, fatta eccezione per le immobilizzazioni finanziarie, il periodo di 3 anni di possesso deve essere: • ininterrotto • computato dal giorno successivo a quello di acquisto • prorogato al primo giorno non festivo successivo, se il termine cade in un giorno festivo Il tempo va calcolato in anni e non in esercizi sociali.

  12. PLUSVALENZE PATRIMONIALI • Per le immobilizzazioni finanziarie (diverse da quelle che generano plusvalenze esenti) il periodo di tre anni va calcolato con riferimento agli esercizi nei quali le stesse sono state classificate tra le immobilizzazione finanziarie. • Occorre quindi far riferimento ai bilanci degli ultimi tre esercizi anteriori a quello in corso alla data del realizzo. Attenzione: se la partecipazione è stata iscritta in bilancio per 3 esercizi come immobilizzazione finanziaria e nel bilancio precedente alla cessione risulta iscritta nell’attivo circolante, la sua cessione non determina plusvalenze rateizzabili ma ricavi di competenza dell’esercizio in cui la cessione è avvenuta (cfr. Circ. min. 27 maggio 1994, n. 73/E). Si considerano cedute per prime i beni acquisiti in data più recente.

  13. PLUSVALENZE PATRIMONIALI La scelta di rateizzare la plusvalenza va fatta nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in cui si è verificato il realizzo, compilando l’apposito prospetto contenuto nella dichiarazione. La scelta è irrevocabile e si considera validamente espressa anche per gli esercizi successivi. La disposizione ha valenza esclusivamente a fini fiscali e pertanto nel bilancio civilistico l’imputazione avverrà, in ogni caso, per l’intero importo. Il contribuente procederà alle variazioni in aumento e in diminuzione esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi.

  14. PLUSVALENZE PATRIMONIALI Ai sensi dell’art. 82 del Tuir le plusvalenze derivanti dalle cessione di azioni o quote alienate obbligatoriamente, salvo quanto previsto per le plusvalenze esenti, sono tassate, a prescindere dalla sussistenza del requisito temporale, in uno dei seguenti modi: • Interamente nell’esercizio nel quale sono state realizzate, • In quote costanti, nel numero massimo di cinque esercizi, a partire dall’esercizio stesso. LA SCELTA DEVE RISULTARE DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

  15. PLUSVALENZE PATRIMONIALI L’art. 82 del Tuir si applica alle cessioni di : • Azioni proprie acquisite in violazione dell’art. 2357, 4° comma, c.c. • Azioni proprie acquisite a titolo gratuito, per effetto di successione universale o di fusione e in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, etc. ai sensi dell’art. 2357-bis • Azioni o quote della società controllante detenute dalla società controllata in misura superiore agli utili distribuibili ed alle riserve disponibili risultanti dal bilancio dal quale le azioni o quote risultano, così art. 2357-ter • Azioni di società quotate in borsa detenute in misura superiore al 2% e alienazioni di azioni o quote detenute in misura superiore al 10%, in caso di partecipazioni reciproche (art. 121 , 1° comma, del d.lgs. 58/98).

  16. PLUSVALENZE PATRIMONIALI Ai sensi dell’art. 86, comma 5-bis del Tuir si ha plusvalenze anche nelle ipotesi di cui all’art. 47, commi 5 e 7, così come novellato dall’art. 6 del d.lgs. n. 247/2005. Art. 47, 5° comma: costituiscono plusvalenze le somme e i beni ricevuti dai soci di soggetti IRES a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti: 1) con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote; 2) con interessi di conguaglio versati di sottoscrittori di nuove azioni o quote; 3) con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o a conto capitale 4) con saldi di rivalutazione monetarie esenti da imposta PER LA PARTE CHE ECCEDE IL COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO DELLE QUOTE O AZIONI POSSEDUTE.

  17. PLUSVALENZE PATRIMONIALI Art. 47, comma 7, del Tuir: nei casi di recesso, esclusione, riscatto, riduzione del capitale esuberante o liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituisce plusvalenza il valore dei beni ricevuti a titolo di ripartizione di capitale e riserve di capitale per la parte eccedente il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Esempio: A) Costo fiscale partecipazione: 3000 B) Somme ricevute in caso di recesso: 4500 C) Somma ricevute a titolo di ripartizione capitale e riserve di capitale: 4000 Plusvalenza è pari a (C-A) 4000-3000= 1000 Utile è pari a B- A = 1500 a cui bisogna sottrarre ciò la plusvalenze di 1000 già calcolata Utile = 500

  18. PLUSVALENZE PATRIMONIALI Si intende che le plusvalenze di cui all’art. 86, comma 5-bis del Tuir, sono esenti ex art. 87, 6° comma, del Tuir, così come novellato dal d.lgs. 247/2005 se ricorrono tutti i presupposti di cui al medesimo articolo 87 del Tuir. E’ chiaro che nell’ipotesi di cui all’art. 47, 7° comma, del Tuir, la parte qualificata come utile sarà tassata: -se soggetti Ires, sarà escluso al 95%, ai sensi dell’art. 89 del Tuir; -se soggetto Irpef con partecipazione detenuta nell’esercizio dell’attività di impresa, sarà imponibile nella misura del 40% del loro ammontare, ai sensi dell’art. 59 del Tuir.

  19. PLUSVALENZE PATRIMONIALI Ai sensi dell’art. 110, 1° comma, lett. c) LE PLUSVALENZE ISCRITTE E NON REALIZZATE SONO FISCLAMENTE IRRILEVANTI Eccezione: per le obbligazioni iscritte nell’attivo immobilizzato le plusvalenze iscritte non concorrono a formare il reddito imponibile per la parte eccedente le minusvalenze precedentemente dedotte.

More Related