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TUTELA GIURIDICA NELLA FAMIGLIA LEGITTIMA E NELLA FAMIGLIA DI FATTO

Corso di formazione per genitori e docenti. Circolo Didattico Via Tacito. Civitanova Marche. Istituto in rete collaborativa con l’Università degli studi di Macerata. TUTELA GIURIDICA NELLA FAMIGLIA LEGITTIMA E NELLA FAMIGLIA DI FATTO. RELATRICI: AVV. LETIZIA MURRI - AVV. LUISELLA CELLINI.

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TUTELA GIURIDICA NELLA FAMIGLIA LEGITTIMA E NELLA FAMIGLIA DI FATTO

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Presentation Transcript


  1. Corso di formazione per genitori e docenti Circolo Didattico Via Tacito Civitanova Marche Istituto in rete collaborativa con l’Università degli studi di Macerata TUTELA GIURIDICA NELLA FAMIGLIA LEGITTIMA E NELLA FAMIGLIA DI FATTO RELATRICI: AVV. LETIZIA MURRI - AVV. LUISELLA CELLINI

  2. Sono figli legittimi quelli nati all’interno del matrimonio; sono detti naturali i figli nati in assenza di un rapporto matrimoniale; la Costituzione garantisce ai figli naturali il diritto di essere mantenuti, istruiti ed educati dai loro i genitori (art. 30); il codice Civile del 1942 (già in vigore prima della Costituzione del 1948), determinava con le sue norme una situazione di vera inferiorità giuridica dei figli naturali. Definizione di figli naturali e figli legittimi

  3. Al momento della nascita; successivamente, con apposita dichiarazione, davanti ad un Ufficiale dello stato civile o dinanzi al Giudice Tutelare; in un atto pubblico o in un testamento. Il figlio naturale può essere riconosciuto sia dal padre che dalla madre naturale; anche nell’ipotesi in cui il padre o la madre fossero uniti in matrimonio con altro persona all’epoca del concepimento; il riconoscimento può avvenire sia congiuntamente che disgiuntamente (art. 250 c.c.). I PRESUPPOSTI PER POTER ESPERIRE TALE AZIONE SONO: Nascita del figlio al di fuori del matrimonio. Consenso del coniuge che abbia già riconosciuto il figlio nel caso in cui questi non abbia ancora compiuto i 16 anni. Consenso del figlio nel caso in cui questi abbia compiuto i 16 anni. Non si può rifiutare il consenso quando il riconoscimento tutela l’interesse del minore. Il riconoscimento non può avvenire nell’ipotesi in cui i genitori non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. FORME E MODI PER IL RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI

  4. È competente il Tribunale dei Minorenni del luogo di nascita del minore. Il genitore che ha interesse al riconoscimento del figlio naturale deposita ricorso presso il Tribunale dei Minorenni. All’altro genitore verrà chiesto il consenso . Se il genitore si oppone, il giudice sentito il Pubblico Ministero, ascolterà le ragioni del minore e del genitore che non intende prestare il consenso. Il Tribunale dovrà valutare attentamente se tale riconoscimento produca effetti positivi per il minore, sia sotto il profilo patrimoniale (il diritto al mantenimento, l’acquisizione dei diritti in ambito successorio, il diritto all’educazione e all’ istruzione), sia sotto il profilo psicologico e morale, anche considerando l’età del minore. Con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, il figlio acquista gli stessi diritti del figlio legittimo.  Dichiarazione giudiziale di paternita’ o maternita’ naturale

  5. La Corte Costituzionale con la sentenza n.50 del 10 Febbraio del 2006, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 274 c.c. che subordinava l’esercizio dell’azione di riconoscimento giudiziale di paternità o di maternità, al previo esperimento di una procedura di ammissibilità. In passato l’interessato doveva promuovere un giudizio preventivo diretto a valutare l’interesse del minore. Il Tribunale doveva preventivamente valutare se l’azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale corrispondesse all’interesse del minire infrasedicenne. L’indagine compiuta dal Tribunale doveva avvenire nel massimo della riservatezza, con possibilità di acquisire elementi anche attraverso l’esame testimoniale o la produzione di documenti. Avverso la decisione del Tribunale, si poteva proporre reclamo davanti alla Corte di Appello. Per sopperire a tutte queste lungaggini, con l’intervento della Corte Costituzionale, il processo di accertamento della paternità diventa più rapido. L’interessato può instaurare subito la causa di merito, citando immediatamente in giudizio il presunto genitore attraverso il ricorso alla prova principale del DNA. LA VALUTAZIONE DELL’INTERESSE DEL MINORE NELL’AZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA’ O DI MATERNITA’

  6. Può avvenire per successivo matrimonio tra i genitori naturali o per provvedimento del Giudice. Con la legittimazione viene attribuita la qualità di figlio legittimo a colui che è nato fuori dal matrimonio. I figli legittimati acquistano i medesimi diritti dei figli legittimi a far data dal giorno del matrimonio o dal giorno del riconoscimento (se questo è avvenuto successivamente al matrimonio). La legittimazione può essere concessa dal Giudice quando: viene chiesta da entrambi i genitori; un nuovo matrimonio risulti impossibile (es. per gravi motivi di salute); vi sia il consenso del figlio ultrasedicenne o, in caso contrario, dell’altro genitore. Legittimazione del figlio naturale

  7. L’azione di disconoscimento può essere intrapresa: Da parte della madre nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio. Da parte del marito nel termine di un anno dalla nascita del figlio. Da parte del figlio entro un anno dal compimento della maggiore età, o dal momento in cui viene a conoscenza di una causa che legittima l’azione. Dal curatore speciale nominato dal giudice su istanza del minore che abbia compiuto i sedici anni. Dal Pubblico Ministero se il minore ha meno di sedici anni. Nel caso di inseminazione artificiale eterologa, il termine decorrerà dal giorno della nascita. DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITA’ O MATERNITA’

  8. Viene garantito il pieno esercizio della bigenitorialità. Ad entrambi i genitori viene riconosciuto il compito in concreto di occuparsi del minore. Ciascun genitore deve provvedere al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice, ove necessario, stabilisce la corresponsione di un assegno periodo di mantenimento. Per la determinazione dell’assegno di mantenimento, il Giudice deve valutare: Le reali ed attuali esigenze del figlio. Il tenore di vita del figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. I tempi di permanenza presso ciascun genitore. Le risorse economiche di entrambi i genitori. La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. La possibilità che venga disposto il mantenimento diretto. Competente a decidere sull’ assegno di mantenimento in favore del figlio, sarà il Tribunale ordinario per i figli nati dal matrimonio e il Tribunale dei minorenni per quelli nati fuori dal matrimonio. MANTENIMENTO DEI FIGLI LEGITTIMI E NATURALI NELL’AFFIDO CONDIVISO (L. 54/06)

  9. COSA SI INTENDE PER FAMIGLIA LEGITTIMA • La famiglia legittima è quella che si fonda sul matrimonio, civile o concordatario, contratto secondo le leggi vigenti. • L’art. 29 della nostra Costituzione stabilisce:"La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi”. • La Riforma del diritto di Famiglia del 1975, ha esplicitato il principio di eguaglianza dei coniugi, anche abolendo la figura giuridica della patria potestà, introducendo l’istituto della comunione legale dei beni ed attribuendo la qualità di erede al coniuge superstite.

  10. COSA SI INTENDE PER FAMIGLIA DI FATTO • Con l'espressione famiglia di fatto si indica l'unione stabile e la comunione di vita spirituale e materiale tra due persone, non fondata sul matrimonio. E' il nucleo formato da coppie non coniugate che convivono stabilmente, con o senza prole. • Elementi essenziali della convivenza sono: a) la comunità di vita; b) la stabilità temporale; c) l'assenza del legame giuridico.

  11. DICO e ... non DICO!! DICO Sì e .. DICO Mai!!

  12. COMUNIONE LEGALE DEI BENI (famiglia legittima) Si applica alla famiglia legittima e non alla famiglia di fatto. E' un regime patrimoniale introdotto con la legge di riforma del Diritto di Famiglia del 1975, con la finalità di tutelare economicamente la donna, all'epoca ritenuta il soggetto economicamente più debole. Per tutti i matrimoni contratti dopo il 20 Settembre 1975 si applica, in mancanza di contraria pattuizione, il regime della comunione dei beni. Con la comunione legale dei beni, i coniugi diventano automaticamente comproprietari al 50% dei beni acquistati successivamente al matrimonio

  13. Art. 177 codice civile BENI OGGETTO DELLA COMUNIONE LEGALE Gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali. Le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. I frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati al momento dello scioglimento della comunione. I proventidell'attività separata di ciascuno dei coniugi se non siano stati consumati al momento dello scioglimento della comunione.

  14. Art. 179 codice civile BENI ESCLUSI DALLA COMUNIONE LEGALE I benidi cui ciascuno dei coniugi era proprietario prima del matrimonio. I beni acquisiti durante il matrimonio per donazione o successione, a meno che nella donazione o nel testamento non sia specificato che essi sono attribuiti alla comunione. I beni di uso strettamente personale di ciascuno dei coniugi e i loro accessori. I beni strumentali all'esercizio della professione. I beni ottenuti a titolo di risarcimento per danni. I beni acquistati con il prezzo di vendita dei beni personali, purché ciò sia dichiarato espressamente nell’atto di disposizione.

  15. Art. 191 codice civile SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE La comunione si scioglie per: • la dichiarazione di assenzao di morte presunta di uno dei coniugi; • l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili delmatrimonio; • la separazione personale dei coniugi(1) e la separazione giudiziale deibeni; • il mutamento convenzionale del regime patrimoniale; • ilfallimentodi uno dei coniugi (2). (1) Nel caso di separazione personale dei coniugi, la comunione legale si scioglie nel momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Secondo l'opinione più diffusa, la separazione di fatto dei coniugi non è causa di scioglimento della comunione. (2) Se la sentenza dichiarativa del fallimento è stata pronunziata prima del matrimonio, essa impedisce la stessa costituzione della comunione legale fra i coniugi. La sentenza di fallimento pronunziata dopo il matrimonio produce i suoi effetti dal giorno della sua emanazione.

  16. NELLA FAMIGLIA DI FATTO Dal momento che il nostro ordinamento consente le cointestazioni immobiliari o mobiliari, indipendentemente ed a prescindere dal rapporto di parentela: Nulla vieta a due conviventi di acquistare in comproprietà un bene mobile o immobile. Nulla vieta a due conviventi di donarsi rispettivamente, con un atto di liberalità, un bene mobile o immobile.

  17. CASO CONCRETO Anziano signore, vedovo, negli ultimi quindici anni della sua vita ha convissuto con la Signora D., con cui ha avuto una relazione Convivente del Signor B., madre di due figli avuti dal precedente matrimonio Signor B. Signora D. Figlia del Signor B.,vive e lavora a Roma Signorina C.

  18. 1) Il Signor B.,con più atti di compravendita, cede gradualmente alla Signora D., porzioni di proprietà sulla casa di abitazione.2) Alla morte del Signor B, la figlia apprende che suo padre aveva ceduto l'intera proprietà della casa di abitazione alla Signora D.3) La Signorina C. intraprende una causa civile contro la Signora D, per dimostrare che, quegli atti di vendita, simulavano in realtà delle donazioni, e pertanto chiede al Tribunale che l'immobile venga reintegrato nell'asse ereditario. 4) La Signora D., previa ammissione di non aver corrisposto alcunchè per l'acquisto delle quote di proprietà sulla casa di abitazione, si difende in giudizio asserendo che il Signor B. le avrebbe donato l'immobile, quale corrispettivo per il lavoro da lei svolto alle sue dipendenze come domestica e colf. 5) La causa è stata trasferita per ragioni di competenza, davanti al giudice del lavoro.

  19. TUTELA DEL CONIUGE IN SEDE SUCCESSORIA 1^ ipotesi: assenza di testamento: * Il coniuge è erede legittimo, pur se separato legalmente. Perde la qualità di erede solo se la pronuncia di separazione sia con addebito della colpa o con la sentenza di divorzio (artt. 581 e segg. c.c.). 2^ ipotesi: il defunto ha redatto un testamento, nel quale ha escluso il coniuge: * Al coniuge è comunque riservata una quota del patrimonio, nonché il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni (art. 540 c.c.). Succede al coniuge defunto, nel contratto di locazione eventualmente in essere.

  20. ESEMPIO DI TESTAMENTO OLOGRAFO ESEMPIO DI TESTAMENTO OLOGRAFO ESEMPIO DI TESTAMENTO OLOGRAFO

  21. TUTELA DEL CONVIVENTE IN CASO DI MORTE DEL PARTNER 1) Diritti successori: Il convivente non è erede ex lege, ma potrà ottenere una quota dell'eredità mediante un lascito effettuato dal defunto mediante testamento, fatta salva comunque la porzione che, per legge, spetta agli eredi legittimari (ad es. i figli). 2) Rapporto di locazione:La Corte Costituzionale (sentenza n. 404/1988), ha riconosciuto al convivente, in presenza di prole naturale, il diritto di succedere nel contratto di locazione, non solo in caso di morte del compagno conduttore dell'immobile, ma anche quando questo si sia allontanato dall'abitazione per cessazione del rapporto di convivenza, in presenza di prole naturale. Ciò per salvaguardare il diritto inviolabile all'alloggio e l'interesse primario dei figli. 3) Risarcimento del danno per morte del convivente per fatto illecito del terzo: è ammessa la risarcibilità del danno patrimoniale e non patrimoniale a favore del convivente superstite, a patto che sia dia la prova della tendenziale stabilità della convivenza (Cass. Civ. Sez. UU 22.7.1999 n. 500).

  22. Prima DICO … Prima DICO … ...poi non DICO più !!

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