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Brescia, 29 gennaio 2010 Tavola Rotonda

Brescia, 29 gennaio 2010 Tavola Rotonda organizzata dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Brescia Con il patrocinio di ACB DAL DECRETO ANTICRISI ALLA L.F. 2010: NORMATIVE E GIURISPRUDENZA DI INTERESSE PER GLI EE.LL. 1. Brescia, 29 gennaio 2010

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Brescia, 29 gennaio 2010 Tavola Rotonda

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  1. Brescia, 29 gennaio 2010 Tavola Rotonda organizzata dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Brescia Con il patrocinio di ACB DAL DECRETO ANTICRISI ALLA L.F. 2010: NORMATIVE E GIURISPRUDENZA DI INTERESSE PER GLI EE.LL. 1

  2. Brescia, 29 gennaio 2010 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIOEd INVENTARI, INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO CONTRATTI DI LEASING PUBBLICO Dr. Alberto Papa 2

  3. (1) VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ED INVENTARI (gestione strategica dell’attivo patrimoniale)INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO(gestione strategica del passivo) 3

  4. FONTE:Legge 133/2000, art. 58IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 4

  5. PREMESSA: E. Marchesini “Rendono poco le proprietà dei comuni italiani, Il Sole 24 ore, 06.03.2005: “Un enorme patrimonio immobiliare che rende poco, o nulla; anzi, nel 17% dei casi drena risorse, con rendimenti negativi … il rendimento reale del patrimonio non strumentale è infatti pari ad una quota compresa fra lo zero ed il 4% del valore (quale ???) dell’immobile in quasi 2/3 dei casi …(ricerca Studio Delli Santi & Partners); fino ad oggi, anziché reperire risorse con la sua valorizzazione, i sindaci si sono limitati ad emettere obbligazioni … > Il Sole 24 ore 11.12.08: eclatante il caso di un comune italiano (Napoli) - redditività del patrimonio immobiliare non istituzionale (case ed uffici- valore stimato 2,1 mld di €) = perdita di 18 ml. €

  6. Il debito pubblico costa in media il 5% annuo, la manutenzione del patrimonio il 3-5% - da ciò ne deriva che il costo del patrimonio pubblico può anche essere pari all’8%: si rivaluta in tale misura? PERCHE’ ALLORA NON VENDERE? IL PROBLEMA E’ COME VENDERE – alcuni sostengono la necessità di una legge straordinaria, qualcosa di simile alla legge obiettivo per le infrastrutture DEVE TUTTAVIA ANCHE ESSERE CONSIDERATA L’IPOTESI ALTERNATIVA – OD ANCHE PRODROMICA ALLA VENDITA – RAPPRESENTATA DALLA VALORIZZAZIONE

  7. LA PREVISIONE E LA VISIONE DEL SAGGIO: VENDERE O VALORIZZARE? G. Imperatori, Aree dismesse fonte di ricchezza”, Il Sole 24 ore, 14.08.2003: “Anche se le esigenze di cassa di questo Paese fanno premio su tutto, non bisognerebbe dimenticarsi che le dismissioni del patrimonio pubblico, dal punto di vista della creazione di valore, sono cosa diversa della svendita dei gioielli di famiglia per far fronte ai debiti … le vendite, al di là del dato puramente finanziario, hanno senso da un punto di vista economico? Certamente lo hanno per gli immobili residenziali, per cui esiste un mercato finale di inquilini; invece non c’è senso economico nella alienazione di immobili non residenziali, suscettibili di diverse forme di valorizzazione, attraverso il mutamento della loro destinazione d’uso … L’Italia è un Paese dal declino industriale praticamente inarrestabile … forse d’italiano resterà , per un po’ di tempo almeno, il marchio e il design … ma quante persone occupano queste funzioni? Vi sono solo 2 soluzioni praticabili: la ricerca e l’innovazione; l’altra è quella che, con un termine innovatore, viene definita <l’economia del ripristino> … essa è un business che al mondo vale 1.000 miliardi di dollari … ciò che conta non è la finanza che ha per fine esigenze di cassa, bensì la finanza per lo sviluppo …

  8. DALLA “GIOIOSA ABITUDINE DI FAR DEBITI” AL “CAPITALISMO DI RISPARMIO”? R. Dahrendorf, Al mercato della responsabilità”, Il Sole 24 ore, 26.04.2009: Distingue, nell’evoluzione economica più recente, tre momenti CAPITALISMO DI RISPARMIO (il capitalismo dell’etica protestante, secondo cui il frutto del lavoro dell’al di qua costituisce parametro di misurazione dei meriti dell’al di là), poi mutato in CAPITALISMO DI CONSUMO (godimento con azzeramento del risparmio), SI AVVIO’ FATALMENTE VERSO IL CAPITALISMO DI DEBITO (godimento prima del risparmio) “NON TORNEREMO AL CAPITALISMO DI RISPARMIO, MA IL CAPITALISMO DI DEBITO DEVE ESSERE RICONDOTTO AD UNA MISURA SOPPORTABILE”

  9. PENSIAMO IN TERMINI POSITIVI E PROPOSITIVI !!! G. Imperatori, “Immobili locali, un tesoro nascosto”, Il Sole 24 ore, 22.08.2008: La forza dell’articolo 58 della L. 133/2008 (di cui si dirà più oltre) sta nell’incentivo che esso potrà dare alle amministrazioni locali a LIBERARSI DI IMMOBILI DA ANNI ABBANDONATI O MALE UTILIZZATI O ADDIRITTURA UTILIZZATI IN MANIERA ABUSIVA PER RIMETTERLI IN CIRCOLAZIONE. LA LORO VALORIZZAZIONE POTRA’ CONTRIBUIRE A CREARE ATTIVITA’ ECONOMICA, A FORNIRE RISORSE AGGIUNTIVE PER FINANZIARE GLI INVESTIMENTI, A RIORDINARE IL TERRITORIO DALLE STIME DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA IL PATRIMONIO IMMOBILIARE LOCALE PUBBLICO VALE CIRCA 150 MILIARDI DI € (val. catastale; di cui 120 terreni) - 400 MILIARDI a valori correnti (di cui 53 ERP); SE SI RIUSCISSE A VALORIZZARNE IL 5% ALL’ANNO SI TRATTEREBBE DI 20 MILIARDI DI RISORSE AGGIUNTIVE PER IL FINANZIAMENTO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE (nel 2007 le entrate per alienazioni immob. degli EELL italiani= 1,9 MLD €, mentre gli investimenti = circa 60 MLD) SI PENSI CHE I TRASFERIMENTI STATALI AGLI EE.LL. SONO STATI PARI A 12,3 miliardi di € nel 2007, cifra non distante dal gettito ICI nazionale

  10. IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI E GLI STRUMENTI PER LA VALORIZZAZIONE LIMITI ALLA CRESCITA DELL’INDEBITAMENTO IL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA’ ALLA LUCE DELLE NORME CHE FAVORISCONO LA DISMISSIONE DEL PATRIMONIO

  11. IL PIANO DELLE ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI: • E’ UNO STRUMENTO RICOGNITIVO E DI PIANIFICAZIONE (NON HA EFFETTI DISPOSITIVI TRASLATIVI) STRATEGICA DI MEDIO PERIODO, ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE • DURATA: secondo una logica impostata a principi di coerenza sistemica dovrebbe essere triennale (pari all’orizzonte del B. pluriennale, della RPP e del piano delle opere pubbliche).

  12. IL PIANO DELLE ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI: • FONTE: art. 58 L. 133/2008, che, come indicato nel titolo, regolamenta la “ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali (C.M., Unioni dei Comuni, città metropolitane)” • Commi 1-6: trattano del nuovo strumento • Commi 7-9: trattano della valorizzazione dei beni • DUE MACROFASI: • Ricognizione / Inventario = CENSIMENTO (1) • Definizione del piano (2)

  13. IL PIANO DELLE ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI: Procedimento: INVENTARIO PIANO VALORIZZAZIONE ALIENAZIONE

  14. IL PIANO DELLE ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI: • ADEMPIMENTO: formazione di un ELENCO dei beni immobili oggetto di vendita o valorizzazione (ricognizione) – va fatto con DELIBERA DELL’ORGANO DI GOVERNO (G.C.) – qs. delibera ha solo funzione ricognitiva (sarebbe opportuna una stima e predisposizione di relazione descrittiva del singolo bene) • IL PIANO DELLE VENDITE E VALORIZZAZIONI è poi il documento con cui viene decisa la destinazione del singolo bene • Obbligo di allegazione al bilancio di previsione? Solo se l’ente abbia patrimonio (!) e voglia alienarlo o valorizzarlo; nulla vieta che possa essere formato in occasione della “necessità concreta”, INFRA ANNUALMENTE, in correlazione con apposita variazione di bilancio;

  15. IL PIANO DELLE ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI: • BENI: l’elenco si forma sulla base della documentazione esistente presso gli uffici (importanza dell’inventario aggiornato) e riguarda i beni non strumentali all’esercizio di attività istituzionali • VA DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, con pubblicazione nelle consuete forme (albo pretorio, ecc..): attenzione, la delibera del CC non ha funzione dispositivo-traslativa dei beni (potrebbe anche verificarsi che, pur adottata, non si traduca poi in un atto di cessione del patrimonio …)

  16. IL PIANO DELLE ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI: • EFFETTI: 1: accelerazione del processo, poiché l’inserimento determina automaticamente la classificazione dei beni come PATRIMONIO DISPONIBILE: • Nel conto del patrimonio ex DPR 194/1996: • Terreni: da classe A II 2 (patrimonio indisponibile) a classe A II 3(patrimonio disponibile) • Fabbricati: da classe A II 4 (patrimonio indisponibile) a classe A II 5 (patrimonio disponibile) 2: dispone (vedi tuttavia Corte Cost. infra) la DESTINANZIONE URBANISTICA DEI SINGOLI BENI - il piano costituisce variante allo strumento urbanistico generale, non necessitante di verifiche di conformità agli strumenti di pianificazione provinciale/regionale (per > volumetrici <10%)

  17. IL PIANO DELLE ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI: • Tuttavia: Corte Costituzionale – sentenza n. 340 del 30.12.2009 – costituzionalmente illegittimo (per lesione del potere delle Regioni ex art. 117, comma 3 Cost.) il comma 2 dell’art. 58 in oggetto nella parte in cui prevede che le deliberazioni dei CC di approvazione dei piani costituiscano variante allo strumento urbanistico generale e, ove trattasi di singoli immobili con variazioni volumetriche non >10%, la non sottoposizione a verifica di CONFORMITA’ ad eventuali atti di pianificazione sovraordinata di Provincia o Regione (con ciò “si restituisce” alle regioni il potere di governo del territorio) • EFFETTI: allungamento dei tempi PROCEDURALI per le dismissioni – maggiori garanzie per la gestione strategica del territorio

  18. IL PIANO DELLE ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI: • GLI ELENCHI hanno effetto dichiarativo della proprieta’ e producono gli stessi effetti della trascrizione e sono sostitutivi dell’iscrizione catastale del bene (solo dopo l’approvazione del piano gli uffici provvedono alle attività di trascrizione e voltura catastale); contro l’iscrizione del bene nel piano è esperibile ricorso amministrativo entro 60 gg. dalla pubblicazione, oltre ad altri “rimedi di legge”; • FASI SUCCESSIVE: vendita o valorizzazione; “VALORIZZAZIONE”: Il Legislatore prevede ipotesi esemplificative: COMMA 6 DELL’ART. 58 ESTENDE, a tal fine, la particolare procedura prevista dal comma 3-bis del D.L. 351/2001 (conv. in L. 410/2001) già prevista per i beni statali, rappresentata dalla “CONCESSIONE O LOCAZIONE DI VALORIZZAZIONE”

  19. IL PIANO DELLE ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI: ASPETTI PRINCIPALI E PECULIARI DELLA PROCEDURA (ai soli comuni non si applica il comma 2 della disposizione, che prevede la possibilità di convocare conferenze di servizi o promuovere accordi di programma per sottoporre all’approvazione iniziative di valorizzazione): • concessione/locazione a titolo ONEROSO; • durata: max 50 anni; • con finalità di RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE tramite interventi di ristrutturazione, recupero, restauro, anche con introduzione di nuove destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini • FERME RESTANO LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO (autorizzazione Sovrintendenza dei b. culturali e architett. ex art 57/bis D.Lgs. 42/2004, modif. con D. Lgs. 62/2008)

  20. IL PIANO DELLE ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI: • le concessioni o locazioni sono assegnate con ricorso a procedure AD EVIDENZA PUBBLICA, con criteri contenuti nei bandi, predisposti dagli enti proprietari dei beni da valorizzare; • Possono essere individuate forme di valorizzazione alternative, sempre NELLA SALVAGUARDIA DELL’INTERESSE PUBBLICO E MEDIANTE L’UTILIZZO DI STRUMENTI COMPETITIVI • si può fare a mio avviso ricorso all’uso di strumenti esternalizzati, quali le STU, società patrimoniali ex art. 113, comma 13 TUEL, società ex art. 116 TUEL per la realizzazione di opere di interesse pubblico od anche “semplici” immobiliari”, legittimate dall’art. 11 cod. civ. e dall’art. 1, comma 1-bis della L. 241/1990, che sanciscono la capacità generale di diritto privato per i comuni)

  21. IL PIANO DELLE ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI: • STRUMENTI COMPETITIVI - IMMANENZA DEL PRINCIPIO DI CONCORRENZIALITA’: • C. Stato, sez. V, 4.3.2008 n. 889: ogni attività contrattuale dell’E.P. da cui derivi una entrata o una spesa deve essere preceduta da GARA ex art. 3 R.D. 2440/1923, e ciò anche nell’ipotesi di partnership con altri soggetti con cui non si svolgano attività riconducibili necessariamente al mondo dei SSPPLL (nel caso di specie si trattava di partnership per realizzazione e gestione di una centrale idroelettrica; cfr. inoltre la recente sentenza C. Stato n. 8376 del 18.12.2009, sulla necessità di gara pubblica nel caso di aumento del capitale per l’ingresso di socio operativo in una spa affidataria si servizio pubblico);

  22. IL PIANO DELLE ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI: • STRUMENTI COMPETITIVI - IMMANENZA DEL PRINCIPIO DI CONCORRENZIALITA’: • C. Stato, sez. V, sentenza n. 5392 del 28.10.2008, che ribadisce l’<immanenza del principio di concorrenzialità e dell’evidenza pubblica> anche nella scelta del socio di costituenda società mista; l’utilizzo di procedura negoziata diretta (pur con pubblicazione di BANDO, ma senza preventiva fissazione dei criteri selettivi; formazione di commissione per la valutazione, ecc.. ) è illegittima per violazione dei principi ormai “ius receptum”

  23. IL PIANO DELLE ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI: • STRUMENTI COMPETITIVI - IMMANENZA DEL PRINCIPIO DI CONCORRENZIALITA’: • è salva la ricorrenza di “speciali ed eccezionali circostanze” ex art. 41, comma I, n. 6, R.D. 827/1924 (Regolamento di esecuzione del R.D. 2440/1923), che vanno tuttavia adeguatamente rappresentate e motivate • TAR Pescara 878/2008: anche in assenza di specifica disposizione normativa che imponga l’adozione di procedure concorrenziali per la selezione del contraente privato, la PA deve osservare i fondamentali canoni della imparzialità e par condicio; è pertanto illegittima la locazione di immobili senza l’esperimento di idonea procedura concorrenziale, con automatica caducazione del contratto di affitto in conseguenza dell’annullamento della delibera di concessione in locazione; la Cassazione, sez. I Civile, n. 11031 del 5.5.08 ha chiarito che l’omissione della gara per l’individuazione del contraente comporta la nullità del contratto per contrasto con norme imperative.

  24. IL PIANO DELLE ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI: • STRUMENTI COMPETITIVI - IMMANENZA DEL PRINCIPIO DI CONCORRENZIALITA’: • Prova del consolidamento dell’indirizzo in oggetto è la recente sottoposizione con il D. Lgs. 152/2008 di tutte le opere a scomputo di oneri, primarie e secondarie, a procedura pubblica di affidamento, anche sotto soglia (procedura informale negoziata); • Ancora, la recente delibera C. Conti Lombardia n. 87/2008 in tema di leasing pubblico, sottolinea la necessità di evitare che il ricorso al leasing avvenga mediante strumenti elusivi o violativi delle norme sull’evidenza pubblica.

  25. IL PIANO DELLE ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI: • IN CONCLUSIONE: PROCESSO OPERATIVO IPOTIZZABILE: Ricognizione immobili: • degradati • inutilizzati; • sottoutilizzati; • con rendimento ridotto;

  26. IL PIANO DELLE ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI: • PROCESSO OPERATIVO IPOTIZZABILE: • concessione in godimento con “obbligo di valorizzazione”; • vendita sul mercato (pochi beni); • conferimento/vendita a società di capitali per la valorizzazione o vendita (pochi beni; si “fa cassa in tempi brevi; criticità per la fiscalità indiretta, tuttavia risolvibile in taluni casi grazie al disposto dell’art. 118 TUEL); • conferimento/vendita a società di cartolarizzazione/fondi comuni di investimento immobiliare (molti beni/grandi comuni); • alienazione per la realizzazione di OO.PP. (art. 53 D.Lgs. 163/2006: l’immobile può essere ceduto in sostituzione totale o parziale del corrispettivo dell’appalto) • Permuta: solo per motivi particolari ed eccezionali ed in cui il bene pubblico abbia carattere recessivo Molta attenzione ai beni tutelati ex D.Lgs. 42/2004 (beni culturali – necessità della preventiva autorizzazione Sovrintendenza in caso di vendita); in caso di dismissione di immobili o conferimento in fondi comuni di investimento immobiliare gli onorari notarili sono dimezzati (comma 9 art. 58 L. 133/2008)

  27. IL PIANO DELLE ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI: • CHE NE SARA’?: • Si deve sperare che non si tratti dell’ennesimo strumento che rimanga lettera morta, oppure che le vendite non siano solo lo strumento per CONSEGUIRE PLUSVALENZE da applicare alla parte corrente del bilancio per la copertura delle quote capitale dei mutui o per finanziare il sostenimento di spese non ripetitive (seppur legittimo e rispettoso degli equilibri fissati dalle norme di contabilità pubblica)

  28. IL PIANO DELLE ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI: • CHE NE SARA’?: • Si veda il caso del PIANI TRIENNALI DI RAZIONALIZZAZIONE (delle dotazioni strumentali degli uffici, autovetture e immobili) introdotti con la finanziaria 2008 (art. 2, comma 594 ss.); inattuazione a causa della mancata emanazione del decreto attuativo, che era previsto entro 90 gg. - probabilmente l’art. 58 è NORMA ATTUATIVA di tale disposto • IL VERO PROBLEMA E’ CHE <UNA NORMA NON CREA MERCATO!>

  29. IL PIANO DELLE ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI: • attenzione: l’alienazione del patrimonio può essere lo strumento per l’osservanza del LIMITE ALLA CRESCITA DELL’INDEBITAMENTO (limite ulteriore rispetto a quello previsto dall’art. 204 del TUEL), prescritto dal COMMA 10 DELL’ART. 77-BIS l. 133/2008 PER I COMUNI (dal 2010 l’aumento del debito deve essere contenuto entro % fissate dal Min. Economia sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei documenti di programmazione economico-finanziaria – il provvedimento non è tuttavia ancora stato approvato)

  30. IL PIANO DELLE ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI: “I CONTI CON IL PATTO DI STABILITA’” L’alienazione del patrimonio può essere valido strumento per il concorso all’osservanza del PATTO DI STABILITA’? • LE “REGOLE DEL GIOCO” DALL’APRILE 2009: L’entrata è rilevata al tit. IV e, dunque è rilevante ai fini del computo del saldo finanziario (lo migliora se è incassata, valendo il principio di competenza mista, nel senso che le entrate in conto capitale rilevano per cassa, a differenza delle spese correnti, che rilevano per competenza)

  31. RICORDANDO LA FILOSOFIA DEL PATTO DI STABILITA’: • OBIETTIVO E’ IL MIGLIORAMENTO DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA, ED IN PARTICOLARE, PER I COMUNI, DEL SALDO FRA “ENTRATE E SPESE FINALI”: • Entrate finali = tit. I + II + III + IV (comprese: alienazioni di beni e trasferimenti di capitali; escluse le riscossioni di crediti) • Spese finali = tit. I + II (comprese spese per investimento; escluse le concessioni di crediti) Sono escluse dal computo le entrate di cui al tit. V (per accensione di prestiti) e le spese di cui al tit. III (spese per rimborso di prestiti)

  32. IL PIANO DELLE ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI: TENTATIVO DI SINTESI DELLA RATIO SOTTESA ALLE ATTUALI “REGOLE DEL GIOCO”: 1. INDEBITAMENTO PER INVESTIMENTO = NON VA BENE!: aumento tit. V Entr. (non rileva) aumento del tit. II Spesa (peggiora saldo) 2. ALIENAZIONI PER INVESTIMENTI = NEUTRALE aumento tit. IV (migliora il saldo) aumento del tit. II Spesa (peggiora saldo) Attenzione pero’: QUANDO SI VENDE SI “INCASSA SUBITO”, MA QUANDO SI INVESTE “SI SPENDE POCO A POCO”: essendo il PATTO basato sul meccanismo di CASSA nella parte in conto capitale del bilancio, ciò vuol dire che nei primi tempi i SALDI MIGLIORANO, ma negli anni successivi, mano a mano che procedono i pagamenti per le opere in corso, peggiorano (occorre aver cura nel colrrelare i flussi panche per evitare di sprecare l’eccesso di ntrata che si potrebbe avere in un anno, che non può essere recuperata nell’anno successivo)! CIO’ PORTA DI FATTO A STRATEGIE DI APPROCCIO DIFFERENZIATE FRA COMUNI SOTTOPOSTI AL PATTO DI STABILITA’ E NON

  33. IL PIANO DELLE ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI: TENTATIVO DI SINTESI DELLA RATIO SOTTESA ALLE ATTUALI “REGOLE DEL GIOCO”: 3. ALIENAZIONI PER RIDURRE DEBITI = OTTIMO! aumento tit. IV (migliora il saldo) aumento del tit. III Spesa (non rilevante) • 4. SE SUSSISTE AVANZO: TENUTO CONTO CHE L’APPLICAZIONE DI AVANZO NON RILEVA AI FINI DEL SALDO FINANZIARIO QUAL’E’ LA SOLUZIONE PIU’ VIRTUOSA? RIDURRE DEBITI E NON INVESTIRE (così si riduce l’onere per interessi, ma dagli anni successivi)! • Applicaz. avanzo (non rilevante) aumento del tit. III Spesa (non rilevante)

  34. IL PIANO DELLE ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI: TENTATIVO DI SINTESI DELLA RATIO SOTTESA ALLE ATTUALI “REGOLE DEL GIOCO”: 3. ALIENAZIONI PER RIDURRE DEBITI = OTTIMO! aumento tit. IV (migliora il saldo) aumento del tit. III Spesa (non rilevante) • 4. SE SUSSISTE AVANZO: TENUTO CONTO CHE L’APPLICAZIONE DI AVANZO NON RILEVA AI FINI DEL SALDO FINANZIARIO QUAL’E’ LA SOLUZIONE PIU’ VIRTUOSA? RIDURRE DEBITI E NON INVESTIRE (così si riduce l’onere per interessi, ma dagli anni successivi)! • Applicaz. avanzo (non rilevante) aumento del tit. III Spesa (non rilevante)

  35. IL FEDERALSMO DEMANIALE: • L. 42 DEL 5.4.2009 (legge delega sul federalismo fiscale), ART. 19: introduce il principio che TUTTI I BENI DELLO STATO, anche demaniali, possono essere assegnati agli enti territoriali, A TITOLO NON ONEROSO • RATIO: RIAVVICINAMENTO AI TERRITORI DELLA GESTIONE DEI BENI PUBBLICI PER GENERARE UN PROCESSO VIRTUOSO DI VALORIZZAZIONE • I BENI ASSEGNATI – SALVO QUELLI DEMANIALI - POTRANNO ESSERE INSERITI NEGLI ELENCHI DI CUI ALL’ART. 58 L. 133/2008; • POTRANNO ANCHE ESSERE ASSEGNATI, SU RICHIESTA DELL’ENTE TERRITORIALE- A FONDI IMMOBILIARI COSTITUITI O COSTITUENDI • SI SEGNALANO INFINE, LF 2010, art. 2, • COMMI 189-191: Possibilità di stipula di PROTOCOLLI DI INTESA E ACCORDI DI PROGRAMMA fra comuni e Min. DIFESA per la valorizzazione di immobili militari MEDIANTE FONDI IMMOBILIARI e secondo le procedure già previste dall’art. 58 L. 133/2008 • - Comma 223: riconoscimento a favore di regioni ed EE.LL. del DIRITTO DI OPZIONE all’acquisto di immobili statali entro 15 gg. dal ricevimento della determinazione a vendere dell’Agenzia del Demanio; nel caso di vendite con procedure ad offerta LIBERA (<400.000 euro oppure anche di importo superiore ma non aggiudicati in asta) SPETTANZA DI DIRITTO DI PRELAZIONE

  36. GESTIONE DEL PASSIVO: INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO - LA MANOVRA 2010 Tradizionalmente: INVESTIMENTI = DEBITO, RAPPRESENTATO PER LO PIU’ DA UN UNICO STRUMENTO (MUTUO) E UNICO SOGGETTO FINANZIATORE (CASSA DD.PP.) PREVALENZA DELLA GESTIONE PASSIVA DEL DEBITO (da portare a scadenza nel rispetto dei piani di ammortamento); PIU’ RECENTEMENTE GESTIONE DINAMICA (rimodulazioni: estinzione anticipata, rinegozazioni) La costruzione del bilancio 2010 che gli enti si apprestano a costruire si scontra quest’anno, ancor più che in passato con un essenziale quesito a cui occorre dare risposta: QUAL è IL LIMITE DI INDEBITAMENTO CHE L’ENTE DEVE PRENDERE A RIFERIMENTO NELLA COSTRUZIONE DEL BILANCIO 2010 PER FINANZIARE GLI INVESTIMENTI ? Il quadro di sistema è alquanto confuso. Per tentare di fare chiarezza si espongono: I vincoli legislativi + vincoli di una gestione aziendale rispondente a principi di razionalità economica

  37. Vincoli di legge Nozione di indebitamento ( art. 3 c. 17 L. 250/2003) • Gli enti locali possono indebitarsi solo per investimenti e solo nelle forme consentite dalla Legge. • Attualmente costituiscono indebitamento per gli enti locali le seguenti fattispecie: • L’assunzione di mutui • le aperture di credito ex art 205 bis del TUEL • l'emissione di prestiti obbligazionari • le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata • le cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all'85 per cento del prezzo di mercato dell'attività oggetto di cartolarizzazione valutato da un'unità indipendente e specializzata • le operazioni di cartolarizzazione accompagnate da garanzie fornite da amministrazioni pubbliche e le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche • L’eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni in derivati • le operazioni di cessione o cartolarizzazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi per i cui pagamenti l’ente assume, ancorché indirettamente, nuove obbligazioni, anche mediante la ristrutturazione dei piani di ammortamento • N.B.: ART. 119 COSTITUZIONE CHE VIETA L’ASSUNZIONE DI DEBITI PER FINANZIARE LA GESTIONE CORRENTE

  38. IL QUADRO FINANZIARIO • Ai comuni è richiesto per il triennio 2009-2011 un importante contributo per il risanamento dei conti pubblici. • A legislazione vigente ai Comuni è richiesto • per il 2009 1 miliardo e 340 milioni di euro, • per il 2010 2 miliardi e 370 milioni di euro, • per il 2010 4 miliardi e 145 milioni di euro. • Nel triennio 2009-2011 quindi viene imposto ai Comuni un miglioramento del saldo pari a 4 miliardi e 145 milioni di euro, in una situazione caratterizzata dal blocco delle entrate erariali e da una riduzione dei trasferimenti statali

  39. IL QUADRO FINANZIARIO I Comuni devono migliorare i propri saldi con l’unica possibilità di ridurre la spesa totale In particolare la spesa più sensibile alla riduzione è quella per investimenti vista la “rigidità” di quella corrente caratterizzata, tra l’altro, da crescente domanda di servizi sociali, e incremento di costi per “inflazione”, otre che da rinnovi contrattuali Dal lato dell’indebitamento si evidenzia uno stock del debito pressoché stazionario (negli ultimi anni) a livello aggregato che si attesta sull’83,5% delle entrate correnti

  40. LA MANOVRA 2010 In questo quadro finanziario la risposta alla domanda QUAL è IL LIMITE DI INDEBITAMENTO CHE L’ENTE DEVE PRENDERE A RIFERIMENTO NELLA COSTRUZIONE DEL BILANCIO 2010 PER FINANZIARE GLI INVESTIMENTI ? • Passa necessariamente per una valutazione di • Vincoli legislativi • Artt. 203 – 204 TUEL • Indiretti - Regole che disciplinano il patto di stabilità • Diretti -Nuovi limiti alla crescita dell’indebitamento (c. 10 art. 77 bis L. 133/2008) • Vincoli di equilibrio aziendale

  41. QUAL E’ IL POSSIBILE LIMITE ANNUALE ALL’INDEBITAMENTO? Vincoli di struttura organizzativa + Vincoli strategia finanziaria Limite d’indebitamento Vincoli di legge + = E + Vincoli equilibrio patrimoniale Vincoli aziendali

  42. LA MANOVRA 2010: le norme del TUEL Vincoli di legge Art. 203 TUEL 1. Il ricorso all'indebitamento è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni: a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento; b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni. 2. Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, l'organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio annuale, fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1. Contestualmente modifica il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione Art. 204 TUEL 1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessisommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 15 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui … IN REALTA’ IL VERO LIMITE E’ RAPPRESENTATO DALL’EQULIBRIO DI PARTE CORRENTE!

  43. LA MANOVRA 2010: i vincoli legali indiretti - le regole del Patto di stabilità LIMITI INDIRETTI ALLA CRESCITA DEL DEBITO DEGLI ENTI LOCALI (Art. 77 bis) L’art. 77 bis propone per l’anno 2010 dei processi di miglioramento dei saldi che particolarmente difficili da rispettare senza una preventiva programmazione. I comuni in deficit dovrebbero migliorare nel 2010 il saldo (2007) del 97% o del 110% . Si tratta di dimensioni di miglioramento difficilmente conseguibili se confrontati anche con lo sforzo in corso già sull’anno 2009

  44. LA MANOVRA 2010: le regole del Patto di stabilità Vincoli di legge LIMITI DIRETTI ALLA CRESCITA DEL DEBITO DEGLI ENTI LOCALI (Art. 77 bis) Commi 10, 11 e 29 A partire dal 2010 le province e i comuni (tutti, anche quelli con meno di 5.000 abitanti) non potranno aumentare la consistenza del proprio debito al 31 dicembre dell'anno precedente in misura non superiore alla percentuale annualmente determinata, con proiezione triennale e separatamente tra i comuni e le province, da un Decreto del MEF. La misura dell’incremento sarà determinata annualmente, con riferimento triennale, al fine di emettere la costruzione anche dei documenti di programmazione pluriennale dell’ente, con decreto del Ministro dell’economia Saranno penalizzati gli enti che già presentano un rapporto percentuale tra la consistenza complessiva del proprio debito e il totale delle entrate correnti, al netto dei trasferimenti statali e regionali, superiore alla misura determinata con decreto Il DECRETO NON E’ ANCORA STATO EMANATO EVENTUALI ULTERIORI RITARDI POTREBBERO CREARE PROBLEMI ULTERIORI NELLA COSTRUZIONEDEL BILANCIO 2010

  45. Vincoli di struttura organizzativa Un ente locale dovrebbe sempre più parametrare il proprio programma degli investimenti alla reale capacità realizzativa che i propri uffici sono in grado di produrre nel corso di un esercizio. A tal fine il dato storico costituisce un primo, ma significativo dato. A livello aggregato si può dire che nel corso degli ultimi anni i comuni hanno speso per investimenti circa il 24% della propria spesa finale.

  46. Vincoli di strategia finanziaria • La gestione del debito di un ente locale deve essere necessariamente analizzata all’interno di una strategia di equilibri di bilancio che tenga conto: • delle difficoltà di incremento delle entrate • Della conseguente necessità di contrazione della spesa corrente per finanziare le rate di nuovi mutui

  47. Vincoli di equilibrio economico patrimoniale La gestione del debito di un ente locale deve essere necessariamente analizzata all’interno di equilibri patrimoniali Le agenzie di rating assegnano un ruolo importante alla valutazione del rapporto: X = stock debito di finanziamento E ( Tit 1+2+3) Individuando 3 fasce x< 100/150% X= 100/150% X> 100/150%

  48. Vincoli di equilibrio economico patrimoniale Se X =100/150% Mantenere livelli costanti di indebitamento Se x>100/150% Ridurre il livello di d’indebitamento Se x<100/150% E’ possibile aumentare il livello di d’indebitamento

  49. Conclusioni In conclusione Ogni valutazione sulla reale capacità d’indebitamento è sintesi dei differenti parametri analizzati. La semplice applicazione del limite di legge appare oggi superata. Allo stesso tempo la soluzione legislativa prevista dall’articolo 77 bis della legge 133/2009 appare ancora insufficiente a comprendere le diverse possibili realtà comunali D’altra parte pensare di poter disciplinare per legge detti aspetti appare in contrasto non solo con un principio autonomistico ma anche con i principi di una sana gestione che solo chi gestisce l’ente può determinare

  50. IL PIANO DELLE ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI: UN ALTRO SPUNTO IN TEMA DI VALORIZZAZIONE INTRODOTTO DAL 2009 – la realizzazione di microprogetti di arredo urbano o di interesse locale: Art. 23, comma I, del D.L. 185/2008 con. In L. 2/2009: <per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati possono formulare all’ente territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità, indicandone i costi e i mezzi di finanziamento, senza oneri per l’ente>. Norma in linea con il principio di sussidiarietà; presentazione della proposta all’ente locale, che fornisce prescrizioni ed assistenza; MECCANISMO DEL SILENZIO-DINIEGO (la proposta non approvata entro 2 mesi si intende respinta); le opere realizzate rimangono patrimonio INDISPONIBILE dell’ente;; esenzione da oneri fiscali ed amministrativi per gli attuatori, salvo l’IVA; detrazione per il finanziatore pari al 36% del pagato; POSSIBILITA’ di regolamentare attività e processi per l’Ente locale.

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